Art. 6. 1. Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non da' diritto ad alcuna indennita', ma l'operatore postale incaricato e' tenuto a rilasciare, senza spese, un duplicato o altro documento comprovante il recapito del piego in formato cartaceo e a farlo avere al mittente. Quando il mittente ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, l'operatore forma una copia per immagine su ((supporto digitale)) dell'avviso di ricevimento secondo le modalita' prescritte dall'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e provvede, entro ((cinque giorni)) dalla consegna del piego al destinatario, a trasmettere con modalita' telematiche la copia dell'avviso al mittente. In alternativa, l'operatore postale genera l'avviso di ricevimento direttamente in formato elettronico ai sensi dell'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e lo trasmette in conformita' a quanto previsto dal secondo periodo del presente comma. L'originale dell'avviso di ricevimento trasmesso in copia e' conservato presso l'operatore postale, dove il mittente puo' ritirarlo.
2. Per ogni piego smarrito, l'operatore postale incaricato corrisponde un indennizzo nella misura prevista dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
(9) ((10)) -------------- AGGIORNAMENTO (9)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 , come modificata dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205 , ha disposto (con l'art. 1, comma 97-quinquies) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° giugno 2018. -------------- AGGIORNAMENTO (10)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 , nel modificare l' art. 1, comma 97-quinquies della L. 23 dicembre 2014, n. 190 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 814) che "il termine di cui all'articolo 1, comma 97-quinquies, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato e' differito al 1° giugno 2019. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della presente legge".