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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/02/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di 1° grado iscritta al n° 281/2023 R.G. affari contenziosi civili, intrapresa da:
(C.F. ), in proprio e quale Parte_1 CodiceFiscale_1
legale rappresentante della con sede in Cariati (Cs), Controparte_1 rappresentato e difeso dall' avv. LO ZO - OPPONENTE
CONTRO
, rappresentato e Controparte_2
difeso dai funzionari dott.sse SCALERCIO ROSSELLA e BAVASSO ELISABETTA
– OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione dell'
[...]
di n. 299/2022/01 del 15.12.2022 – rito Controparte_2 CP_2
speciale ex art. 6 d. lvo 150/2011
Ragioni di fatto e di diritto
1 Con ricorso depositato il 3.2.2023, , in proprio e quale Parte_1 legale rappresentante della , ha proposto opposizione all' Controparte_1
ordinanza ingiunzione (OI) suepigrafata che ha irrogato a lui e alla società da lui rappresentata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.600,00, per la violazione di cui all'art. 3, commi 3 ter, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12 convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1,
D. Lgs 14 settembre 2015 n. 151 (Misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare), per avere occupato, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, il lavoratore , nato a Controparte_3
Pietrapaola (Cs), il 27.12.1978. Ha dedotto che il non era affatto alle sue CP_3 dipendenze ma che, in via di mera cortesia, la mattina dell' accesso degli ispettori nell' ufficio della società (14.12.2019), aveva avuto accesso al computer per
1 inviare delle e-mail aziendali ad alcuni uffici di polizia. Ha altresì dedotto che l' entità della sanzione era stata determinata in maniera errata, non tenendo conto della circolare del Ministero del Lavoro n. 121/1988.
2 Ha resistito all' opposizione l' , producendo il rapporto ex art. 17 CP_2
legge 689/1981, il verbale di primo accesso ispettivo e il verbale unico di accertamento e notificazione.
3 Disattesa l' istanza di sospensione dell' efficacia esecutiva dell' OI, è stata ammessa ed espletata la prova per testi chiesta dall' opponente. Quindi la causa è stata rinviata all' odierna udienza per la discussione finale e la decisione.
******
4 L' opposizione è fondata.
In sede di accesso ispettivo nell' ufficio della società, è stata rinvenuta la presenza dell' , di un consulente (tale e di Parte_1 Per_1 CP_3
, il quale era intento, secondo quanto verbalizzato dagli ispettori, a
[...]
svolgere attività lavorativa, senza che risultasse assunto. LO
ZO ha dichiarato agli ispettori trattarsi di un intimo amico, ex dipendente della società, che era venuto in ufficio <per trasmettere delle sanzioni amministrative relative ai mezzi noleggiati dalla ditta>>. Il a parimenti CP_3
dichiarato ai medesimi ispettori di aver lavorato per quattro anni, sino a febbraio
2019, per la e che quel giorno stava occasionalmente Controparte_1
trasmettendo agli uffici di polizia <delle multe relative ai veicoli aziendali noleggiati>>, supplendo all' impiegata della società, assente per alcuni giorni.
5 Escusso in giudizio quale testimone, il ha ribadito la suddescritta CP_3 versione, aggiungendo che quella mattina aveva incontrato l' Parte_1
mentre si stava recando al bar e questi gli aveva chiesto la cortesia di trasmettere i suindicati documenti via e-mail, in quanto l' impiegata dell' ufficio era assente.
Quanto riferito dal trova rispondenza in quanto dichiarato dal teste CP_3
, secondo cui, mentre il e il medesimo teste si Testimone_1 CP_3 stavano recando al bar per prendere un caffè, nel passare dinanzi all' ufficio della società avevano incontrato l' , il quale aveva chiesto al Parte_1 CP_3
di <entrare [in ufficio] per inviare delle e-mail>>.
6 Orbene, questo Giudice ritiene che la prestazione offerta dal non CP_3 rivesta i connotati del rapporto di lavoro subordinato. L' occasionalità dell' incontro tra l' e il l' accertamento della prestazione limitata a Parte_1 CP_3
2 quel solo giorno (anzi a quella mattina) e la specificità e limitatezza dell' oggetto della prestazione stessa (l' invio di documentazione a mezzo e-mail ad uffici di polizia) costituiscono, nella loro valutazione unitaria, elementi che inducono ad escludere che il operasse <alle dipendenze e sotto la direzione dell' CP_3 imprenditore>> (art. 2094 CC). D' altro canto, vale la regola di giudizio secondo cui <il giudice accoglie l' opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell' opponente>> (art. 23 ultimo comma legge 689/1981).
7 L' intrinseca opinabilità della valutazione in ordine alla situazione di fatto affrontata dagli ispettori impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando sull' opposizione proposta da , in proprio e quale legale rappresentante Parte_1
della nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
, avverso l' ordinanza ingiunzione n. 299/2022/01 del
[...]
15.12.2022, così provvede:
a) Accoglie l' opposizione e, per l' effetto, annulla l' ordinanza ingiunzione;
b) Compensa le spese del procedimento.
Così deciso in Castrovillari, all' udienza 03/02/2025, nella quale è stata data lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo Di Pede)
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