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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/04/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
n. 748/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in riassunzione con atto di citazione da
(c.f. ), difeso dall'avv. Angelo Parte_1 C.F._1
Di Lorenzo e dall'avv. Raffaella Rampazzo, con domicilio eletto in
ON IO (Ve) presso lo studio del secondo difensore
(attore in riassunzione)
nei confronti di
(c.f. , (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (c.f. C.F._3 Controparte_3
) e (c.f. C.F._4 Controparte_4
1
Dolo (Ve) presso il difensore
(convenuti in riassunzione)
sulle seguenti conclusioni:
per l'attore:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in rinvio dalla cassazione della sentenza n. 925/2022 del 19 – 21/4/2022 della Corte d'Appello di
Venezia, condannare i convenuti in riassunzione a rifondere all'attore in riassunzione gli oneri di tutti i gradi del giudizio.
per i convenuti:
Voglia il Giudice adito rigettare le domande del Sig. , Parte_1
con sua condanna alle spese, e, in subordine, compensare le spese dell'intero giudizio, con particolare riferimento alla fase di legittimità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 27 e il 30 ottobre 2006, , Parte_2
e convenivano, davanti Parte_3 Parte_4 Parte_5
alla sezione distaccata di Dolo del Tribunale di Venezia, , Controparte_5
, e Controparte_6 Parte_6 Parte_7 P_
affinché fosse accertata l'esistenza di una servitù di passaggio “larga metri 4, che dalla pubblica via Castellaro [Comune di Fossò], in aderenza al lato ovest dei mappali 56 e 128, dà accesso al mapp. 55 di proprietà degli attori”.
Gli attori allegavano che la servitù era stata riconosciuta con contratto di transazione del 1980, non trascritto, ed era sempre stata esercitata,
2 fintanto che i proprietari dei fondi serventi avevano lottizzato l'area, eliminando il “precedente percorso inghiaiato che è stato sostituito da una nuova strada di lottizzazione, ad unico senso di marcia, larga mt 3,5, asfaltata”.
In via subordinata, gli attori chiedevano che fosse accertato che l'usucapione della servitù, con condanna dei convenuti all'eliminazione di ogni ostacolo o impedimento all'esercizio del diritto.
Inoltre, gli attori chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.
Si costituivano in giudizio e affermando Parte_7 P_
che il loro fondo non confinava con la pubblica via e che la scrittura privata del 10 marzo 1980 riconosceva a loro favore il diritto di passaggio sul fondo del confinante (mapp. 56) e non un onere a carico del loro terreno e a favore degli attori. Aggiungevano che Controparte_5
, avevano alienato a terzi la loro Controparte_6 Parte_6
proprietà (mapp. 56).
Si costituivano in giudizio e Controparte_5 Controparte_6 Pt_6
, eccependo il difetto di legittimazione passiva, avendo venduto
[...]
il 30 marzo 2005 il terreno censito al foglio 5, mappale 637 (ex mapp.
56/B).
e chiedevano che le domande degli attori Parte_7 P_
fossero respinte e, nell'ipotesi che fosse accertata l'esistenza di una servitù, che fosse dichiarata l'estinzione di altro diritto di passaggio
“gravante sul lato ovest del mappale 128” “per venir meno dell'utilitas, essendo venuta a mancare la situazione giustificativa della sua costituzione e comunque i presupposti legittimanti la permanenza del diritto reale sul fondo . Persona_1
3 Autorizzati dal giudice, gli attori integravano il contraddittorio nei confronti degli acquirenti del mappale 56/B, chiamando in causa CP_8
, , , ,
[...] CP_9 CP_10 Controparte_11 CP_12
, , , Controparte_13 CP_14 CP_15 Parte_7
, e . P_ Controparte_16 CP_17 Parte_8
I predetti si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto delle domanda degli attori.
Si costituiva in giudizio anche in persona dei soci CP_18 CP_19
e affermandosi
[...] CP_20 Parte_7
comproprietari per quota di 15,16/146 del mappale 637, avendolo acquistato da . La società chiedeva il rigetto delle domande CP_15
degli attori.
Con sentenza non definitiva n. 66/2010, il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Dolo, rigettava la domanda di accertamento di servitù convenzionale.
Espletata c.t.u. ed assunte prove testimoniali, con sentenza definitiva n.
763/2017 il Tribunale di Venezia rigettava le rimanenti domande degli attori.
Il Tribunale accertava che il sedime, sul quale sarebbe stato esercitato il passaggio, era divenuto una strada pubblica di proprietà del CP_21
, che l'aveva acquistato per cessioni compiute nell'ambito di
[...]
procedimento espropriativo. Inoltre, la strada pubblica (via dei Mille), asfaltata, poteva essere utilizzata dagli attori “allo stesso modo in cui lo consentirebbe la servitù rivendicata”.
Le spese processuali erano regolate secondo il principio di soccombenza, con esclusione di quelle dei convenuti Controparte_5 CP_6
e relativamente ai quali erano compensate
[...] Parte_6
“stante il loro disinteresse processuale”.
4 Con atto di citazione dell'11 maggio 2017, proponevano appello, avverso la sentenza definitiva, e gli eredi di , Parte_4 Parte_2
ossia e , dolendosi del CP_22 Controparte_2 Controparte_1
rigetto della domanda di accertamento dell'acquisto della servitù per usucapione. Gli appellanti deducevano che il loro terreno era rimasto intercluso, sicché domandavano, in via subordinata, la costituzione di servitù coattiva.
Si costituivano nel giudizio di appello , Parte_7 P_
Controparte_23
Si costituiva nel giudizio di appello anche , proponendo Parte_1
appello incidentale, lamentandosi della regolamentazione delle spese processuali compiuta dal Tribunale di Venezia.
Rimanevano contumaci , CP_8 CP_9 CP_10
, , , Controparte_11 CP_12 Controparte_13 CP_14
, , e . Controparte_16 CP_17 Parte_8 CP_24
A seguito del decesso di e di la causa Parte_4 CP_22
interrotta era riassunta da nei confronti degli eredi dei Parte_1
predetti, , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
. CP_4
Con sentenza n. 925/2022, depositata il 21 aprile 2022, la Corte di
Appello di Venezia, sezione seconda, riformava parzialmente la sentenza n. 763/2017 del Tribunale, accertando l'interclusione e dichiarando la costituzione di servitù coattiva di passaggio pedonale e carraio “a carico della striscia di terreno per l'estensione di quattro metri posta sul lato ovest dei mappali attualmente censiti ai nn. 681 (di proprietà di e 679 (di proprietà di e Controparte_25 Parte_7 P_
, entrambi al Foglio 5, Catasto Terreni del Comune di Fossò, al
[...]
fine di consentire il passaggio anche di mezzi agricoli sino alla pubblica
5 Via Primo Zancato Garibaldino, a favore del fondo degli appellanti identificato al Foglio 5 col mappale 55 stesso Comune”.
L'appello principale era nel resto respinto ed era respinto altresì l'appello incidentale di . Parte_1
Le appellate erano condannate a rifondere due terzi delle spese processuali degli appellanti principali.
La Corte di Appello, rilevato che la sentenza non definitiva pronunciata dal Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Dolo, era divenuta definitiva, dichiarava che non era provato il possesso ad usucapionem di un diritto di passaggio. Al contempo la Corte osservava che la pubblica via non conduceva fino al terreno degli attori. Questi, per accedere alla pubblica via, dovevano necessariamente attraversare la proprietà di P_
(che aveva acquistato da
[...] Controparte_26 CP_18
la proprietà del mappale 681 il 9 aprile 2008).
[...]
La Corte di Appello respingeva l'appello incidentale, sostenendo che le spese processuali erano state correttamente liquidate.
proponeva ricorso per cassazione, affermando che la Parte_1
Corte di Appello aveva erroneamente posto a suo carico le spese di primo e secondo grado di giudizio, sebbene non fosse soccombente. Con un secondo motivo, sosteneva che non era stata applicata la Pt_1
maggiorazione prevista per la difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale, senza che il giudice ne indicasse le ragioni.
Depositavano controricorso , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e , mentre non svolgevano attività difensiva
[...] Controparte_4
e . P_ CP_18 Parte_7
Con ordinanza n. 8461/2023, depositata il 24 marzo 2023, la Corte di
Cassazione accoglieva il primo motivo d'impugnazione e rigettava il secondo.
6 La Corte di Cassazione affermava che, poiché la servitù non era stata costituita a carico di , costui non poteva essere condannato alla Pt_1
refusione delle spese di giudizio.
La motivazione della Corte di Appello era invece giudicata adeguata circa il rigetto dell'appello incidentale di , vertente sulla liquidazione Pt_1
delle spese compiuta dal Tribunale.
Con atto di citazione notificato il 18 aprile 2024, Parte_1
riassumeva la causa davanti alla Corte di Appello di Venezia nei confronti di , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, chiedendone la condanna alla rifusione delle spese Controparte_4
processuali “di tutti i gradi del giudizio”.
L'attore in riassunzione ribadiva che le domande proposte nei suoi confronti erano state tutte rigettate e che la costituzione della servitù coattiva riguardava un terreno (mappale 681 di proprietà di CP_25
avente causa di e mappale 679 di proprietà di
[...] CP_18
e di cui egli non era comproprietario. Parte_7 P_
Quindi, l'attore chiedeva che i convenuti in riassunzione fossero condannati a rifondergli interamente le spese di tutti i gradi di giudizio.
Si costituivano nel processo riassunto , , Controparte_1 Controparte_2
e evidenziando che il motivo Controparte_3 Controparte_4
principale di ricorso di era stato rigettato e che “la Parte_1
liquidazione delle spese per l'intero giudizio presuppone una disamina complessiva anche in fatto, alla luce delle risultanze peritali, tenuto conto della posizione delle parti, della complessità della situazione, in fatto, e dei mutamenti intervenuti in corso degli anni, a seguito della trasformazione urbanistica, con realizzazione delle strade di lottizzazione
e delle conseguenti modifiche catastali”.
7 I convenuti in riassunzione chiedevano il rigetto della domanda dell'attore.
Con ordinanza del 27 settembre 2024, il consigliere istruttore fissava i termini previsti dall'art. 352 c.p.c.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 3 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte.
Ciò premesso la Corte ritiene che la domanda dell'attore in riassunzione sia solo parzialmente fondata e possa trovare accoglimento nei limiti di seguito indicati.
1. Si rileva che la sentenza n. 925/2022, pronunciata dalla seconda sezione della Corte di Appello di Venezia, rigettò l'appello incidentale di
, con cui egli chiedeva una diversa liquidazione delle Parte_1
spese processuali del primo grado di giudizio.
La sentenza n. 763/2017 del Tribunale di Venezia aveva condannato gli attori a rifondere a , , CP_8 CP_9 CP_10 [...]
, , CP_11 CP_12 Controparte_13 CP_14
, , , Controparte_16 Parte_9 Parte_8
le spese processuali, liquidate in complessivi Euro Parte_1
6.000 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Il solo si lamentò della liquidazione, proponendo per Parte_1
l'appunto appello incidentale, che venne respinto.
Il ricorso per cassazione di , avverso il rigetto dell'appello Pt_1
incidentale, è stato rigettato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.
8461/2023.
Ne consegue che la liquidazione delle spese processuali del primo grado è divenuta definitiva e non può essere riconsiderata.
2. La sentenza n. 925/2022, pronunciata dalla seconda sezione della Corte di Appello di Venezia, era contraddittoria, poiché la Corte, dopo avere
8 rigettato l'appello incidentale di , affermando che le spese Pt_1
processuali del primo grado di giudizio erano state correttamente determinate, condannava tutti gli appellati a rifondere agli appellanti due terzi delle spese processuali, senza distinguere tra coloro che potevano considerarsi soccombenti ( e Controparte_25 Parte_7
a carico delle cui proprietà era costituita la servitù coattiva P_
di passaggio pedonale e carraio) e tutti gli altri appellati, tra cui Parte_1
[...]
Su tale statuizione la sentenza n. 925/2022 della Corte di Appello di
Venezia è stata cassata dalla Suprema Corte, con conseguente necessità di una nuova regolamentazione delle spese del giudizio di appello, ferma la regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio in ragione di quanto detto al punto che precede.
3. E' indubbio che non sia stato soccombente né Parte_1
rispetto alla domanda degli appellanti principali di accertamento dell'usucapione della servitù di passaggio, che è stata rigettata, né rispetto alla domanda subordinata di costituzione coattiva di servitù di passaggio, la quale è stata sì accolta, ma – come già s'è detto – non riguarda
. Infatti, i fondi, gravati dalla costituita servitù, sono in proprietà Pt_1
di e Controparte_25 Parte_7 P_
Ora, tenuto conto che fu in parte vittorioso (sul rigetto Parte_1
della domanda di accertamento dell'usucapione) e in parte soccombente
(sul rigetto del suo appello incidentale), si giustifica una compensazione parziale (nella misura della metà) delle spese processuali. Per la parte rimanente, le spese gli devono essere rifuse. Infatti, la compensazione non può essere totale, atteso il maggiore valore della domanda di usucapione degli appellanti principali rispetto al valore dell'appello incidentale di
(per quanto questi chiedesse che fosse liquidato, per compenso, Pt_1
9 l'importo di Euro 22.850 a fronte di Euro 6.000 determinati dal
Tribunale).
La parziale compensazione delle spese si giustifica anche per il giudizio di legittimità (concluso con l'accoglimento di uno dei motivi e il rigetto dell'altro) e per il presente giudizio di rinvio, in cui , trascurando Pt_1
la decisione della Suprema Corte, che ha reso definitiva la regolamentazione delle spese compiuta dal giudice di merito relativamente al primo grado di giudizio, torna ad insistere per una nuova liquidazione delle spese di tutti i gradi del giudizio.
4. Le spese di giudizio sono liquidate, per quanto concerne l'appello, tenuto conto del valore indeterminabile della causa (come indicato nell'atto di citazione in appello dell'11 maggio 2017) e della sua bassa complessità (la domanda di usucapione [la sola il cui rigetto interessava
] non poteva che essere respinta per le plurime ragioni indicate Pt_1
dal Tribunale di Venezia e dalla Corte di Appello); per quanto concerne il giudizio di legittimità e il giudizio di rinvio, si tiene conto del valore dichiarato dal ricorrente nell'atto di citazione in riassunzione Pt_1
(valore compreso tra Euro 5.200 ed Euro 26.000).
Per il giudizio di legittimità e il giudizio di rinvio, si riconoscono compensi compresi tra i minimi e i medi dei parametri indicati dal d.m. n.
147/2022, considerato che il valore della controversia si colloca in prossimità del limite inferiore dello scaglione indicato.
Inoltre, per il giudizio di appello e per il giudizio di rinvio non si riconosce un compenso per la fase istruttoria, che non si è tenuta.
ha diritto al rimborso delle anticipazioni, nei limiti in Parte_1
cui sono state documentate.
In proposito si osserva che l'attore in riassunzione non ha esibito né il ricorso per cassazione né l'attestazione di pagamento del contributo
10 unificato relativo al giudizio di legittimità (l'unico atto prodotto in causa, relativo alla giudizio di legittimità, è l'ordinanza emessa dalla Corte di
Cassazione).
Per il giudizio di appello in quanto appellante Parte_1
incidentale, ha corrisposto Euro 355,50 a titolo di contributo unificato, come attestato dai documenti contenuti nel fascicolo cartaceo del grado.
Risulta infine che , per il giudizio di rinvio, abbia Parte_1
pagato per contributo unificato la somma di Euro 384,00 (v. pagamento 2 maggio 2024, compiuto tramite Unicredit); e che abbia sostenuto spese di notificazione per Euro 4,28 e per Euro 65,71.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo la causa civile n. 748/2024 r.g.a. promossa con atto di citazione in riassunzione da (attore in riassunzione) nei Parte_1
confronti di , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
(convenuti in riassunzione), ogni contraria domanda ed Controparte_4
eccezione disattesa, così ha deciso:
1) fermo il diritto di alle spese come riconosciutegli Parte_1
per il primo grado di giudizio dalla sentenza n. 763/2017 del
Tribunale di Venezia, condanna i convenuti in riassunzione a rifondere all'attore in riassunzione metà della spese processuali dei rimanenti gradi di giudizio, che liquida per l'intero come segue: per il giudizio di appello, in Euro 4.000,00 per compensi e in Euro 355,50 per anticipazioni, oltre spese generali al 15%, iva e cpa nella misura di legge;
per il giudizio di legittimità in Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa nella misura di legge;
per il giudizio di rinvio in Euro 2.200,00 per compensi e in Euro 453,99 per
11 anticipazioni, oltre spese generali al 15%, iva e cpa nella misura di legge;
2) compensa per la rimanente metà le spese processuali.
Venezia, 4 aprile 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
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