Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: dr. Leonardo Pica Presidente relatore dr.ssa Ornella Minucci Giudice dr. Adriano Del Bene Giudice ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A nel processo civile di primo grado, iscritto al n. 8992/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, pendente
TRA
, pendente innanzi al Tribunale di Salerno Parte_1
( , in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù dei P.IVA_1
provvedimenti resi dal Giudice Delegato il 30.9.2018 e il 30.10.2018, dall'avv. Giacomo D'Attorre
( ), con studio in Napoli, alla Via A. Depretis n. 51, ed ammesso al patrocinio C.F._1
a spese dello Stato, in virtù del provvedimento del Giudice Delegato dell'8.3.2019
- ATTORE -
E
, nato a [...] il [...] ( ), rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. Adriano Bellacosa ) del Foro di Nocera Inferiore, C.F._3
elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Riviera di Chiaia n. 267, nello studio dell'avv.
Virgilio Marino
- CONVENUTO -
E
, nato a [...] il [...] ( , rappresentato Controparte_2 C.F._4
e difeso dall'avv. Valerio Torre ( ) del Foro di Salerno, con studio in Salerno, C.F._5
al Corso Vittorio Emanuele n. 14
E
, con sede in Salerno, alla Via L. De Bartolomeis n. 11 Controparte_3
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2
dall'avv. Giovanni Capo ( del Foro di Salerno, elettivamente domiciliato in C.F._6
Napoli, alla Via Amato di Montecassino n. 7, presso lo studio dell'avv. Elisa Pepe
- CONVENUTO -
E
, corrente in Salerno, alla Via San Leonardo s.n.c. Controparte_4
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_3
dall'avv. Bruno Bisogno ( ), con studio in Napoli, alla Via San Tommaso C.F._7
D'Aquino n. 67
- CONVENUTO -
E
con sede a Bruxelles (Belgio), place du Champ de Mars n. 5, Controparte_5
( , costituitasi in persona della dott.sa n qualità di Procuratore P.IVA_4 Controparte_6
Speciale del Rappresentante per l'Italia, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Gazzola
( ) del Foro di Torino, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Monte di C.F._8
Dio n. 66, presso l'avv. Paolo De Divitiis
- CHIAMATA IN CAUSA -
CONCLUSIONI
Nelle «note scritte d'udienza ex art. 127 ter c.p.c.» depositate entro il termine del 4.7.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: parte attrice: «Preliminarmente, (…) fa presente che nelle more della pendenza del giudizio è intervenuto un accordo transattivo sia con la sia con il , nei confronti dei CP_4 CP_3
quali la ha rinunciato alle domande proposte e sono stati depositati gli atti di Parte_1
rinuncia ed accettazione. Il ME si riporta alle conclusioni rassegnate nelle note ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.»; parte convenuta : «in via principiale, ancora insistendo per l'ammissione delle prove CP_1
invocate con le Memorie ex art. 186, comma 6, c.p.c., e comunque, nel merito, come dai precedenti scritti difensivi, ossia per il rigetto della domanda giacché improcedibile o infondata, la condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al (…) procuratore antistatario»; parte convenuta «a. in via principale, dato atto della dichiarata volontà – espressa ai CP_2
sensi dell'art. 1304 c.c. dall'Avv. , evocato in giudizio in proprio – di profittare Controparte_2
della transazione intervenuta tra la Curatela attrice e il convenuto, dichiarare a lui CP_3
estesi, quale condebitore solidale dell'Ente consortile che ha transatto la controversia, gli effetti transattivi del negozio;
b. dichiarare, pertanto, cessata la materia del contendere tra la
[...]
ed esso Avv. , quale Controparte_7 Controparte_2
soggetto processuale evocato in giudizio in proprio;
c. conseguentemente, e in ogni caso, condannare la Curatela attrice, in persona come in atti, al pagamento delle spese e degli onorari in favore di esso convenuto, sulla scorta del principio della soccombenza virtuale;
d. in via gradata, accogliere le conclusioni già rassegnate negli atti e verbali di cui al presente procedimento, e cioè: 1) in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione dell'adito
Tribunale, affermando per contro la giurisdizione del giudice amministrativo, ovvero della Corte dei Conti;
2) in via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'azione esercitata e del preteso diritto vantato dalla Curatela attrice;
3) nel merito, rigettare integralmente l'avversa domanda per le ragioni esposte nella comparsa di risposta e nelle memorie ex art. 183⁶ c.p.c., le cui argomentazioni debbono intendersi in questa sede ritrascritte;
4) in via estremamente subordinata, e salvo gravame, nella denegatissima ipotesi di soccombenza, condannare la chiamata in causa in persona del Controparte_5
legale rappresentante pro tempore, a garantire, manlevare e tenere indenne il chiamante in causa, Avv. , da ogni conseguenza negativa e pregiudizievole che dovesse Controparte_2
derivargli da un'eventuale sua condanna scaturente dall'accoglimento, anche parziale, dell'avversa domanda;
5) condannare l'attore Controparte_8
, in persona del Curatore pro tempore, alla rifusione degli oneri di lite»;
[...]
la Compagnia chiamata in causa: «respingere la domanda attorea;
in subordine, previo accertamento della quota di responsabilità teoricamente pertoccante all'avv. , escludere CP_2
o limitare la debenza di nei limiti del contratto assicurativo. Con vittoria di compenso CP_5
professionale e spese generali ai sensi del d.m. 147 del 2022, esborsi e successive occorrende».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con atto di citazione, notificato in data 19.3.2019, il Parte_1 (d'ora in poi anche solo ), dichiarato dal Tribunale di Salerno con
[...] Parte_1
sentenza del 27.7.2018, conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale – Sezione specializzata in materia d'impresa: a) , quale liquidatore della ('ora Controparte_1 Parte_1
in poi anche solo ) a far data dal 4.7.2013, b)il Parte_1 Controparte_3
(d'ora in poi anche solo ), quale socio unico e committente principale della Società, c) CP_3
, quale liquidatore del , e d) la Controparte_2 CP_3 Controparte_4
liquidazione (d'ora in poi anche solo ), quale committente-debitrice CP_4
(inadempiente), imputando al la responsabilità ex art. 2497, co. 1, c.c. per la abusiva CP_3
etero-direzione e per la conseguente lesione all'integrità del patrimonio sociale, al e al CP_1
quali soggetti che avrebbero partecipato al fatto lesivo di cui all'art. 2497, co. 2, c.c., la CP_2
responsabilità per il medesimo danno in solido con il , e alla la CP_3 CP_4
responsabilità per aver consapevolmente tratto beneficio dal fatto lesivo ai sensi dell'art. 2497, co. 2, c.c., seppur limitatamente al vantaggio da essa conseguito, chiedendo, quindi, di: «Nei confronti del : 1) accertare la responsabilità del Controparte_9 [...]
per abusiva eterodirezione ai sensi dell'art. 2497 c.c., per come Controparte_3
configurata in narrativa del presente atto;
2) per l'effetto, condannare lo stesso al risarcimento, in favore del fallimento della , del danno arrecato al patrimonio Parte_1
sociale di quest'ultima, da commisurare in un importo complessivo non inferiore ad €
2.720.638,51, secondo il criterio dello sbilancio tra passivo e attivo fallimentare;
in subordine, quantificare il danno in un importo complessivo non inferiore ad € 2.720.638,51, secondo il criterio della differenza dei netti patrimoniali;
in via ulteriormente gradata, individuare il danno in un importo complessivo non inferiore ad € 350.000,00, corrispondente agli oneri finanziari, interessi, sanzioni e sovrattasse dovute dalla per effetto dei Parte_1
propri inadempimenti, causati dal mancato pagamento delle prestazioni di cui il
[...]
ha beneficiato ovvero nella maggiore o minore somma che sarà accertata Controparte_3
anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. In subordine: 3) nella denegata e non creduta ipotesi che sia esclusa la responsabilità del per abuso di Controparte_3
direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c., accertare la responsabilità del Controparte_3
, per aver quantomeno arrecato un danno ingiusto alla
[...] Parte_1
ai sensi dell'art. 2043 e 2055 c.c. in dipendenza della sua condotta così come
[...]
configurata in narrativa del presente atto;
4) per l'effetto condannare lo stesso, in solido con il liquidatore della società fallita ai sensi dell'art. 2055 c.c. al risarcimento, in favore del fallimento della , del danno arrecato al patrimonio sociale di quest'ultima, Parte_1
da commisurare in un importo complessivo non inferiore ad € 2.720.638,51, secondo il criterio dello sbilancio tra passivo e attivo fallimentare;
in subordine, quantificare il danno in un importo complessivo non inferiore ad € 2.720.638,51, secondo il criterio della differenza dei netti patrimoniali;
in via ulteriormente gradata, individuare il danno in un importo complessivo non inferiore ad € 350.000,00, corrispondente agli oneri finanziari, degli interessi, sanzioni e sovrattasse dovute dalla per effetto dei propri inadempimenti, Parte_1
causati dal mancato pagamento delle prestazioni di cui il e Controparte_3
la hanno beneficiato ovvero nella maggiore o minore somma che Controparte_4
sarà accertata nel corso del giudizio, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. Nei confronti del dr. : 5) accertare la responsabilità del dr. Controparte_1 Controparte_1
quale soggetto che ha partecipato al fatto lesivo di cui all'art. 2497, comma 2, c.c.; 6) per
[...]
l'effetto, condannarlo in solido con il al risarcimento, in Controparte_3
favore del fallimento della , del danno arrecato al patrimonio Parte_1
sociale di quest'ultima, da commisurare in un importo complessivo non inferiore ad €
2.720.638,51, secondo il criterio dello sbilancio tra passivo e attivo fallimentare;
in subordine, quantificare il danno in un importo complessivo non inferiore ad € 2.720.638,51, secondo il criterio della differenza dei netti patrimoniali;
in via ulteriormente gradata, individuare il danno in un importo complessivo non inferiore ad € 350.000,00, corrispondente all'importo degli oneri finanziari, interessi, sanzioni e delle sovrattasse dovute dalla Parte_1
per effetto dei propri inadempimenti, causati dal mancato pagamento delle prestazioni di cui il
ha beneficiato ovvero nella maggiore o minore somma che Controparte_3
sarà accertata nel corso del giudizio, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; In subordine: 7) nella denegata e non creduta ipotesi che sia esclusa la responsabilità del dr.
[...]
quale soggetto che ha partecipato al fatto lesivo di cui all'art. 2497, comma 2, Controparte_1
c.c., accertare la responsabilità del dr. , per aver arrecato un danno Controparte_1
ingiusto alla ed ai suoi creditori sociali in dispregio dell'art. 2489 Parte_1
c.c., in dipendenza della sua condotta così come configurata in narrativa del presente atto;
8) per l'effetto, condannarlo al risarcimento, in favore del fallimento della Parte_1
, del danno arrecato al patrimonio sociale di quest'ultima, da commisurare in un
[...] importo complessivo non inferiore ad € 2.720.638,51, secondo il criterio dello sbilancio tra passivo e attivo fallimentare;
in subordine, quantificare il danno in un importo complessivo non inferiore ad € 2.720.638,51, secondo il criterio della differenza dei netti patrimoniali;
in via ulteriormente gradata, individuare il danno in un importo complessivo non inferiore ad €
350.000,00, corrispondente all'importo degli oneri finanziari, interessi, delle sanzioni e sovrattasse dovute dalla per effetto dei propri inadempimenti, Parte_1
causati dal mancato pagamento delle prestazioni di cui il e Controparte_3
la hanno beneficiato ovvero nella maggiore o minore somma che Controparte_4
sarà accertata nel corso del giudizio, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. Nei confronti dell'avv. : 9) accertare la responsabilità dell'avv. Controparte_2 Controparte_2
quale soggetto che ha partecipato al fatto lesivo di cui all'art. 2497, comma 2, c.c.; 10) per
l'effetto, condannarlo in solido con il al risarcimento, in favore Controparte_3
del fallimento della , del danno arrecato al patrimonio sociale Parte_1
di quest'ultima, da commisurare in un importo complessivo non inferiore ad € 2.720.638,51, secondo il criterio dello sbilancio tra passivo e attivo fallimentare;
in subordine, quantificare il danno in un importo complessivo non inferiore ad € 2.720.638,51, secondo il criterio della differenza dei netti patrimoniali;
in via ulteriormente gradata, individuare il danno in un importo complessivo non inferiore ad € 350.000,00, corrispondente all'importo dovuto a fronte delle prestazioni svolte dalla società fallita in favore della capogruppo maggiorato degli oneri finanziari, degli interessi, delle sanzioni e delle sovrattasse dovute dalla Parte_1
per effetto dei propri inadempimenti, causati dal mancato pagamento delle
[...]
prestazioni di cui il ha beneficiato, ovvero nella maggiore Controparte_3
o minore somma che sarà accertata nel corso del giudizio, anche in via equitativa ai sensi dell'art.
1226 c.c. Nei confronti della : 11) accertare la Controparte_4
responsabilità della , quale soggetto che Controparte_4
consapevolmente ha tratto beneficio dal fatto lesivo posto in essere dal Controparte_3
ai sensi dell'art. 2497, comma 2, c.c.; 12) per l'effetto, condannarla in solido con
[...]
il , al risarcimento in favore del fallimento della Controparte_3 [...]
, del danno arrecato a quest'ultima in dipendenza della sua condotta, Parte_1
limitatamente al vantaggio da essa conseguito, individuabile nel mancato costo del ricorso al credito bancario o ad altre forme di finanziamento che la società convenuta ha potuto evitare di sopportare attraverso il mancato pagamento di quanto dovuto, e perciò quantificabile in un importo non inferiore ad € 50.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà accertata per ciascuno nel corso del giudizio, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. Nei confronti di tutti i convenuti: 13)in ogni caso, quantificare il danno tenendo conto della rivalutazione monetaria e degli interessi legali anche anatocistici dalla data di verificazione del danno al soddisfo;
14) condannare i convenuti al rimborso delle spese e competenze del giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge».
II. Si costituiva in giudizio il convenuto , eccependo: - la sussistenza della giurisdizione CP_1
della Corte dei Conti in relazione ai danni cagionati al patrimonio delle cd. “società in-house”; -
l'improcedibilità (rectius l'inammissibilità) della domanda per carenza d'interesse, in quanto, escutendo i crediti nei confronti del e della , la Curatela potrebbe CP_3 CP_4
procurarsi le risorse necessarie ad estinguere ogni passività della procedura;
- l'infondatezza delle domande, con riguardo a tutti gli addebiti, essendo state le direttive impartite dal coerenti con le disposizioni normative vigenti e con quelle relative alla c.d. CP_3
“emergenza rifiuti”.
III. Si costituiva in giudizio il convenuto evocato in causa anche in proprio, oltre che CP_2
quale Commissario liquidatore del , per eccepire: - «il difetto di giurisdizione del CP_3
Tribunale adito in favore, invece, di quella del giudice amministrativo: e ciò, in forza dell'art.
133¹, lett. p), D.Lgs. 2/7/2010, n. 104, trattandosi di controversia attinente alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti»; - «l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'azione, considerando che l'exordium praescriptionis risale (…) ad epoca addirittura precedente alla messa in liquidazione della società di poi dichiarata fallita»; - l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 2497 cit., in quanto il è «soggetto collettivo obbligatorio che opera in CP_3
regime di monopolio di diritto e non ha scopo di lucro, persegue fini esclusivamente istituzionali
e non già attività riconducibili ai criteri dell'impresa o attività con finalità di natura economico- finanziaria» ed in quanto la «svolgeva nei fatti una specifica missione strumentale Parte_1
rispetto all'ente che l'ha costituita e che ne era socio unico (id est, il )», per cui non CP_3
svolgeva «attività d'impresa, bensì funzioni amministrative, tanto da rientrare nel novero di quelle figure giuridiche definite “semi-amministrazioni”»; - di non poter essere chiamato a rispondere, avendo agito, «nella sua qualità di Commissario liquidatore del , non già CP_3
alla stregua di un normale amministratore di una società holding nei confronti di una propria controllata, bensì quale pubblico ufficiale nell'esercizio di funzioni istituzionali attribuitegli dalla legge e per lo svolgimento di compiti fissati dalla legislazione statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente»; - la mancanza della prova della violazione dei principi di corretta gestione societaria dell'attività di direzione e coordinamento;
- l'insussistenza del dolo del socio-
di cui all'art. 2476⁸ c.c. e, quindi, della responsabilità “accessoria” del suo liquidatore, CP_3
considerato anche che il “salvataggio” della società partecipata mediante interventi di ripianamento delle era impedito dal cd. divieto di soccorso finanziario originariamente previsto dall'art. 6, co. 19, d.lgs. n. 78/2010, e poi, dopo la sua abrogazione, dall'art. 14 d.lgs. n. 175/2016;
- la carenza di prova del quantum debeatur. Chiedeva il rigetto delle avverse domande e il differimento della prima udienza, per chiamare in causa la propria Compagnia assicurativa, onde essere manlevato.
IV. Si costituiva in giudizio il , eccependo: - l'insussistenza dei presupposti per CP_3
l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 2497 cit.; - l'assenza di abuso di direzione e coordinamento;
- l'insussistenza della responsabilità del per fatto illecito ex artt. 2043 CP_3
e 2055 c.c.; - l'insussistenza dei danni lamentati dalla parte attrice e l'errata loro quantificazione.
Concludeva, chiedendo il rigetto delle domande, con vittoria di spese.
V. Si costituiva in giudizio , evidenziando di essere una società per azioni CP_4
partecipata interamente dalla , costituita per la gestione integrata del ciclo Controparte_10
dei rifiuti, ai sensi della legge regionale della Campania, n. 4/2007, e dei D.P.C.M. n. 8746/2009,
n. 3775/2009 e n. 3812/2009, ed eccependo: - la carenza di giurisdizione del giudice adito (in quanto «il danno eventualmente inferto al patrimonio della società da atti illegittimi degli amministratori, cui possa aver contribuito un colpevole difetto di vigilanza imputabile agli organi di controllo, è arrecato ad un patrimonio (separato, ma pur sempre) riconducibile all'ente pubblico, con conseguente attribuzione alla Corte dei Conti della giurisdizione sulla relativa azione di responsabilità»); - l'insussistenza nella specie, data la natura pubblica delle società coinvolte, di «un rapporto di eterodirezione rilevante ai fini dell'art. 2497 c.c., essendo il controllo analogo tipico delle società in house, cosa ben diversa dal concetto di eterodirezione di cui alla norma citata», e la mancanza di prova dell'esercizio effettivo di un'influenza dominante;
- di non essere controllata dal e di non aver potuto, quindi, prendere parte al fatto lesivo;
- di CP_3
non aver beneficiato dell'attività abusiva perpetrata dal , non essendo stata neanche CP_3
provata la necessaria condotta collusiva tra i presunti responsabili;
- la mancanza di prova del vantaggio conseguito dalla (arbitrariamente individuato nel mancato costo del CP_4
ricorso al credito bancario, che era stato evitato attraverso il mancato pagamento del quantum dovuto alla Società fallita). Concludeva, chiedendo il rigetto delle domande, con vittoria di spese.
VI. Chiamata in causa dal il 30.7.2019, si costituiva anche CP_2 Controparte_5
(d'ora in poi anche solo o la Compagnia assicurativa), aderendo alle difese del
[...] CP_5
contro il ed evidenziando che la transazione intervenuta nelle more tra il CP_2 Parte_1
attore e il estinguerebbe anche la pretesa risarcitoria del nei Parte_1 CP_3 Parte_1
confronti del in forza del principio di immedesimazione organica esistente tra il CP_2
e il suo liquidatore e legale rappresentante. In ogni caso deduceva: - di non essere CP_3
tenuta oltre i limiti del contratto assicurativo invocato, tra i quali il limite di indennizzo di cinque milioni di euro;
- di non essere tenuta oltre la quota teorica di responsabilità di pertinenza del ai sensi dell'art. 20 del contratto (rubricato “vincolo di solidarietà”); - di non essere CP_2
tenuta a coprire il danno laddove risultasse provato a carico del un comportamento CP_2
doloso, come ipotizzato dal . Parte_1
VII. Ammessa ed espletata la sola prova per interpello dei convenuti e con CP_1 CP_2
ordinanza del 26.7.2024, all'esito di udienza cd. cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente rilevato che, a seguito di transazione del 29.1.2021, intercorsa tra il e il curatore del , quest'ultimo ha rinunciato agli atti del giudizio (giusta CP_3 Parte_1
rinuncia notificata in data 11.2.2021 ed accettata), per cui va accolta la concorde richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio tra le suddette parti. Essendosi le parti accordate anche in merito al regolamento delle spese (cfr. la transazione versata in atti dal convenuto , CP_2
non occorre provvedere alla relativa liquidazione.
2. Sempre preliminarmente va rilevato che risulta dagli atti ed è incontroverso che nelle more del giudizio è intervenuto un accordo transattivo anche tra la ed il , CP_4 Parte_1
sicchè va dichiarata cessata la materia del contendere anche tra le suddette parti, nulla occorrendo disporre anche relativamente alle spese di lite.
3. Preliminarmente, ancora, va escluso che la transazione tra il ed il CP_3 Parte_1 possa produrre effetti diretti, ex art. 1304, co. 1, c.c., nei confronti degli altri convenuti, che pure hanno dichiarato di volerne profittare, in quanto tale transazione ha riguardato unicamente la quota di responsabilità del (cfr. il chiaro tenore dell'art. 8 dell'accordo, versato in atti CP_3
proprio dal convenuto . CP_2
È noto, infatti, che la transazione parziale determina unicamente lo scioglimento del vincolo della solidarietà passiva (cfr. Cass. n. 7094 del 3.3.2022) e comporta solo la ripartizione giudiziale della responsabilità tra i condebitori (cfr. Cass. n. 2426 del 25.1.2024).
4. Infondata è anche l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata da tutti i convenuti, sull'assunto che l'azione proposta dal sarebbe devoluta al “giudice contabile”, Parte_1
essendo stata la Società di poi fallita una “società in-house”, oltre che interamente partecipata dal . CP_3
Invero, è ormai consolidato il principio (cfr. ora anche espressamente l'art. 12 d.lgs. n.
175/2016), secondo cui, ferma restando la giurisdizione della Corte dei Conti sulle controversie in materia di danno erariale eventualmente ascrivibile alla condotta degli amministratori e dei dipendenti delle società in-house, è attribuita alla giurisdizione ordinaria la cognizione di tutte le altre controversie nei confronti degli organi sociali delle società a partecipazione pubblica, ivi comprese quelle in-house, dirimente essendo la scelta del paradigma privatistico, che comporta, in mancanza di specifiche disposizioni in contrario o di ragioni ostative di sistema, l'applicazione del regime giuridico proprio dello strumento societario adoperato (cfr. Cass. S.U. n. 22406 del
13.9.2018; n. 10019 del 10.4.2019; etc.).
Nella specie, non essendo stato fatto valere il danno eventualmente arrecato al socio pubblico, bensì quello causato ai creditori sociali della , sia pure quale conseguenza Parte_1
del pregiudizio arrecato al patrimonio della società in-house, da parte dei suoi organi e da parte di quelli del socio pubblico che l'avrebbe “eterodiretta”, l'azione esercitata dal curatore del fallimento è certamente devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
5. Ancor più speciosa, se possibile, è l'ulteriore eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dal convenuto secondo cui la presente controversia sarebbe attinente alla complessiva CP_2
azione di gestione del ciclo dei rifiuti, posta in essere con comportamenti della P.A. (il ) CP_3
riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, per cui opererebbe nel caso di specie il disposto di cui all'art. 133¹, , lett. p), d.lgs. n. 104/2010, che devolve la giurisdizione al giudice amministrativo. A tacer d'altro, inconferente risulta il richiamo dell'art. 133 cit. (che si riferisce alle
«controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e
4 della medesima legge n. 225 del 1992 e le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati»), non essendo riconducibile ad «una controversia attinente alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti» l'azione di responsabilità esercitata dal , ai sensi dell'articolo 2497 c.c., per i danni derivanti ai Parte_1
creditori della partecipata dall'illegittima attività di direzione e coordinamento del socio pubblico per il solo fatto che questi si configura come un consorzio obbligatorio avente ad oggetto lo svolgimento, in regime di monopolio di diritto e senza scopo di lucro, del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel proprio bacino territoriale di riferimento. Né all'uopo rileva che la sia stata costituita dal affinché svolgesse il ruolo di Parte_1 CP_3
vera e propria cellula operativa di cui l'ente consortile potesse avvalersi per il perseguimento dei suoi fini, non valendo neanche questo a rendere l'azione risarcitoria de quo «una controversia attinente alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti».
6. Priva di pregio è anche l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, sollevata in comparsa conclusionale dal convenuto secondo cui il non sarebbe legittimato ad agire, CP_2 Parte_1
ai sensi dell'art. 2497 cit., in rappresentanza della Società fallita, al fine di ottenere il risarcimento dei danni cagionati alla società medesima dall'attività di eterodirezione e coordinamento su di essa esercitata, essendogli attribuita solo la legittimazione all'esercizio dell'azione spettante ai creditori sociali.
Va premesso che la suddetta disposizione codicistica sembra attribuire la legittimazione all'esercizio dell'azione ivi prevista solo ai soci ed ai creditori della società eterodiretta
(rispettivamente «per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale» e «per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società») e che, in particolare, «il pregiudizio ai creditori, ai sensi dell'art. 2497, comma 1, cod. civ., è quello all'interesse, che loro pertiene, strumentale alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale della loro debitrice, quale presupposto per favorire il buon esito del proprio credito» (così Cass. n. 15196 del 30.5.2024).
Vero è, soprattutto, che l'art. 2497, co. 4, c.c. espressamente si riferisce alla sola azione dei creditori sociali (che, con il fallimento della società eterodiretta, diviene azione di massa, al pari dell'azione ex art. 2394 c.c.) e che la norma non attribuisce, quindi, la legittimazione al curatore fallimentare all'esercizio anche dell'azione sociale o di quella dei soci (in tal senso sempre Cass.
n. 15196/2024, cit.).
Ma se questo è vero, a nulla rileva il fatto che al curatore non spetti di agire in rappresentanza della Società, essendo dirimente che nella specie proprio l'azione spettante ai creditori sociali è stata esercitata, come chiaramente emerge dal tenore dell'atto introduttivo della lite, allorchè il curatore ha invocato l'art. 2497 cit., prospettando appunto che tale norma «stabilisce che il soggetto responsabile della abusiva etero-direzione risponde nei confronti dei creditori della eterodiretta per la lesione recata all'integrità del patrimonio sociale» (così a pag. 22 del libello introduttivo della lite).
7. Va disatteso inoltre l'assunto, variamente sostenuto da tutti i convenuti, secondo cui nella specie sarebbe inapplicabile l'art. 2497 cit., sia in quanto il , costituito ai sensi dell'art. CP_3
6 della legge regionale della Campania n. 10/1993 (recante “Norme e procedure per lo smaltimento dei rifiuti in Campania”), sarebbe un consorzio obbligatorio avente ad oggetto lo svolgimento, in regime di monopolio di diritto e senza scopo di lucro, del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel proprio bacino territoriale di riferimento (ragion per cui sarebbe un ente pubblico non economico, la cui attività istituzionale non avrebbe carattere imprenditoriale, né sarebbe orientata al perseguimento di finalità di natura economica o finanziaria), sia in quanto la società sarebbe una società in-house, interamente Parte_1
partecipata dal , costituita appunto al fine di svolgere il ruolo di vera e propria cellula CP_3
operativa di cui l'ente consortile potesse avvalersi per il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
L'art. 2497, co. 1, cit., come è noto, dispone: «Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette».
Vero è che uno (tra i tanti) nodi interpretativi di tale disposizione è stato quello del significato da attribuire al sostantivo «enti», con cui la norma individua la categoria di soggetti che, insieme alle «società», possono in linea di principio esercitare un'attività di direzione e coordinamento rispetto ad altre società. In particolare, si è posto il problema della riferibilità del sostantivo in discorso agli enti pubblici. Va, tuttavia, ricordato che è poi intervenuto l'art. 19, co. 6, d.l. n.
78/2009, che ha stabilito che detta norma «si interpreta nel senso che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale, ovvero per finalità di natura economica o finanziaria».
Alla luce dell'esposto quadro normativo, dunque, la prospettazione dei convenuti non può essere condivisa.
Sotto un primo profilo, non è più revocabile in dubbio che anche un ente pubblico non economico (così come un ente locale) possa essere chiamato a rispondere ex art. 2497 cit., allorchè detenga partecipazioni sociali, anche solo «per finalità di natura economica o finanziaria», ossia anche quando la partecipazione sia detenuta non già per scopo di lucro, bensì per la realizzazione delle finalità istituzionali, a condizione che per l'attuazione delle menzionate finalità ci si avvalga di un metodo economico (definito come quel «metodo produttivo capace di garantire ex ante la remunerazione dei fattori produttivi impiegati, eventualmente anche mediante contributi di terzi, purché se ne possa valutare fin dal principio l'idoneità a pareggiare
i costi»). A questo riguardo, peraltro, è noto che vengono definiti servizi pubblici locali a rilevanza economica quelli “gestiti con metodo economico” (come appunto quello concernente la raccolta dei rifiuti), laddove la tariffa richiesta all'utente risponda allo scopo almeno tendenziale di coprire integralmente i costi di gestione, e servizi “senza rilevanza economica”, nel caso in cui invece i costi del servizio siano coperti facendo ricorso alla fiscalità generale, ovvero applicando tariffe politiche con lo scopo di esigere una mera compartecipazione dell'utenza.
Sotto un secondo profilo, neanche rileva l'utilizzo del modello c.d. in-house (funzionale all'affidamento diretto dei servizi pubblici), ossia il fatto che la società partecipata fosse stata costituita per svolgere servizi affidati in regime di in house providing, non potendosi negare nella specie a tale attività la natura imprenditoriale, ove si consideri che per ogni affidamento veniva predeterminato l'ammontare dei corrispettivi dovuti al fine di consentire la remunerazione dei costi per il servizio (cfr. gli accordi contrattuali versati in atti - convenzioni e determine – in virtù dei quali la si era impegnata a svolgere attività attinenti alla gestione, raccolta e Parte_1
smaltimento rifiuti nei comuni rientranti nel perimetro consortile e nelle discariche della
, verso il pagamento di un corrispettivo pari all'importo necessario a coprire Controparte_10
le spese del personale impiegato, oltre il riconoscimento del 2,5% per oneri di sicurezza e il 10% per spese generali). D'altronde, l'imprenditorialità della partecipata trova un'indiretta conferma nel fatto che la stessa è stata assoggettata al fallimento.
8. Infondata è anche l'eccezione preliminare sollevata dal convenuto secondo cui CP_2
sarebbe prescritta l'azione spiegata in suo danno, decorrendo il termine quinquennale da un momento «addirittura precedente alla messa in liquidazione della società di poi dichiarata fallita, come emerge dal verbale di assemblea della decotta società in data 4/7/2013, a rogito
Notar Dr. (….) in cui si deliberava il suo scioglimento e la conseguente messa in Per_1
liquidazione, «tenuto conto della precaria situazione finanziaria in cui la stessa versa». Ma lo stesso bilancio al 31/12/2012 della (…) fa incontestabilmente emergere che già a Parte_1
quella data v'era una significativa perdita d'esercizio, in forte crescita rispetto al risultato del bilancio dell'anno precedente, e una situazione debitoria più che raddoppiata rispetto a quest'ultimo: indici certi, questi, della già evidentissima crisi del sodalizio, e sufficienti per vincere la presunzione juris tantum della coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento».
Fermo restando che non è in discussione che anche relativamente all'azione risarcitoria ex art. 2497 cit. il "dies a quo" del termine di prescrizione quinquennale decorre dal momento in cui il pregiudizio sia conoscibile (cfr. in argomento Cass. n. 7262 del 13.3.2023), sta di fatto che a sproposito nella specie il convenuto individua tale momento in quello in cui è stata deliberata la messa in liquidazione (o addirittura in quello di approvazione del bilancio del 2012), posto che, a ben vedere, gli atti concretanti l'illecita condotta di direzione e coordinamento imputati ai convenuti sono anche quelli successivi a tale epoca, essendo stata appunto contestata, oltre che la sistematica omissione, da parte del , del pagamento dei corrispettivi dovuti alla CP_3
a fronte dell'espletamento dei servizi, proprio la prosecuzione (in perdita) Parte_1
dell'attività successivamente alla (e nonostante la) messa in liquidazione della . CP_8
9. Infine, inconferente è l'eccezione di carenza di interesse ad agire, sollevata dal convenuto , sull'assunto che la Curatela potrebbe procurarsi le risorse necessarie ad estinguere ogni CP_1
passività della procedura, escutendo i crediti nei confronti del e della . CP_3 CP_4
A tacer d'altro, ossia a prescindere da ogni considerazione in ordine all'effettiva integrale recuperabilità di tali crediti (anche alla luce delle transazioni parziali), è fin troppo noto che l'interesse ad agire non può legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto (cfr. in argomento Cass. n. 19152 del 29.9.2005).
10. Venendo al merito, oltre a quanto già esposto e per quel che ancora rileva, va evidenziato che, a fondamento delle domande, il ha dedotto: Parte_1
- che la Società fallita era stata costituita nel 2005 dal (che ne è stato sempre socio CP_3
unico), per lo svolgimento di pubblici servizi (in materia di igiene urbana ambientale, raccolta e trasporto rifiuti, nonché l'esercizio di molteplici attività rientranti e connesse al ciclo di smaltimento dei rifiuti), ad essa affidati direttamente in house dal (oltre che dalla CP_3
, anch'essa società a capitale pubblico, in quanto partecipata interamente dalla CP_4
); Controparte_10
- che il 4.7.2013 la Società era stata messa in liquidazione (giusta atto iscritto presso il Registro delle Imprese di Salerno il 1.8.2013), con contestuale nomina del quale liquidatore;
- che CP_1
l'attività per conto del era stata svolta anche successivamente alla (e nonostante la) CP_3
messa in liquidazione;
- che alla scadenza naturale dell'autorizzazione presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali, del 28.3.2017, non potendo più usufruire dei propri mezzi per l'espletamento dei servizi in via diretta, la Società aveva noleggiato detti mezzi al e, successivamente, giusta scrittura CP_3
privata del 28.2.2018, aveva proceduto alla cessione di un ramo d'azienda in favore del
(che peraltro il 6.9.2018 aveva provveduto all'assorbimento di tutto il personale della CP_3
, liberando la fallita da ogni incombenza di carattere amministrativo); Parte_1
- che in data 27.7.2018 la Società era stata dichiarata fallita e che al passivo si erano insinuati creditori per € 2.720.638,51, a fronte di un attivo realizzato pari a zero;
- che gli omessi e ritardati pagamenti da parte del erano stati la causa principale CP_3
della cronica insolvenza degli ultimi anni, che ha comportato il fallimento;
- che nel bilancio della alla data del fallimento erano iscritti crediti nei confronti Parte_1
del per complessivi € 2.386.699,54, relativi agli anni 2010, 2011, 2014, 2016, 2017 e CP_3 2018, la gran parte dei quali riferibili al periodo 2016-2017-2018, e crediti nei confronti della per complessivi € 579.756,82; CP_4
- che il , abusando dell'attività di direzione e coordinamento, aveva, di fatto, CP_3
“pilotato” alcune decisive scelte gestionali della , omettendo di pagare i Parte_1
corrispettivi contrattualmente dovuti, al fine di «conseguire il vantaggio di fruire del servizio e di sostenerne i costi, non come previsto dai rapporti contrattuali, ma secondo le proprie politiche ed esigenze di bilancio», inducendo (o comunque consentendo) al liquidatore di protrarre l'attività d'impresa (nonostante lo stato di decozione della società), al solo fine di continuare a beneficiare dei servizi evitando il pagamento puntuale, facendo sì che la Società effettuasse alcune nuove operazioni non conservative durante la liquidazione (proseguendo appunto l'attività d'impresa per quasi cinque anni, noleggiando mezzi a favore del per la CP_3
prosecuzione dell'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti in via indiretta);
- che, ai sensi dell'art. 2497, co. 2, c.c., il liquidatore della controllata sarebbe Parte_1
responsabile per aver recepito le direttive illecite della capogruppo ed il commissario liquidatore del controllante per aver impartito tali direttive;
CP_3
- che, in subordine, il , sarebbe responsabile, ai sensi dell'art. 2489 c.c., per aver CP_1
causato l'insolvenza e quindi il fallimento della (in particolare, in quanto: «a) non Parte_1
ha adempiuto agli specifici obblighi posti dall'art. 2489 ss. c.c., non compiendo tutte quelle attività materiali, negoziali e soprattutto processuali richieste dalla natura dell'incarico ed utili per la liquidazione della Società. Non risulta, infatti, che alcuna attività di recupero si sia mai registrata, né sia stata effettivamente tentata dal dr. (…). Pertanto, il liquidatore non ha CP_1
ritenuto necessario agire per recuperare ben il 96% dei crediti vantati dalla società fallita. Ciò, evidentemente, si spiega solo facendo riferimento al più ampio panorama dell'attività abusiva di direzione e coordinamento, considerato che la maggior parte di tali crediti derivano dagli omessi e ritardati pagamenti della “holding” ; b) non ha posto in essere alcun CP_3
comportamento atto quantomeno a contrastare il e la sua evidente e reiterata CP_3
violazione dei principi di corretta gestione sociale ed imprenditoriale della (…); c) ha Parte_1
posto in essere alcune operazioni di natura gestoria, come il noleggio di mezzi a favore del
per la prosecuzione dell'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti in via indiretta (…), CP_3
nonché la “cessione” di un ramo d'azienda a favore dello stesso , le quali, hanno CP_3
aggravato il dissesto»). Tanto premesso, con riguardo alla determinazione dei danni, parte attrice ha, quindi, dedotto:
- che l'abusiva etero-direzione sarebbe stata la causa del dissesto, che ha provocato poi il fallimento;
- che il danno-fallimento, secondo la “prassi giurisprudenziale”, in tali casi è identificato – con un criterio presuntivo – con lo sbilancio tra attivo e passivo fallimentare, nella specie pari a €
2.720.638,51;
- che, «del resto, non è agevole quantificare il danno allorquando si tratti di valutare l'attività gestoria relativa a un arco temporale così lungo, durante il quale siano stati compiuti svariati atti abusivi (da ricondurre ad una unitaria condotta illecita) ciascuno dei quali non risulti immediatamente foriero di un danno al patrimonio sociale. Con riferimento al caso di specie, dunque, pur allegando i comportamenti colposi e dolosi tenuti dalla controllante, data
l'ampiezza e la complessità dell'attività abusiva di etero-direzione in esame, è impossibile ricostruire con esattezza gli effetti dei singoli atti sul patrimonio sociale»;
- che, in subordine, il danno derivante dalle nuove operazioni (non conservative) potrebbe essere individuato attraverso il criterio della differenza tra i netti patrimoniali;
- che, nella specie, «la perdita netta deve essere così identificata nei risultati negativi (perdite) delle nuove operazioni (non conservative) compiute e, allorché queste, come nel caso di specie, si identifichino con la stessa prosecuzione dell'attività caratteristica, occorre fare riferimento a tutte le passività accumulate per aver proseguito in perdita l'attività d'impresa. Ne consegue, pertanto, secondo la più ragionevole prospettiva di ricostruzione del livello di patrimonio esistente al momento dell'inizio della commissione dell'illecito, che bisogna riferirsi al criterio della differenza dei netti patrimoniali tra la data iniziale della illegittima prosecuzione dell'attività sociale, imposta dalla capogruppo nonostante la messa in liquidazione della Società
(primi pagamenti non effettuati) e quella del fallimento della stessa (27 luglio 2018). Sulla base di tali principi, si può dunque procedere alla determinazione del pregiudizio sulla base del criterio dei netti patrimoniali, che nel caso di specie andrà effettuato rettificando, rispetto ai dati riportati nei bilanci di esercizio della Società fallita, i valori dell'attivo e del passivo così come esposti ed in virtù dei quali è stato dichiarato un patrimonio netto che ha subito il seguente andamento: al 31 dicembre 2012 pari ad € 204.731,01; al 31 dicembre 2013 pari ad €
187.007,37; al 31 dicembre 2014 pari ad € 177.042,91; al 31 dicembre 2015 pari ad € 177.010,66; al 31 dicembre 2016 pari ad € 259.063,17 ed al 31 dicembre 2017 pari ad € 212.027,59 ed alla data di fallimento pari a € 2.720.638,51. Anche utilizzando questo criterio, pertanto, il danno è quantomeno pari ad € 2.720.638,51»;
- che, in via ulteriormente gradata, la causa degli inadempimenti della sarebbe Parte_1
«da rinvenirsi nel mancato pagamento delle prestazioni di cui il ha beneficiato, e CP_3
quindi nel “drenaggio di liquidità” a cui è stata sottoposta la Società per effetto della condotta della controllante. Pertanto, il danno dovrà quantomeno essere individuato negli oneri finanziari, interessi, sanzioni e sovrattasse dovute dalla per effetto dei propri Parte_1
inadempimenti, causati – si ribadisce – dall'abusiva attività di etero-direzione. Secondo tale prospettazione la determinazione del pregiudizio è, quindi, pari quantomeno ad €
350.000,00,00»;
- che «la quantificazione del danno con riferimento all'azione risarcitoria promossa ai sensi dell'art. 2497, comma 2, c.c. vale anche per l'azione di responsabilità esercitata in subordine ai sensi dell'art. 146 l. fall. nei confronti del dr. , quale liquidatore». Controparte_1
Nelle memorie difensive finali ex art. 190 c.p.c., peraltro, l'attrice ha poi allegato che lo sbilancio fallimentare si sarebbe ridotto ad € 2.420.638,51 per effetto delle somme recuperate grazie alle transazioni (così a pag. 12 della memoria di replica).
11. Le domande risarcitorie spiegate, ai sensi dell'art. 2497, co. 2, c.c., nei confronti del CP_1
(liquidatore della controllata ), responsabile per aver recepito le direttive illecite Parte_1
della capogruppo, e nei confronti del (commissario liquidatore del CP_2 CP_3
controllante), responsabile per aver impartito tali direttive, sono infondate, con le seguenti precisazioni.
a. Va, anzitutto, precisato che invano il pretende di sottrarsi alla dedotta CP_2
responsabilità ex art. 2497, co. 2, cit., sull'assunto che avrebbe agito «non già alla stregua di un normale amministratore di una società holding nei confronti di una propria controllata, bensì quale pubblico ufficiale nell'esercizio di funzioni istituzionali attribuitegli dalla legge e per lo svolgimento di compiti fissati dalla legislazione statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente», ragion per cui le attività da lui svolte dovrebbero «essere ricondotte alla mano pubblica, di cui (…) era soltanto lo strumento istituzionale». Invero, anche a voler ammettere (in ipotesi) che con l'assegnazione al dei compiti di gestione del gli sia stata CP_2 CP_3
attribuita tout court la qualità di pubblico ufficiale, non è revocabile in dubbio che comunque in capo al medesimo gravasse la responsabilità per i danni conseguenza della violazione di regole di condotta tipiche della diligenza qualificata esigibile da tale pubblico ufficiale ed imposte dalla legge per tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante.
Peraltro, se è vero che, in virtù del principio di immedesimazione organica, la pubblica amministrazione è responsabile in via diretta del fatto lesivo posto in essere dai propri dipendenti o funzionari (quando l'attività posta in essere dal dipendente sia e si manifesti come esplicazione dell'attività dell'ente pubblico e cioè tenda, pur se con abuso di potere, al conseguimento dei fini istituzionali di questo nell'ambito delle attribuzioni dell'ufficio o del servizio cui il dipendente è addetto), tuttavia non per questo è esclusa la responsabilità, concorrente e solidale, dell'autore dell'illecito, la cui responsabilità è ugualmente diretta. Né rileva che l'attività (di eterodirezione, dedotta come abusiva) sia stata esercitata in funzione degli interessi istituzionali dell'ente e della collettività cui veniva erogato il pubblico servizio
(ovvero allo scopo di assicurare la continuazione del servizio di pubblico di raccolta dei rifiuti), posto che, ove ciò sia avvenuto con pregiudizio dell'interesse della società controllata (rectius dei suoi soci e dei suoi creditori), non solo è ipotizzabile la responsabilità ex art. 2497, co. 1, cit. del socio pubblico, ma anche quella ex art. 2497, co. 2, cit. di coloro che materialmente hanno
«preso parte al fatto lesivo».
b. In secondo luogo, avuto riguardo alle risultanze istruttorie, non è revocabile in dubbio, da un lato, che il abbia detenuto il controllo della , ai sensi dell'art. 2359 c.c., CP_3 Parte_1
e, dall'altro, che, per effetto di siffatta posizione, valga, a mente dell'art. 2497-sexies c.c., la presunzione che abbia esercitato poteri di direzione e coordinamento sulla società controllata.
Tuttavia, come ben noto, l'attività di eterodirezione è di per sé legittima, in quanto non contrasta certo con i principi inderogabili dell'ordinamento giuridico il fatto che il centro decisionale delle strategie sia posto al di fuori delle singole società controllate e ciò a maggior ragione quando la società è a partecipazione pubblica ed il dominio può essere finalizzato ad evitare pregiudizi agli interessi della collettività. A norma dell'art. 2497, co 1, cit. l'attività di direzione e coordinamento determina responsabilità solo se è svolta nell'interesse imprenditoriale proprio o “altrui”, in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale della società controllata, arrecando pregiudizio alla redditività ed al valore della partecipazione sociale o all'integrità del patrimonio della medesima società. Più in particolare, tale responsabilità – pur presupponendo di regola una situazione giuridica di "controllo" societario – trae origine da una attività dell'"ente di direzione" distinta rispetto a quella che viene "ordinariamente" svolta attraverso l'esercizio dei comuni diritti che derivano ai "soci"
(anche di maggioranza) dalla mera partecipazione al capitale sociale e che, a differenza di questi, richiede l'attuazione di condotte continuative e sistematiche, eventualmente tradotte anche in atti negoziali, dirette alla adozione ed imposizione di soluzioni organizzative ed imprenditoriali
(cfr. Cass. n. 15276 del 1.6.2021). Inoltre, occorre che l'eterodirezione avvenga in violazione delle buone tecniche di gestione della impresa, mutuate dalla esperienza e dalla prassi aziendale ed elaborate dalla scienza economica, «in relazione alle quali è dato individuare i limiti oltre i quali la "scelta gestionale", compiuta dall'amministratore, non può ritenersi conforme alla misura della diligenza richiesta, avuto riguardo alle peculiari circostanze conosciute o conoscibili, ed indipendentemente da eventuali profili di rilevante alea economica che tale scelta presenti.
Tale limiti vanno individuati nella "irragionevolezza" della operazione economica
(pregiudizievole per la società), in quanto da ritenere "del tutto illogica" o compiuta "in assenza delle normali cautele" ed "in mancanza della verifica delle necessarie informazioni" - preventivamente acquisite od acquisibili - che normalmente sono richieste per una scelta imprenditoriale di quel tipo, nonché, in generale, nella "mancanza di diligenza" (intesa come
"manifesta inavvedutezza ed imprudenza": da valutare, dopo la modifica dell'art. 2392 c.c. operata in seguito alla riforma del Dlgs n. 6/2003, alla stregua dell'art. 1176, comma 2, c.c.) mostrata dall'amministratore nell'apprezzare preventivamente e compiutamente i "margini di rischio" connessi all'operazione da intraprendere (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 3652 del
28/04/1997; id. Sez. 1, Sentenza n. 3409 del 12/02/2013; id. Sez. 1, Sentenza n. 1783 del
02/02/2015; id. Sez. 1, Sentenza n. 17441 del 31/08/2016; id. Sez. 1, Sentenza n. 15470 del
22/06/2017 - che si richiamano tutte al criterio, di origine anglosassone, della "business judgment rule")» (così sempre Cass. n. 15276/2021, cit.).
c. Alla luce di quanto appena esposto, deve ritenersi in primis insussistente l'addebito, secondo cui il avrebbe deliberatamente e programmaticamente omesso o ritardato il CP_3
versamento alla dei corrispettivi maturati a fronte dell'espletamento dei servizi ed Parte_1
inoltre, pur consapevole della crisi finanziaria determinata in capo alla Società fallita dai propri reiterati, cronici e perduranti inadempimenti, avrebbe protratto tale sua inadempiente condotta, restando del tutto indifferente alle conseguenze pregiudizievoli per il patrimonio sociale della stessa.
In primo luogo, non si vede come l'esposta condotta (imputata ovviamente anche al CP_1 ed al possa essere riconducibile ad un'attività di abusiva eterodirezione (essendosi CP_2
l' limitata a subire gli inadempimenti della controllata/committente). Soprattutto, Parte_1
però, tale comportamento («di aver omesso di pagare i corrispettivi contrattualmente dovuti, nella piena consapevolezza degli effetti pregiudizievoli per la Società di tale condotta») non appare né programmato, né preordinato, risultando dagli atti ed essendo incontroverso che l'omesso pagamento in taluni casi è stato imposto dalla necessità di verifiche congiunte dei conteggi invocate invano dal , in altri casi è dipeso da contestazioni dell'operato della CP_3
per disservizi, rilevati e segnalati dai Comuni consorziati, con conseguente Parte_1
applicazione di penali a carico del stesso (cfr. all. n. 6 e 7 della produzione del CP_3
), in altri casi è imputabile alla situazione di crisi finanziaria in cui versava lo stesso CP_3
(cfr. i dati di cui al bilancio relativo all'esercizio 2018, all. n. 9 della produzione del CP_3
), dovuta alle difficoltà di escussione degli ingenti crediti vantati nei confronti delle CP_3
pubbliche amministrazioni destinatarie dei suoi servizi. Avuto riguardo a tale articolato e complesso sfondo fattuale, non ha fondamento la tesi attorea per cui il socio pubblico avrebbe scientemente e programmaticamente omesso di adempiere ai propri obblighi contrattuali, onde fruire dei relativi servizi senza doverne sopportare i costi.
d. Discorso diverso va svolto con riguardo invece all'addebito, secondo cui il socio pubblico avrebbe, di fatto, “pilotato” alcune decisive scelte gestionali della , facendo sì che Parte_1
quest'ultima proseguisse l'attività d'impresa durante la liquidazione per quasi cinque anni, compiendo quindi nuove operazioni oltre i limiti consentiti in fase liquidatoria, al solo fine di continuare a beneficiare dei servizi evitando il pagamento puntuale degli stessi, così godendo di un privilegio che, evidentemente, sarebbe stato precluso a qualunque altro “cliente” della società e di cui, invece, il ha usufruito in forza del proprio potere di etero-direzione. CP_3
Rispetto a questo addebito risulta provata sia l'attività di direzione (evidente essendo l'influenza sulle scelte gestionali della partecipata, dimostrata dal fatto stesso che la prosecuzione “ad ogni costo” del servizio e nonostante gli inadempimenti è avvenuta nell'esclusivo interesse – “extrasociale” – del socio pubblico medesimo ad assicurare la continuazione del servizio di raccolta dei rifiuti), sia la violazione dei principi di corretta gestione
(che avrebbero invece imposto alla partecipata di limitarsi ad attività conservative).
Né può ritenersi “scriminante” la sussistenza di un obbligo legale di svolgimento dell'attività di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata, imposto dall'art. 11 del d.l. n. 195 del 2009 e dalla normativa emergenziale in materia di rifiuti nella regione Campania (secondo cui i Comuni nel periodo potevano continuare ad avvalersi, per il servizio di igiene urbana, delle precedenti modalità e forme procedimentali e cioè del Consorzio unico di Bacino, che ancorché sciolto avrebbe proseguito lo svolgimento del servizio di igiene urbana, in via transitoria), non potendosi ritenere che per tale via siano state tout court “sterilizzate” anche le norme che vietano il compimento di nuove operazioni non conservative alle società in stato di liquidazione, essendo prevista la prosecuzione della gestione ordinaria solo nell'ambito di un apposito piano di liquidazione, la cui predisposizione non risulta neanche allegata e di cui tantomeno risultano indicati i contenuti.
Tanto premesso, tuttavia, nella specie non risulta né allegato, né provato il danno conseguente alla suddetta prosecuzione dell'attività.
Invano al riguardo parte attrice si è limitata a sostenere che nella specie sarebbe “imposto”
l'utilizzo del criterio del c.d. deficit fallimentare (ossia la differenza tra attivo e passivo fallimentare, la cui entità nella specie è stata peraltro anche contestata dai convenuti), in quanto non risulta nel caso in esame la totale mancanza, la falsità o la totale inattendibilità della contabilità e dei bilanci della società dichiarata fallita.
Né tale criterio è invocabile in quanto «data l'ampiezza e la complessità dell'attività abusiva di etero-direzione, è impossibile ricostruire con esattezza gli effetti dei singoli atti sul patrimonio sociale». Contrariamente a quanto sembra opinare la difesa del , l'abusiva Parte_1
eterodirezione è semplicemente consistita nell'induzione alla prosecuzione dell'attività nonostante lo scioglimento, ragion per cui agevole sarebbe stata l'individuazione delle nuove operazioni e delle relative conseguenze dannose.
In subordine, parte attrice ha invocato il criterio del c.d. differenziale dei patrimoni netti (o perdita incrementale), consistente nel calcolare la differenza tra il valore del patrimonio netto alla data iniziale ed il valore del patrimonio netto al momento finale.
Ebbene, anche con riguardo a questo criterio vale quanto già detto sopra, in quanto pure questo criterio risulta inammissibile nel caso de quo, ben potendo essere individuate le nuove operazioni e le relative conseguenze dannose.
In ogni caso, la sua applicazione avrebbe imposto quantomeno l'individuazione del momento a partire dal quale l'attività d'impresa è proseguita indebitamente (che il fallimento non ha indicato, essendosi limitato testualmente a far riferimento alla «differenza dei netti patrimoniali tra la data iniziale della illegittima prosecuzione dell'attività sociale, imposta dalla capogruppo nonostante la messa in liquidazione della Società (primi pagamenti non effettuati) e quella del fallimento della stessa (27 luglio 2018)». Come è evidente, infatti, viene indicata solo la data finale (quella della dichiarazione di fallimento), ma non viene indicato, se non per relationem, ma genericamente, il momento a partire dal quale l'attività d'impresa sarebbe proseguita indebitamente, senza però specificare quali sarebbero «i primi pagamenti non effettuati» e quando sarebbero stati effettuati. Sterilmente, inoltre, sono segnalati solo gli importi dei patrimoni netti dal 2012 al fallimento, ma a bene vedere neanche si dice che dal 2012 i netti sarebbero stati sempre negativi. Infine, la Curatela sembra dare per scontato che debba essere fatta una riclassificazione dei bilanci, senza però esplicitare le poste da rettificare, le ragioni delle rettifiche ed i criteri. In sostanza, prospettando genericamente la complessità della vicenda, non offre una sua ricostruzione alternativa dei conti e, a ben vedere, neanche del divario tra i netti di cui al bilancio del 2017 e lo sbilancio emerso in sede fallimentare.
Ovviamente, anche alla luce di quanto detto sopra con riguardo all'altro addebito (quello secondo cui «la causa degli inadempimenti della è da rinvenirsi nel mancato Parte_1
pagamento delle prestazioni di cui il ha beneficiato, e quindi nel “drenaggio di CP_3
liquidità” a cui è stata sottoposta la per effetto della condotta della controllante»), a CP_8
maggior ragione non può essere imputata ai convenuti la responsabilità di un danno patrimoniale rapportato – secondo il criterio invocato in ulteriore subordine dal – Parte_1
all'importo degli «oneri finanziari, interessi, sanzioni e sovrattasse dovute dalla per Parte_1
effetto dei propri inadempimenti», pari a euro 350.000,00. Trattasi di danno che non risulta connesso all'abusiva attività di etero-direzione, ma semmai ad una condotta (il programmato inadempimento) rivelatasi insussistente.
12. Venendo agli addebiti contestati al liquidatore della fallita, , in via Controparte_1
subordinata, per il caso in cui la sua condotta non integrasse quella di cui all'art. 2497, co. 2, cit., bensì fosse inquadrabile nell'ambito di una condotta illecita ai sensi dell'art. 2489 c.c., va evidenziato che secondo parte attrice questi sarebbe responsabilità per aver causato l'insolvenza e quindi il fallimento della , in quanto: Parte_1
a) avrebbe omesso l'attività di recupero dei crediti verso il e verso;
CP_3 CP_4
b) non avrebbe contrastato l'attività di eterodirezione del socio pubblico;
c) avrebbe posto in essere operazioni di natura gestoria, come il noleggio di mezzi a favore del per la prosecuzione dell'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti in via indiretta CP_3
e la “cessione” di un ramo d'azienda a favore dello stesso , le quali avrebbero CP_3
aggravato il dissesto.
Anche questa domanda è infondata.
a. Con riguardo al primo addebito, va premesso che all'organo gestorio di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale, che non può essere sindacata in sede giudiziaria. Ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione (o le modalità e circostanze di tali scelte), ma solo l'omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità (cfr., ex multis, Cass. n. 8069 del 25.3.2024). Nella specie, pertanto, al liquidatore non può essere tout court imputato di non aver agito per il recupero di crediti, ma semmai che tale omissione è stata negligente, in quanto non preceduta da adeguate verifiche, oltre che dannosa, stante la probabilità di recupero del credito. Nessuna di tali contestazioni si rinviene in atti, da cui emerge anzi che al liquidatore fosse ben nota la situazione di crisi dei debitori (cfr. anche le risultanze della prova per interpello e i dati di bilancio del ) e la difficoltà di un recupero coattivo in danno di enti pubblici (stanti i limiti alla CP_3
pignorabilità dei beni), circostanze idonee a far ritenere non irragionevole la decisione di non agire giudizialmente per il recupero. In assenza di irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà palese della scelta, la responsabilità del liquidatore va quindi esclusa.
b. Con riguardo al secondo addebito è sufficiente richiamare le considerazioni già svolte sopra relativamente all'abusiva eterodirezione, di cui non risultano allegate specificamente le conseguenze dannose.
c. Analoghe considerazioni valgono per l'ultimo addebito, posto che – anche a voler prescindere dalle ragioni difensive del convenuto, che ha richiamato i vincoli di destinazione dei beni aziendali (v. l'art. 202 d.lgs. n. 152/2006) – neanche con riguardo alle indicate operazioni
(noleggio degli automezzi, cessione del ramo d'azienda) risultano specificate le conseguenze dannose, allegazione che sarebbe stata a maggior ragione necessaria nella specie ove si consideri che, per stessa ammissione di parte attrice, a seguito della cessione dell'azienda il ha anche provveduto all'assorbimento di tutto il personale della , CP_3 Parte_1 liberando la fallita dalle incombenze e responsabilità connesse ai licenziamenti.
13. Il rigetto della domanda risarcitoria nei confronti del comporta l'assorbimento CP_2
della domanda condizionata di garanzia da questi spiegata in danno della Compagnia assicurativa.
14. Le spese di lite tra la Curatela e i convenuti e vanno poste a carico della CP_1 CP_2
parte attrice secondo il criterio della soccombenza, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (scaglione fino a € 4.000.000,00, in base al disputatum) e liquidando valori prossimi ai minimi tabellari.
In forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – anche le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto devono essere poste a carico dell'attore (cfr., ex multis, Cass. n. 10364 del CP_2
18.4.2023), in quanto la chiamata in causa si è resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste sono risultate infondate ed in quanto l'iniziativa del chiamante non appare manifestamente infondata o palesemente arbitraria. Anche queste vanno determinate in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (scaglione fino a € 4.000.000,00, in base al disputatum) e liquidando valori prossimi ai minimi tabellari.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio tra il ME e Parte_1
il ; Controparte_3
2) dichiara cessata la materia del contendere tra il ME della “ Parte_1
e la;
[...] Controparte_4
3) rigetta le domande attoree nei confronti di e di e Controparte_1 Controparte_2
dichiara conseguentemente assorbita la domanda condizionata di garanzia da quest'ultimo spiegata in danno della Controparte_5
4) condanna il al pagamento delle spese in favore di Parte_1
, e per esso del difensore distrattario, avv. Adriano Bellacosa, in favore di Controparte_1 ed in favore della che liquida per ciascuno in Controparte_2 CP_5 Controparte_5
€ 25.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed al netto di IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20.11.2024
Il Presidente estensore
(dr. Leonardo Pica)