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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/07/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.P.U. 167-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott. Gianfranco Pignataro Presidente
- dott. Giulio Corsini Giudice
- dott.ssa Vittoria Rubino Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA di apertura della liquidazione controllata di , residente Parte_1
in VIA DANTE BAGHERIA, (C.F. , rappresentato e difeso C.F._1
dall'avv. ELVIRA LA ROSA nel procedimento unitario n. 167-1/2025.
Letto il ricorso iscritto a ruolo in data 21.5.2025, con cui Parte_1
ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss.
[...]
CCII; ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27 CCII, tenuto conto che la residenza del ricorrente ricade nel circondario del Tribunale di
Palermo;
ritenuto che
il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento, da definirsi come lo stato di crisi o di insolvenza di ogni tipo di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (cfr. art. 2, comma 1, lett. c, CCII); considerato, invero, che il passivo indicato nel ricorso e attestato dall'OCC ammonta ad euro 480.895,84, mentre le entrate nette mensili ammontano ad euro 3.878,47; considerato, inoltre, che il nucleo familiare del ricorrente è monoreddituale e che costui è obbligato alla corresponsione dell'assegno di mantenimento a seguito della separazione coniugale;
letta la relazione del professionista nominato dall'OCC, dott.ssa Per_1
recante una valutazione positiva sulla completezza e l'attendibilità della
[...]
documentazione depositata a corredo della domanda nonché l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori (art. 269, comma 1,
CCII); tenuto conto, pertanto, che seppur parzialmente il ricorrente riuscirà a soddisfare il ceto creditorio, come attestato dall'OCC ai sensi dell'art. 268 comma 3 CCII;
ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura previsti dagli artt. 268 e 269 CCII;
considerato che
va demandata al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza dei debitori, l'indicazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b),
CCII; rilevato che, per il ruolo di liquidatore, va confermato il medesimo professionista già nominato dall'OCC;
ritenuto che
competono al liquidatore gli adempimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. f) e g), CCII, nonché i compiti stabiliti dagli artt. 272-275 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata dei beni Parte_1
( ); CodiceFiscale_2
NOMINA giudice delegato la dott.ssa Vittoria Rubino;
NOMINA liquidatore la dott.ssa invitandolo: Persona_1
1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione, rendendo contestualmente la dichiarazione di cui all'art. 35.1 D.Lgs. 159/2011;
2) a curare l'inserimento della presente sentenza, con esclusione dei dati sensibili, sul sito internet del Tribunale di Palermo e, nel caso in cui i debitori (o uno di essi) svolgano attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
3) a curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
4) a notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
5) ad aggiornare l'elenco dei creditori entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza;
6) a completare l'inventario dei beni di ciascun debitore ed a redigere un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata;
7) a procedere alle operazioni di formazione del passivo previste dall'art. 273
CCII, previa sottoposizione al Giudice delegato;
8) a riferire per iscritto ogni sei mesi ai sensi dell'art. 275 CCII, in ordine all'esecuzione del programma di liquidazione (con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è oggetto di valutazione ai fini della liquidazione del compenso);
ORDINA al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni dalla notificazione della presente sentenza, a pena di inammissibilità, per trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio, in favore del liquidatore, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione
DEMANDA
al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza dei debitori,
l'indicazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;
DISPONE che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;
MANDA alla Cancelleria per la notificazione della presente sentenza ai debitori e per la comunicazione al liquidatore nominato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 27/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Vittoria Rubino Gianfranco Pignataro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott. Gianfranco Pignataro Presidente
- dott. Giulio Corsini Giudice
- dott.ssa Vittoria Rubino Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA di apertura della liquidazione controllata di , residente Parte_1
in VIA DANTE BAGHERIA, (C.F. , rappresentato e difeso C.F._1
dall'avv. ELVIRA LA ROSA nel procedimento unitario n. 167-1/2025.
Letto il ricorso iscritto a ruolo in data 21.5.2025, con cui Parte_1
ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss.
[...]
CCII; ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27 CCII, tenuto conto che la residenza del ricorrente ricade nel circondario del Tribunale di
Palermo;
ritenuto che
il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento, da definirsi come lo stato di crisi o di insolvenza di ogni tipo di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (cfr. art. 2, comma 1, lett. c, CCII); considerato, invero, che il passivo indicato nel ricorso e attestato dall'OCC ammonta ad euro 480.895,84, mentre le entrate nette mensili ammontano ad euro 3.878,47; considerato, inoltre, che il nucleo familiare del ricorrente è monoreddituale e che costui è obbligato alla corresponsione dell'assegno di mantenimento a seguito della separazione coniugale;
letta la relazione del professionista nominato dall'OCC, dott.ssa Per_1
recante una valutazione positiva sulla completezza e l'attendibilità della
[...]
documentazione depositata a corredo della domanda nonché l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori (art. 269, comma 1,
CCII); tenuto conto, pertanto, che seppur parzialmente il ricorrente riuscirà a soddisfare il ceto creditorio, come attestato dall'OCC ai sensi dell'art. 268 comma 3 CCII;
ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura previsti dagli artt. 268 e 269 CCII;
considerato che
va demandata al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza dei debitori, l'indicazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b),
CCII; rilevato che, per il ruolo di liquidatore, va confermato il medesimo professionista già nominato dall'OCC;
ritenuto che
competono al liquidatore gli adempimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. f) e g), CCII, nonché i compiti stabiliti dagli artt. 272-275 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata dei beni Parte_1
( ); CodiceFiscale_2
NOMINA giudice delegato la dott.ssa Vittoria Rubino;
NOMINA liquidatore la dott.ssa invitandolo: Persona_1
1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione, rendendo contestualmente la dichiarazione di cui all'art. 35.1 D.Lgs. 159/2011;
2) a curare l'inserimento della presente sentenza, con esclusione dei dati sensibili, sul sito internet del Tribunale di Palermo e, nel caso in cui i debitori (o uno di essi) svolgano attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
3) a curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
4) a notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
5) ad aggiornare l'elenco dei creditori entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza;
6) a completare l'inventario dei beni di ciascun debitore ed a redigere un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata;
7) a procedere alle operazioni di formazione del passivo previste dall'art. 273
CCII, previa sottoposizione al Giudice delegato;
8) a riferire per iscritto ogni sei mesi ai sensi dell'art. 275 CCII, in ordine all'esecuzione del programma di liquidazione (con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è oggetto di valutazione ai fini della liquidazione del compenso);
ORDINA al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni dalla notificazione della presente sentenza, a pena di inammissibilità, per trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio, in favore del liquidatore, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione
DEMANDA
al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza dei debitori,
l'indicazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;
DISPONE che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;
MANDA alla Cancelleria per la notificazione della presente sentenza ai debitori e per la comunicazione al liquidatore nominato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 27/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Vittoria Rubino Gianfranco Pignataro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.