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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/04/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 946 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: ripetizione di indebito, promossa da
nata a [...] il [...] CF , rapp.ta e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avv Pietro Roccasalva
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e Lucio Cornelio Vigilanti
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta che qui si intende integralmente trascritto.
Svolgimento del processo
Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo non più richiesta dalla nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c. (introdotta dall'art. 45, comma 17, L.69/09).
Pagina 1 Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Va sottolineato come si sia ormai consolidato il principio secondo cui l'indebito assistenziale è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento del beneficiario (Cass 13917/21);
nonché quello della non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. (Corte di Cassazione, sez.VI-L, ord. 4 agosto
2022, n. 24180).
La regola generale è quindi quella della ripetibilità delle sole somme erogate successivamente al provvedimento che accerta il venir meno dei requisiti, con l'eccezione dell'ipotesi in cui emergano circostanze tali da escludere l'affidamento del beneficiario nel periodo anteriore a tale provvedimento.
Pertanto, l'assenza di affidamento in capo al beneficiario funge da fatto costitutivo del diritto dell' alla ripetizione delle somme erogate anteriormente al provvedimento CP_1
di accertamento dell'indebito, con la conseguenza che il relativo onere assertivo e probatorio grava sull' . CP_2
Nel caso di specie, da un lato l'indebito si riferisce a periodi anteriori al provvedimento di accertamento dello stesso: dalla documentazione in atti emerge infatti che le somme indebite sono state erogate tra il 2011 e il 2017, mentre la comunicazione dell'indebito risale al 2018 e 2019: va tuttavia evidenziato come, per il provvedimento impugnato del
3.11.2018 rimangono soggette a ripetizione le somme del 2017, non contestate da parte ricorrente, ed invece da considerare irripetibili quelle del 2016.
Dall'altro lato, l' non ha dedotto da quali circostanze emergerebbe l'assenza di CP_1
affidamento in capo alla beneficiaria (la quale peraltro ha dimostrato di avere presentato
Pagina 2 tutte le dichiarazioni dei redditi nei vari anni); ciò è sufficiente, per quanto esposto,
all'accoglimento del ricorso con conseguente pronuncia sulle spese.
Le spese seguono la soccombenza.
PTM
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
CP_ 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che nulla è dovuto ad dall'odierna ricorrente per le causali di cui al provvedimento del 3.11.2018 (limitatamente all'anno 2016) e 26.6.2019
CP_ 2) Conseguentemente ordina ad la restituzione delle somme trattenute dall'emissione dei provvedimenti di cui sopra alla data odierna
CP_ 3) condanna al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in €. 1500,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Ragusa il 17.4.2025
Il Giudice Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 946 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: ripetizione di indebito, promossa da
nata a [...] il [...] CF , rapp.ta e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avv Pietro Roccasalva
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e Lucio Cornelio Vigilanti
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta che qui si intende integralmente trascritto.
Svolgimento del processo
Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo non più richiesta dalla nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c. (introdotta dall'art. 45, comma 17, L.69/09).
Pagina 1 Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Va sottolineato come si sia ormai consolidato il principio secondo cui l'indebito assistenziale è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento del beneficiario (Cass 13917/21);
nonché quello della non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. (Corte di Cassazione, sez.VI-L, ord. 4 agosto
2022, n. 24180).
La regola generale è quindi quella della ripetibilità delle sole somme erogate successivamente al provvedimento che accerta il venir meno dei requisiti, con l'eccezione dell'ipotesi in cui emergano circostanze tali da escludere l'affidamento del beneficiario nel periodo anteriore a tale provvedimento.
Pertanto, l'assenza di affidamento in capo al beneficiario funge da fatto costitutivo del diritto dell' alla ripetizione delle somme erogate anteriormente al provvedimento CP_1
di accertamento dell'indebito, con la conseguenza che il relativo onere assertivo e probatorio grava sull' . CP_2
Nel caso di specie, da un lato l'indebito si riferisce a periodi anteriori al provvedimento di accertamento dello stesso: dalla documentazione in atti emerge infatti che le somme indebite sono state erogate tra il 2011 e il 2017, mentre la comunicazione dell'indebito risale al 2018 e 2019: va tuttavia evidenziato come, per il provvedimento impugnato del
3.11.2018 rimangono soggette a ripetizione le somme del 2017, non contestate da parte ricorrente, ed invece da considerare irripetibili quelle del 2016.
Dall'altro lato, l' non ha dedotto da quali circostanze emergerebbe l'assenza di CP_1
affidamento in capo alla beneficiaria (la quale peraltro ha dimostrato di avere presentato
Pagina 2 tutte le dichiarazioni dei redditi nei vari anni); ciò è sufficiente, per quanto esposto,
all'accoglimento del ricorso con conseguente pronuncia sulle spese.
Le spese seguono la soccombenza.
PTM
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
CP_ 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che nulla è dovuto ad dall'odierna ricorrente per le causali di cui al provvedimento del 3.11.2018 (limitatamente all'anno 2016) e 26.6.2019
CP_ 2) Conseguentemente ordina ad la restituzione delle somme trattenute dall'emissione dei provvedimenti di cui sopra alla data odierna
CP_ 3) condanna al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in €. 1500,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Ragusa il 17.4.2025
Il Giudice Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 3