Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/06/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 27.6.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. M. Milone Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
Controparte_1 Controparte_2
rappresentati e difesi dalla dott.ssa T. Di Noia
[...]
Resistente
Oggetto: compenso individuale accessorio
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 22.11.2024, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze del convenuto, in qualità di collaboratore scolastico ed in forza di contratti CP_1
a tempo determinato, negli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23.
Rappresentava di non aver ricevuto, per le suddette annualità, il compenso individuale accessorio previsto dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, corrisposto solo al personale ATA di ruolo o assunto con contratti aventi scadenza al 30 giugno o al 31 agosto.
Deduceva l'illegittimità del mancato riconoscimento di detto emolumento agli assunti con supplenze brevi e saltuarie, eccependone il contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola
4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CEE.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni:
“ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente alla percezione della Compenso individuale accessorio in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
, ora;
Controparte_3 Controparte_1
- Per l'effetto, CONDANNARE il al pagamento delle relative differenze Controparte_1 retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.222,04, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.
1
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal ricorrente in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorrente, in quanto destinatario di supplenze brevi e saltuarie, ha rivendicato il diritto al compenso individuale accessorio di cui all'art. 82 del CCNL 2006-2009, richiamando, a sostegno della pretesa, la tutela antidiscriminatoria espressa dalla clausola 4 dell'Accordo quadro del 18.3.1999 allegato alla
Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea del 28.6.1999.
Le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda attorea sono pacifiche: in particolare, non
è contestato che il ricorrente abbia svolto negli anni scolastici dedotti in ricorso attività di collaboratore scolastico per i giorni specificamente indicati in ricorso (pag. 10), senza percepire l'indennità richiesta nel presente giudizio e svolgendo mansioni analoghe a quelle dei colleghi di ruolo o dei colleghi assunti a tempo determinato con supplenze annuali o sino al termine delle attività didattiche.
Ebbene, come noto, l'art. 7 del C.C.N.L. 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo quanto segue:
“1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella
Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del
CCNL 4.8.1995.”
La previsione per il personale ATA del “compenso individuale accessorio” è stata poi ribadita dal
CCNL 2006/2009. L'art. 82 del CCNL 2006/2009 recita invero “Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate,
2 un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam. Il compenso di cui al comma 1 è incrementato nelle misure ed alle scadenze indicate nell'allegata Tabella 3 [..]. Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni: dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. [..] Il compenso individuale accessorio in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio [..]”.
Orbene, l'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, citato nel terzo comma dell'art. 7, riguarda il "compenso individuale accessorio" e prevede, tra l'altro, l'erogazione di detto compenso al personale docente, educativo ed ATA con contratto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche, escludendo quindi il personale che svolge supplenze brevi e saltuarie.
Il ritiene dunque che il rinvio all'art.25 operato dall'art.7, comma 3, CCNL 15.3.2001, CP_1 operi una delimitazione dei destinatari della “retribuzione professionale docenti” e quindi, con riferimento ai docenti con contratto a tempo determinato, corrisponde tale voce retributiva nel caso di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, mentre la nega nel caso di supplenze di minore durata;
analogamente, corrisponde il compenso individuale accessorio solo al personale
ATA assunto con la medesima tipologia contrattuale.
La Suprema Corte (ord. 27.7.2018 n.20015) ha già avuto modo di evidenziare come la “Retribuzione
Professionale Docenti” abbia natura fissa e continuativa e non sia collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo, ritenendo pertanto che trovi piena esplicazione la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
In particolare, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “una volta escluse… significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
si deve, pertanto,
3 ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1 prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese”.
Anche nell'ordinanza n. 20015/2018, la Suprema Corte ha ritenuto fondata la pretesa, trovando applicazione il principio di non discriminazione espresso dalle fonti normative e giurisprudenziali europee e rilevando che “non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo determinato e supplenti temporanei, anche per il personale ingaggiato per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito” (nei medesimi termini, cfr. Suprema Corte, ordinanza n.
6293/2020).
Trattatasi di principio da ultimo ribadito dalla S.C. con sentenza n. 12309/2024, ove si legge quanto segue: “- l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999...";
- quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
4 - dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto
(art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
- non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive ";
- la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass.
26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
- in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 Per_1
Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), " non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi);
- l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e
5 costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione
Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso
Cass.
8.2.2016 n. 2468);
4. la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione degli indicati principi là dove ha affermato, richiamando l'orientamento di legittimità sopra ricordato, che l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la "Retribuzione Professionale Docenti" a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.
Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche, deve dunque ritenersi che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto m integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4.
Reputa il Tribunale che i medesimi principi affermati dalla S.C. in relazione alla retribuzione professionale docente siano applicabili anche al compenso individuale accessorio spettante al personale ATA, assunto con supplenze brevi e saltuarie, ai sensi dell'art. 25 del CCNI 31.8.1999, sussistendo le medesime ragioni di divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, atteso che, nel caso in esame, il non ha indicato nessun elemento o CP_1
circostanza o modalità di esecuzione che valga a distinguere, ai fini che occupano, l'attività lavorativa prestata a tempo determinato con contratti di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche rispetto a quella svolta da colleghi assunti con contratto di minor durata.
Pertanto, stante l'assenza di specifiche contestazioni – che, come noto, parte convenuta ha l'onere di formulare anche qualora neghi in radice la sussistenza del credito (Cass. SSUU 23/1/2002 n. 761) - ai fini della quantificazione del credito può farsi riferimento ai conteggi sufficientemente analitici di cui al ricorso, che risultano sviluppati correttamente- in base ai giorni di effettiva prestazione lavorativa- sulla scorta del disposto dell'art. 25 del CCNI del 31.8.1999.
6 In definitiva, per le ragioni innanzi esposte, il ricorrente è creditore della somma di € 1222.04.
Per le ragioni che precedono il ricorso va accolto.
La regolamentazione delle spese di lite – liquidate tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di questioni giuridiche complesse e di attività istruttoria di natura non documentale- segue il principio della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
, per la provincia di così Controparte_1 CP_2 Controparte_2 CP_2
provvede:
1) Dichiara il diritto del ricorrente all'attribuzione del compenso individuale accessorio in relazione agli anni scolastici indicati in parte motiva e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento della somma di euro 1222,04 oltre accessori dal dovuto sino al soddisfo;
2) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1030,00 oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore del ricorrente per dichiarato anticipo.
Brindisi, 27.6.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
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