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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/04/2025, n. 1661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1661 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20356/2023
Il GIUDICE preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (cfr. Cass. n. 37137/2022): preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate da parte appellante ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c., conformemente a quanto richiesto all'udienza del 19.3.2024; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (lettura della sentenza alla presenza delle parti); pronuncia la seguente
SENTENZA ex artt. 350 bis, 281 sexies e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione III CIVILE in persona della giudice dr.ssa Valeria Di Donato nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 20356/2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. Parte_1
), con l'Avv. BISCEGLIA MARCO P.IVA_1
APPELLANTE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._1
APPELLATA CONTUMACE
pagina 1 di 6 OGGETTO: appello ex art. 437 c.p.c. avverso la sentenza del Giudice di Pace di n.3195/2023, Pt_1
emessa il 4.10.2023 e depositata il 12.10.2023; rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine del 6 febbraio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la ha impugnato la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace nr. 3195/2023, chiedendone la riforma integrale.
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione del 12.10.2020, tifosa granata, titolare di un Controparte_1
abbonamento per assistere alle partite della prima squadra del per la stagione 2019 - 2020, ha Pt_1
convenuto in giudizio il per sentirlo condannare al pagamento della somma Parte_1 di € 62,62 a titolo di rimborso del rateo dell'abbonamento da lei acquistato, per la stagione sportiva
2019/2020 e non goduto a causa dell'obbligo del di disputare sette partite del campionato “a Pt_1 porte chiuse” (cioè in assenza di pubblico), a causa dell'emergenza per la pandemia da CO.
Ha dedotto che le condizioni di acquisto dell'abbonamento al prevedevano, in caso di partita Pt_1
giocata a porte chiuse, il rimborso in denaro del rateo dell'abbonamento, con conseguente inapplicabilità della procedura di attribuzione del voucher avviata dalla società convenuta ai sensi dell'art. 88 del D.L. “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020, tra l'altro riferibile esclusivamente a spettacoli e non anche ad eventi sportivi.
La in persona del legale rappresentante pro tempore, si è costituita in Parte_1
giudizio contestando la domanda attorea e, previa illustrazione sintetica delle conseguenze dannose derivate dalla pandemia da CO -19 sulla situazione economica finanziaria delle società di calcio, ha invocato l'applicabilità della normativa emergenziale di cui all'art. 88 del cd. Decreto Cura Italia (D.L.
n. 18 del 17 marzo 2020) evidenziando come lo stesso faccia espresso riferimento a “spettacoli di qualsiasi natura”, incluse le manifestazioni sportive. Ha, dunque, dedotto che il diritto al rimborso di sarebbe già stato soddisfatto, in conformità alla normativa appena citata, Controparte_1 attraverso l'approntamento della procedura di riconoscimento di un voucher di cui usufruire mediante ricorso alla piattaforma informatica appositamente predisposta sul “Portale Rimborsi Vivaticket”.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda.
Il Giudice di Pace con la sentenza n. 3195/2023 ha accolto la domanda attorea, ritenendo l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 88 del D.L. n. 18 del 17.3.2020 in forza del quale la pagina 2 di 6 possibilità di rimborso mediante voucher sarebbe prevista solo nel solo settore degli spettacoli, musei e luoghi della cultura (e non già in quello delle manifestazioni sportive professionistiche); ha condannato, pertanto, la a pagare in favore di la somma Parte_1 Controparte_1
complessiva di € 62,62 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese legali.
Il giudizio d'appello
La parte appellante ha riproposto nel presente grado di giudizio le Parte_1
deduzioni già esposte in primo grado formulando i seguenti motivi di appello:
- necessaria applicazione al caso di specie della norma di cui all'articolo 88 del Decreto-legge n.
18/2020 da considerarsi prevalente rispetto alle pattuizioni contrattuali e comunque applicabile anche alle partite di campionato di Serie A;
- erronea motivazione della sentenza nella parte in cui si afferma che le condizioni di vendita dell'abbonamento prevederebbero necessariamente il rimborso in danaro, atteso che sarebbe invece espressamente consentito anche pattiziamente il rimborso a mezzo di voucher. Ha ribadito che le condizioni di vendita dell'abbonamento del non prevedono necessariamente il rimborso in CP_2 denaro del rateo dell'abbonamento non goduto, ma prevedono genericamente un diritto al “rimborso” senza fare alcun riferimento al fatto che tale rimborso debba essere effettuato in denaro, e dunque, la concessione del voucher all'abbonato, per un importo pari al rateo di abbonamento delle partite non godute, costituisce comunque un rimborso idoneo anche in conformità alle condizioni contrattuali.
Ha, inoltre, evidenziato che successivamente alla rimessione in decisione in primo grado, CP_1 pur sostenendo l'illegittimità della procedura di rimborso tramite voucher, ha essa
[...]
stessa richiesto e ottenuto dal un voucher utilizzandolo per l'acquisto di un abbonamento per CP_2
seguire le partite casalinghe del presso lo Stadio Grande Torino nella Stagione 2023/24. Ha CP_2
precisato che il voucher in oggetto era stato emesso il 25.9.2020 per l'importo di € 125,23 sull'abbonamento (non goduto) del marito dell'appellata, , titolare della tessera “Cuore Parte_2
Granata” n. sulla quale era stato caricato l'abbonamento per la stagione sportiva NumeroDiP_1
2019/2020, non goduto per sette partite e, dunque, per un valore totale del voucher di € 125,23 (pari a €
17,89 per ciascuna partita). benchè ritualmente citata, non si è costituita ed è stata dichiarata Controparte_1
contumace.
***
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi e vertenti essenzialmente sull'applicabilità o meno del Decreto Cura Italia e sulla invocata prevalenza dello pagina 3 di 6 stesso sulle pattuizioni contrattuali, nonché sulla conformità dell'offerta del voucher alle suddette pattuizioni,
Oggetto della controversia in entrambi i gradi di giudizio sono le modalità del rimborso del rateo di abbonamento per assistere alle partite del della stagione 2019 – 2020, pacificamente non fruito Pt_1
da parte di a causa delle disposizioni emergenziali dettate per le manifestazioni Controparte_1
sportive nel corso della pandemia da CO- 19 che non consentivano l'accesso del pubblico.
Secondo la parte appellante, in applicazione dell'art. 88 del Decreto Cura Italia emesso proprio per far fronte alle conseguenze pregiudizievoli derivate dalle restrizioni dovute alla pandemia, l'obbligo del rimborso scaturente dall'art. 1463 c.c. sarebbe stato soddisfatto con l'emissione di un voucher di importo corrispondente al rateo di abbonamento non goduto, senza necessità di alcuna forma di accettazione da parte del destinatario e con prevalenza sulle disposizioni contrattuali eventualmente difformi, evidentemente dettate per ipotesi del tutto diverse poiché pensate e stipulate in epoca antecedente alla pandemia.
Tale prospettazione non è condivisa da questo Tribunale che, con diverse pronunce in analoghe fattispecie con la medesima parte appellante (cfr. tra le altre sent, n. 1180/2023), ha reiteratamente chiarito, come già riportato dal giudice di prime cure, che la fattispecie in oggetto deve essere inquadrata nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 1463 c.c., vertendosi in un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione.
È, pertanto, da ritenersi corretta la statuizione di cui alla sentenza impugnata secondo cui nella fattispecie in esame l'appellata ha diritto alla restituzione in danaro del corrispondente CP_1
rateo di abbonamento pagato e non fruito. Va, inoltre, condiviso l'assunto secondo cui “Il diritto alla restituzione in denaro, oltre a discendere direttamente dalla previsione norma di cui all'articolo 1463
c.c., è posto altresì della lettera C) delle “Condizioni di acquisto abbonamenti 2019/2020 predisposte dalla stessa , secondo cui “Nei casi di squalifica del campo con disputa Parte_1
della partita in altro stadio, ovvero di obbligo di giocare le partite a porte chiuse, l'abbonato – sempre che non abbia concorso a causare la responsabilità, neppure oggettiva, del – avrà diritto CP_2
al rimborso del rateo di abbonamento o, a sua scelta, ad un tagliando sostitutivo per assistere alla partita in altro stadio (salvo disponibilità)”.
La previsione contrattuale è chiara e rimette alla libera scelta dell'abbonato, nel caso di obbligo di giocare la partita a porte chiuse, ottenere il rimborso del rateo di abbonamento oppure usufruire di un tagliando sostitutivo.
Sotto tale profilo, pertanto, non può essere accolto il secondo motivo di appello secondo cui l'offerta del voucher sostitutivo avrebbe soddisfatto l'obbligo di rimborso, integrando pur sempre una forma di pagina 4 di 6 rimborso proprio perché le ipotesi previste dalle condizioni del contratto di abbonamento sono due: rimborso in danaro o voucher e la scelta è rimessa all'abbonato e non alla società che, pertanto, non è liberata dal relativo obbligo ove non corrisponda il controvalore in danaro del valore del rateo dell'abbonamento non fruito ove l'abbonato abbia optato per tale modalità di rimborso.
Va condivisa sul punto la motivazione del giudice di prime cure che richiama testualmente quanto statuito da questo Tribunale in grado d'appello, secondo cui “la clausola in commento non specifica la causa della chiusura dello stadio al pubblico, e, dunque, ricomprende tutti i casi in cui ciò avviene, sia quelli che concernono e coinvolgono una responsabilità del sia quelli esterni ed estranei CP_2
al comportamento del e della sua tifoseria (come appunto il caso in esame ove la chiusura CP_2
è stata disposta per motivi di sanità e igiene pubblica)”, per cui “l'applicazione della norma deve estendersi a tutti i casi di disputa della partita a porte chiuse, e ciò in quanto è del tutto ragionevole estendere il patto in questione anche a queste fattispecie poiché la norma pattizia non fa altro che replicare la regola codicistica di cui all'articolo 1463 del codice civile già sopra scrutinata”.
Sotto altro profilo, è infondato il motivo di appello sulla invocata applicabilità della disposizione di cui all'articolo 88 del D.L. n. 18 del 17.3.2020 (c.d. Decreto Cura Italia) convertito con legge n. 27/2020, anche in prevalenza sulle disposizioni contrattuali richiamate.
Sul punto va integralmente condivisa la motivazione esposta dal giudice di prime cure sulla interpretazione dell'art. 88 del D.L. n. 18/2020 che evidenzia la volontà del legislatore, nel richiamare al comma 1 le sole lettere b) e d) dell'articolo 2 del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, di limitare “la portata della facoltà di rimborso mediante voucher ai soli spettacoli teatrali, musicali, cinematografici e alle manifestazioni museali, con esclusione delle manifestazioni sportive” che, nel medesimo decreto, sono espressamente contemplate dalla lettera g), non espressamente richiamata e, dunque, evidentemente differenziata dalle altre fattispecie.
Considerata, dunque, la corretta applicazione del giudice di prime cure del disposto dell'art. 1463 c.c. e il conseguente riconoscimento del diritto dell'appellata alla restituzione in danaro del rateo di abbonamento non goduto, la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata.
Quanto, infine, all'allegato fatto nuovo sopravvenuto alla rimessione in decisione della causa in primo grado, ossia l'utilizzo da parte di di un voucher emesso dalla società Controparte_1 appellante per l'acquisto di un nuovo abbonamento per la stagione 2023/2024 delle partite casalinghe del , questo Tribunale ritiene che la circostanza sia del tutto irrilevante. Pt_1
Sul punto, occorre chiarire che il voucher utilizzato dall'appellata non è quello che è stato offerto in sostituzione del rateo non goduto dell'abbonamento di quest'ultima per il quale è stata richiesta la restituzione della somma di € 62,62 già versata, bensì, come allegato dalla stessa parte appellante e pagina 5 di 6 risultante dalla documentazione prodotta, quello offerto al marito della appellata, , Parte_2 titolare di altro abbonamento, anch'esso non fruito per un totale di sette partite e pari al maggiore importo di € 125,23 (doc. n. 12, 13, 15); permane, pertanto, il diritto di al Controparte_1
rimborso in danaro del rateo richiesto.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello va integralmente rigettato con conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio non sono liquidate stante la contumacia dell'appellata.
Tenuto conto del rigetto dell'appello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, come da Cass., n. 9660/2019; n. 27867/2019 e Cass. S.U. n.
4315/2020 secondo cui “il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o
l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno
(come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”:
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
• Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 3195/2023 del Giudice di Pace di . Pt_1
• Nulla sulle spese del presente giudizio di appello.
• Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Torino, 2 aprile 2025
La giudice dr.ssa Valeria Di Donato
pagina 6 di 6
Il GIUDICE preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (cfr. Cass. n. 37137/2022): preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate da parte appellante ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c., conformemente a quanto richiesto all'udienza del 19.3.2024; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (lettura della sentenza alla presenza delle parti); pronuncia la seguente
SENTENZA ex artt. 350 bis, 281 sexies e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione III CIVILE in persona della giudice dr.ssa Valeria Di Donato nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 20356/2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. Parte_1
), con l'Avv. BISCEGLIA MARCO P.IVA_1
APPELLANTE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._1
APPELLATA CONTUMACE
pagina 1 di 6 OGGETTO: appello ex art. 437 c.p.c. avverso la sentenza del Giudice di Pace di n.3195/2023, Pt_1
emessa il 4.10.2023 e depositata il 12.10.2023; rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine del 6 febbraio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la ha impugnato la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace nr. 3195/2023, chiedendone la riforma integrale.
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione del 12.10.2020, tifosa granata, titolare di un Controparte_1
abbonamento per assistere alle partite della prima squadra del per la stagione 2019 - 2020, ha Pt_1
convenuto in giudizio il per sentirlo condannare al pagamento della somma Parte_1 di € 62,62 a titolo di rimborso del rateo dell'abbonamento da lei acquistato, per la stagione sportiva
2019/2020 e non goduto a causa dell'obbligo del di disputare sette partite del campionato “a Pt_1 porte chiuse” (cioè in assenza di pubblico), a causa dell'emergenza per la pandemia da CO.
Ha dedotto che le condizioni di acquisto dell'abbonamento al prevedevano, in caso di partita Pt_1
giocata a porte chiuse, il rimborso in denaro del rateo dell'abbonamento, con conseguente inapplicabilità della procedura di attribuzione del voucher avviata dalla società convenuta ai sensi dell'art. 88 del D.L. “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020, tra l'altro riferibile esclusivamente a spettacoli e non anche ad eventi sportivi.
La in persona del legale rappresentante pro tempore, si è costituita in Parte_1
giudizio contestando la domanda attorea e, previa illustrazione sintetica delle conseguenze dannose derivate dalla pandemia da CO -19 sulla situazione economica finanziaria delle società di calcio, ha invocato l'applicabilità della normativa emergenziale di cui all'art. 88 del cd. Decreto Cura Italia (D.L.
n. 18 del 17 marzo 2020) evidenziando come lo stesso faccia espresso riferimento a “spettacoli di qualsiasi natura”, incluse le manifestazioni sportive. Ha, dunque, dedotto che il diritto al rimborso di sarebbe già stato soddisfatto, in conformità alla normativa appena citata, Controparte_1 attraverso l'approntamento della procedura di riconoscimento di un voucher di cui usufruire mediante ricorso alla piattaforma informatica appositamente predisposta sul “Portale Rimborsi Vivaticket”.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda.
Il Giudice di Pace con la sentenza n. 3195/2023 ha accolto la domanda attorea, ritenendo l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 88 del D.L. n. 18 del 17.3.2020 in forza del quale la pagina 2 di 6 possibilità di rimborso mediante voucher sarebbe prevista solo nel solo settore degli spettacoli, musei e luoghi della cultura (e non già in quello delle manifestazioni sportive professionistiche); ha condannato, pertanto, la a pagare in favore di la somma Parte_1 Controparte_1
complessiva di € 62,62 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese legali.
Il giudizio d'appello
La parte appellante ha riproposto nel presente grado di giudizio le Parte_1
deduzioni già esposte in primo grado formulando i seguenti motivi di appello:
- necessaria applicazione al caso di specie della norma di cui all'articolo 88 del Decreto-legge n.
18/2020 da considerarsi prevalente rispetto alle pattuizioni contrattuali e comunque applicabile anche alle partite di campionato di Serie A;
- erronea motivazione della sentenza nella parte in cui si afferma che le condizioni di vendita dell'abbonamento prevederebbero necessariamente il rimborso in danaro, atteso che sarebbe invece espressamente consentito anche pattiziamente il rimborso a mezzo di voucher. Ha ribadito che le condizioni di vendita dell'abbonamento del non prevedono necessariamente il rimborso in CP_2 denaro del rateo dell'abbonamento non goduto, ma prevedono genericamente un diritto al “rimborso” senza fare alcun riferimento al fatto che tale rimborso debba essere effettuato in denaro, e dunque, la concessione del voucher all'abbonato, per un importo pari al rateo di abbonamento delle partite non godute, costituisce comunque un rimborso idoneo anche in conformità alle condizioni contrattuali.
Ha, inoltre, evidenziato che successivamente alla rimessione in decisione in primo grado, CP_1 pur sostenendo l'illegittimità della procedura di rimborso tramite voucher, ha essa
[...]
stessa richiesto e ottenuto dal un voucher utilizzandolo per l'acquisto di un abbonamento per CP_2
seguire le partite casalinghe del presso lo Stadio Grande Torino nella Stagione 2023/24. Ha CP_2
precisato che il voucher in oggetto era stato emesso il 25.9.2020 per l'importo di € 125,23 sull'abbonamento (non goduto) del marito dell'appellata, , titolare della tessera “Cuore Parte_2
Granata” n. sulla quale era stato caricato l'abbonamento per la stagione sportiva NumeroDiP_1
2019/2020, non goduto per sette partite e, dunque, per un valore totale del voucher di € 125,23 (pari a €
17,89 per ciascuna partita). benchè ritualmente citata, non si è costituita ed è stata dichiarata Controparte_1
contumace.
***
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi e vertenti essenzialmente sull'applicabilità o meno del Decreto Cura Italia e sulla invocata prevalenza dello pagina 3 di 6 stesso sulle pattuizioni contrattuali, nonché sulla conformità dell'offerta del voucher alle suddette pattuizioni,
Oggetto della controversia in entrambi i gradi di giudizio sono le modalità del rimborso del rateo di abbonamento per assistere alle partite del della stagione 2019 – 2020, pacificamente non fruito Pt_1
da parte di a causa delle disposizioni emergenziali dettate per le manifestazioni Controparte_1
sportive nel corso della pandemia da CO- 19 che non consentivano l'accesso del pubblico.
Secondo la parte appellante, in applicazione dell'art. 88 del Decreto Cura Italia emesso proprio per far fronte alle conseguenze pregiudizievoli derivate dalle restrizioni dovute alla pandemia, l'obbligo del rimborso scaturente dall'art. 1463 c.c. sarebbe stato soddisfatto con l'emissione di un voucher di importo corrispondente al rateo di abbonamento non goduto, senza necessità di alcuna forma di accettazione da parte del destinatario e con prevalenza sulle disposizioni contrattuali eventualmente difformi, evidentemente dettate per ipotesi del tutto diverse poiché pensate e stipulate in epoca antecedente alla pandemia.
Tale prospettazione non è condivisa da questo Tribunale che, con diverse pronunce in analoghe fattispecie con la medesima parte appellante (cfr. tra le altre sent, n. 1180/2023), ha reiteratamente chiarito, come già riportato dal giudice di prime cure, che la fattispecie in oggetto deve essere inquadrata nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 1463 c.c., vertendosi in un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione.
È, pertanto, da ritenersi corretta la statuizione di cui alla sentenza impugnata secondo cui nella fattispecie in esame l'appellata ha diritto alla restituzione in danaro del corrispondente CP_1
rateo di abbonamento pagato e non fruito. Va, inoltre, condiviso l'assunto secondo cui “Il diritto alla restituzione in denaro, oltre a discendere direttamente dalla previsione norma di cui all'articolo 1463
c.c., è posto altresì della lettera C) delle “Condizioni di acquisto abbonamenti 2019/2020 predisposte dalla stessa , secondo cui “Nei casi di squalifica del campo con disputa Parte_1
della partita in altro stadio, ovvero di obbligo di giocare le partite a porte chiuse, l'abbonato – sempre che non abbia concorso a causare la responsabilità, neppure oggettiva, del – avrà diritto CP_2
al rimborso del rateo di abbonamento o, a sua scelta, ad un tagliando sostitutivo per assistere alla partita in altro stadio (salvo disponibilità)”.
La previsione contrattuale è chiara e rimette alla libera scelta dell'abbonato, nel caso di obbligo di giocare la partita a porte chiuse, ottenere il rimborso del rateo di abbonamento oppure usufruire di un tagliando sostitutivo.
Sotto tale profilo, pertanto, non può essere accolto il secondo motivo di appello secondo cui l'offerta del voucher sostitutivo avrebbe soddisfatto l'obbligo di rimborso, integrando pur sempre una forma di pagina 4 di 6 rimborso proprio perché le ipotesi previste dalle condizioni del contratto di abbonamento sono due: rimborso in danaro o voucher e la scelta è rimessa all'abbonato e non alla società che, pertanto, non è liberata dal relativo obbligo ove non corrisponda il controvalore in danaro del valore del rateo dell'abbonamento non fruito ove l'abbonato abbia optato per tale modalità di rimborso.
Va condivisa sul punto la motivazione del giudice di prime cure che richiama testualmente quanto statuito da questo Tribunale in grado d'appello, secondo cui “la clausola in commento non specifica la causa della chiusura dello stadio al pubblico, e, dunque, ricomprende tutti i casi in cui ciò avviene, sia quelli che concernono e coinvolgono una responsabilità del sia quelli esterni ed estranei CP_2
al comportamento del e della sua tifoseria (come appunto il caso in esame ove la chiusura CP_2
è stata disposta per motivi di sanità e igiene pubblica)”, per cui “l'applicazione della norma deve estendersi a tutti i casi di disputa della partita a porte chiuse, e ciò in quanto è del tutto ragionevole estendere il patto in questione anche a queste fattispecie poiché la norma pattizia non fa altro che replicare la regola codicistica di cui all'articolo 1463 del codice civile già sopra scrutinata”.
Sotto altro profilo, è infondato il motivo di appello sulla invocata applicabilità della disposizione di cui all'articolo 88 del D.L. n. 18 del 17.3.2020 (c.d. Decreto Cura Italia) convertito con legge n. 27/2020, anche in prevalenza sulle disposizioni contrattuali richiamate.
Sul punto va integralmente condivisa la motivazione esposta dal giudice di prime cure sulla interpretazione dell'art. 88 del D.L. n. 18/2020 che evidenzia la volontà del legislatore, nel richiamare al comma 1 le sole lettere b) e d) dell'articolo 2 del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, di limitare “la portata della facoltà di rimborso mediante voucher ai soli spettacoli teatrali, musicali, cinematografici e alle manifestazioni museali, con esclusione delle manifestazioni sportive” che, nel medesimo decreto, sono espressamente contemplate dalla lettera g), non espressamente richiamata e, dunque, evidentemente differenziata dalle altre fattispecie.
Considerata, dunque, la corretta applicazione del giudice di prime cure del disposto dell'art. 1463 c.c. e il conseguente riconoscimento del diritto dell'appellata alla restituzione in danaro del rateo di abbonamento non goduto, la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata.
Quanto, infine, all'allegato fatto nuovo sopravvenuto alla rimessione in decisione della causa in primo grado, ossia l'utilizzo da parte di di un voucher emesso dalla società Controparte_1 appellante per l'acquisto di un nuovo abbonamento per la stagione 2023/2024 delle partite casalinghe del , questo Tribunale ritiene che la circostanza sia del tutto irrilevante. Pt_1
Sul punto, occorre chiarire che il voucher utilizzato dall'appellata non è quello che è stato offerto in sostituzione del rateo non goduto dell'abbonamento di quest'ultima per il quale è stata richiesta la restituzione della somma di € 62,62 già versata, bensì, come allegato dalla stessa parte appellante e pagina 5 di 6 risultante dalla documentazione prodotta, quello offerto al marito della appellata, , Parte_2 titolare di altro abbonamento, anch'esso non fruito per un totale di sette partite e pari al maggiore importo di € 125,23 (doc. n. 12, 13, 15); permane, pertanto, il diritto di al Controparte_1
rimborso in danaro del rateo richiesto.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello va integralmente rigettato con conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio non sono liquidate stante la contumacia dell'appellata.
Tenuto conto del rigetto dell'appello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, come da Cass., n. 9660/2019; n. 27867/2019 e Cass. S.U. n.
4315/2020 secondo cui “il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o
l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno
(come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”:
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
• Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 3195/2023 del Giudice di Pace di . Pt_1
• Nulla sulle spese del presente giudizio di appello.
• Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Torino, 2 aprile 2025
La giudice dr.ssa Valeria Di Donato
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