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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/04/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 944/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Stefania Rignanese, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 944/2024 assunta in decisione all'udienza del 5.3.2025 e vertente:
TRA
(C.F. e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. Daniela Lucia Cataldo, C.F._2 elettivamente domiciliati in Foggia, alla via Motta della Regina n. 26, presso il difensore;
attori - opponenti
E
(P.IVA ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Angela Finaldi, elettivamente domiciliata in Foggia alla via Zara n. 2, presso il difensore;
convenuta - opposta
Oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, co. 2 c.p.c.) – fase di merito.
CONCLUSIONI
All'udienza del 5.3.2025 le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 615, comma 2° c.p.c., depositato in data 12.6.2023, parte attrice ha chiesto la sospensione della procedura esecutiva n.
1 189/2023 R.G.Es. promossa nei suoi confronti da Controparte_1 deducendo:
1. La nullità dell'azione esecutiva perché introdotta oltre 90 giorni dalla notifica del precetto;
2. l'inidoneità del mutuo azionato quale titolo posto a fondamento dell'esecuzione forzata, ritenendo non documentata l'effettiva traditio della somma mutuata;
3. la nullità del mutuo azionato in quanto contratto in spregio del limite di finanziabilità imposto dall'art. 38, co. 2 T.U.B.; 4. l'inidoneità, per i motivi di cui si è detto, a costituire titolo esecutivo a norma dell'art. 474 c.p.c.
Nel corso dell'udienza del 19.10.2023 il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva e ha concesso termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione notificato il 18.12.2023 parte debitrice ha quindi introdotto il presente giudizio di merito dell'opposizione esecutiva spiegata innanzi al giudice dell'esecuzione, deducendo nuovamente quanto opposto in sede cautelare.
Con comparsa depositata in data 8.3.2024, si è costituita la CP_1
, contestando quanto avverso dedotto e concludendo per il rigetto di
[...] tutte le istanze formulate da parte opponente, con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 05.06.2024 è stata fissata l'udienza del 05.3.2025 per la rimessione della causa in decisione e sono stati assegnati i termini di cui all'articolo 189 c.p.c.
La sola nel rassegnare le proprie conclusioni come Controparte_1 in atti, si è riportata ai propri scritti introduttivi.
**********
L'opposizione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento per le motivazioni di seguito esplicitate.
Preliminarmente, e in via assorbente, può osservarsi come il presente giudizio di merito sia stato introdotto tardivamente e vada quindi dichiarato inammissibile.
Infatti, nel definire la fase cautelare dell'opposizione all'esecuzione, il giudice di prime cure ha assegnato alle parti termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
Ciò malgrado, parte debitrice ha iscritto a ruolo la presente procedura soltanto in data 27.2.2024 e, dunque, ben oltre il termine di 60 giorni previsto dall'ordinanza del 19.10.2023.
2 D'altro canto, l'opposizione, oltre che inammissibile, è, in punto di merito infondata.
In primo luogo, il motivo relativo alla perdita di efficacia del precetto non appare meritevole di accoglimento, in quanto il termine di 90 giorni per iniziare l'esecuzione è stato sospeso a norma dell'art. 481 co. 2
c.p.c. in considerazione della pendenza dell'opposizione a precetto n.
R.G. 6326/2022.
Anche il secondo e il quarto motivo di opposizione, da trattare congiuntamente vista l'identità delle questioni ad essi sottese, non possono trovare accoglimento.
Per poter essere azionato come titolo esecutivo a norma dell'art. 474
c.p.c., infatti, è necessario e sufficiente verificare “attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza, se” il contratto mutuo “contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge” (cfr. Cass. 6174 del 2020 e Cass.
n. 17194 del 2015).
L'immediato trasferimento della disponibilità giuridica della somma mutuata è attestato nella specie dalla quietanza rilasciata da parte dei debitori all'ultimo capoverso dell'art. 1 del contratto di mutuo.
La circostanza che tale dichiarazione sia stata resa nell'ambito di un atto pubblico, peraltro, fa sì che possa dirsi pienamente provata fino a querela di falso, non essendo all'uopo necessaria nessun'altra attività da parte del creditore.
Parimenti infondato appare il terzo motivo d'opposizione, con il quale parte attorea ha lamentato il superamento del limite di finanziabilità sancito dall'art. 38 T.U.B.
In merito a tale motivo, giova ribadire come la giurisprudenza di legittimità abbia sostenuto che il superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 T.U.B. non integri violazione di norma imperativa, ma di disciplina, come tale rilevante esclusivamente sul piano della responsabilità professionale della Banca (cfr. Cass., Sez.
Un., Sent. n. 33719 del 16/11/2022, per la quale in caso di superamento del limite di finanziabilità “non è configurabile una nullità, rimanendo la questione delle conseguenze disciplinari nei confronti dell'istituto di credito, cui sia imputabile il superamento del limite di
3 finanziabilità, rilevante sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza, che è questione estranea all'oggetto del giudizio”).
Per quanto innanzi osservato la domanda deve essere rigettata.
Le spese sono liquidate in dispositivo, secondo il principio della soccombenza, ex D.M. 55/2014 (applicato lo scaglione da € 260.001,00 ad €
520.000,00 – fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase decisionale, esclusa la fase istruttoria in quanto non svoltasi) ed applicati i valori minimi in ragione della parvità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna e in solido tra loro, Parte_1 Parte_3 alla rifusione delle spese di giudizio in favore di Controparte_1 che si liquidano in € 6.023,00 oltre rimborso spese generali al 15%, Cap ed Iva come per legge.
Foggia, addì 4 aprile 2025
Il giudice
Stefania Rignanese
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Stefania Rignanese, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 944/2024 assunta in decisione all'udienza del 5.3.2025 e vertente:
TRA
(C.F. e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. Daniela Lucia Cataldo, C.F._2 elettivamente domiciliati in Foggia, alla via Motta della Regina n. 26, presso il difensore;
attori - opponenti
E
(P.IVA ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Angela Finaldi, elettivamente domiciliata in Foggia alla via Zara n. 2, presso il difensore;
convenuta - opposta
Oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, co. 2 c.p.c.) – fase di merito.
CONCLUSIONI
All'udienza del 5.3.2025 le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 615, comma 2° c.p.c., depositato in data 12.6.2023, parte attrice ha chiesto la sospensione della procedura esecutiva n.
1 189/2023 R.G.Es. promossa nei suoi confronti da Controparte_1 deducendo:
1. La nullità dell'azione esecutiva perché introdotta oltre 90 giorni dalla notifica del precetto;
2. l'inidoneità del mutuo azionato quale titolo posto a fondamento dell'esecuzione forzata, ritenendo non documentata l'effettiva traditio della somma mutuata;
3. la nullità del mutuo azionato in quanto contratto in spregio del limite di finanziabilità imposto dall'art. 38, co. 2 T.U.B.; 4. l'inidoneità, per i motivi di cui si è detto, a costituire titolo esecutivo a norma dell'art. 474 c.p.c.
Nel corso dell'udienza del 19.10.2023 il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva e ha concesso termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione notificato il 18.12.2023 parte debitrice ha quindi introdotto il presente giudizio di merito dell'opposizione esecutiva spiegata innanzi al giudice dell'esecuzione, deducendo nuovamente quanto opposto in sede cautelare.
Con comparsa depositata in data 8.3.2024, si è costituita la CP_1
, contestando quanto avverso dedotto e concludendo per il rigetto di
[...] tutte le istanze formulate da parte opponente, con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 05.06.2024 è stata fissata l'udienza del 05.3.2025 per la rimessione della causa in decisione e sono stati assegnati i termini di cui all'articolo 189 c.p.c.
La sola nel rassegnare le proprie conclusioni come Controparte_1 in atti, si è riportata ai propri scritti introduttivi.
**********
L'opposizione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento per le motivazioni di seguito esplicitate.
Preliminarmente, e in via assorbente, può osservarsi come il presente giudizio di merito sia stato introdotto tardivamente e vada quindi dichiarato inammissibile.
Infatti, nel definire la fase cautelare dell'opposizione all'esecuzione, il giudice di prime cure ha assegnato alle parti termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
Ciò malgrado, parte debitrice ha iscritto a ruolo la presente procedura soltanto in data 27.2.2024 e, dunque, ben oltre il termine di 60 giorni previsto dall'ordinanza del 19.10.2023.
2 D'altro canto, l'opposizione, oltre che inammissibile, è, in punto di merito infondata.
In primo luogo, il motivo relativo alla perdita di efficacia del precetto non appare meritevole di accoglimento, in quanto il termine di 90 giorni per iniziare l'esecuzione è stato sospeso a norma dell'art. 481 co. 2
c.p.c. in considerazione della pendenza dell'opposizione a precetto n.
R.G. 6326/2022.
Anche il secondo e il quarto motivo di opposizione, da trattare congiuntamente vista l'identità delle questioni ad essi sottese, non possono trovare accoglimento.
Per poter essere azionato come titolo esecutivo a norma dell'art. 474
c.p.c., infatti, è necessario e sufficiente verificare “attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza, se” il contratto mutuo “contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge” (cfr. Cass. 6174 del 2020 e Cass.
n. 17194 del 2015).
L'immediato trasferimento della disponibilità giuridica della somma mutuata è attestato nella specie dalla quietanza rilasciata da parte dei debitori all'ultimo capoverso dell'art. 1 del contratto di mutuo.
La circostanza che tale dichiarazione sia stata resa nell'ambito di un atto pubblico, peraltro, fa sì che possa dirsi pienamente provata fino a querela di falso, non essendo all'uopo necessaria nessun'altra attività da parte del creditore.
Parimenti infondato appare il terzo motivo d'opposizione, con il quale parte attorea ha lamentato il superamento del limite di finanziabilità sancito dall'art. 38 T.U.B.
In merito a tale motivo, giova ribadire come la giurisprudenza di legittimità abbia sostenuto che il superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 T.U.B. non integri violazione di norma imperativa, ma di disciplina, come tale rilevante esclusivamente sul piano della responsabilità professionale della Banca (cfr. Cass., Sez.
Un., Sent. n. 33719 del 16/11/2022, per la quale in caso di superamento del limite di finanziabilità “non è configurabile una nullità, rimanendo la questione delle conseguenze disciplinari nei confronti dell'istituto di credito, cui sia imputabile il superamento del limite di
3 finanziabilità, rilevante sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza, che è questione estranea all'oggetto del giudizio”).
Per quanto innanzi osservato la domanda deve essere rigettata.
Le spese sono liquidate in dispositivo, secondo il principio della soccombenza, ex D.M. 55/2014 (applicato lo scaglione da € 260.001,00 ad €
520.000,00 – fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase decisionale, esclusa la fase istruttoria in quanto non svoltasi) ed applicati i valori minimi in ragione della parvità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna e in solido tra loro, Parte_1 Parte_3 alla rifusione delle spese di giudizio in favore di Controparte_1 che si liquidano in € 6.023,00 oltre rimborso spese generali al 15%, Cap ed Iva come per legge.
Foggia, addì 4 aprile 2025
Il giudice
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