Articolo 3 della Legge 26 luglio 1961, n. 718
Articolo 2Articolo 4
Versione
25 agosto 1961
Art. 3.
Le somme da corrispondersi dalla Cassa depositi e prestiti per la somministrazione del mutuo saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata straordinaria dell'Azienda di Stato per I servizi telefonici.
Nello stato di previsione della spesa straordinaria di detta Azienda verranno stanziate in corrispondenza le somme per provvedere alle spese relative al potenziamento degli impianti previsti dal precedente articolo 1.
Entrata in vigore il 25 agosto 1961