Rigetto
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 18/04/2025, n. 3428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3428 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03428/2025REG.PROV.COLL.
N. 07762/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7762 del 2024, proposto dalla società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Natalia Praticò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Ufficio Territoriale del Governo di Genova, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 218/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con la nota prot. -OMISSIS-, il competente Dirigente della Prefettura di Genova informava la società odierna appellante ai sensi dell’art. 10- bis l. n. 241/1990, che sussistevano elementi ostativi all’accoglimento della sua istanza di iscrizione nella cd. white list per le attività di “ autotrasporto per conto terzi ” a causa del pericolo di infiltrazioni mafiose tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della stessa, “ in ragione dei rapporti intercorrenti tra -OMISSIS- della società stessa e soggetti collegati all’organizzazione criminale denominata ‘ndrangheta, nonché in ragione delle interdittive antimafia adottate dal Prefetto di Reggio Calabria per le società “-OMISSIS-” e “-OMISSIS- delle quali (il suddetto) era socio ”.
Con successiva nota prot. -OMISSIS-, la Prefettura di Genova - esaminate le osservazioni procedimentali presentate per conto dell’interessata e ritenutane l’ininfluenza ai fini della configurazione del pericolo infiltrativo a suo carico - trasmetteva alla suddetta società il provvedimento prot. -OMISSIS-, recante l’informativa antimafia interdittiva adottata nei suoi confronti.
2. L’illustrazione del quadro indiziario giustificativo del provvedimento interdittivo veniva tratteggiato dalla Prefettura di Genova nei termini di seguito sintetizzabili:
1) -OMISSIS-, -OMISSIS- della società, è:
- -OMISSIS- di -OMISSIS-, a sua volta -OMISSIS- di -OMISSIS-, -OMISSIS- di -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, tutti esponenti di spicco della cosca di ‘ndrangheta -OMISSIS-, operante nel territorio di -OMISSIS-, -OMISSIS- di -OMISSIS- (-OMISSIS-) e -OMISSIS- (-OMISSIS-), entrambi al vertice dell’omonima cosca di ‘ndrangheta ed allo stato detenuti in regime di 41-bis dell’O.P., -OMISSIS- di -OMISSIS- (-OMISSIS-), pregiudicato, al vertice dell’omonima cosca dal momento dell’arresto dei predetti -OMISSIS- ed -OMISSIS- a -OMISSIS- nel -OMISSIS-, nonché segnalata -OMISSIS- per associazione di tipo mafioso;
- -OMISSIS- di -OMISSIS- -OMISSIS-, a sua volta -OMISSIS- di -OMISSIS- (legata da vincoli di parentela con soggetti appartenenti alle note famiglie di ‘ndrangheta dei -OMISSIS- e dei -OMISSIS-) e di -OMISSIS- (arrestato -OMISSIS- perché trovato in possesso di una pistola lanciarazzi sprovvista di matricola), condannato due volte -OMISSIS- per emissione di assegni a vuoto, arrestato -OMISSIS- per usura, sottoposto -OMISSIS- ad avviso orale, interessato da due indagini (-OMISSIS- e -OMISSIS-) per associazione di tipo mafioso finalizzata al -OMISSIS- da e per -OMISSIS- di -OMISSIS- e per associazione di tipo mafioso e truffa aggravata ai sensi dell’art. 7 l. n. 203/1991, avendo messo a disposizione della cosca -OMISSIS- una propria azienda (il provvedimento precisa che la prima indagine si è conclusa con decreto di archiviazione e la seconda - cd. operazione -OMISSIS- - con sentenza di assoluzione, la quale ha tuttavia messo in rilievo i legami di -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- con esponenti di spicco della cosca -OMISSIS- e le sue cointeressenze economiche con pluripregiudicati come -OMISSIS-, già condannato per associazione di stampo mafioso e già detenuto in regime di art. 41- bis O.P., ed il -OMISSIS- -OMISSIS-);
- -OMISSIS- di -OMISSIS-, coinvolto con il -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- nella suddetta operazione -OMISSIS- ed assolto come il -OMISSIS- -OMISSIS-, segnalato quale soggetto collegato alla criminalità organizzata nell’ambito del procedimento penale -OMISSIS- R.G.N.R. presso la Procura della Repubblica di Catanzaro per i reati di cui agli artt. 416 e 648- bis e ter c.p.;
- preposto al commercio del settore alimentare -OMISSIS- della società -OMISSIS- interessata dalla citata indagine denominata -OMISSIS- in quanto messa a disposizione della cosca -OMISSIS- per favorire l’import-export -OMISSIS-.
Il provvedimento richiama altresì le interdittive antimafia emesse in data -OMISSIS- dal Prefetto di Reggio Calabria a carico delle società -OMISSIS- e -OMISSIS- - di cui -OMISSIS- deteneva all’epoca dei provvedimenti prefettizi e detiene tuttora quote di proprietà - in ragione dell’esistenza di un concreto pericolo di infiltrazione ad opera della cosca -OMISSIS- ed evidenzia che mentre il ricorso straordinario proposto dalla società -OMISSIS- è stato respinto con decreto del 28 settembre 2018, il ricorso proposto al T.A.R. di Reggio Calabria dalla società -OMISSIS- non risulta ancora definito (dalla sentenza impugnata si evince che il giudizio è stato successivamente definito in chiave reiettiva con la sentenza 17 settembre 2020, n. 549).
L’interdittiva evidenzia inoltre che presso la sede legale della società odierna appellante è presente un’insegna recante la dicitura “ -OMISSIS- ”, sebbene tale società non abbia da visura camerale nessuna unità locale a Genova, e che a quest’ultima l’Autorità di sistema portuale di Genova ha rilasciato ben 22 badge per autotrasportatori dipendenti (a fronte di un solo badge rilasciato alla società odierna appellante), che tutte le imprese riconducibili a -OMISSIS- hanno una composizione societaria di tipo familistico con cessioni di quote e cariche sociali tra -OMISSIS- ed operano principalmente nel settore dell’autotrasporti per conto terzi nonché nella produzione-vendita e import-export di prodotti alimentari, che tutte le imprese della famiglia -OMISSIS---OMISSIS- hanno sede legale e/o unità locale a -OMISSIS-, che -OMISSIS- risiede a -OMISSIS-, Comune -OMISSIS-, dove è egemone la cosca -OMISSIS-, che la società odierna appellante è stata costituita in Genova -OMISSIS- successivamente alle interdittive emesse nei confronti delle imprese -OMISSIS- e -OMISSIS-, che essa risulta avere un’unità locale nel Comune di -OMISSIS- dove gravita la famiglia -OMISSIS- e la maggior parte delle loro imprese e dove è egemone la cosca -OMISSIS-, che essa ha un sito web che contiene però solo informazioni relative alla -OMISSIS-, che ha una pagina Facebook sulla quale compare come numero telefonico di riferimento quello della -OMISSIS-, che non espone insegne proprie nella sede di Genova, che da visura camerale risulta esercitare nella unità locale di -OMISSIS- l’attività di commercio on line di veicoli, motoveicoli, autocarri, autotreni, macchine per l’agricoltura e per l’edilizia come la -OMISSIS- e la -OMISSIS-, che ha -OMISSIS- nell’unità locale di -OMISSIS- mentre nessun dipendente risulta, da visura camerale, attivo nella sede di Genova.
La Prefettura di Genova, sulla scorta dei menzionati elementi indiziari, ipotizza quindi che la società odierna appellante sia stata “ costituita quale paravento per le attività che, di fatto, continua a svolgere l’interdetta -OMISSIS-, non più attraverso il porto di -OMISSIS- ma attraverso il porto di Genova ”.
3. Il suddetto provvedimento interdittivo ha costituito oggetto del ricorso n. 733/2019, integrato da motivi aggiunti proposti anche avverso i relativi atti consequenziali, tra i quali il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. -OMISSIS-, recante il respingimento della domanda di licenza comunitaria per il trasporto internazionale di merci su strada presentata dalla ricorrente, ed il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. -OMISSIS-, recante la revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasportatore e la cancellazione dal R.E.N. e dall’albo degli autotrasportatori della predetta società: il giudizio è stato complessivamente definito dal T.A.R. per la Liguria con la sentenza n. 218 del 28 marzo 2024.
Il T.A.R. ha preliminarmente dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, nella parte in cui si rivolgeva avverso il preavviso di rigetto della domanda di licenza comunitaria per il trasporto internazionale di merci su strada prot. -OMISSIS-, nonché la tardività dei primi motivi aggiunti, nella parte in cui veniva contestato il provvedimento finale di rigetto emanato il 3 settembre 2019, respingendo siccome infondate le ulteriori censure formulate dalla ricorrente.
4. La sentenza costituisce oggetto, nei limiti di seguito evidenziati, dell’appello proposto dalla originaria ricorrente, al cui accoglimento si oppongono il Ministero dell’Interno, l’Ufficio Territoriale del Governo di Genova ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche eccependo l’inammissibilità di taluni motivi di appello.
Con la memoria del 29 gennaio 2025, la parte appellante ha chiesto l’ammissione dei documenti ad essa allegati, sebbene tardivamente prodotti: su tale istanza, e sulla rilevanza ai fini del giudizio dei medesimi documenti, si dirà infra .
Allo stesso modo, le eccezioni di inammissibilità formulate dalla difesa erariale saranno esaminate successivamente e solo ove rilevanti ai fini della decisione.
5. Ad essere interessata dalle censure della parte appellante è, in primo luogo, la statuizione reiettiva che il T.A.R. ha riservato ai motivi (II del ricorso introduttivo e quello corrispondente del primo ricorso per motivi aggiunti) con i quali, premesso che l’istruttoria prefettizia aveva preso le mosse dalla richiesta di rilascio della comunicazione antimafia ex art. 87 d.lvo n. 159/2011 della C.C.I.A.A. di Genova e del Ministero per le Infrastrutture ed i Trasporti, conseguente alle istanze della ricorrente volta ad ottenere il rilascio di autorizzazione da parte della medesima Camera di Commercio e della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di merci su strada, lamentava che la Prefettura di Genova, nell’assumere che “ l’art 89- bis del D.lgs. 159/2011, introdotto dal D. Lgs. 153/2014, stabilisce che qualora, nell’ambito di un procedimento per il rilascio della comunicazione antimafia, non ricorrano le situazioni ostative di cui all’art. 67 del Codice Antimafia ma la società risulti essere soggetta a tentativi di infiltrazione mafiosa, il Prefetto deve emettere un’informazione antimafia interdittiva in luogo della richiesta comunicazione antimafia ”, aveva violato il dato normativo di riferimento (artt. 84 e 91 d.lvo n. 159/2011) il quale, per le ipotesi di atti di tipo autorizzatorio, individuerebbe nella “ comunicazione antimafia ” (e non dunque nella “ informazione antimafia ”) il tipo di documentazione che il Prefetto deve rilasciare.
Deduceva altresì la ricorrente che l’art. 89- bis del medesimo testo di legge ammette l’emissione della “ informazione antimafia ” in luogo della mera “ comunicazione ” solo nel caso in cui siano stati attivati i controlli di cui all’art. 88, comma 2, (e quindi nell’ipotesi di provvedimenti pregiudizievoli emersi dalla consultazione della Banca Dati) e questi abbiano permesso di acclarare l’esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa sull’impresa richiedente: presupposto da ritenersi non sussistente con riferimento alla società ricorrente.
5.1. Il T.A.R. ha respinto la censura evidenziando che “ con il codice antimafia di cui al d.lgs. n. 159/2011 è stata superata la tradizionale “separatezza” tra comunicazione antimafia, riguardante le misure di prevenzione e le condanne per alcuni gravi delitti (tra gli altri, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, truffa aggravata ai danni dello Stato), e informazione antimafia, costituita da una valutazione dell’Autorità prefettizia sul rischio di infiltrazione criminale nell’impresa, fondata anche su altri elementi, quali rapporti di polizia, cointeressenze economiche e frequentazioni. Segnatamente, sebbene per le iscrizioni, gli atti abilitativi ed autorizzativi dello svolgimento di attività commerciali / imprenditoriali, i controlli sulle s.c.i.a. e gli appalti di importo maggiore di € 150.000,00 ma inferiore alle soglie comunitarie sia sufficiente la comunicazione liberatoria, mentre l’informazione liberatoria risulta necessaria per i contratti sopra soglia, le erogazioni di contributi e le concessioni di valore superiore ad € 150.000,00 (cfr. artt. 83 e 91 del d.lgs. n. 159/2011), ai sensi dell’art. 89-bis del d.lgs. n. 159/2011 il Prefetto ha la facoltà di pronunciare “una informativa antimafia, in luogo della richiesta comunicazione antimafia, tutte le volte in cui, nel collegamento alla Banca dati nazionale unica, emergano provvedimenti o dati che lo inducano a ritenere non possibile emettere una comunicazione liberatoria de plano, ma impongano più serie verifiche in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa” (così Cons. St., sez. III, 8 marzo 2017, n. 1109; Cons. St., sez. III, 14 febbraio 2017, n. 672; Cons. St., sez. III, 9 febbraio 2017, n. 565; T.A.R. Liguria, sez. I, 15 dicembre 2022, n. 1096; sul punto si veda anche Corte cost., 18 gennaio 2018, n. 4, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 89-bis del d.lgs. n. 159/2011). Inoltre, contrariamente alla tesi ricorsuale, l’emissione dell’interdittiva da parte del Prefetto, a seguito della richiesta di una comunicazione liberatoria, non è subordinata al riscontro nella banca dati nazionale antimafia di una delle cause impeditive di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 (legate all’applicazione di misure di prevenzione o a condanne penali per determinati gravi delitti), così come non è necessario che l’impresa operi in un settore “a rischio” o che il titolo autorizzativo domandato dall’interessato riguardi prestazioni di elevato valore economico. Invero, una simile interpretazione restrittiva si appalesa in contrasto con la ratio del sistema, che, come evidenziato dalla Corte costituzionale, mira a reagire con l’inibizione sia delle attività contrattuali con la pubblica amministrazione, sia di quelle in senso lato autorizzatorie, a fronte di qualunque elemento di allarme desunto dalla consultazione della banca dati, come una precedente documentazione antimafia interdittiva (cfr. Corte cost., 18 gennaio 2018, n. 4, cit.) ”.
5.2. Con il corrispondente motivo di appello, la parte appellante lamenta che la censurata statuizione reiettiva non è allineata rispetto al contenuto delle censure formulate in primo grado, con le quali era stato appunto dedotto che il “travaso” tra la comunicazione e l’informazione antimafia è ammesso dal legislatore alla condizione che, come previsto dall’art. 89- bis d.lvo n. 159/2011, dalla consultazione della Banca Dati siano emersi elementi oggettivi e tassativi, tali da suggerire lo svolgimento di ulteriori approfondimenti in chiave di condizionamento mafioso dell’attività di impresa.
5.3. Il motivo non può essere accolto, potendo conseguentemente prescindersi dalla relativa eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa erariale.
5.4. La tesi della ricorrente è nel senso che l’emissione dell’informativa interdittiva, con effetti ostativi anche nei riguardi del rilascio dei provvedimenti autorizzatori, sia subordinata alla condizione che dalla consultazione della Banca Dati Nazionale emerga taluno degli elementi ostativi tipizzati di cui all’art. 67 d.lvo n. 159/2011, i quali legittimerebbero la Prefettura al compimento degli approfondimenti istruttori finalizzati a verificare l’esistenza di una situazione di condizionamento mafioso delle scelte e degli indirizzi dell’impresa.
La tesi attorea trae alimento argomentativo dal combinato disposto dell’art. 88, comma 2, d.lvo n. 159/2011, ai sensi del quale “ quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67, il prefetto effettua le necessarie verifiche e accerta la corrispondenza dei motivi ostativi emersi dalla consultazione della banca dati nazionale unica alla situazione aggiornata del soggetto sottoposto agli accertamenti ”, e dell’art. 89- bis , comma 1, del medesimo d.lvo, a mente del quale “ quando in esito alle verifiche di cui all’articolo 88, comma 2, venga accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, il prefetto adotta comunque un’informazione antimafia interdittiva e ne dà comunicazione ai soggetti richiedenti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, senza emettere la comunicazione antimafia ”.
5.5. Ebbene, deve in primo luogo osservarsi che la censura in esame è infondata già in punto di fatto, avendo la difesa erariale evidenziato - senza incontrare smentita ad opera della ricorrente – che la Prefettura ha esercitato il suo potere di accertamento in ordine all’esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa a carico della stessa dopo aver rilevato nella Banca Dati antimafia l’annotazione di due provvedimenti interdittivi a carico delle società -OMISSIS- e -OMISSIS-, entrambe partecipate da -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- della società odierna appellante.
5.6. Ma la suddetta censura è infondata anche in punto di diritto.
Deve in senso contrario evidenziarsi, in primo luogo, che la comunicazione e l’informazione antimafia formano un sistema unitario, al cui interno i due istituti, accomunati dalla stessa finalità di prevenzione dell’ingerenza criminale nelle attività economiche presupponenti l’instaurazione di contatti qualificati (in chiave contrattuale) con la P.A. o sottoposte a regime autorizzatorio, si differenziano essenzialmente in ragione dei presupposti che richiedono l’acquisizione dell’una o dell’altra, del contenuto degli accertamenti preordinati al loro rilascio e del relativo procedimento: ciò si desume dal disposto dell’art. 83, comma 1, d.lvo n. 159/2011, secondo cui “ le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all’articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell’articolo 67 ”, e dell’art. 84, comma 1, a mente del quale “ la documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e dall’informazione antimafia ”.
In tale contesto sistematico, la transizione dall’uno all’altro regime – laddove, avviato il procedimento finalizzato all’acquisizione della comunicazione antimafia, emerga in sede istruttoria la sussistenza dei presupposti per l’emissione di una informazione interdittiva – non è subordinata a condizioni vincolanti, di carattere procedimentale o sostanziale, in assenza delle quali al Prefetto sarebbe impedita l’adozione di una informativa interdittiva nonostante l’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa che ne costituiscono il presupposto giustificativo tipico: ove così fosse, infatti, si realizzerebbe il paradossale risultato per cui, in contrasto con la necessaria completezza ed efficacia del sistema preventivo, una impresa sarebbe sottratta al regime interdittivo, nonostante sia oggettivamente esposta al pericolo di condizionamento mafioso, e potrebbe conseguire la richiesta autorizzazione sol perché l’esistenza dei presupposti per l’informazione antimafia non è stata acclarata nel rispetto di determinate cadenze procedimentali (ovvero, come assume la ricorrente, previo riscontro della presenza nella Banca Dati degli elementi di controindicazione di cui all’art. 67 d.lvo n. 159/2011).
5.7. Ne consegue che dal combinato disposto degli artt. 88, comma 2, e 89- bis , comma 1, d.lvo n. 159/2011, invocati dalla ricorrente, non è ricavabile la regola secondo cui, quando il procedimento antimafia sia scaturito da una richiesta di comunicazione, l’emissione – in chiave sostitutiva – dell’informazione interdittiva, sussistendo i tentativi di infiltrazione mafiosa, sarebbe consentita solo qualora sussista una delle cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all’art. 67, ma semmai il principio - sostanzialmente opposto - secondo cui il Prefetto è tenuto ad emettere l’informazione interdittiva tutte le volte in cui emergano i relativi presupposti anche se (incidentalmente) nel corso dell’istruttoria finalizzata al rilascio della comunicazione.
Diversamente opinando, infatti, l’interpretazione delle citate disposizioni darebbe luogo a risultati irrazionali, atteso che se l’istruttoria prefettizia confermasse la sussistenza dei motivi ostativi di cui all’art. 67 d.lvo n. 159/2011, l’emissione dell’informazione interdittiva sarebbe sostanzialmente superflua, perché l’ostacolo al rilascio dell’autorizzazione richiesta sarebbe già autonomamente rinvenibile in essi, mentre, in caso contrario, l’applicazione della misura interdittiva sarebbe fatta dipendere da circostanze del tutto casuali, ovvero dal fatto che a carico dell’impresa interessata appariva esistere, dalla consultazione della Banca Dati Antimafia, una delle cause di cui all’art. 67 (rivelatasi poi insussistente).
5.8. Analoghe considerazioni sono state peraltro formulate dalla Sezione allorché si è occupata del tema in esame, essendosi affermato (cfr. sentenza 3 marzo 2021, n. 1827) che “ anche le attività soggette al rilascio di autorizzazioni, licenze o a s.c.i.a. soggiacciono alle informative antimafia e che è pertanto ormai superata la rigida bipartizione e la tradizionale alternatività tra comunicazioni antimafia, applicabili alle autorizzazioni, e informazioni antimafia, applicabili ad appalti, concessioni, contributi ed elargizioni (sez. III, 9 febbraio 2017, n. 565; 8 marzo 2017, n. 1109; 4 marzo 2019, n. 1500). Già nel parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 3088 del 17 novembre 2015, si era in particolare evidenziato che “le perplessità di ordine sistematico e teleologico sollevate in ordine all’applicazione di tale disposizione anche alle ipotesi in cui non vi sia un rapporto contrattuale - appalti o concessioni - con la pubblica amministrazione non hanno ragion d’essere, posto che anche in ipotesi di attività soggette a mera autorizzazione l’esistenza di infiltrazioni mafiose inquina l’economia legale, altera il funzionamento della concorrenza e costituisce una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubbliche”. 7.4. Il chiaro indirizzo ermeneutico seguito dal Consiglio di Stato ha poi trovato l’autorevole conforto della Corte costituzionale, la quale, nella recente sentenza n. 4 del 18 gennaio 2018 ha chiarito che “nel contesto del D.Lgs. n. 159 del 2011, e sulla base della legge delega n. 136 del 2010, nulla autorizza a pensare che il tentativo di infiltrazione mafiosa, acclarato mediante l’informazione antimafia interdittiva, non debba precludere anche le attività di cui all’art. 67, oltre che i rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione, se così il legislatore ha stabilito”. 7.5. Il principio è stato sviluppato anche dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato (cfr. A.P. n. 3 del 6 aprile 2018), la quale ha ulteriormente chiarito che il provvedimento di cd. “interdittiva antimafia” determina una particolare forma di incapacità giuridica, e dunque la insuscettività del soggetto (persona fisica o giuridica) che di esso è destinatario ad essere titolare di quelle situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi, interessi legittimi) che determinino (sul proprio cd. lato esterno) rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione riconducibili a quanto disposto dall’art. 67 D.Lgs.159/2011, n. 159. 7.6. Tali considerazioni hanno trovato recente e piena conferma nella sentenza della Corte Costituzionale n. 57/2020, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 89-bis e 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ”.
5.9. Deve solo aggiungersi che l’abnormità degli esiti derivanti da una diversa interpretazione sarebbe vieppiù evidente in una fattispecie come quella in esame, in cui la sussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa è emersa nell’ambito di un procedimento (unitario) scaturito congiuntamente dalla richiesta dell’impresa di iscrizione nella cd. white list e dalle plurime richieste di rilascio della comunicazione antimafia da parte delle Amministrazione destinatarie delle istanze di autorizzazione presentate dalla società ricorrente: invero, a seguire il ragionamento esposto in ricorso, il suddetto procedimento avrebbe esiti differenziati (interdittivi o meno) a seconda dell’atto di impulso da cui esso è derivato e con riferimento allo specifico oggetto dello stesso.
6. Mediante il successivo motivo di appello, la società appellante focalizza in primo luogo la sua analisi critica sull’eccessivo risalto dato, a suo avviso, dalla sentenza appellata ai due provvedimenti interdittivi che hanno attinto due società (-OMISSIS- e -OMISSIS-) riconducibili alla famiglia -OMISSIS-, cui appartiene l’-OMISSIS- della prima, nonostante la diversità dei contesti fattuali e procedimentali in cui quei provvedimenti sono venuti alla luce rispetto a quello che ha partorito l’interdittiva in esame: in particolare, evidenzia la parte appellante, i primi sono stati adottati allorché il procedimento penale scaturito dall’operazione “ -OMISSIS- ”, sul quale essi si fondano, era ancora in itinere (in particolare, quello concernente la -OMISSIS- era ancora in fase di indagini preliminari, mentre, per quanto riguarda la -OMISSIS-, lo stesso era stato definito in primo grado con pronuncia assolutoria impugnata dal P.M.: pronuncia che il T.A.R., adito dalla suddetta, aveva ritenuto non rilevare ai fini dello scrutinio di legittimità del provvedimento interdittivo, perché successivo rispetto allo stesso), con la conseguenza che gli interessati non avevano avuto modo di rappresentare le loro ragioni, che solo successivamente il giudice penale ha ritenuto meritevoli di favorevole considerazione.
Evidenzia inoltre la parte appellante che le suddette interdittive hanno costituito oggetto, in data 17 marzo 2021, di istanza di aggiornamento presentata alla Prefettura di Reggio Calabria, intese a far valere le sentenze assolutorie pronunciate nell’ambito del processo cd. -OMISSIS-, e sulla quale essa non si è ancora espressa.
Lamenta conclusivamente la parte appellante che, ad un esame attualizzato della loro rilevanza indiziaria, le circostanze poste a fondamento delle pregresse interdittive hanno smarrito, per effetto dei successivi sviluppi processuali, i caratteri di gravità e precisione necessari al fine di sorreggere la prognosi interdittiva a carico della stessa.
La società appellante contesta anche il passaggio motivazionale con il quale la sentenza appellata allude alla strumentalità della scelta di ubicare la sede legale della società a Genova, la quale sarebbe invece da ricondurre alla “ posizione logisticamente strategica ” della suddetta sede, svolgendo essa attività di intermediazione nel settore dei trasporti.
Infine, la appellante dichiara di rimandare “ al contenuto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti per gli ulteriori profili evidenziati sulla questione (da intendersi in questa sede riproposti integralmente) ”.
6.1. La censura non è meritevole di accoglimento, potendo conseguentemente prescindersi, anche in relazione agli ulteriori contenuti del medesimo secondo motivo di appello di cui si dirà infra , dalla relativa eccezione di inammissibilità articolata dalla difesa erariale.
6.2. Il primo profilo di doglianza si prefigge di inficiare la valenza indiziaria attribuita dalla sentenza appellata e, sullo sfondo della stessa, dal provvedimento interdittivo impugnato in primo grado ai provvedimenti interdittivi emessi in data -OMISSIS- dal Prefetto di Reggio Calabria nei confronti delle società -OMISSIS- e -OMISSIS-, di cui il sig. -OMISSIS-, socio ed -OMISSIS- della ricorrente, possedeva rispettivamente -OMISSIS- ed -OMISSIS- delle quote: come si è detto, peraltro, il quadro indiziario viene arricchito sul punto dalla Prefettura di Genova evidenziando i collegamenti operativi riscontrati, in particolare, tra la società ricorrente e la società -OMISSIS-, tanto da concludere nel senso che la ricorrente “ sia permeabile ed esposta al pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso in quanto costituita quale paravento per le attività che, di fatto, continua a svolgere l’interdetta -OMISSIS-, non più attraverso il porto di -OMISSIS- ma attraverso il porto di Genova ”.
6.3. Ebbene, è vero che le interdittive emesse a carico delle società suindicate si fondano essenzialmente sul coinvolgimento di -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- dell’-OMISSIS- della società ricorrente, nell’indagine denominata “ -OMISSIS- ” oltre che nel successivo processo, nell’ambito dei quali i suddetti sono anche stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto nonché a misura cautelare custodiale (-OMISSIS-, menzionata nelle precedenti interdittive), essendo ad essi contestato di aver messo a disposizione della cosca -OMISSIS- una loro azienda, denominata -OMISSIS-, per favorire l’attività di import-export svolta dalla consorteria sul mercato -OMISSIS-.
Deve inoltre osservarsi che l’interdittiva impugnata dà espressamente atto che il processo scaturito dalla operazione “ -OMISSIS- ” risulta definito nei confronti dei predetti con sentenza di assoluzione, pur erroneamente affermando che questa risulta “ non ancora depositata ”, laddove il deposito risulta avvenuto in data -OMISSIS-, ovvero anteriormente all’adozione dell’interdittiva impugnata.
Tuttavia, in primo luogo, non risulta che la società interdetta, nei cui confronti era stato avviato il contraddittorio procedimentale, abbia informato la Prefettura di Genova della suddetta sopravvenienza processuale, con la conseguenza che il mancato esame delle motivazioni assolutorie non risulta imputabile a carenza istruttoria del provvedimento interdittivo.
In secondo luogo, non può farsi a meno di evidenziare che, a fronte della pronuncia di assoluzione e delle osservazioni procedimentali della parte ricorrente, facenti leva sulla stessa, la Prefettura di Genova ha espressamente richiamato il principio secondo cui, ai fini antimafia, non rilevano esclusivamente le sentenze di assoluzione, ma “ l’intero comportamento socialmente rilevante del soggetto, da valutarsi in base agli interessi economici, ai legami parentali, alle frequentazioni ed alle cointeressenze economiche ”: affermazione che acquista tutto il suo spessore ove collegata al fatto che la prognosi interdittiva non si basa tout court sulla pendenza penale (sì che la sua rilevanza sarebbe elisa, o quantomeno inficiata, dall’intervenuto esito assolutorio), ma sul fatto che dall’indagine “ -OMISSIS- ” sarebbero emersi “ i legami di -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- con esponenti di spicco della cosca di ‘ndrangheta -OMISSIS- e le sue cointeressenze economiche con pluripregiudicati quali -OMISSIS- (-OMISSIS-) detto “-OMISSIS-”, già condannato per associazione di stampo mafioso e già detenuto in regime di art. 41-bis O.P., e il di lui -OMISSIS- -OMISSIS- (-OMISSIS-) ”.
6.4. Ciò chiarito, la parte appellante si limita ad affermare che i sig.ri -OMISSIS- sono stati assolti dall’imputazione penale, senza tuttavia attingere specificamente i rilievi prefettizi tesi ad attribuire rilevanza indiziaria – non alle condotte criminose ipotizzate a carico dei suddetti, ma – alle cointeressenze economiche che l’indagine penale avrebbe fatto emergere tra i suddetti e gli esponenti della cosca.
Siffatta distinzione – tra condotte criminose, nella loro tipicità descrittiva, e fatti indicativi, nella loro atipicità, del condizionamento mafioso – si correla del resto alla notoria indipendenza del giudizio penale, e dei relativi esiti eventualmente assolutori, rispetto al procedimento amministrativo interdittivo, oltre che, sul piano sostanziale, alla molteplicità delle forme che la prossimità mafiosa è suscettibile di assumere, non manifestandosi solo nella palese connivenza o nell’aperto sostegno alle cosche, ma anche in atteggiamenti di compiacenza e tolleranza, che sono comunque sintomatici del pericolo di ingerenza o influenza mafiosa nelle strategie imprenditoriali dell’impresa condizionata.
6.5. Quanto poi alla doglianza diretta a contestare la sentenza appellata nella parte in cui riconduce la scelta della società interdetta, costituita -OMISSIS- (ovvero l’anno successivo alla interdizione delle società -OMISSIS- e -OMISSIS-), di fissare la propria sede legale a Genova, “ zona apparentemente franca dall’influsso della ‘ndrangheta ”, deve osservarsi che la deduzione attorea, secondo cui quella scelta sarebbe invece stata dettata dalla coerenza tra l’attività di logistica svolta e la forte vocazione commerciale del porto della città ligure, con la connessa possibilità di incrementare i propri affari attraverso i contatti ivi instaurabili con la clientela, si scontra con gli ulteriori elementi indicati dalla Prefettura a supporto del ruolo di mero “ schermo ” svolto dalla società ricorrente rispetto a quelle interdette, ed in particolare rispetto alla -OMISSIS-, individuati ad esempio nell’infimo numero di badge per autotrasportatori dipendenti rilasciati dall’Autorità di sistema portuale alla società odierna appellante rispetto a quelli rilasciati alla società -OMISSIS- e nei riferimenti alla seconda sul sito web e sulla pagina Facebook della prima.
6.6. Nessun rilievo può invece attribuirsi alle istanze di aggiornamento aventi ad oggetto le suddette interdittive, in mancanza di ogni determinazione sulle stesse dell’Autorità competente (risultando solo agli atti che in ordine a quella concernente la società -OMISSIS- la Prefettura di Genova, cui la stessa era stata indirizzata, si è dichiarata incompetente con la nota prot. -OMISSIS-: all. n. 37 della produzione documentale erariale di primo grado).
6.7. Infine, non può attribuirsi alcuna effettiva portata critica al rinvio operato dalla appellante alle censure formulate in primo grado “ per gli ulteriori profili evidenziati sulla questione ”, non essendo chiarito a quale “ questione ” essa faccia riferimento né quali censure, eventualmente non esaminate dal T.A.R., essa intenda far rivivere in appello.
7. Il successivo profilo del medesimo motivo di appello si prefigge di dimostrare l’erroneità – in quanto basata su una lettura parziale e parcellizzata delle emergenze processuali – della sentenza appellata, nella parte in cui ha valorizzato, quale sintomo di condizionamento mafioso della società ricorrente, “ la partnership commerciale instaurata negli anni -OMISSIS- tra la -OMISSIS- – le cui quote appartengono a -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- ed a -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- di -OMISSIS-, e nella quale lo stesso -OMISSIS- riveste il ruolo di preposto al commercio – e le due società -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, riconducibili al capocosca -OMISSIS- ”, altresì evidenziando che “ attraverso la mediazione di -OMISSIS-, di proprietà di -OMISSIS- ed -OMISSIS-, i -OMISSIS- esportavano -OMISSIS- ingenti quantitativi di -OMISSIS-, vendendolo alla società -OMISSIS- -OMISSIS-, intestata al prestanome -OMISSIS-, la quale lo commercializzava nel mercato -OMISSIS- come -OMISSIS- ”.
7.1. Deduce in chiave critica la parte appellante che non vi è nessuna prova né indizio circa la consapevolezza dei -OMISSIS- in ordine alla partecipazione occulta di -OMISSIS- in -OMISSIS-, insieme al socio visibile -OMISSIS-, come affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza -OMISSIS-.
Nella stessa direzione, evidenzia la parte appellante, si colloca la sentenza del G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria -OMISSIS-.
Deduce quindi la parte appellante che, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza del pericolo infiltrativo, non assume(va) rilievo la questione se i -OMISSIS- fossero consapevoli della presenza di -OMISSIS- dietro la società mediatrice, quanto quella se gli stessi stessero gestendo con lui illeciti affari ovvero fossero in posizione di contiguità soggiacente-compiacente nei suoi confronti e nei confronti della cosca mafiosa di cui lo stesso è ritenuto espressione: ciò in quanto un semplice contatto commerciale non equivale a “ cointeressenza criminale ”.
In tale ottica, prosegue la parte appellante, rileva una conversazione intercettata nel corso delle indagini tra -OMISSIS- e -OMISSIS- (la cui trascrizione fa parte del materiale istruttorio del primo grado), da cui si evince, in primo luogo, che i -OMISSIS- avrebbero manifestato al -OMISSIS- un atteggiamento ostruzionistico, da cui sarebbe trapelata la volontà di non lavorare più con la -OMISSIS-, in secondo luogo, che, nel commentare tale presa di posizione dei -OMISSIS-, il -OMISSIS- riferisce espressamente al -OMISSIS- di non conoscerli e chiede a lui se sono soggetti con cui è possibile parlare.
Essa lamenta quindi che il T.A.R. ha omesso di considerare che il punto centrale non era stabilire se i -OMISSIS- ed il -OMISSIS- avessero contatti diretti tra di loro (posto che il dato è sconfessato dagli esiti istruttori dell’indagine) e per volontà di chi tali contatti non ci siano stati (se dei -OMISSIS- o del -OMISSIS-), quanto quello di conciliare la mancata conoscenza personale tra le parti (-OMISSIS---OMISSIS-) con il più ampio contesto di infiltrazione criminale che fungerebbe da sfondo ai loro rapporti commerciali.
La parte appellante critica la sentenza appellata anche laddove fa riferimento al carattere stabile ed occasionale dei rapporti tra i -OMISSIS- e la -OMISSIS-, evidenziando che il rapporto commerciale per la vendita di -OMISSIS- su cui si fondava l’imputazione penale è intercorso non con la suddetta società, ove il -OMISSIS- figurava formalmente, bensì con la società -OMISSIS-, di cui il -OMISSIS- medesimo non era socio visibile/palese e che lo stesso rapporto, peraltro, si è atteggiato in termini tutt’altro che stabili e continuativi, considerando che già nel mese -OMISSIS- i -OMISSIS- decidevano di interrompere l’invio -OMISSIS- alla -OMISSIS- in conseguenza del mancato pagamento delle fatture, subentrando da questo momento alla ditta dei -OMISSIS-, quale nuovo fornitore -OMISSIS-, la -OMISSIS-, come posto in evidenza dal G.U.P. di Reggio Calabria, laddove rileva che “ -OMISSIS- non era un nuovo fornitore affiancato alla -OMISSIS- ma la ditta che aveva sostituito la -OMISSIS- che da -OMISSIS- aveva sospeso le forniture. Se -OMISSIS- fosse stata davvero controllata dal -OMISSIS- non vi sarebbe stato alcun bisogno di cambiare il fornitore. Inoltre, dallo scambio di mail -OMISSIS- tra -OMISSIS- e -OMISSIS- prodotto dalla difesa, si comprende come era stata la -OMISSIS- a determinare l’interruzione del rapporto commerciale con la -OMISSIS-, dopo essersi resa conto dell’inaffidabilità del -OMISSIS-, sospendendo le spedizioni sino al reintegro dei pagamenti ” (pag. 722).
7.2. Le innanzi sintetizzate deduzioni non possono essere accolte.
7.3. La giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 25 novembre 2021, n. 7890) ha chiarito che “ uno degli indici del tentativo di infiltrazione mafiosa nell’attività d’impresa - di per sé sufficiente a giustificare l’emanazione di una interdittiva antimafia - è identificabile nella instaurazione di rapporti commerciali o associativi tra un’impresa e una società già ritenuta esposta al rischio di influenza criminale, in ragione della valenza sintomatica attribuibile a cointeressenze economiche particolarmente pregnanti; queste, infatti, giustificano il convincimento, seppur in termini prognostici e probabilistici, che l’impresa controindicata trasmetta alla seconda il suo corredo di controindicazioni antimafia, potendosi presumere che la prima scelga come partner un soggetto già colluso o, comunque, permeabile agli interessi criminali a cui essa resta assoggettata (o che, addirittura, interpreta e persegue); soltanto là dove l’esame dei contatti tra le società riveli il carattere del tutto episodico, inconsistente o remoto delle relazioni d’impresa deve escludersi l’automatico trasferimento delle controindicazioni antimafia ”.
Più recentemente, e nello stesso solco interpretativo, è stato ribadito e chiarito (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 10 giugno 2024, n. 5180) che “ uno degli indici del tentativo di infiltrazione mafiosa nell’attività d’impresa - di per sé sufficiente a giustificare l’emanazione di una interdittiva antimafia - consiste nella instaurazione di rapporti commerciali o associativi tra un’impresa e una società già ritenuta esposta al rischio di influenza criminale (cfr. ex multis Cons. St., sez. III, 26 maggio 2016, n. 2232). La ratio di tale regola dev’essere, in particolare, rinvenuta nella valenza sintomatica (del rischio di collusioni illecite con organizzazioni mafiose) attribuibile a cointeressenze economiche particolarmente pregnanti tra un’impresa certamente gravata da controindicazioni antimafia e un’altra che fa affari con essa. Perché possa presumersi il “contagio” è necessario che la natura, la consistenza e i contenuti delle modalità di collaborazione tra le due imprese siano idonei a rivelare il carattere illecito dei legami stretti tra i due operatori economici. Là dove, in particolare, l’analisi dei rapporti tra le due imprese manifesti una plausibile condivisione di finalità illecite e una verosimile convergenza verso l’assoggettamento agli interessi criminali di organizzazioni mafiose, desumibili, ad esempio, dalla stabilità, dalla persistenza e dalla intensità dei vincoli associativi o delle relazioni commerciali, può presumersi l’esistenza di un sodalizio criminoso tra i due operatori. Là dove, viceversa, l’esame dei contatti tra le società riveli il carattere del tutto episodico, inconsistente o remoto delle relazioni d’impresa, deve escludersi l’automatico trasferimento delle controindicazioni antimafia dalla prima alla seconda società. Mentre, infatti, nella prima ipotesi la continuità e la particolare qualificazione della collaborazione tra le imprese giustifica il convincimento, seppur in termini prognostici e probabilistici, che l’impresa controindicata trasmetta alla seconda il suo corredo di controindicazioni antimafia, potendosi presumere che la prima scelga come partner un soggetto già colluso o, comunque, permeabile agli interessi criminali a cui essa resta assoggettata (o che, addirittura, interpreta e persegue), nel secondo caso, al contrario, il carattere del tutto sporadico e scarsamente significativo dei contatti tra i due operatori impedisce di formulare la predetta valutazione (in presenza di ulteriori e diversi indici sintomatici) - (Consiglio di Stato, sez. III, 22/06/2016, n. 2774) ”.
7.4. Ebbene, applicando le illustrate coordinate interpretative alla fattispecie in esame, deve osservarsi che non assume rilievo, in primo luogo, la mancata acquisizione di sufficienti elementi di prova in ordine al coinvolgimento dei -OMISSIS- -OMISSIS-, attraverso la loro società -OMISSIS-, nella truffa perpetrata dal -OMISSIS- e dai suoi sodali mediante la società -OMISSIS- e consistita nella vendita sul mercato -OMISSIS- dell’-OMISSIS- fornito dalla società - attraverso la mediazione della -OMISSIS- - rappresentandolo come -OMISSIS-.
Premesso che l’esclusione della consapevole partecipazione dei -OMISSIS- -OMISSIS- all’affare truffaldino è alla base dell’assoluzione degli stessi dal reato di cui agli artt. 640 c.p. e 7 l. n. 203/1991 e da quello di cui agli artt. 110 e 416- bis c.p., sancita dalla sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria con la citata sentenza -OMISSIS-, deve osservarsi che essa non è sufficiente a privare la suddetta vicenda di ogni rilevanza ai fini interdittivi, laddove rimangano, dell’iniziale impianto accusatorio, i tratti qualificanti – in termini di non occasionalità e non episodicità, costitutivi del concetto di “ cointeressenza ” – della relazione commerciale tra l’impresa controindicata e quella destinataria del provvedimento interdittivo, che la citata giurisprudenza ha elevato a possibile indice del tentativo di infiltrazione mafiosa nell’attività d’impresa, “ di per sé sufficiente a giustificare l’emanazione di una interdittiva antimafia ”.
In tale prospettiva, le pronunce assolutorie invocate dalla appellante, pur escludendo che i -OMISSIS- -OMISSIS- fossero consapevoli che dietro -OMISSIS-, quale esponente della -OMISSIS-, si celasse la figura di -OMISSIS-, giungono ad opposta conclusione per quanto concerne la presenza di quest’ultimo nella compagine societaria della intermediaria -OMISSIS-: basti osservare che la citata sentenza del G.U.P., -OMISSIS-, chiaramente afferma, come rilevato che dal T.A.R., che “ è evidente che -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- fossero pienamente consapevoli che, dietro il business dell’esportazione -OMISSIS- -OMISSIS-, perlomeno dietro il mediatore con -OMISSIS-, vi fosse -OMISSIS-, -OMISSIS-… ”.
7.5. Il fatto, poi, che la collaborazione commerciale tra le società -OMISSIS- e -OMISSIS- sia stato interrotto per volontà dei -OMISSIS- -OMISSIS-, non inficia la rilevanza indiziaria del rapporto fino a quel momento intrattenuto tra le due imprese: esso, pur dimostrando che i -OMISSIS- -OMISSIS- non si ponevano in una condizione di supino assoggettamento alla volontà dell’imprenditore mafioso e che non avessero inteso mettere la loro azienda a disposizione del clan, non esclude la loro disponibilità ad allacciare rapporti con lo stesso, pur al di fuori di un legame di tipo collusivo, dissociandosene nel momento in cui quel sodalizio si fosse rivelato non più profittevole o addirittura economicamente dannoso: situazione che integra appunto la fattispecie di “ cointeressenza ” non episodica, inconsistente o remota che, secondo la citata giurisprudenza, assume valenza indiziaria ai fini interdittivi.
In proposito, peraltro, non può non aggiungersi che la pregnanza e la consistenza della relazione di cointeressenza tra impresa mafiosa ed impresa non formalmente controindicata, costituenti il fulcro della valutazione prognostica interdittiva, non devono essere misurate sulla base della concreta evoluzione della stessa – la quale può interrompersi per effetto di circostanze o scelte occasionali e contingenti – ma avendo riguardo ai presupposti che ne determinano l’instaurazione ed all’orizzonte temporale in cui essa si colloca, caratterizzandosi nella specie i primi per la particolare intensità del rapporto commerciale creatosi tra l’impresa dei -OMISSIS- e quella del -OMISSIS- (assumendo la prima il ruolo di fornitore esclusivo del -OMISSIS-, attraverso la sua intermediaria -OMISSIS-, ai fini del collocamento -OMISSIS- sul mercato -OMISSIS-) ed il secondo per la sua natura temporalmente indeterminata, quantomeno nella fase genetica di quel rapporto.
Del resto, il fatto che -OMISSIS- non abbia voluto, “ per sua scelta, avere alcun rapporto diretto con i fornitori -OMISSIS- ” (-OMISSIS- della sentenza del G.U.P. di Reggio Calabria -OMISSIS-) non esclude che esso non abbia dato il suo avallo alla scelta di quello che sarebbe stato l’unico fornitore -OMISSIS- alla -OMISSIS- ai fini della sua commercializzazione da parte di quest’ultima sul mercato -OMISSIS-.
7.6. In tale ottica, ugualmente inidonea ad inficiare la ricostruzione prefettizia del pericolo di condizionamento è la dedotta mancata conoscenza dei -OMISSIS- -OMISSIS- da parte di -OMISSIS- ovvero l’assenza di contatti personali tra essi, assumendo invece rilievo decisivo il fatto che i secondi fossero consapevoli di entrare in affari con il secondo (attraverso l’impresa da lui partecipata) e di esporsi quindi, anche in termini meramente potenziali, alla sua influenza sulla gestione della società dei -OMISSIS- -OMISSIS-: influenza che ha trovato plastica manifestazione nell’accondiscendenza dei -OMISSIS- verso le “ sempre più pressanti ed esigenti ” richieste “ dell’acquirente ” (-OMISSIS-) e “ del mediatore ” (-OMISSIS-) di procedere a “ -OMISSIS- -OMISSIS- ” (cfr. -OMISSIS- sentenza della Corte di Cassazione -OMISSIS-).
7.7. Qualche riflessione deve a questo punto dedicarsi, come anticipato, alle ordinanze emesse dalla Corte di Appello di Reggio Calabria in data -OMISSIS-, con le quali è stato riconoscono ai sig.ri -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- il risarcimento per la ingiusta detenzione sofferta in relazione al procedimento penale scaturito dall’operazione “ -OMISSIS- ”.
Ritiene il Collegio che i suddetti provvedimenti non apportino significativi elementi di giudizio in relazione al tema esaminato, con la conseguenza che può prescindersi dalla verifica della ammissibilità del relativo deposito, sostenuta dalla parte appellante che li ha versati in giudizio in allegato alla memoria del 29 gennaio 2025.
Essi infatti, per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda penale, si limitano a richiamare i precedenti provvedimenti del Giudice penale, già analizzati per la parte di interesse: anche l’affermazione della inconsapevolezza dei -OMISSIS- di interagire con gli esponenti del clan è limitata alla società -OMISSIS-, senza prendere in considerazione la società -OMISSIS-, di cui ugualmente faceva parte, quale socio “ palese ”, -OMISSIS-.
7.8. Non può invece tralasciarsi, in chiusura dell’esame della censura suindicata, quanto risulta dalla sentenza del T.A.R. per la Liguria n. 210 del 28 marzo 2024, richiamata dalla difesa erariale con la sua memoria dell’11 febbraio 2025, in sede di reiezione dei ricorsi proposti dalla -OMISSIS- (altra impresa riconducibile alla famiglia -OMISSIS-) avverso il provvedimento interdittivo emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Genova, contestualmente a quello oggetto del presente giudizio, ed avverso il provvedimento del Prefetto di Genova prot. -OMISSIS-, reiettivo dell’istanza di aggiornamento da quella presentata: sebbene infatti le circostanze in essa richiamate sono estranee al compendio motivazionale del provvedimento in esame, esse contribuiscono ad arricchire il panorama conoscitivo in cui si colloca quest’ultimo, con particolare riguardo ai rapporti tra i membri della famiglia -OMISSIS- e quelli del clan -OMISSIS-.
Ebbene, il T.A.R. evidenzia “ il perdurante rapporto societario intercorrente tra -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, uomo di fiducia di -OMISSIS-, atteso che essi sono proprietari, rispettivamente, del -OMISSIS- e del -OMISSIS- delle quote di -OMISSIS-, avente sede in -OMISSIS-. L’invocata circostanza che la società, costituita -OMISSIS-, risulta oggi inattiva è di per sé insufficiente per ottenere la prognosi di immunizzazione dall’influenza degli ambienti criminali, poiché il -OMISSIS- avrebbe perlomeno dovuto recidere ogni cointeressenza, anche solo potenziale, con il predetto membro della ’ndrina (cfr. T.A.R. Liguria, sez. I, 5 maggio 2023, n. 480). Sotto altro profilo, appare inverosimile che -OMISSIS- il -OMISSIS- ignorasse il ruolo di -OMISSIS- nell’organizzazione malavitosa e che lo abbia appreso solamente -OMISSIS-, allorquando il socio è stato destinatario di una misura di prevenzione patrimoniale; in ogni caso, il rapporto societario è rimasto in essere anche dopo tale momento ”.
8. L’ultimo motivo di appello si concentra sui passaggi motivazionali concernenti il tema dei rapporti parentali, con particolare riguardo a quelli che intercorrono tra -OMISSIS-, -OMISSIS- di -OMISSIS-, socio ed -OMISSIS- della società interdetta, ed esponenti della cosca -OMISSIS-.
8.1. Lamenta la parte appellante che il T.A.R., una volta esclusa – per effetto delle citate pronunce assolutorie – la mafiosità dei componenti del nucleo familiare di -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, avrebbe dovuto verificare se i rapporti parentali di -OMISSIS- -OMISSIS- fosse suscettibili di veicolare l’influenza mafiosa nella gestione societaria della società odierna appellante e non fossero invece limitati ad una sfera meramente anagrafica.
Al fine, quindi, di escludere ogni rilevanza indiziaria della suddetta parentela, la parte appellante richiama la citata sentenza del G.U.P. di Reggio Calabria, laddove si afferma: “ Come riportato nella informativa principale, -OMISSIS- -OMISSIS- presenta un rapporto di parentela con la famiglia -OMISSIS-, con particolare riferimento a quella capeggiata da -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- dei -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, in quanto -OMISSIS- risulta -OMISSIS- con la -OMISSIS- di -OMISSIS- -OMISSIS-. -OMISSIS- -OMISSIS- era pertanto soggetto conosciuto dai collaboratori di giustizia -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- proprio in forza del legame parentale con -OMISSIS- -OMISSIS-, essendo il -OMISSIS-. Tuttavia dalla lettura dei verbali di interrogatorio dei predetti collaboratori non è possibile attribuire alcuna posizione specifica all’odierno imputato all’interno della consorteria -OMISSIS-, essendosi limitati i collaboratori a descriverlo come soggetto “vicino” a -OMISSIS- -OMISSIS- quasi esclusivamente in virtù del legame di parentela ” (pag. 567).
Aggiunge la parte appellante che, a dimostrazione del totale distacco che esiste con i parenti della sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-, in nessuna delle indagini di P.G. che hanno interessato la cosca risulta coinvolto uno dei membri dello stretto nucleo familiare riconducibile a -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- e che, nello specifico, immune da pendenze giudiziarie è il sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, titolare della società ricorrente.
Essa evidenzia altresì che l’assenza di frequentazione tra i membri della famiglia -OMISSIS- con soggetti appartenenti alla famiglia -OMISSIS-, in uno alla mancata condivisione nel tempo di un qualsivoglia affare di natura economica con costoro, depotenziano la significatività del rapporto parentale della sig.ra -OMISSIS-, riducendolo ad un mero dato anagrafico, privo di ricadute sulla gestione della società odierna appellante, facente capo alla sola persona del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-.8.2. La deduzione non pone in evidenza alcun profilo di illegittimità a carico dell’impugnato provvedimento interdittivo.
8.3. Occorre premettere che, come ritenuto dalla richiamata giurisprudenza, le sole cointeressenze economiche tra i sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- costituiscono una autonoma e sufficiente ragione fondante della misura interdittiva, tanto che lo stesso T.A.R., che richiama i suddetti rapporti parentali in una prospettiva meramente illustrativa dei presupposti giustificativi del provvedimento interdittivo, non attribuisce ad essi alcuna specifica attenzione sul piano della valutazione della tenuta del ragionamento indiziario sul quale quello si regge.
8.4. Ciò premesso, deve osservarsi che il suddetto rapporto parentale, privo di specifica significatività sintomatica ove avulso dal complesso degli ulteriori elementi indiziari raccolti dall’autorità prefettizia, vale quantomeno a rafforzare la prognosi infiltrativa incentrata sul suindicato rapporto di cointeressenza tra la famiglia -OMISSIS- e un esponente della cosca -OMISSIS-, essendo indicativo del fatto che il pericolo di condizionamento mafioso, che in quel rapporto affonda le sue radici indiziarie, trova un ulteriore fattore agevolativo e predisponente nei legami parentali esistenti tra la famiglia -OMISSIS- e gli esponenti del clan.
9. Il ricorso, in conclusione, deve essere complessivamente respinto, sebbene la complessità dell’oggetto del giudizio giustifichi la compensazione delle spese relative al grado di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, lo respinge.
Spese del giudizio di appello compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante e tutti gli altri soggetti privati – persone fisiche e giuridiche – menzionati nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ezio Fedullo | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.