Art. 18. (Riscontro dei documenti di bordo) 1. Ai fini del riscontro contributivo da parte dell'istituto restano in vigore le disposizioni in materia di trasmissione dei documenti di bordo, previste dall'articolo 354 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 , e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 20 del decreto ministeriale 6 luglio 1974 che detta norme per l'esecuzione delle disposizioni di cui all' articolo 8 della legge 22 febbraio 1973, n. 27 .
2. I termini di prescrizione stabiliti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modificazioni ed integrazioni, decorrono, per i contributi dovuti in base alle disposizioni della presente legge, dalla data di ricezione, da parte dell'Istituto, dei ruoli di equipaggio o dei documenti equiparati.
2. I termini di prescrizione stabiliti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modificazioni ed integrazioni, decorrono, per i contributi dovuti in base alle disposizioni della presente legge, dalla data di ricezione, da parte dell'Istituto, dei ruoli di equipaggio o dei documenti equiparati.