TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 13/03/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 496 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. GALANO FRANCESCA, parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in Indirizzo Telematico
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1 con l'Avv. DEL GATTO ANTONIO, parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in Via Ciro il Grande 21 00144 Roma
- RESISTENTE -
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
FATTO
con ricorso depositato il 29 aprile 2024, conveniva in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Como l' Controparte_1
chiedendo l'annullamento dell'ordinanza – ingiunzione
[...]
n. OI-001333578 avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di € 685,61, a titolo di sanzione amministrativa, per la presunta violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983 convertito con modificazioni dalla Legge n.
638/1983 per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali accertate in riferimento all'anno 2016.
Parte ricorrente, in particolare, chiedeva al Tribunale di:
“1. in via preliminare, sospendere, anche inaudita altera parte l'esecutività dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001333578 per le ragioni chiaramente illustrate nel ricorso e stante l'avvio di una procedura esecutiva;
2. nel merito: accertare e dichiarare la nullità dell'Ordinanza ingiunzione
n. OI-001333578 per assenza di notifica degli atti ad essa prodromiche e, quindi, annullare anche il presupposto atto di accertamento e, per l'effetto, accogliere il presente ricorso;
3. nel merito: accertare
e dichiarare la nullità dell'Ordinanza ingiunzione n. OI-001333578 per intervenuta prescrizione e decadenza del potere di riscuotere le somme contenute nell ingiunzione opposta e, per l'effetto, accogliere il presente ricorso;
4. nel merito: accertare e dichiarare la nullità dell'Ordinanza ingiunzione n. OI-001333578 per tutti i motivi esposti in narrativa”.
Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva ritualmente in giudizio rappresentando di aveva provveduto in CP_1 via di autotutela all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta e chiedendo pertanto al Giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere con spese compensate. All'udienza del 13 marzo 2025 parte ricorrente aderiva all'istanza di declaratoria della cessazione della materia del contendere, insistendo nella condanna alle spese.
All'esito della discussione della causa, questo Giudice pronunciava sentenza.
Ciò premesso in fatto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, alla luce dell'annullamento, da parte dell' , dell'ordinanza ingiunzione in questa CP_1 sede opposta. Le spese di lite vanno poste a carico dell' soccombente virtuale, CP_1 in quanto l'annullamento è avvenuto dopo il deposito del ricorso, che parte ricorrente è stata costretta a depositare entro il termine perentorio di legge.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
2 Condanna l' alla rifusione delle spese in favore di parte ricorrente, che liquida CP_1 in complessivi € 500,00, per compensi professionali, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Galano.
Como, 13 marzo 2025
IL GIUDICE dott.ssa Giulia Rachele Bignami
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. GALANO FRANCESCA, parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in Indirizzo Telematico
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1 con l'Avv. DEL GATTO ANTONIO, parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in Via Ciro il Grande 21 00144 Roma
- RESISTENTE -
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
FATTO
con ricorso depositato il 29 aprile 2024, conveniva in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Como l' Controparte_1
chiedendo l'annullamento dell'ordinanza – ingiunzione
[...]
n. OI-001333578 avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di € 685,61, a titolo di sanzione amministrativa, per la presunta violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983 convertito con modificazioni dalla Legge n.
638/1983 per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali accertate in riferimento all'anno 2016.
Parte ricorrente, in particolare, chiedeva al Tribunale di:
“1. in via preliminare, sospendere, anche inaudita altera parte l'esecutività dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001333578 per le ragioni chiaramente illustrate nel ricorso e stante l'avvio di una procedura esecutiva;
2. nel merito: accertare e dichiarare la nullità dell'Ordinanza ingiunzione
n. OI-001333578 per assenza di notifica degli atti ad essa prodromiche e, quindi, annullare anche il presupposto atto di accertamento e, per l'effetto, accogliere il presente ricorso;
3. nel merito: accertare
e dichiarare la nullità dell'Ordinanza ingiunzione n. OI-001333578 per intervenuta prescrizione e decadenza del potere di riscuotere le somme contenute nell ingiunzione opposta e, per l'effetto, accogliere il presente ricorso;
4. nel merito: accertare e dichiarare la nullità dell'Ordinanza ingiunzione n. OI-001333578 per tutti i motivi esposti in narrativa”.
Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva ritualmente in giudizio rappresentando di aveva provveduto in CP_1 via di autotutela all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta e chiedendo pertanto al Giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere con spese compensate. All'udienza del 13 marzo 2025 parte ricorrente aderiva all'istanza di declaratoria della cessazione della materia del contendere, insistendo nella condanna alle spese.
All'esito della discussione della causa, questo Giudice pronunciava sentenza.
Ciò premesso in fatto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, alla luce dell'annullamento, da parte dell' , dell'ordinanza ingiunzione in questa CP_1 sede opposta. Le spese di lite vanno poste a carico dell' soccombente virtuale, CP_1 in quanto l'annullamento è avvenuto dopo il deposito del ricorso, che parte ricorrente è stata costretta a depositare entro il termine perentorio di legge.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
2 Condanna l' alla rifusione delle spese in favore di parte ricorrente, che liquida CP_1 in complessivi € 500,00, per compensi professionali, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Galano.
Como, 13 marzo 2025
IL GIUDICE dott.ssa Giulia Rachele Bignami
3