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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/07/2025, n. 6087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6087 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice RT Pertile pronuncia questa
SENTENZA ex a. 281 sexies comma 3 cpc nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 40737 / 2022 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. POLIZZI PAOLOALBERTO PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. Controparte_1 C.F._2
. fisc. Controparte_2 C.F._3 fuso Controparte_3 [...]
. fisc. ) Controparte_4 P.IVA_1 tutti e tre col procuratore domiciliatario avv. CARBONE FRANCA MARIA GIUSEPPINA PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
L'attrice conferma le conclusioni della prima memoria, cioè:
“NEL MERITO - previa declaratoria di responsabilità esclusiva ex art 2054, I, cc ovvero … prevalente del signor , … condannare i convenuti in solido tra loro a risarcire integralmente Controparte_2
l'esponente, ovvero in proporzione all'accertata misura di responsabilità, i danni subiti in occasione del sinistro medesimo … il danno non patrimoniale permanente e temporaneo, nella componente fisica, morale e dinamico esistenziale, ed il danno patrimoniale quale danno emergente (spese), nella somma che verrà accertata … Con vittoria di spese e competenze … da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario”
I tre convenuti confermano le conclusioni della comparsa di risposta, cioè:
“In via principale e nel merito … dichiarare la esclusiva responsabilità dell'attrice … con conseguente rigetto delle domande … In via subordinata … accertare e dichiarare in ogni caso la concorrente responsabilità della signora nella causazione dell'evento per cui è causa, con Parte_1 conseguente riduzione delle pretese risarcitorie di parte attrice ...”
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 40737 / 2022 - pag. 1 Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 20.9.2022, l'attrice esponeva che:
• essa, “alle ore 10.27 circa” del 23 settembre 2016, “stava percorrendo l'attraversamento pedonale di Via Lessona per Via Moretti dopo aver impegnato la stessa con favore semaforica verde”;
• “giunta ad un metro dallo spartitraffico centrale ivi posto, l'attrice era investita dalla vettura Kia Pikanto TG. ED160PZ si proprietà di e condotta da Controparte_5 Controparte_2 assicurata per la RCA con … la quale con manovra di conversione a sinistra Controparte_6 si immetteva sulla laterale di Via Lessona, proveniente da Via Valtrompia”;
• a causa delle lesioni riportate, l'attrice era stata trasportata all'ospedale Niguarda Ca' Gronda di Milano ove venivano riscontrati trauma fratturativo al bacino e contusioni al ginocchio sinistro;
• “Dall'analisi dei fatti e dai danni riportati dal veicolo coinvolto, oltre che dagli elementi di fatto inseriti nella documentazione allegata al verbale redatto dagli agenti di P.M., emerge con chiarezza la dinamica dello stesso e la conseguente esclusiva responsabilità del convenuto Sig. nella CP_2 sua determinazione”;
• infatti, la pedona stava attraversando la careggiata su attraversamento pedonale regolato da semaforo, ed era “facilmente visibile, così come appare provato che al momento dell'urto avesse già attraversato più di metà della carreggiata, evidentemente con segnale semaforico verde”;
• la pedona, “non solo era perfettamente visibile ma è stato effettivamente visto, sia dall'odierno convenuto che dai testi”;
• si doveva perciò applicare ex a. 2054/1 cc la presunzione di responsabilità dell'automobilista, sul quale gravava l'onere di dimostrare che “il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e il conseguente urto sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili”;
• d'altra parte, “l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da un veicolo non è sufficiente ad affermare la sua responsabilità e/o corresponsabilità essendo necessario che il conducente dell'autoveicolo vinca la presunzione di cui al comma 1 dell'art. 2054 cc”.
L'attrice pertanto concludeva chiedendo “previa declaratoria di responsabilità esclusiva ex art 2054, I, cc e/o prevalente del signor ” di condannare i convenuti in solido “a risarcire integralmente, Controparte_2 ovvero in proporzione all'accertata misura di responsabilità” i danni causati dal sinistro, senza indicarne l'importo (e dichiarando che la causa è di valore indeterminabile, sicché sarebbe dovuto il contributo unificato di EUR 527,00, che peraltro dalle annotazioni del 12.12.2022 e del 24.1.2024 non risulta versato).
I tre convenuti si costituivano con comparsa depositata il 23.1.2023 osservando che:
• le dichiarazioni rese dal conducente agli agenti di polizia locale intervenuti dopo il sinistro CP_2 erano state confermate dai due testimoni oculari presenti al fatto, e Testimone_1
Persona_1
• da tali dichiarazioni emergeva che l'attrice aveva attraversato l'incrocio dal lato civici pari a quello dispari di via Amoretti, con impianto semaforico rosso nel suo senso di marcia e distratta dal telefono cellulare, fuori dalle strisce pedonali;
• i vigili avevano anche accertato la “regolazione delle luci dell'impianto semaforico ivi posto” precisando in proposito che:“ i tempi dell'impianto semaforico presente in luogo sono i seguenti: le lanterne semaforiche proiettano luce verde, contemporaneamente, per le correnti veicolari che
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 40737 / 2022 - pag. 2 percorrono via Lessona in entrambi i sensi di marcia;
allo scattare dalla luce rossa per la corrente veicolare che percorre la carreggiata lato civici pari di Via Lessona, contemporaneamente, le lanterne pedonali che regolano l'attraversamento di via Amoretti proiettano luce rossa”;
• era dunque evidente che il sinistro andava ascritto “al comportamento imprevedibile e improvviso del pedone signora che, distratta dal cellulare che aveva in uso, attraversava Via Parte_1
Amoretti fuori dalle strisce pedonali e con semaforo per lei rosso … in modo imprevedibile e improvviso, con luce semaforica rossa nel suo senso di marcia”;
• il comportamento dell'attrice pertanto non aveva permesso al convenuto di evitare la collisione
“dopo aver approntato tutte le necessarie cautele del caso e della manovra di svolta” giacché il conducente dell'autovettura Kia Picanto “guidava con tutte le accortezze possibili e, dopo aver dato la precedenza al flusso veicolare che impegnava Via Lessona, con semaforo rosso per i pedoni transitanti su Via Amoretti, effettuava la svolta trovandosi la signora davanti al cofano, Pt_1 come peraltro la stessa conferma nella sua dichiarazione del 29/09/2016 presentata dalla figlia al
Comando della Polizia Locale successivamente all'accaduto”;
• i convenuti contestavano anche i danni genericamente prospettati dall'attrice. Concludevano chiedendo in via principale il rigetto delle domande.
All'udienza di prima comparizione tenuta il 13.2.2023 venivano assegnati i termini ex a. 183/6 cpc.
All'udienza 10.10.2023 venivano venivano ammesse alcune delle prove dedotte dalle parti, anche per rogatoria, sicché questo tribunale il 15.12.2023 interrogava il testimone e il tribunale di Trento, Tes_1 ex a. 203 cpc, il 12.12.2023 interrogava il testimone Per_1
All'udienza 17.6.2024 veniva fissata udienza per precisare le conclusioni, che le parti rassegnavano all'udienza 23.1.2025.
Con ordinanza 22.3.2025 veniva formulata proposta di conciliazione ex a. 185 bis cpc, con rimessione della causa sul ruolo per verificarne l'esito (ipotizzando i tre quarti della responsabilità a carico dell'attrice, e liquidando pertanto alla stessa l'importo di EUR 12.000 oltre all'onnicomprensivo importo di EUR 1.500 per spese di lite). Con nota 30.4.2025 l'attrice respingeva tale proposta, cui invece aderivano i convenuti (che inoltre respingevano la controproposta formulata dall'attrice).
All'udienza del giorno 10/07/2025 le parti rassegnavano quindi le conclusioni come in epigrafe trascritte e discutevano poi la causa oralmente.
All'esito, il tribunale tratteneva la causa per la decisione a norma dell'a. 281 sexies comma 3 cpc.
I motivi della decisione
Il convenuto, formalmente interrogato, non ha fornito elementi confessori né decisivi per ricostruire il fatto.
Per contro, le dichiarazioni dei testimoni (i quali risultano totalmente indifferenti e di normale attendibilità) appaiono pienamente coerenti tra loro, oltre che con quanto dichiarato dai medesimi testimoni alla polizia locale intervenuta dopo il fatto, sicché devono fondare la presente decisione.
Il testimone che era a bordo dell'auto che seguiva quella del convenuto, ha in Testimone_1 particolare ricordato che il semaforo (che egli poteva ben vedere) era “già rosso” per l'attrice, ha confermato che l'attrice aveva in mano un telefono cellulare, ha confermato che l'auto veva il Parte_2
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 40737 / 2022 - pag. 3 semaforo verde e svoltò a sinistra, ha confermato che l'attrice “era al centro dell'attraversamento e si stava avvicinando all'isola spartitraffico”, più precisamente l'attrice “non era proprio al centro della strada, era più a sinistra, scendeva dallo spartitraffico”.
Il testimone , interrogato a Trento, ha confermato che “nel momento in cui è Persona_1 scattato per le autovetture intente a svoltare a sinistra il segnale semaforico verde (rosso per i pedoni), la prima autovettura che mi precedeva ha svoltato a sinistra;
altrettanto stava facendo anche la seconda autovettura, ma la manovra non è stata portata a termine perché andava a collidere contro la sig.ra
, la quale, col cellulare in mano, aveva impegnato l'attraversamento pedonale nonostante il Pt_1 segnale semaforico rosso per i pedoni”, ha confermato che l'attrice “era al centro dell'attraversamento pedonale e si stava avvicinando all'isola spartitraffico”, precisando che l'attrice “ha dapprima percorso il marciapiede e senza fermarsi ha poi attraversato”; l'urto “è avvenuto sulle strisce pedonali, dopo che la stessa aveva percorso poco più della loro metà … impugnando con una delle due mani il telefono cellulare, mentre con l'altra era intenta a premere le varie funzioni;
quindi, era a testa bassa con lo sguardo rivolto verso lo schermo del cellulare”.
Alla luce di tali concordanti testimonianze, si deve concludere che l'attrice pose in essere una repentina manovra senza prestare attenzione al semaforo rosso né ai veicoli in fase di svolta, a causa della distrazione causata dal telefono che stava consultando. Dalla testimonianza del si ricava inoltre che la Per_1 pedona non era visibile dalla posizione del convenuto, che dunque legittimamente allo scatto del verde iniziò la manovra di svolta senza potersi avvedere della presenza dell'attrice. Ciò porta perciò a ritenere pienamente superata la presunzione di responsabilità dell'automobilista, con conseguente sua assoluzione da ogni pretesa. A norma dell'a. 91 cpc, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando i parametri del DM 55/2014 aggiornati dal DM 147/2022, in un importo fra i minimi e i medi, tenendo conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide:
(1) respinge le domande proposte dall'attrice ; Parte_1
(2) condanna l'attrice a rifondere le spese di lite dei convenuti Controparte_1
e liquidate in € 4.500,00 per Controparte_2 Controparte_3 compensi professionali, oltre alle spese generali, IVA e CPA.
Così deciso il giorno 21 luglio 2025 dal tribunale di Milano. Il giudice
RT ER
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 40737 / 2022 - pag. 4
nella persona del giudice RT Pertile pronuncia questa
SENTENZA ex a. 281 sexies comma 3 cpc nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 40737 / 2022 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. POLIZZI PAOLOALBERTO PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. Controparte_1 C.F._2
. fisc. Controparte_2 C.F._3 fuso Controparte_3 [...]
. fisc. ) Controparte_4 P.IVA_1 tutti e tre col procuratore domiciliatario avv. CARBONE FRANCA MARIA GIUSEPPINA PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
L'attrice conferma le conclusioni della prima memoria, cioè:
“NEL MERITO - previa declaratoria di responsabilità esclusiva ex art 2054, I, cc ovvero … prevalente del signor , … condannare i convenuti in solido tra loro a risarcire integralmente Controparte_2
l'esponente, ovvero in proporzione all'accertata misura di responsabilità, i danni subiti in occasione del sinistro medesimo … il danno non patrimoniale permanente e temporaneo, nella componente fisica, morale e dinamico esistenziale, ed il danno patrimoniale quale danno emergente (spese), nella somma che verrà accertata … Con vittoria di spese e competenze … da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario”
I tre convenuti confermano le conclusioni della comparsa di risposta, cioè:
“In via principale e nel merito … dichiarare la esclusiva responsabilità dell'attrice … con conseguente rigetto delle domande … In via subordinata … accertare e dichiarare in ogni caso la concorrente responsabilità della signora nella causazione dell'evento per cui è causa, con Parte_1 conseguente riduzione delle pretese risarcitorie di parte attrice ...”
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 40737 / 2022 - pag. 1 Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 20.9.2022, l'attrice esponeva che:
• essa, “alle ore 10.27 circa” del 23 settembre 2016, “stava percorrendo l'attraversamento pedonale di Via Lessona per Via Moretti dopo aver impegnato la stessa con favore semaforica verde”;
• “giunta ad un metro dallo spartitraffico centrale ivi posto, l'attrice era investita dalla vettura Kia Pikanto TG. ED160PZ si proprietà di e condotta da Controparte_5 Controparte_2 assicurata per la RCA con … la quale con manovra di conversione a sinistra Controparte_6 si immetteva sulla laterale di Via Lessona, proveniente da Via Valtrompia”;
• a causa delle lesioni riportate, l'attrice era stata trasportata all'ospedale Niguarda Ca' Gronda di Milano ove venivano riscontrati trauma fratturativo al bacino e contusioni al ginocchio sinistro;
• “Dall'analisi dei fatti e dai danni riportati dal veicolo coinvolto, oltre che dagli elementi di fatto inseriti nella documentazione allegata al verbale redatto dagli agenti di P.M., emerge con chiarezza la dinamica dello stesso e la conseguente esclusiva responsabilità del convenuto Sig. nella CP_2 sua determinazione”;
• infatti, la pedona stava attraversando la careggiata su attraversamento pedonale regolato da semaforo, ed era “facilmente visibile, così come appare provato che al momento dell'urto avesse già attraversato più di metà della carreggiata, evidentemente con segnale semaforico verde”;
• la pedona, “non solo era perfettamente visibile ma è stato effettivamente visto, sia dall'odierno convenuto che dai testi”;
• si doveva perciò applicare ex a. 2054/1 cc la presunzione di responsabilità dell'automobilista, sul quale gravava l'onere di dimostrare che “il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e il conseguente urto sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili”;
• d'altra parte, “l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da un veicolo non è sufficiente ad affermare la sua responsabilità e/o corresponsabilità essendo necessario che il conducente dell'autoveicolo vinca la presunzione di cui al comma 1 dell'art. 2054 cc”.
L'attrice pertanto concludeva chiedendo “previa declaratoria di responsabilità esclusiva ex art 2054, I, cc e/o prevalente del signor ” di condannare i convenuti in solido “a risarcire integralmente, Controparte_2 ovvero in proporzione all'accertata misura di responsabilità” i danni causati dal sinistro, senza indicarne l'importo (e dichiarando che la causa è di valore indeterminabile, sicché sarebbe dovuto il contributo unificato di EUR 527,00, che peraltro dalle annotazioni del 12.12.2022 e del 24.1.2024 non risulta versato).
I tre convenuti si costituivano con comparsa depositata il 23.1.2023 osservando che:
• le dichiarazioni rese dal conducente agli agenti di polizia locale intervenuti dopo il sinistro CP_2 erano state confermate dai due testimoni oculari presenti al fatto, e Testimone_1
Persona_1
• da tali dichiarazioni emergeva che l'attrice aveva attraversato l'incrocio dal lato civici pari a quello dispari di via Amoretti, con impianto semaforico rosso nel suo senso di marcia e distratta dal telefono cellulare, fuori dalle strisce pedonali;
• i vigili avevano anche accertato la “regolazione delle luci dell'impianto semaforico ivi posto” precisando in proposito che:“ i tempi dell'impianto semaforico presente in luogo sono i seguenti: le lanterne semaforiche proiettano luce verde, contemporaneamente, per le correnti veicolari che
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 40737 / 2022 - pag. 2 percorrono via Lessona in entrambi i sensi di marcia;
allo scattare dalla luce rossa per la corrente veicolare che percorre la carreggiata lato civici pari di Via Lessona, contemporaneamente, le lanterne pedonali che regolano l'attraversamento di via Amoretti proiettano luce rossa”;
• era dunque evidente che il sinistro andava ascritto “al comportamento imprevedibile e improvviso del pedone signora che, distratta dal cellulare che aveva in uso, attraversava Via Parte_1
Amoretti fuori dalle strisce pedonali e con semaforo per lei rosso … in modo imprevedibile e improvviso, con luce semaforica rossa nel suo senso di marcia”;
• il comportamento dell'attrice pertanto non aveva permesso al convenuto di evitare la collisione
“dopo aver approntato tutte le necessarie cautele del caso e della manovra di svolta” giacché il conducente dell'autovettura Kia Picanto “guidava con tutte le accortezze possibili e, dopo aver dato la precedenza al flusso veicolare che impegnava Via Lessona, con semaforo rosso per i pedoni transitanti su Via Amoretti, effettuava la svolta trovandosi la signora davanti al cofano, Pt_1 come peraltro la stessa conferma nella sua dichiarazione del 29/09/2016 presentata dalla figlia al
Comando della Polizia Locale successivamente all'accaduto”;
• i convenuti contestavano anche i danni genericamente prospettati dall'attrice. Concludevano chiedendo in via principale il rigetto delle domande.
All'udienza di prima comparizione tenuta il 13.2.2023 venivano assegnati i termini ex a. 183/6 cpc.
All'udienza 10.10.2023 venivano venivano ammesse alcune delle prove dedotte dalle parti, anche per rogatoria, sicché questo tribunale il 15.12.2023 interrogava il testimone e il tribunale di Trento, Tes_1 ex a. 203 cpc, il 12.12.2023 interrogava il testimone Per_1
All'udienza 17.6.2024 veniva fissata udienza per precisare le conclusioni, che le parti rassegnavano all'udienza 23.1.2025.
Con ordinanza 22.3.2025 veniva formulata proposta di conciliazione ex a. 185 bis cpc, con rimessione della causa sul ruolo per verificarne l'esito (ipotizzando i tre quarti della responsabilità a carico dell'attrice, e liquidando pertanto alla stessa l'importo di EUR 12.000 oltre all'onnicomprensivo importo di EUR 1.500 per spese di lite). Con nota 30.4.2025 l'attrice respingeva tale proposta, cui invece aderivano i convenuti (che inoltre respingevano la controproposta formulata dall'attrice).
All'udienza del giorno 10/07/2025 le parti rassegnavano quindi le conclusioni come in epigrafe trascritte e discutevano poi la causa oralmente.
All'esito, il tribunale tratteneva la causa per la decisione a norma dell'a. 281 sexies comma 3 cpc.
I motivi della decisione
Il convenuto, formalmente interrogato, non ha fornito elementi confessori né decisivi per ricostruire il fatto.
Per contro, le dichiarazioni dei testimoni (i quali risultano totalmente indifferenti e di normale attendibilità) appaiono pienamente coerenti tra loro, oltre che con quanto dichiarato dai medesimi testimoni alla polizia locale intervenuta dopo il fatto, sicché devono fondare la presente decisione.
Il testimone che era a bordo dell'auto che seguiva quella del convenuto, ha in Testimone_1 particolare ricordato che il semaforo (che egli poteva ben vedere) era “già rosso” per l'attrice, ha confermato che l'attrice aveva in mano un telefono cellulare, ha confermato che l'auto veva il Parte_2
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 40737 / 2022 - pag. 3 semaforo verde e svoltò a sinistra, ha confermato che l'attrice “era al centro dell'attraversamento e si stava avvicinando all'isola spartitraffico”, più precisamente l'attrice “non era proprio al centro della strada, era più a sinistra, scendeva dallo spartitraffico”.
Il testimone , interrogato a Trento, ha confermato che “nel momento in cui è Persona_1 scattato per le autovetture intente a svoltare a sinistra il segnale semaforico verde (rosso per i pedoni), la prima autovettura che mi precedeva ha svoltato a sinistra;
altrettanto stava facendo anche la seconda autovettura, ma la manovra non è stata portata a termine perché andava a collidere contro la sig.ra
, la quale, col cellulare in mano, aveva impegnato l'attraversamento pedonale nonostante il Pt_1 segnale semaforico rosso per i pedoni”, ha confermato che l'attrice “era al centro dell'attraversamento pedonale e si stava avvicinando all'isola spartitraffico”, precisando che l'attrice “ha dapprima percorso il marciapiede e senza fermarsi ha poi attraversato”; l'urto “è avvenuto sulle strisce pedonali, dopo che la stessa aveva percorso poco più della loro metà … impugnando con una delle due mani il telefono cellulare, mentre con l'altra era intenta a premere le varie funzioni;
quindi, era a testa bassa con lo sguardo rivolto verso lo schermo del cellulare”.
Alla luce di tali concordanti testimonianze, si deve concludere che l'attrice pose in essere una repentina manovra senza prestare attenzione al semaforo rosso né ai veicoli in fase di svolta, a causa della distrazione causata dal telefono che stava consultando. Dalla testimonianza del si ricava inoltre che la Per_1 pedona non era visibile dalla posizione del convenuto, che dunque legittimamente allo scatto del verde iniziò la manovra di svolta senza potersi avvedere della presenza dell'attrice. Ciò porta perciò a ritenere pienamente superata la presunzione di responsabilità dell'automobilista, con conseguente sua assoluzione da ogni pretesa. A norma dell'a. 91 cpc, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando i parametri del DM 55/2014 aggiornati dal DM 147/2022, in un importo fra i minimi e i medi, tenendo conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide:
(1) respinge le domande proposte dall'attrice ; Parte_1
(2) condanna l'attrice a rifondere le spese di lite dei convenuti Controparte_1
e liquidate in € 4.500,00 per Controparte_2 Controparte_3 compensi professionali, oltre alle spese generali, IVA e CPA.
Così deciso il giorno 21 luglio 2025 dal tribunale di Milano. Il giudice
RT ER
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 40737 / 2022 - pag. 4