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Sentenza 12 gennaio 2024
Sentenza 12 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/01/2024, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3289/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Scirpo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3289/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUIDO GIUSEPPE Parte_1 C.F._1 e dell'avv. CORDINI GIORGIO ( ) VIALE ASSUNTA, 37 20063 CERNUSCO C.F._2
SUL NAVIGLIO;
, elettivamente domiciliato in VIALE ASSUNTA, 37 20063 CERNUSCO SUL
NAVIGLIOpresso il difensore avv. GUIDO GIUSEPPE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERLENGA Controparte_1 C.F._3 EMMANUELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA, 37 10123 TORINOpresso il difensore avv. SERLENGA EMMANUELE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
parte attrice opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, IN VIA PRELIMINARE
- accertato che l'opposizione è fondata su prova scritta ed è di facile e pronta soluzione, respingere ogni istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo il credito certo liquido ed esigibile.
NEL MERITO
- Accertata la insussistenza del credito vantato da controparte, dichiarare la nullità e/o inefficacia del decreto opposto, ovvero revocare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni esposte in atti.
- Accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cpc in capo alla ricorrente CP_1
e conseguentemente condannarla al risarcimento del danno da responsabilità processuale
[...] aggravata nella misura in cui il Giudice riterrà di liquidarlo in via equitativa.
pagina 1 di 5 IN VIA ISTRUTTORIA Chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:
- Vero che la sig.ra predispose il doc. nr. 2 che mi viene esibito e che è stato consegnato Controparte_1 al sig. in occasione della comunione della figlia della , a inizio maggio Pt_1 CP_1 Persona_1
2019.
- Vero che l'arch. incaricato dalla per la assistenza e lo studio professionale relativo alla Per_2 CP_1 costruzione delle stalle a ricovero dei cavalli delmaneggio, nonché della abitazione civile, comunicò che l'azienda era priva dei requisiti tecnici per ottenere l'abilitazione dalla Provincia di Milano.
- Vero che nonostante le comunicazioni ricevute dall'arch. e riportata al cap. 2, la Per_2 CP_1 acquistò nr. 6 cavalli e due casette di ricovero cavalli.
- Vero che la sig.ra insoddisfatta dell'apporto professionale dell'arch. , gli revocò l' CP_1 Per_2 incaricò indicato al punto 2 e lo affidò all'arch. . Per_3
- Vero che nel febbraio 2019 la Provincia di Milano rigettò la domanda di riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale in quanto l'azienda era priva dei presupposti tecnici.
- Vero che il sig. richiese in più occasioni alla di evitare ogni spesa per la Parte_1 CP_1 attività del maneggio, quali acquisto cavalli e casette, in considerazione della impossibilità ad ottenere il riconoscimento della qualifica di imprenditore Agricolo Professionale.
- Vero che i signori e hanno convissuto dal 2013 al 2019. Parte_1 Controparte_1
- Vero che il sig. a richiesta della consegnò ad essa alcuni fogli in bianco da lui Pt_1 CP_1 sottoscritti affinchè la gestisse le pratiche amministrative relative al maneggio. CP_1
- Vero che il costo per il mantenimento di ciascun cavallo è di € 300 per ogni mese
- Vero che il sig. ha contribuito al mantenimento dei 18 cavalli, 6 dei quali acquistati Parte_1 dalla per due anni, sostentendo il costo complessivo di € 64.800. CP_1
- Vero che il sig. era l'unica persona ad occuparsi dei lavoro di cura e mantenimento dei Parte_1 cavalli e del maneggio, dedicando a tale attività tutta la giornata.
Chiede ammettersi interrogatorio formale della sig.ra Controparte_1 Indica a testi i signori: arch. – Cassano d'Adda; Arch. – Cernusco sul Testimone_1 Testimone_2
Naviglio; - ; - . Testimone_3 Tes_4 Testimone_5 Tes_4
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
Parte convenuta opposta:
Voglia Codesto Tribunale, contrariis reiectis, così provvedere: in principalità,
- Previo espletamento della procedura di verificazione ex art. 216 C.P.C., respingere le argomentazioni avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e, di conseguenza, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfetario, CPA, IVA e successive occorrende come per legge. pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM
(adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con ricorso per ingiunzione ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 24311/2019, emesso Controparte_1 dal Tribunale di Milano in data 3.11.2019 e pubblicato in data 16.11.2019, con cui è stato ingiunto a il pagamento della somma di euro 100.000,00, oltre a interessi come da domanda e Parte_1 spese di procedura, a titolo di restituzione delle spese sostenute dalla sig.ra così come CP_1 riconosciute nelle due scritture private del 16.04.2019 e del 2.05.2019.
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo ha citato in giudizio Parte_1
, chiedendo di respingere ogni istanza di provvisoria esecuzione del decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto, non essendo il credito certo, liquido ed esigibile;
nel merito, accertata l'insussistenza del credito vantato dall'opposta, chiedeva di dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, ovvero di revocarlo;
chiedeva inoltre di accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in capo a parte opposta e conseguentemente condannarla al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata nella misura in cui il Giudice ritenesse di liquidarlo in via equitativa. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
A sostegno delle domande svolte, parte attrice opponente:
- disconosceva formalmente la firma e l'autenticità sia del documento del 16.04.2019 (doc. 2 ricorso monitorio) sia del documento del 2.05.2019 (doc. 3 ricorso monitorio);
- evidenziava l'inesistenza del credito vantato dall'odierna opposta, del tutto sprovvisto di qualsivoglia fondamento probatorio, atteso che durante la convivenza le due parti sostenevano spese
“familiari” reciproche e, avendo progettato di costituire un'azienda per l'allevamento di cavalli, la sig.ra cominciava a effettuare alcune spese di sua iniziativa senza concordarle con il CP_1 Pt_1 quale anzi ne dissentiva completamente a causa delle precarie condizioni economiche.
, ritualmente costituita, contestava l'avversa pretesa, chiedendo, in principalità, previo Controparte_1 espletamento della procedura di verificazione ex art. 216 c.p.c., di respingere le argomentazioni avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e, di conseguenza, di confermare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfetario, CPA, IVA e successive occorrende come per legge.
In particolare, parte convenuta opposta:
- osservava che la dichiarazione delle volontà testamentarie del sig. dallo stesso vergata Pt_1 di proprio pugno in data 27.04.2019, rivestiva rilievo quale riconoscimento da parte dell'opponente della circostanza che la sig.ra aveva sostenuto spese per euro 100.000,00 a favore del sig. CP_1
e della volontà dello stesso di restituirle tale somma;
Pt_1
pagina 3 di 5 - rilevava come tale riconoscimento da parte dell'opponente fosse confermato dalla scrittura del 2.05.2019;
- evidenziava che l'odierno opponente non forniva alcun elemento a supporto del disconoscimento delle suddette scritture private;
- proponeva istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.
In data 26.04.2021 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.
All'udienza del 20.11.2021 il Giudice non ammetteva i capitoli di prova per testi perché irrilevanti e inammissibili, nominava CTU e formulava il quesito.
All'udienza del 19.01.2022 il Giudice assegnava i termini per l'inizio delle operazioni peritali, per l'invio della bozza di ctu alle parti e per il deposito dell'elaborato finale.
In data 14.07.2022 il Giudice concedeva proroga dei termini al CTU.
In data 28.10.2022 il CTU depositava la relazione peritale conclusiva, secondo cui la firma sulla scrittura in data 16.04.2019 era autografa del sig. e la firma sulla scrittura in data 2.05.2019 era Pt_1 autografa, ma non si poteva dire se il sig. l'avesse materialmente apposta perché il documento Pt_1 era in copia. Circostanza quest'ultima (vale a dire che si trattasse di copia) che non permette comunque di superare la conclusione a cui è pervenuta la consulente del Tribunale.
Si precisa che il disconoscimento del contenuto dei due documenti è stato genericamente formulato dalla parte opponente, con conseguente esclusione di ogni verifica da parte del Tribunale.
L'allegazione della parte opponente secondo la quale le somme richieste non avrebbero nessun fondamento probatorio, non ha avuto alcun riscontro probatorio, e questo poiché non è emersa la prova che vi sarebbe stato un reciproco dare/avere tra le parti durante il periodo di convivenza ormai terminata (sarebbe avvenuto al fine di di costituire un'azienda per l'allevamento di cavalli. Proprio in vista di tale progetto, la avrebbe CP_1 cominciato ad effettuare spese di sua iniziativa senza concordarle con per l'acquisto di beni e materiale, Pt_1 per sua autonoma decisione, ma nell'ottica della condivisione della attività).
Si osserva che il doc. nr 2 depositato da parte opponente unitamente alla memoria ex art 183 Vi comma nr 2 è costituito da un mero elenco di cui non è certa la provenienza e la redazione.
I capitoli di prova articolati da parte opponente appaiono generici, irrilevanti e inammissibili, segnatamente: il capitolo 1, finalizzato ad evidenziare che il doc.2 è stato redatto dalla sig.ra è logicamente CP_1 irrilevante poiché la consulenza ha accertato che le sottoscrizioni sono riconducibili a Parte_1
[...]
La vicenda relativa alla “ragione” che avrebbe giustificato la messa a disposizione del denaro (i.e. costruzione delle stalle a ricovero dei cavalli del maneggio, nonché della abitazione civile) è irrilevante: se vi fosse stato un progetto poi ritenuto non realizzabile la circostanza non inciderebbe comunque sul riconoscimento del debito. E così non vi sono elementi per ritenere che il sig. fosse contrario a sostenere le relative spese, Pt_1 poiché, si ribadisce, diversamente non avrebbe sottoscritto i riconoscimenti di debito.
La circostanza dedotta nel capitolo di prova per testi per la quale il sig. avrebbe chiesto alla sig.ra Pt_1 di evitare ogni spesa, appare generica (quando sarebbe avvenuto?) e irrilevante (non spiega comunque CP_1 la sottoscrizione riconducibile al sig. . Va poi aggiunto che solo con la formulazione dei capitoli di Pt_1 prova per testi è stato allegato che avrebbe consegnato dei fogli in bianco da lui sottoscritti affinché la Pt_1 sig.ra potesse gestire le pratiche amministrative relative al maneggio. Si tratta dunque di allegazione CP_1
pagina 4 di 5 tardiva che non può essere oggetto di prova. Coerentemente del resto alla già evidenziata genericità del disconoscimento relativo al contenuto della scrittura.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore di causa e dell'attività espletata, in euro 14.103,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione al d.i. nr. 24311/2019, emesso dal Tribunale di Milano in data 3.11.2019 e pubblicato in data 16.11.2019;
- Condanna la parte opponente al pagamento di euro 14.103,00 oltre iva cpa e Parte_1 spese generali al 15% a favore di . Controparte_1
Milano, 11 gennaio 2024 Il Giudice dott. Simonetta Scirpo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Scirpo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3289/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUIDO GIUSEPPE Parte_1 C.F._1 e dell'avv. CORDINI GIORGIO ( ) VIALE ASSUNTA, 37 20063 CERNUSCO C.F._2
SUL NAVIGLIO;
, elettivamente domiciliato in VIALE ASSUNTA, 37 20063 CERNUSCO SUL
NAVIGLIOpresso il difensore avv. GUIDO GIUSEPPE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERLENGA Controparte_1 C.F._3 EMMANUELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA, 37 10123 TORINOpresso il difensore avv. SERLENGA EMMANUELE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
parte attrice opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, IN VIA PRELIMINARE
- accertato che l'opposizione è fondata su prova scritta ed è di facile e pronta soluzione, respingere ogni istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo il credito certo liquido ed esigibile.
NEL MERITO
- Accertata la insussistenza del credito vantato da controparte, dichiarare la nullità e/o inefficacia del decreto opposto, ovvero revocare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni esposte in atti.
- Accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cpc in capo alla ricorrente CP_1
e conseguentemente condannarla al risarcimento del danno da responsabilità processuale
[...] aggravata nella misura in cui il Giudice riterrà di liquidarlo in via equitativa.
pagina 1 di 5 IN VIA ISTRUTTORIA Chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:
- Vero che la sig.ra predispose il doc. nr. 2 che mi viene esibito e che è stato consegnato Controparte_1 al sig. in occasione della comunione della figlia della , a inizio maggio Pt_1 CP_1 Persona_1
2019.
- Vero che l'arch. incaricato dalla per la assistenza e lo studio professionale relativo alla Per_2 CP_1 costruzione delle stalle a ricovero dei cavalli delmaneggio, nonché della abitazione civile, comunicò che l'azienda era priva dei requisiti tecnici per ottenere l'abilitazione dalla Provincia di Milano.
- Vero che nonostante le comunicazioni ricevute dall'arch. e riportata al cap. 2, la Per_2 CP_1 acquistò nr. 6 cavalli e due casette di ricovero cavalli.
- Vero che la sig.ra insoddisfatta dell'apporto professionale dell'arch. , gli revocò l' CP_1 Per_2 incaricò indicato al punto 2 e lo affidò all'arch. . Per_3
- Vero che nel febbraio 2019 la Provincia di Milano rigettò la domanda di riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale in quanto l'azienda era priva dei presupposti tecnici.
- Vero che il sig. richiese in più occasioni alla di evitare ogni spesa per la Parte_1 CP_1 attività del maneggio, quali acquisto cavalli e casette, in considerazione della impossibilità ad ottenere il riconoscimento della qualifica di imprenditore Agricolo Professionale.
- Vero che i signori e hanno convissuto dal 2013 al 2019. Parte_1 Controparte_1
- Vero che il sig. a richiesta della consegnò ad essa alcuni fogli in bianco da lui Pt_1 CP_1 sottoscritti affinchè la gestisse le pratiche amministrative relative al maneggio. CP_1
- Vero che il costo per il mantenimento di ciascun cavallo è di € 300 per ogni mese
- Vero che il sig. ha contribuito al mantenimento dei 18 cavalli, 6 dei quali acquistati Parte_1 dalla per due anni, sostentendo il costo complessivo di € 64.800. CP_1
- Vero che il sig. era l'unica persona ad occuparsi dei lavoro di cura e mantenimento dei Parte_1 cavalli e del maneggio, dedicando a tale attività tutta la giornata.
Chiede ammettersi interrogatorio formale della sig.ra Controparte_1 Indica a testi i signori: arch. – Cassano d'Adda; Arch. – Cernusco sul Testimone_1 Testimone_2
Naviglio; - ; - . Testimone_3 Tes_4 Testimone_5 Tes_4
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
Parte convenuta opposta:
Voglia Codesto Tribunale, contrariis reiectis, così provvedere: in principalità,
- Previo espletamento della procedura di verificazione ex art. 216 C.P.C., respingere le argomentazioni avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e, di conseguenza, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfetario, CPA, IVA e successive occorrende come per legge. pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM
(adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con ricorso per ingiunzione ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 24311/2019, emesso Controparte_1 dal Tribunale di Milano in data 3.11.2019 e pubblicato in data 16.11.2019, con cui è stato ingiunto a il pagamento della somma di euro 100.000,00, oltre a interessi come da domanda e Parte_1 spese di procedura, a titolo di restituzione delle spese sostenute dalla sig.ra così come CP_1 riconosciute nelle due scritture private del 16.04.2019 e del 2.05.2019.
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo ha citato in giudizio Parte_1
, chiedendo di respingere ogni istanza di provvisoria esecuzione del decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto, non essendo il credito certo, liquido ed esigibile;
nel merito, accertata l'insussistenza del credito vantato dall'opposta, chiedeva di dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, ovvero di revocarlo;
chiedeva inoltre di accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in capo a parte opposta e conseguentemente condannarla al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata nella misura in cui il Giudice ritenesse di liquidarlo in via equitativa. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
A sostegno delle domande svolte, parte attrice opponente:
- disconosceva formalmente la firma e l'autenticità sia del documento del 16.04.2019 (doc. 2 ricorso monitorio) sia del documento del 2.05.2019 (doc. 3 ricorso monitorio);
- evidenziava l'inesistenza del credito vantato dall'odierna opposta, del tutto sprovvisto di qualsivoglia fondamento probatorio, atteso che durante la convivenza le due parti sostenevano spese
“familiari” reciproche e, avendo progettato di costituire un'azienda per l'allevamento di cavalli, la sig.ra cominciava a effettuare alcune spese di sua iniziativa senza concordarle con il CP_1 Pt_1 quale anzi ne dissentiva completamente a causa delle precarie condizioni economiche.
, ritualmente costituita, contestava l'avversa pretesa, chiedendo, in principalità, previo Controparte_1 espletamento della procedura di verificazione ex art. 216 c.p.c., di respingere le argomentazioni avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e, di conseguenza, di confermare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfetario, CPA, IVA e successive occorrende come per legge.
In particolare, parte convenuta opposta:
- osservava che la dichiarazione delle volontà testamentarie del sig. dallo stesso vergata Pt_1 di proprio pugno in data 27.04.2019, rivestiva rilievo quale riconoscimento da parte dell'opponente della circostanza che la sig.ra aveva sostenuto spese per euro 100.000,00 a favore del sig. CP_1
e della volontà dello stesso di restituirle tale somma;
Pt_1
pagina 3 di 5 - rilevava come tale riconoscimento da parte dell'opponente fosse confermato dalla scrittura del 2.05.2019;
- evidenziava che l'odierno opponente non forniva alcun elemento a supporto del disconoscimento delle suddette scritture private;
- proponeva istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.
In data 26.04.2021 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.
All'udienza del 20.11.2021 il Giudice non ammetteva i capitoli di prova per testi perché irrilevanti e inammissibili, nominava CTU e formulava il quesito.
All'udienza del 19.01.2022 il Giudice assegnava i termini per l'inizio delle operazioni peritali, per l'invio della bozza di ctu alle parti e per il deposito dell'elaborato finale.
In data 14.07.2022 il Giudice concedeva proroga dei termini al CTU.
In data 28.10.2022 il CTU depositava la relazione peritale conclusiva, secondo cui la firma sulla scrittura in data 16.04.2019 era autografa del sig. e la firma sulla scrittura in data 2.05.2019 era Pt_1 autografa, ma non si poteva dire se il sig. l'avesse materialmente apposta perché il documento Pt_1 era in copia. Circostanza quest'ultima (vale a dire che si trattasse di copia) che non permette comunque di superare la conclusione a cui è pervenuta la consulente del Tribunale.
Si precisa che il disconoscimento del contenuto dei due documenti è stato genericamente formulato dalla parte opponente, con conseguente esclusione di ogni verifica da parte del Tribunale.
L'allegazione della parte opponente secondo la quale le somme richieste non avrebbero nessun fondamento probatorio, non ha avuto alcun riscontro probatorio, e questo poiché non è emersa la prova che vi sarebbe stato un reciproco dare/avere tra le parti durante il periodo di convivenza ormai terminata (sarebbe avvenuto al fine di di costituire un'azienda per l'allevamento di cavalli. Proprio in vista di tale progetto, la avrebbe CP_1 cominciato ad effettuare spese di sua iniziativa senza concordarle con per l'acquisto di beni e materiale, Pt_1 per sua autonoma decisione, ma nell'ottica della condivisione della attività).
Si osserva che il doc. nr 2 depositato da parte opponente unitamente alla memoria ex art 183 Vi comma nr 2 è costituito da un mero elenco di cui non è certa la provenienza e la redazione.
I capitoli di prova articolati da parte opponente appaiono generici, irrilevanti e inammissibili, segnatamente: il capitolo 1, finalizzato ad evidenziare che il doc.2 è stato redatto dalla sig.ra è logicamente CP_1 irrilevante poiché la consulenza ha accertato che le sottoscrizioni sono riconducibili a Parte_1
[...]
La vicenda relativa alla “ragione” che avrebbe giustificato la messa a disposizione del denaro (i.e. costruzione delle stalle a ricovero dei cavalli del maneggio, nonché della abitazione civile) è irrilevante: se vi fosse stato un progetto poi ritenuto non realizzabile la circostanza non inciderebbe comunque sul riconoscimento del debito. E così non vi sono elementi per ritenere che il sig. fosse contrario a sostenere le relative spese, Pt_1 poiché, si ribadisce, diversamente non avrebbe sottoscritto i riconoscimenti di debito.
La circostanza dedotta nel capitolo di prova per testi per la quale il sig. avrebbe chiesto alla sig.ra Pt_1 di evitare ogni spesa, appare generica (quando sarebbe avvenuto?) e irrilevante (non spiega comunque CP_1 la sottoscrizione riconducibile al sig. . Va poi aggiunto che solo con la formulazione dei capitoli di Pt_1 prova per testi è stato allegato che avrebbe consegnato dei fogli in bianco da lui sottoscritti affinché la Pt_1 sig.ra potesse gestire le pratiche amministrative relative al maneggio. Si tratta dunque di allegazione CP_1
pagina 4 di 5 tardiva che non può essere oggetto di prova. Coerentemente del resto alla già evidenziata genericità del disconoscimento relativo al contenuto della scrittura.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore di causa e dell'attività espletata, in euro 14.103,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione al d.i. nr. 24311/2019, emesso dal Tribunale di Milano in data 3.11.2019 e pubblicato in data 16.11.2019;
- Condanna la parte opponente al pagamento di euro 14.103,00 oltre iva cpa e Parte_1 spese generali al 15% a favore di . Controparte_1
Milano, 11 gennaio 2024 Il Giudice dott. Simonetta Scirpo
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