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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/04/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice
nel procedimento r.g.n. 1687/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
01/04/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio), ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 03/07/2024 da e Parte_1 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. IANNUZZI FABIOLA, tendente ad ottenere la CP_1 separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CASORIA (NA) in data 20/12/2018; rilevato che dal matrimonio è nato un figlio il 27/05/2015; Persona_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate nelle note depositate in data 07/03/2025, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale definito con sentenza passata in giudicato del 10/09/2024; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero: 1 2. Responsabilità genitoriale.
Il minore , nato dalla coppia in data 27/05/2015 in Napoli, resterà affidato in Persona_1 via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3. Tempi di permanenza.
Il minore avrà residenza anagrafica via preferenziale presso la madre in San Nicola La Strada alla via Quasimodo n. 29.
Il padre potrà vederlo e tenerlo con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici del bimbo e comunque sia almeno secondo il seguente calendario di visita:
- due pomeriggi a settimana, dall'uscita di scuola con pernotto sino al giorno successivo, oltre ad un fine settimana alternato, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle 21,00 della domenica.
- 15 giorni consecutivi per il periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno tra i genitori.
- Alternanza annuale per le festività Natalizie e Pasquali.
- Inoltre il minore trascorrerà con il padre il giorno del compleanno e dell'onomastico di quest'ultimo e la festa del papà, come trascorrerà con la madre il giorno del compleanno e l'onomastico di quest'ultima, oltre alla festa della mamma.
- I genitori festeggeranno il compleanno e onomastico del minore presenziando insieme ai detti eventi, sempre con reciproco rispetto nell'interesse del figlio. In caso di disaccordo il minore trascorrerà compleanno e onomastico con un genitore a pranzo e con l'altro a cena alternando annualmente.
- I ricorrenti si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per sé e per il minore.
4. Assegnazione casa coniugale.
La casa coniugale sita in San Nicola La Strada, via Quasimodo n. 29, così censita al NCEU del
Comune di San Nicola La Strada, di proprietà della sig.ra come da atto notarile Parte_1 come da atto notarile del 15/07/2019 per notar in Volla (NA) n. 4456 rep. N. 3371. Persona_2
2 Abitazione composta da appartamento posto al secondo piano distinto con numero int. 4, scala
B, della consistenza catastale di 7,5 vani confinante con appartamento sub 26, stessa scala e appartamento sub 15 scala A, e con area scoperta sub 159. Riportato al catasto fabbricati del comune di San Nicola La strada al foglio 3 p.lla 5525 sub 145, via Quasimodo piano 2 int 4 scala
B cat A/2 classe 3 vani 7,5. Superficie catastale totale mq 154 escluse arre scoperte mq 141 rc euro 735,95. Pertinenziale locale box piano seminterrato mq 16 riportato al catasto fabbricati
Comune San Nicola La Strada al foglio 3 p.lla 5525 sub 145 piano S1 int 88 cat c6 classe 5 mq 16 escluse aree scoperte mq 19 rc euro 51,23sarà ad ella assegnata con tutti gli arredi che la abiterà unitamente al figlio minore e ai figli maggiorenni ed economicamente indipendenti nati da precedente relazione. L'abitazione è gravata da mutuo le cui rate di euro 1.360,00 circa mensili saranno assolte dalla sig.ra , la quale provvederà a volturare tutte le utenze in Pt_1 suo favore entro gg 30 dalla sottoscrizione dei presenti accordi.
Il sig. si è già trasferito presso altra abitazione in San Nicola La Strada alla Controparte_1 via Umberto Saba n. 08.
5. Oneri di mantenimento.
Il sig. contribuirà al mantenimento del minore nella misura di euro 500/00 Controparte_1
(cinquecento/00) mensili che verserà in via anticipata entro il giorno 05 di ogni mese, sino al raggiungimento dell'autonomia economica del figlio e con decorrenza dalla sottoscrizione dei presenti accordi. Importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT.
Il sig. contribuirà al 50% delle spese straordinarie del minore siano esse di Controparte_1 carattere ludico, scolastico, mediche (non coperte dal SS Nazionale) dentistiche, sportive e ricreative, previo accordo e documentate.
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
I coniugi dichiarano reciprocamente che:
a) non sussistono debiti della comunione o debiti personali nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni della comunione;
b) non sussistono ragioni di credito né della comunione né di ciascuno dei comunisti verso l'altro né di ciascuno dei comunisti verso la comunione, anche a titolo di rimborsi e/o restituzione ai sensi dell'art. 192 e ss. c.c.;
3 c) nella ripartizione e attribuzione dei beni i coniugi hanno tenuto conto anche di quanto ricadente nel regime della comunione de residuo, cosicché quanto spettante a ciascuno di essi costituisce perfetta soddisfazione dei diritti aventi causa nel pregresso regime di comunione;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse del figlio minore;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CASORIA (NA) il
20/12/2018 da , nata il [...] in [...], e Parte_1 [...]
, nato il [...] in [...], alle condizioni sopra richiamate;
CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN NICOLA LA STRADA di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 123, parte II, serie A, anno
2018);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 01/04/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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