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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 11/03/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3423/2024 R.G
Tribunale di Busto Arsizio
VERBALE DI UDIENZA DEL 11/03/2025
Oggi 11/03/2025, innanzi al Giudice dott. Carlo Barile, sono comparsi:
Per gli attori l'avv. SENALDI PAOLO
Per QI AJ l'avv. GRIMOLDI SONIA
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte e rinunziano a presenziare alla lettura. il Giudice
Dopo la discussione orale si ritira in camera di consiglio, e all'esito pronuncia la seguente sentenza dandone lettura, ai sensi degli artt. 429 e 281sexies cod. proc. civ.
Il Giudice
Carlo Barile
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
All'udienza del 11 marzo 2025 il Giudice dott. Carlo Barile ha pronunciato, dandone lettura ai sensi degli artt.
429 e 281sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3423 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
IA ES (nata a [...] il [...], C.F. [...]), IA
ES (nata a [...] il [...], C.F. [...]), RI ES
(nata a [...] il [...], C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
SENALDI PAOLO e dell'avv. RI CRISTINA MARRAPODI, con domicilio eletto in Gallarate alla via Borghi
n.8, presso il difensore avv. SENALDI PAOLO;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
QI AJ (nata in [...] il [...], C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
GRIMOLDI SONIA, con domicilio eletto in PIAZZA TOTI n.190 CISLAGO, presso il difensore avv. GRIMOLDI
SONIA;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis PI IU, PI AR e PI RM hanno proposto azione nei confronti di
AJ IQ esponendo che: IU PI e AR PI avevano concesso in comodato l'unità immobiliare in
Cassano Magnago alla via Foro San Martino n.12 ( di proprietà di AR PI) a AJ IQ nonché un garage al civico 10; le parti convenivano che l'occupazione dell'immobile fosse ad uso esclusivo della IQ e della LI solo per un periodo limitato;
tuttavia senza il consenso delle comodanti la resistente accoglieva nell'immobile altre persone;
l'occupazione si estendeva poi ad altre unità immobiliari site ai civici n. 8 e n. 10; i tentativi di riacquistare la disponibilità sono rimasti vani.
Ciò precisato, deducendo la stipula di un contratto di comodato con la parte resistente hanno concluso chiedendo di accertare e dichiarare che la resistente occupa e detiene gli immobili di AR PI in forza di comodato precario e che accertate le violazioni da parte della convenuta degli obblighi inerenti il comodato ha chiesto la condanna della stessa a rilasciare gli immobili occupati con fissazione di termine per rilascio e la fissazione di una penale pari ad euro 100,00 al giorno in caso di omesso rilascio;
in via gradata hanno chiesto di accertare che la parte resistente occupa gli immobili senza titolo e per l'effetto hanno chiesto il rilascio degli pagina 2 di 5 stessi e con riserva di chiedere in separata sede la condanna della resistente al pagamento di una indennità di occupazione;
con vittoria di spese di causa e della fase di mediazione.
Si è costituita in giudizio AJ IQ eccependo la natura simulata del contratto di comodato in quanto le parti intendevano stipulare un contratto di locazione in quanto la resistente ha sempre pagato un corrispettivo di
400,00 euro a IU PI per il godimento dell'immobile oltre a rimborsare le bollette per le utenze di luce e gas;
la stessa inoltre non occupa gli immobili di cui ai civici 8 e 10 .
Ha concluso chiedendo il rigetto delle domande di parte ricorrente.
All'udienza del 05.02.2025 la parte ricorrente ha rinunziato alla domanda formulata in relazione agli immobili siti ai civici 8 e 10 in quanto gli stessi sono stati rilasciati.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'udienza dell'11.03.2025.
Parte ricorrente agisce per ottenere la risoluzione del contratto di comodato stipulato inter partes e la condanna della parte resistente al rilascio dell'immobile sito in Cassano Magnago alla via Foro San Martino 12.
Ed infatti all'udienza del 05.02.2025 la parte ricorrente ha rinunziato alla domanda volta al rilascio degli immobili siti in Cassano Magnago alla via Foro San Martino 8 e 10 in quanto già rilasciati.
Sul punto va osservato che la rinuncia espressa o tacita alla domanda (o ai suoi singoli capi) rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato), non necessita dell'accettazione della controparte ( che tra l'altro nel caso di specie vi è anche stata).
Ciò precisato e limitata la domanda solo all'immobile sito al civico n.12 ( che la parte resistente non nega di occupare) va osservato quanto segue.
AJ IQ eccepisce sul punto la simulazione del contratto di comodato, essendo intercorso tra le parti un contratto di locazione e chiede di provare tale circostanza mediante testi.
Tale eccezione non può trovare accoglimento.
In ordine alla dedotta simulazione relativa va osservato che i generali limiti alla prova testimoniale per i contratti scritti (quale quello di specie) valgono anche nei procedimenti disciplinati dagli artt. 447-bis e segg. c.p.c: la norma suddetta, infatti, richiama espressamente come applicabile nei procedimenti locatizi il solo primo comma dell'art. 421 c.p.c. con esclusione implicita, ma assolutamente univoca, del secondo comma (che consente al giudice del lavoro l'assunzione di mezzi di prova in deroga ai generali divieti in esame).
Nella specie, dunque, la simulazione avrebbe dovuto e dovrebbe essere provata con la controdichiarazione:
come ribadito dalla S. C. (sentenza n. 6882/03) "per consolidata giurisprudenza di legittimità, la domanda di simulazione, qualora (come nella specie) sia stata proposta da una delle parti e tenda all'accertamento di un negozio dissimulato non illecito incontra gli stessi limiti della prova testimoniale, per cui se il contratto simulato sia stato (come nel caso in esame) redatto per iscritto la prova per testi non è ammessa contro il contenuto del documento, risolvendosi l'accordo simulatorio in un patto contrario contestuale alla conclusione del contratto simulato” (Cass.
3.4.1992 n. 4073: Cass. 21.2.1986 n. 1050; Cass. 18 10.1980 n. 5608).
In ogni caso, va osservato che la prova testimoniale è comunque inammissibile in quanto volta a provare un contratto (quale quello di locazione) richiedente la forma scritta ad substantiam.
pagina 3 di 5 La prova orale è inammissibile per l'insussistenza della situazione prevista dall'art. 13, 5° co. L. 431/1998 ed il conseguente carattere assoluto della nullità che inficierebbe il contratto di locazione verbale che le parti avrebbero inteso stipulare.
La nullità del contratto verbale condurrebbe poi, in ogni caso, alla insussistenza di un titolo legittimante l'occupazione dell'immobile da parte della resistente.
Ciò precisato, il contratto intercorso tra le parti va qualificato come comodato ( verbale)
Va innanzitutto precisato che non risulta sussistere una specifica normativa che imponga la registrazione del contratto di comodato verbale, o che preveda la mancata registrazione del contratto verbale di comodato quale causa di nullità dello stesso.
Va quindi osservato che il legislatore distingue due forme di comodato.
In primo luogo, vi è il cd. “comodato precario” di cui all'art. 1810 c.c., connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo dall'uso cui doveva essere destinata la cosa con la conseguenza che il comodante può richiedere ad nutum al comodatario il rilascio della cosa.
Vi è, poi, il comodato propriamente detto, disciplinato dagli artt. 1803 e 1809 c.c. che sorge con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza.
In esso il comodatario deve restituire la cosa dopo la scadenza del termine ovvero dopo che si è servito della cosa in conformità al contratto.
Il comodante ha, tuttavia, la facoltà di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno.
Da quanto emerge dalla stessa prospettazione di parte resistente ( disponibilità dell'immobile fintanto che ne avesse avuto necessità e finchè non avesse trovato un alloggio) è evidente che le parti non hanno pattuito alcun termine per la restituzione e dunque si ritiene su tale base che le parti abbiano voluto configurare un comodato a titolo precario e, dunque, revocabile "ad nutum" da parte del comodante, a norma del medesimo art. 1810 c.c.
Tale norma, come recentemente evidenziato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 24468/2014), stabilisce infatti una regola e due eccezioni.
La regola è che l'immobile concesso in comodato debba essere restituito non appena il comodante lo richieda.
Le due eccezioni sono: (a) che sia stato pattuito espressamente un termine di durata;
(b) che il termine di durata del comodato "risulti dall'uso cui la cosa è destinata.”
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, più volte, chiarito che: "Il termine di durata risultante "dall'uso cui la cosa è destinata", cui fa riferimento l'art. 1810 c.c., è un termine implicito.
In quanto implicito può non essere previsto espressamente, ma in quanto termine deve essere inequivoco.
Nel caso di specie, sulla base della prospettazione di entrambe le parti, non emerge alcuna delle eccezioni previste dall'articolo 1810 c.c.
Sulla base di tale evidenza documentale è possibile accogliere la domanda svolta in via principale dalle ricorrenti.
Il recesso efficacemente esercitato determina l'estinzione del rapporto e il diritto delle ricorrenti a rientrare nel possesso del bene.
pagina 4 di 5 Vertendosi in materia contrattuale sarebbe stato onere del comodatario provare la restituzione dell'immobile o eccepire un diritto di ritenzione del bene ad altro titolo.
In conclusione, il contratto di comodato intercorso tra le parti è cessato e va ordinata la restituzione del bene.
Si ritiene dunque equo fissare come data di rilascio la data del 14.04.2025 in quanto il giudice deve fissare d'ufficio un termine per il rilascio che, per quanto contenuto, deve rispondere ad esigenze minime di garanzia per il comodatario, contemperando l'esigenza della parte ricorrente di rientrare in possesso dell'alloggio.
Parte ricorrente ha chiesto altresì di condannare la resistente al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nel rilascio dell'immobile.
Sul punto la domanda deve qualificarsi come formulata ai sensi dell'articolo 614 bis c.p.c. secondo cui “Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice,
salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza.”
Nella fattispecie, si ritiene equo alla luce della peculiarità del caso, del valore della causa e della natura della prestazione richiesta il pagamento da parte della resistente della somma pari a Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di quanto stabilito in sentenza a partire dal 14.05.2025.
Le spese di lite ( comprese quelle di mediazione) seguono la soccombenza di parte resistente e vengono liquidate d'ufficio secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 147/22, tenendo in considerazione i parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva con esclusione della fase istruttoria ( non tenutasi) e tenendo in considerazione i parametri minimi della fase decisionale (consistita nella mera discussione orale) dello scaglione compreso tra 5201,00 e 26.000,00 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
a) Dichiara parte resistente inadempiente rispetto agli obblighi previsti dall'articolo 1804 c.c. e per l'effetto condanna AJ IQ al rilascio dell'immobile sito in Cassano Magnago alla via Foro San Martino n.12
(così come meglio precisato in atti) in favore delle ricorrenti libero e vuoto da persone e cose entro e non oltre il 14.04.2025;
b) condanna ex articolo 614 bis c.p.c. AJ IQ al pagamento, in favore di PI IU, PI AR e
PI NA dell'importo pari a Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nel rilascio dell'immobile a far data dal 14.05.2025;
c) condanna AJ IQ alla rifusione, in favore di IU PI, AR PI e NA PI delle spese processuali, liquidando tale parte in € 3470,11 (di cui 2988,00 per compensi professionali - di cui euro 441,00 per la fase di mediazione- e 482,11 per spese -di cui 190,32 euro per spese di mediazione)
oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge.
Il Giudice
Carlo Barile
pagina 5 di 5
Tribunale di Busto Arsizio
VERBALE DI UDIENZA DEL 11/03/2025
Oggi 11/03/2025, innanzi al Giudice dott. Carlo Barile, sono comparsi:
Per gli attori l'avv. SENALDI PAOLO
Per QI AJ l'avv. GRIMOLDI SONIA
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte e rinunziano a presenziare alla lettura. il Giudice
Dopo la discussione orale si ritira in camera di consiglio, e all'esito pronuncia la seguente sentenza dandone lettura, ai sensi degli artt. 429 e 281sexies cod. proc. civ.
Il Giudice
Carlo Barile
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
All'udienza del 11 marzo 2025 il Giudice dott. Carlo Barile ha pronunciato, dandone lettura ai sensi degli artt.
429 e 281sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3423 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
IA ES (nata a [...] il [...], C.F. [...]), IA
ES (nata a [...] il [...], C.F. [...]), RI ES
(nata a [...] il [...], C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
SENALDI PAOLO e dell'avv. RI CRISTINA MARRAPODI, con domicilio eletto in Gallarate alla via Borghi
n.8, presso il difensore avv. SENALDI PAOLO;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
QI AJ (nata in [...] il [...], C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
GRIMOLDI SONIA, con domicilio eletto in PIAZZA TOTI n.190 CISLAGO, presso il difensore avv. GRIMOLDI
SONIA;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis PI IU, PI AR e PI RM hanno proposto azione nei confronti di
AJ IQ esponendo che: IU PI e AR PI avevano concesso in comodato l'unità immobiliare in
Cassano Magnago alla via Foro San Martino n.12 ( di proprietà di AR PI) a AJ IQ nonché un garage al civico 10; le parti convenivano che l'occupazione dell'immobile fosse ad uso esclusivo della IQ e della LI solo per un periodo limitato;
tuttavia senza il consenso delle comodanti la resistente accoglieva nell'immobile altre persone;
l'occupazione si estendeva poi ad altre unità immobiliari site ai civici n. 8 e n. 10; i tentativi di riacquistare la disponibilità sono rimasti vani.
Ciò precisato, deducendo la stipula di un contratto di comodato con la parte resistente hanno concluso chiedendo di accertare e dichiarare che la resistente occupa e detiene gli immobili di AR PI in forza di comodato precario e che accertate le violazioni da parte della convenuta degli obblighi inerenti il comodato ha chiesto la condanna della stessa a rilasciare gli immobili occupati con fissazione di termine per rilascio e la fissazione di una penale pari ad euro 100,00 al giorno in caso di omesso rilascio;
in via gradata hanno chiesto di accertare che la parte resistente occupa gli immobili senza titolo e per l'effetto hanno chiesto il rilascio degli pagina 2 di 5 stessi e con riserva di chiedere in separata sede la condanna della resistente al pagamento di una indennità di occupazione;
con vittoria di spese di causa e della fase di mediazione.
Si è costituita in giudizio AJ IQ eccependo la natura simulata del contratto di comodato in quanto le parti intendevano stipulare un contratto di locazione in quanto la resistente ha sempre pagato un corrispettivo di
400,00 euro a IU PI per il godimento dell'immobile oltre a rimborsare le bollette per le utenze di luce e gas;
la stessa inoltre non occupa gli immobili di cui ai civici 8 e 10 .
Ha concluso chiedendo il rigetto delle domande di parte ricorrente.
All'udienza del 05.02.2025 la parte ricorrente ha rinunziato alla domanda formulata in relazione agli immobili siti ai civici 8 e 10 in quanto gli stessi sono stati rilasciati.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'udienza dell'11.03.2025.
Parte ricorrente agisce per ottenere la risoluzione del contratto di comodato stipulato inter partes e la condanna della parte resistente al rilascio dell'immobile sito in Cassano Magnago alla via Foro San Martino 12.
Ed infatti all'udienza del 05.02.2025 la parte ricorrente ha rinunziato alla domanda volta al rilascio degli immobili siti in Cassano Magnago alla via Foro San Martino 8 e 10 in quanto già rilasciati.
Sul punto va osservato che la rinuncia espressa o tacita alla domanda (o ai suoi singoli capi) rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato), non necessita dell'accettazione della controparte ( che tra l'altro nel caso di specie vi è anche stata).
Ciò precisato e limitata la domanda solo all'immobile sito al civico n.12 ( che la parte resistente non nega di occupare) va osservato quanto segue.
AJ IQ eccepisce sul punto la simulazione del contratto di comodato, essendo intercorso tra le parti un contratto di locazione e chiede di provare tale circostanza mediante testi.
Tale eccezione non può trovare accoglimento.
In ordine alla dedotta simulazione relativa va osservato che i generali limiti alla prova testimoniale per i contratti scritti (quale quello di specie) valgono anche nei procedimenti disciplinati dagli artt. 447-bis e segg. c.p.c: la norma suddetta, infatti, richiama espressamente come applicabile nei procedimenti locatizi il solo primo comma dell'art. 421 c.p.c. con esclusione implicita, ma assolutamente univoca, del secondo comma (che consente al giudice del lavoro l'assunzione di mezzi di prova in deroga ai generali divieti in esame).
Nella specie, dunque, la simulazione avrebbe dovuto e dovrebbe essere provata con la controdichiarazione:
come ribadito dalla S. C. (sentenza n. 6882/03) "per consolidata giurisprudenza di legittimità, la domanda di simulazione, qualora (come nella specie) sia stata proposta da una delle parti e tenda all'accertamento di un negozio dissimulato non illecito incontra gli stessi limiti della prova testimoniale, per cui se il contratto simulato sia stato (come nel caso in esame) redatto per iscritto la prova per testi non è ammessa contro il contenuto del documento, risolvendosi l'accordo simulatorio in un patto contrario contestuale alla conclusione del contratto simulato” (Cass.
3.4.1992 n. 4073: Cass. 21.2.1986 n. 1050; Cass. 18 10.1980 n. 5608).
In ogni caso, va osservato che la prova testimoniale è comunque inammissibile in quanto volta a provare un contratto (quale quello di locazione) richiedente la forma scritta ad substantiam.
pagina 3 di 5 La prova orale è inammissibile per l'insussistenza della situazione prevista dall'art. 13, 5° co. L. 431/1998 ed il conseguente carattere assoluto della nullità che inficierebbe il contratto di locazione verbale che le parti avrebbero inteso stipulare.
La nullità del contratto verbale condurrebbe poi, in ogni caso, alla insussistenza di un titolo legittimante l'occupazione dell'immobile da parte della resistente.
Ciò precisato, il contratto intercorso tra le parti va qualificato come comodato ( verbale)
Va innanzitutto precisato che non risulta sussistere una specifica normativa che imponga la registrazione del contratto di comodato verbale, o che preveda la mancata registrazione del contratto verbale di comodato quale causa di nullità dello stesso.
Va quindi osservato che il legislatore distingue due forme di comodato.
In primo luogo, vi è il cd. “comodato precario” di cui all'art. 1810 c.c., connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo dall'uso cui doveva essere destinata la cosa con la conseguenza che il comodante può richiedere ad nutum al comodatario il rilascio della cosa.
Vi è, poi, il comodato propriamente detto, disciplinato dagli artt. 1803 e 1809 c.c. che sorge con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza.
In esso il comodatario deve restituire la cosa dopo la scadenza del termine ovvero dopo che si è servito della cosa in conformità al contratto.
Il comodante ha, tuttavia, la facoltà di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno.
Da quanto emerge dalla stessa prospettazione di parte resistente ( disponibilità dell'immobile fintanto che ne avesse avuto necessità e finchè non avesse trovato un alloggio) è evidente che le parti non hanno pattuito alcun termine per la restituzione e dunque si ritiene su tale base che le parti abbiano voluto configurare un comodato a titolo precario e, dunque, revocabile "ad nutum" da parte del comodante, a norma del medesimo art. 1810 c.c.
Tale norma, come recentemente evidenziato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 24468/2014), stabilisce infatti una regola e due eccezioni.
La regola è che l'immobile concesso in comodato debba essere restituito non appena il comodante lo richieda.
Le due eccezioni sono: (a) che sia stato pattuito espressamente un termine di durata;
(b) che il termine di durata del comodato "risulti dall'uso cui la cosa è destinata.”
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, più volte, chiarito che: "Il termine di durata risultante "dall'uso cui la cosa è destinata", cui fa riferimento l'art. 1810 c.c., è un termine implicito.
In quanto implicito può non essere previsto espressamente, ma in quanto termine deve essere inequivoco.
Nel caso di specie, sulla base della prospettazione di entrambe le parti, non emerge alcuna delle eccezioni previste dall'articolo 1810 c.c.
Sulla base di tale evidenza documentale è possibile accogliere la domanda svolta in via principale dalle ricorrenti.
Il recesso efficacemente esercitato determina l'estinzione del rapporto e il diritto delle ricorrenti a rientrare nel possesso del bene.
pagina 4 di 5 Vertendosi in materia contrattuale sarebbe stato onere del comodatario provare la restituzione dell'immobile o eccepire un diritto di ritenzione del bene ad altro titolo.
In conclusione, il contratto di comodato intercorso tra le parti è cessato e va ordinata la restituzione del bene.
Si ritiene dunque equo fissare come data di rilascio la data del 14.04.2025 in quanto il giudice deve fissare d'ufficio un termine per il rilascio che, per quanto contenuto, deve rispondere ad esigenze minime di garanzia per il comodatario, contemperando l'esigenza della parte ricorrente di rientrare in possesso dell'alloggio.
Parte ricorrente ha chiesto altresì di condannare la resistente al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nel rilascio dell'immobile.
Sul punto la domanda deve qualificarsi come formulata ai sensi dell'articolo 614 bis c.p.c. secondo cui “Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice,
salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza.”
Nella fattispecie, si ritiene equo alla luce della peculiarità del caso, del valore della causa e della natura della prestazione richiesta il pagamento da parte della resistente della somma pari a Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di quanto stabilito in sentenza a partire dal 14.05.2025.
Le spese di lite ( comprese quelle di mediazione) seguono la soccombenza di parte resistente e vengono liquidate d'ufficio secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 147/22, tenendo in considerazione i parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva con esclusione della fase istruttoria ( non tenutasi) e tenendo in considerazione i parametri minimi della fase decisionale (consistita nella mera discussione orale) dello scaglione compreso tra 5201,00 e 26.000,00 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
a) Dichiara parte resistente inadempiente rispetto agli obblighi previsti dall'articolo 1804 c.c. e per l'effetto condanna AJ IQ al rilascio dell'immobile sito in Cassano Magnago alla via Foro San Martino n.12
(così come meglio precisato in atti) in favore delle ricorrenti libero e vuoto da persone e cose entro e non oltre il 14.04.2025;
b) condanna ex articolo 614 bis c.p.c. AJ IQ al pagamento, in favore di PI IU, PI AR e
PI NA dell'importo pari a Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nel rilascio dell'immobile a far data dal 14.05.2025;
c) condanna AJ IQ alla rifusione, in favore di IU PI, AR PI e NA PI delle spese processuali, liquidando tale parte in € 3470,11 (di cui 2988,00 per compensi professionali - di cui euro 441,00 per la fase di mediazione- e 482,11 per spese -di cui 190,32 euro per spese di mediazione)
oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge.
Il Giudice
Carlo Barile
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