Articolo 8 della Legge 26 novembre 1981, n. 690
Articolo 7Articolo 9
Versione
1 gennaio 2011
Art. 8.
Il provento derivante alla regione Valle d'Aosta da maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi ad essa devoluti, disposte successivamente alla entrata in vigore della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 , ove sia destinato per legge, ai sensi dell' articolo 81, quarto comma, della Costituzione , per la copertura di nuove o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale, e' riversato allo Stato.
L'ammontare di cui al comma precedente e' determinato per ciascun esercizio finanziario con decreto dei Ministri delle finanze e del tesoro, d'intesa con il presidente della giunta regionale.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2011
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