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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 20/05/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. SANSONE MAURIZIO e SANSONE GAETANO
Ricorrente
Contro
Controparte_1 con l'avv. MATTIA MARCELLA
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.05.2023 parte ricorrente di cui in epigrafe conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Brindisi, l' per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1)accertare e CP_1 dichiarare, previa declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato, la non debenza all' CP_1
della somma di euro 2.608,89 a titolo di rimborso del reddito di cittadinanza percepito;
2)accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione del beneficio dalla data del provvedimento di revoca ad oggi, con conseguente condanna dell' alla corresponsione della somma non percepita;
CP_1
3)accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione del beneficio.”
Il tutto con vittoria di spese e distrazione.
Deduceva, in particolare, la ricorrente già in possesso del beneficio del Reddito di Cittadinanza che, con provvedimento del 30.3.2023 - notificato in data 26.4.2023 – aveva disposto la revoca della CP_1
provvidenza in parola a causa dell'“Accertamento a seguito di indagini di polizia giudiziaria di false dichiarazioni rese nell'istanza RDC”, chiedendo nel contempo la restituzione della somma di €
2.608,89 percepita nel periodo da agosto 2022 a ottobre 2022. Ritenuta illegittima tale determinazione, atteso che la ricorrente aveva correttamente indicato la propria residenza anagrafica in via Salvatore Di Giacomo n.19 - pur risiedendo di fatto in via Alcide
De Gasperi n.42 (ove trattandosi di alloggio IACP in attesa di assegnazione, non era ancora possibile trasferire la residenza anagrafica) - e che, comunque, tale dato non incideva sul diritto alla percezione della prestazione indicata in oggetto, chiedeva che fosse accertata la non debenza della somma chiesta in restituzione.
CP_ Si costituiva contestando, in fatto e in diritto, le avverse pretese;
adduceva, l'ente convenuto – richiamata la normativa in materia - la legittimità del proprio operato atteso che la revoca del beneficio da parte dell'istituto era stata disposta all'sito dell'accertamento delle false dichiarazioni rese dalla ricorrente. Instava, quindi, per il rigetto.
Istruito il procedimento in via documentale, all'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice decideva coma da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Come noto, il D.L. n. 4 del 28/01/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del
28/03/2019, ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il reddito di cittadinanza, anche Rdc, quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
In forza dell'articolo 2 del D.L. n. 4 del 28/01/2019, come convertito con Legge n. 26 del 28/03/2019, il Rdc è riconosciuto “ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio”, di specifici requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, oltreché di peculiari requisiti reddituali e patrimoniali.
Nello specifico, a norma di tale articolo:
“
1. Il Rdc e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b) , del decreto legislativo 6 febbraio
2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.”
Tra i requisiti necessari per beneficiare della prestazione assistenziale è, quindi richiesta la residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
Ed ancora l'articolo 3 comma 6 prevede che “il Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste all'articolo 2 e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza”.
Ebbene nel caso di specie è incontestato che tutti i suddetti requisiti erano presenti al momento della concessione del beneficio ed anche successivamente, così come riconosciuto anche dallo stesso convenuto che nulla ha opposto e/o argomentato sul punto. CP_2
Ed invero è incontroverso che – incontestata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge – CP_1 ha disposto la revoca del sussidio “per false dichiarazioni rese nell'istanza RDC”, giusta indagine di polizia giudiziaria.
In particolare, era emerso che la ricorrente aveva indicato, in occasione della presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio, la propria residenza anagrafica – via Salvatore Di Giacomo
n.19 (Comune di Carovigno) - pur risiedendo di fatto in via Alcide De Gasperi n. 42 (Comune di
Carovigno).
L' - avendo accertato a suo dire “la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni” poste a CP_2
fondamento della domanda - ha quindi ritenuto sussistente l'ipotesi contemplata dal successivo art. 7 della citata normativa che nel disciplinare il trattamento sanzionatorio dispone: "
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo
3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni. …".
In particolare, la stessa disposizione al comma 4 stabilisce che "
4. Fermo quanto previsto dal comma
3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
La determinazione dell' – seppur formalmente aderente al dato normativo – non appare CP_2
condivisibile alla luce di una interpretazione sistematica delle norme di riferimento e di una lettura delle stesse in chiave costituzionalmente orientata, sì da evitare discriminazioni “al contrario”, privando del beneficio de quo il soggetto che si trovi in una reale situazione di indigenza.
Appare quindi del tutto evidente che non una qualsiasi ed ininfluente falsa dichiarazione può determinare la revoca del provvedimento ma solo quelle dichiarazioni che attengano alla sussistenza dei requisiti per la sua concessione.
Orbene, nel caso di specie siamo di fronte solo al fatto che la ricorrente aveva indicato la via della propria residenza anagrafica anziché la via della residenza di fatto sicché da potersi ravvisare un mero errore tale da non aver comunque determinato il riconoscimento di un beneficio che - altrimenti - non sarebbe stato dovuto.
In tal senso, peraltro, si è recentemente espressa la Corte d'Appello di Firenze in fattispecie analoga alla presente (sentenza n. 510/2023):
“Secondo il Collegio, la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni consente la revoca retroattiva del reddito di cittadinanza, con obbligo di restituzione di quanto già percepito, solo qualora tale divergenza abbia avuto oggettivamente effetto sull'an o sul quantum della prestazione concessa.
Altrimenti, la medesima non corrispondenza finirebbe per coincidere con qualsiasi mera irregolarità, inidonea a fondare la gravità di un effetto quale la revoca retroattiva dell'intera prestazione, con ripetizione di quanto già percepito.
Del resto, lo stesso art. 7 comma 4 conferma l'interpretazione ora sostenuta laddove - nell'ultimo inciso dello stesso comma - afferma che il beneficiario della prestazione è tenuto a restituire quanto
“indebitamente” percepito.
Si tratta infatti di un avverbio che è necessario collegare non alla mera irregolarità formale, bensì alla idoneità delle dichiarazioni non conformi al vero a provocare pagamenti indebiti, nell'an o nel quantum.
La stessa conclusione è avvalorata dalla ulteriore ipotesi di Decadenza dal RdC prevista dall'art. 7 comma 6, secondo il quale “la decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del RdC in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'art. 3 comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso”. Non si capisce infatti per quale motivo, in base all'art. 7 comma 4, qualsiasi difformità fra il dichiarato ed il vero (anche senza incidere su an e quantum della prestazione) dovrebbe portare alla ripetizione integrale della prestazione, mentre, in base all'art. 7 comma 6, in caso di dichiarazione falsa che abbia inciso sul quantum della prestazione, si verificherebbe un recupero parziale della sola misura versata in eccesso.
Più in generale, l'interpretazione dell'art. 7 comma 4 sostenuta dall darebbe luogo ad una CP_1
sanzione automatica per cui la revoca retroattiva della prestazione sarebbe collegata a qualsiasi irregolarità della domanda amministrativa, ed il recupero integrale sarebbe consentito nonostante che la stessa prestazione non possa qualificarsi come “indebito”, né totale né parziale.
Si tratterebbe insomma di una, severa, ipotesi di sanzione che opererebbe in modo automatico in conseguenza ad un difetto di diligenza (..) a prescindere da ogni conseguenza sul diritto, la sua misura e la sua decorrenza”.
Sulla scorta di tali argomentazioni, non può non evidenziarsi che, nel caso di specie, non è stato in alcun modo contestato, in occasione della costituzione in giudizio, il fatto che “la ricorrente è comunque residente in Italia (nella specie in Carovigno - Brindisi – Italia) ed ha tutti i requisiti per il riconoscimento ed il mantenimento del beneficio, …”.
Alla luce del quadro normativo innanzi richiamato e della ricostruzione in fatto della vicenda così come attestata dai documenti versati in atti - incontestata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge al di là delle difformità formali riscontrate in occasione della presentazione della domanda - la ricorrente avrebbe comunque avuto diritto alla percezione del reddito di cittadinanza corrisposto da agosto 2022 ad ottobre 2022, sicché la richiesta di restituzione di cui alla nota impugnata deve ritenersi infondata.
Il ricorso deve quindi essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
- accoglie il ricorso e dichiara non dovuta la somma chiesta in restituzione con il provvedimento impugnato;
CP_
- condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in €. 886,00 per compenso professionale, con attribuzione, oltre oneri accessori come per legge.
Brindisi, 20/05/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio