Sentenza 21 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2003, n. 2706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2706 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLIĆ02/06/03 3 NOM DEL POLO ITALIANO Ogg.: Lavor LX CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 18349/0 Cron. N. 616 composta dai seguenti Magistrati:
1.Dott. Mario Putaturo Viscido Donati -Presidente- Rep. N. -Consigliere- AL2 Pietro Cuoco Ud. 8.11.2002 -Consigliere- 3.CL Francesco AN Maiorano ii4. Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 5. Filippo Curcuruto -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA FERROVIE DELLO STATO S.p.A., in persona del legale rap- presentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma. Piazza della Croce Rossa 1, presso lo studio dell'Avv. Maria Alessandra De Simone, che la rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso rilasciato dal dirigente Avv. Giancarlo Al- vino, procuratore speciale per alto notaio Castellini di Roma 23.2.1999 rep. n. 56911 4470 Ricorrente
CONTRO
OR ON Intimato per la cassazione della sentenza n. 22233 del Tribunale del Lavo- ro di Roma dell'8.10.1999/10.7.2000 nella causa iscritta al n. 2279 del R.G. anno 1995. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8.11.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Maria Alessandra De Simone per la S.p.A. Ferrovic dello Stato, sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Renato Fi- nocchi Ghersi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, ritualmente depositato, AN RM, già di- pendente delle Ferrovie dello Stato, premesso che l'indennità di buonuscita, in violazione degli arti. 37 e 96 del CCNL 1990/1992, gli era stata corrisposta sulla base dello stipendio in godimento alla data del suo collocamento in quiescenza, avve- nuto in data successiva al 1°.7.1990, senza tenersi conto dei mi- glioramenti economici previsti dal contratto per l'intero triennio di vigenza, conveniva in giudizio la S.p.A. Ferrovie dello Stato per sentirla condannare alla relativa riliquidazione con il com- puto nella base di calcolo dei miglioramenti di stipendio. La convenuta costituendosi contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto della domanda. All'esito l'adito Pretore del Lavoro di Roma con sentenza del 3 13.1.1994 accoglieva la domanda. Tale decisione. a seguito di appello proposto dalle Ferrovie dello Stato, veniva confermata dal Tribunale di Roma con sentenza de- positata il 10 7.2000. 11 Tribunale in particolare osservava che: -la clausola contrattuale di cui all'art. 96 CCNL citato ai commi 1° e 3° richiamava la disciplina legislativa già vigente per il trattamento di quiescenza (comma 1°) e per il trattamento di pre- videnza (comma 3°), a carico rispettivamente del Fondo Pensioni e dell'Opera di Previdenza e di Assistenza per i Ferrovieri dello Stato, per ribadirne l'applicabilità; -l'art. 96- 4° comma- anzidetto disponeva che "i benefici econo- mici relativi alla parte tabellare derivanti dall'applicazione del CCNL sono corrisposti integralmente, alle scadenze previste, al personale tutto comunque cessato dal servizio con diritto a pen- sione a carico del Fundo Pensioni del personale delle Ferrovie deilo Stato, nel periodo di vigenza contrattuale"; - i benefici economici richiamati venivano disciplinati dall'art. 37 dello stesso CCNL con previsione di aumenti periodici alle date dell 1.1.1991, 1 1992 e 1.11.1992; -le clausole contrattuali anzidette non lasciavano spazi a dubbi interpretativi nel senso di attribuire i miglioramenti economici a tutti i dipendenti. anche quelli collocati a riposo nel triennio di vigenza del contratto;
-la scansione temporale di erogazione di detti miglioramenti re- 4 tributivi non poteva quindi condizionare la maturazione del di- ritto ai benefici stessi, essendo tale diritto espressamente ricono- sciuto dalla comune volontà negoziale collettiva con specifico riferimento ai dipendenti cessati dal servizio. Contro tale sentenza ricorre per cassazione la S.p.A. Ferrovie dello Stato con unico articolato motivo. Nessuna difesa propone in questa sede il Mormilo. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione c falsa applicazione dell'art. 14 della legge n. 829 del 1973, dell'art. 21 della legge n. 210 del 1985, dell'art. I del D.L. n. 386 del 1991, dell'art. 13 della legge n. 204 del 1995. dell'articolo unico della legge n. 141 del 1990, dell'art. 12 c d. preleggi, dell'art. 1362, dell'art. 1363, dell'art. 1366, e dell'art. 1368 Cod. Civ., in relazione agli artt. 37 e 38 del CCNI. del lu- glio 1990 per il periodo 1990/1992, nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 cm. 5 C.P.C.). Al riguardo osserva che ai sensi dell'art. 96-punto 3 del con- tratto collettivo al personale dipendente delle Ferrovie dello Stato continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge n. 829 del 1973, il cui art. 14- I comma- prevede che l'indennità di buonuscita a carico dell'OPAFS si calcoli sulla base dell'ultimo stipendio, ale intendendosi lo stipendio tabellare effettivamente in godimento il giorno precedente quello del collocamento a ri- poso. La stessa ricorrente aggiunge che lo stesso art. 96- punto 4- stabilisce che il riconoscimento economico migliorativo in que- stione, nei confronti del personale in servizio al 1.11.1990 e ces- sato prima del 31.12.1992, si applichi ai soli fini della pensione e quindi esclude, contrariamente all'assunto del Tribunale, che tale miglioramento possa riguardare anche l'indennità di buonu- scita. La censura cosi articolata è fondala. Sulla questione posta dalla ricorrente questa Corte si è già ripe- tutamente pronunciata. In particolare, con la sentenza n. 10400 del 20 ottobre 1998, è stato enunciato il principio per cui, con riguardo al contratto collettivo per il personale delle Ferrovie dello Stato relativo al periodo 1990/1992 e ai fini dell'applicazione della clausola, che attribuisce gli aumenti retributivi tabellari scaglionati nel tempo anche al personale cessato dal servizio, è conforme ai canoni le- gali di crmeneutica ed adeguatamente motivata la soluzione della questione interpretativa che limiti l'operatività di tale attribuzio- ne alla sola determinazione del trattamento pensionistico e ne ri- fiuti l'estensione alla quantificazione della base di computo dell'indennità di buonuscita. Questa soluzione, infatti, di fronte all'ambiguità del mero dato letterale, correttamente valorizza un elemento di tipo sistematico, fondato sulla tendenziale coerenza dell'autonomia privata, anche collettiva, con la legge, negando. 6 di conseguenza, che dal generico riferimento al suddetto perso- nale possa desumersi una specifica volontà di derogare alle con- notazioni giuridiche proprie del particolare istituto legale su cui la volontà stessa sarebbe destinata ad incidere e quindi, specifi- camente, ai principi dell'ordinamento giuslavoristico, che esclu- dono la computabilità nelle indenuità di fine rapporto di emolu- menti non percepiti al momento dell'estinzione dello stesso Con la sentenza n. 12363 del 5 dicembre 1998 è stato enunciato l'ulteriore principio per cui gli aumenti di anzianità di servizio previsti per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato dalla legge n. 141 del 1990 allo scopo di favorirne l'esodo esplicano la mede- sima efficacia di quelli effettivi e vengono ad essi omologati ai fini del corrispondente incremeato dei coefficienti necessari per calcolare gli emolumenti previsti dagli istituti legali e contrat- tuali, ma non ne alterano la struttura giuridica. donde la conse- gucuza che l'indennità di buonuscita rimane pur sempre conno- lata dal riferimento all'ultima retribuzione effettivamente perce- pita nell'ambito del rapporto di lavoro reale, secondo quanto di- sposto dall'art. 2120 Cod. Civ., senza che sia consentito ingloba- rc in essa emolumenti che si sarebbero percepiti solo se la durata effettiva fosse stata pari a quella meramente figurativa del rap- porto stesso. Questo orientamento è stato conformato anche dalla giurispru- denza successiva (in particolare Cass, 5 ottobre 1999, n. 11080; Cass. 18 aprile 2000, n. 5042; Cass. 23 giugno 2000, n. 8558; 7 Cass. 18 giugno 2001, n. 8253; Cass. 21 dicembre 2001, n. 16152), e merita quindi di essere ribadito, non potendo questa Corte sottrarsi al dovere di fedeltà ai propri precedenti, sul quale si fonda l'assolvimento della funzione monofilattica, assegnatale dall'art. 65 dell'ordinamento giudiziario. In conclusione in base alle esposte considerazioni il ricorso va accolto e conseguentemente la sentenza impugnata va cassata. Ai sensi dell'art. 384- 1° comma- C.P.C la causa può essere de- cisa nel merito con la pronuncia di rigetto della domanda del RM, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Ricorrono giusti motivi per dichiarare la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, deci- dendo nel merito, rigetta la domanda di RM AN. Com- pensa le spese dell'intero giudizio. Cosi deciso in Roma addi 8 novembre 2002 мии кий Пособа каб Il Presidente Il Consigliere relatore estensore Alero andro be Danis IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 21 .2003 logoi, CANCELLIERE