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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/04/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4321/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Monza
Quarta Sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Caniato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4321/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 comunitario in Spagna, Isla Plana (Murcia), C Isla Del Esparto 24, rappresentato e difeso dall'Avv.
Fabio Festa ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Bovisio Masicago (MB), Via Vittorio Alfieri
34 giusta procura in atti;
ATTORE
E
(C.F. ) nato a [...], il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Varedo (MB) Via Adamello 3 int. 5,
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI per come da ricorso introduttivo: Parte_1
In via principale e nel merito: accertare e dichiarare che il sig. nato a [...], il [...], codice fiscale Controparte_1
, residente in [...] interno 5, ha accettato tacitamente C.F._2
l'eredità della sig.ra e della sig.ra per fatti concludenti e per Persona_1 Parte_2 aver compiuto atti di disposizione del patrimonio ereditario incompatibili con la volontà di non accettare l'eredità;
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha presentato domanda di accertare che il sig. abbia Controparte_1 tacitamente accettato l'eredità pervenutagli ex lege dalla madre, signora Parte_2 nonché l'eredità pervenutagli dalla nonna materna, signora Persona_1
L'interesse ad agire in capo all'attore deriva dal fatto che lo stesso è proprietario pro quota dei seguenti immobili siti in Rho (MI), alla via Santorre di Santarosa, 9 che dalle visure prodotte risultano in comproprietà con il convenuto e con la deceduta signora Parte_2
- Appartamento al foglio 9 particella 320 sub 715 (prima sub. 8), cat A/3 classe 5, vani 5,
89 mq, rendita catastale € 568,10 (doc. 2),
- Box/Autorimessa al foglio 9, part. 420, sub. 2, cat C/6, classe 6, consistenza 11mq, rendita catastale € 58,51 (doc. 3),
- Cantina al foglio 9, particella 320, sub. 716 (prima 8), cat. C/2, classe 2, consistenza 9 mq, rendita catastale € 30,68 (doc. 4).
Detti immobili sono oggetto della procedura esecutiva immobiliare RGE 1531/2003 promossa avanti al Tribunale di Milano da (ora nei confronti di Parte_3 Parte_4 [...]
(oltre che, per altri immobili che di ), procedura nella quale sono Pt_2 Controparte_2
intervenuti i creditori . Controparte_3
quale comproprietario non esecutato, ha presentato in tal sede domanda di Parte_5
divisione immobiliare endo-esecutiva (doc.11) allegando di essere comproprietario per la quota indivisa di 1/2, assieme a degli immobili assoggettati ad esecuzione. Controparte_1
Il GE all'udienza del 2 maggio 2024 ha preso atto della richiesta del comproprietario non esecutato, di un rinvio ai fini di poter introdurre giudizio ex art.281-deicies al Parte_1
fine di far accertare l'accettazione tacita di eredità in capo a sulla quota di ½ Controparte_1
degli immobili sopra indicati, in relazione alle eredità relitte da e da Parte_2
Il creditore procedente e gli intervenuti nulla hanno opposto. Persona_1
pagina 2 di 8 Il presente giudizio è stato instaurato da esclusivamente nei confronti di Parte_1
senza una formale integrazione del contraddittorio nei confronti dei creditori Controparte_1
procedenti ed intervenuti nel giudizio RGE 1531/2003 ed i creditori non sono spontaneamente intervenuti nella presente causa, autonoma rispetto al giudizio di esecuzione, rispetto alla quale sono rimasti estranei, pur avendovi interesse.
In materia di espropriazione immobiliare, se è pignorato un diritto reale di provenienza ereditaria, ai fini della verifica della titolarità del diritto staggito in capo al debitore è irrilevante che la trascrizione dell'accettazione dell'eredità manchi al momento del pignoramento, purché essa intervenga prima della liquidazione del cespite;
tuttavia, la vendita forzata eseguita senza che sia stata trascritta l'accettazione dell'eredità non è né invalida, né inefficace, ma eventualmente assoggettabile a evizione (con gli effetti dell'art. 2921 c.c.), e fatta sempre salva, senza limite temporale alcuno, la possibilità di ripristino della continuità delle trascrizioni Cass. Sez. 3 n. 4301/2023.
Parte attrice allega quanto segue: il complesso immobiliare sopra identificato e assoggettato ad esecuzione nel procedimento RGE era originariamente di proprietà esclusiva di R_
(padre dell'attore e nonno del convenuto).
[...]
Al decesso di avvenuto nel 1984, si è aperta la successione ex lege, con Persona_2
eredi in parti eguali il coniuge e i due figli (attore) e Persona_1 Parte_1
(madre del convenuto), ciascuno per la quota indivisa di 1/3. Parte_2
Al decesso di (intervenuto il 10 marzo 2012 come da certificato di morte Parte_2
prodotto sub doc.6), parte attrice afferma – senza tuttavia produrre i relativi certificati anagrafici – che sia succeduto ex lege il figlio e che lo stesso fosse l'unico Controparte_1
erede.
Parte attrice afferma che non abbia mai presentato dichiarazione di Controparte_1
successione rispetto a e non abbia mai rinunziato alla sua eredità e produce Parte_2
in proposito ispezione ipotecaria risalente al 2.11.2022 da cui non risultano trascrizioni della denunzia di successione e produce le iscrizioni ipotecarie sugli immobili sopra elencati, dalle quali non risulta trascritta la successione di (doc.7). Parte_2
Parte attrice allega che sia deceduta il 22.11.2014 (il documento 8, Persona_1
pagina 3 di 8 indicato nell'elenco in calce al ricorso, non risulta prodotto) e che alla stessa siano succeduti il figlio, e, per rappresentazione dalla madre premorta il Parte_1 Parte_2
convenuto Controparte_1
L'acquisto per successione dell'eredità di (nonna materna del convenuto) Persona_1
risulta trascritto (come da estratto iscrizione ipotecaria prodotto sub doc 10 e come da visura prodotta) ma non risulta trascritta l'accettazione dell'eredità.
Parte attrice afferma che avrebbe acquistato l'eredità della madre e l'eredità Controparte_1
della nonna, per avere compiuto atti gestori inequivoci ed incompatibili con la volontà di non accettare.
L'assunto è infondato, per i motivi che si vanno ad esporre, rispetto all'eredità della madre mentre è fondato rispetto alla eredità della nonna.
Il convenuto non si è costituito. L'atto di citazione è stato notificato a norma dell'art.140
c.p.c. presso la residenza anagrafica (diversa rispetto agli immobili oggetto di esecuzione) e la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza.
In diritto
La qualità di erede può conseguire esclusivamente all'accettazione dell'eredità che può avvenire sia in forma espressa – con un negozio unilaterale non recettizio contenuto in un atto pubblico o in una scrittura privata (aditio) – sia in forma tacita che, a norma dell'art.476 c.c., si configura come un comportamento concludente del chiamato all'eredità che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (pro herede gestio) (Cass. Sez. 2 n. 390/2025).
L'acquisto della qualità di erede, per gli effetti che si determinano nella sfera del chiamato, deve necessariamente essere ricondotto alla volontà di quest'ultimo, non potendo scaturire da dichiarazioni di terzi o da comportamenti altrui (Cass. Sez. 2 n.21902/2011).
Il giudice è quindi chiamato a valutare il comportamento allegato dalla parte e verificare se si tratti di una attività personale del chiamato, se sia incompatibile con la volontà di rinunziare pagina 4 di 8 all'eredità, se sia univoco e non altrimenti giustificabile – in altri termini, se il comportamento tenuto dal chiamato all'eredità non possa ragionevolmente venire interpretato in altro modo che come manifestazione della volontà di accettare l'eredità.
La valutazione va condotta caso per caso secondo una valutazione obiettiva di tutti gli elementi dedotti nella fattispecie, alla stregua del comune modo di agire.
Il possesso dei beni ereditari comporta l'assunzione della qualità di erede ove il chiamato non faccia l'inventario entro tre mesi giorno dell'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità (art.485 c.c.). In questa ipotesi la volontarietà del comportamento è valutata esclusivamente in punto consapevolezza dell'appartenenza del bene all'asse ereditario.
Rileva il compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che spiega i propri effetti non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile.
La mera produzione dei certificati catastali non è sufficiente in quanto il giudice è chiamato a verificare un comportamento proprio del chiamato all'eredità.
Occorre pertanto dimostrare che la voltura sia riferibile al chiamato all'eredità che la ha richiesta, ha incaricato un soggetto di richiederla ovvero ne ha ratificato l'operato (Cass. Sez.
3 n. 15888/2014 e 22769/2024, Sez.
6-2 n. 8980/2017 e n.32770/2018).
La mera presentazione della denunzia di successione, pur avendo valore indiziario, non è sufficiente di per sé a determinare l'accettazione tacita dell'eredità.
Tra i comportamenti che sono stati ritenuti comportare l'accettazione tacita di eredità si annoverano la concessione in locazione a terzi di bene ereditario (Trib. Torino, Sez. 2,
8.01.2021 n. 58) e la riscossione di canoni di locazione di beni ereditari (Cass. Sez. 2
2743/2014, 11823/2015, Trib. Torino cit.).
Ai fini di provare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda nelle cause contumaciali - per le quali non è applicabile il principio di non contestazione di cui all'art.115
c.p.c. - è necessaria la prova documentale.
In particolare, il rapporto di parentela con il de cuius e il rapporto con gli altri familiari, tale da consentire di qualificare il convenuto come chiamato all'eredità ex lege a norma degli articoli 565 e 572 c.c., dovrà venire provato documentalmente.
pagina 5 di 8 Il decesso del de cuius potrà venire provato tramite la produzione del certificato di morte o altro atto pubblico da cui risulti la data del decesso, non essendo sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Cass. Sez. 2 n. 2506/1973, n. 13738/2005, n. 4414/1999, n.
6132/2008).
Per venire all'esame del caso concreto :
dalla visura catastale prodotta (doc.10) gli immobili sopra elencati risultano così intestati:
1. : Proprieta' per 1/6 per successione dalla nonna Controparte_1 Persona_1
(per rappresentazione, essendo la madre premorta) come da DENUNZIA Parte_2
NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE del 22/11/2014 Pubblico ufficiale OLDANI Sede
LAINATE (MI) - UU Sede CLUSONE (BG) Registrazione Volume 9990 n. 463 registrato in data 25/06/2015 - SUCCESSIONE Voltura n. 42824.1/2015 - Pratica n. MI0540297 in atti dal
20/07/2015 (con l'annotazione che Nel documento sono indicati gli identificativi catastali dell'immobile originario dell'attuale RHO (H264) (MI) Foglio 9 Particella 320 Subalterno 8).
2. : Proprieta' per 3/6, anch'egli per effetto della successione da Parte_1
con richiamo al medesimo atto. Non è erede della sorella debitrice Persona_1
esecutata Parte_2
3. ancora al 1 febbraio 2023, data in cui è stata estratta la visura Parte_2
prodotta, risulta proprietaria dell'immobile per 2/6 (deriva dall'atto VARIAZIONE del
03/08/2022 Pratica n. MI0325775 in atti dal 03/08/2022 Protocollo NSD n. CP_3
AGEV-ST1.REGISTRO UFFICIALE.5933398.03/08/2022 DIVISIONE-DIVERSA
DISTRIBUZIONE PAZI n. 325775.1/2022)2). CP_4 CP_5
Risulta quindi un principio di prova documentale nel senso di ritenere che Controparte_1
abbia accettato l'eredità della nonna mentre non vi è alcuna prova Persona_1
documentale dell'accettazione dell'eredità materna.
Anzi, vi è semmai un elemento presuntivo in senso contrario: se il sig. avesse CP_6
voluto accettare l'eredità della madre, è ragionevole ritenere che, recatosi dal Notaio per pagina 6 di 8 accettare l'eredità della nonna, deceduta successivamente, avrebbe accettato anche l'eredità della madre. Non averlo fatto ed avere lasciato a lei intestata la quota di 2/6 dell'immobile, appaiono indici della volontà di non accettare l'eredità, tra l'altro gravata da debiti.
In quanto ad atti gestori, l'attore produce contratto di locazione dei più volte menzionati immobili sottoscritto da e qualificati come “locatori”, con Parte_1 Controparte_1
effetto a partire dal 18.11.2015 (doc.9).
Questo documento, di per sé solo considerato, non è sufficiente a provare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità lasciata dalla mamma in quanto avrebbe Controparte_1
avuto il diritto di sottoscriverlo anche quale erede della sola nonna Persona_1
Parte attrice produce inoltre estratti conto a sé intestati (secondo doc.9) dai quali risultano bonifici in ingresso provenienti dalla conduttrice e bonifici in uscita, per somme minori, a favore di eseguiti in prossimità dell'incasso dei canoni. Controparte_1
Come sopra ricordato, la concessione in locazione a terzi di bene ereditario e la riscossione di canoni di locazione di beni ereditari sono comportamenti che, valutati unitamente all'insieme delle circostanze del caso concreto, possono ritenersi comportare l'accettazione tacita di eredità.
Sebbene i bonifici in uscita non rechino causale alcuna e potrebbero, considerati anche i rapporti di parentela, essere stati eseguiti anche ad altro titolo, tuttavia è ragionevole ritenere costituiscano un rimborso parziale di canoni.
Le somme non corrispondono né a ½ né ad 1/3, tuttavia si può ritenere che il loro ricevimento periodico (sia pure meramente passivo) senza che emerga evidenza alcuna di un rifiuto di ricevere le somme o di ri-accrediti di somme sul conto corrente unitamente alla dichiarazione di successione ed alla visura catastale ed alla sottoscrizione del contratto di locazione possano fondare l'accoglimento della domanda di intervenuta accettazione tacita dell'eredità di
Persona_1
Viceversa, in assenza di voltura e denunzia di successione, la mera ricezione di bonifici privi di causale che il convenuto avrebbe almeno in parte titolo a ricevere quale proprietario di 1/6
pagina 7 di 8 dell'immobile, non costituisce prova sufficiente della riscossione di canoni riferibili alla quota indivisa intestata alla madre ed è elemento insufficiente per dichiarare erede il sig.
[...]
CP_1
La parziale soccombenza e il contegno processuale di parte convenuta che è rimasta contumace nonostante regolare notifica costituiscono motivi per disporre la compensazione ai sensi dell'art.92, secondo comma c.p.c. come più volte modificato, da ultimo dall'art.13 D.L
12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla L n.162/14 se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata e disattesa, così dispone:
1. accerta e dichiara che il sig. ha accettato tacitamente l'eredità della Controparte_1
sig.ra per fatti concludenti e per aver compiuto atti di Persona_1
disposizione del patrimonio ereditario incompatibili con la volontà di non accettare l'eredità;
2. Dichiara compensate le spese di lite
Monza, 4 aprile 2025
Il Giudice
dott. Caterina Caniato
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Monza
Quarta Sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Caniato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4321/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 comunitario in Spagna, Isla Plana (Murcia), C Isla Del Esparto 24, rappresentato e difeso dall'Avv.
Fabio Festa ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Bovisio Masicago (MB), Via Vittorio Alfieri
34 giusta procura in atti;
ATTORE
E
(C.F. ) nato a [...], il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Varedo (MB) Via Adamello 3 int. 5,
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI per come da ricorso introduttivo: Parte_1
In via principale e nel merito: accertare e dichiarare che il sig. nato a [...], il [...], codice fiscale Controparte_1
, residente in [...] interno 5, ha accettato tacitamente C.F._2
l'eredità della sig.ra e della sig.ra per fatti concludenti e per Persona_1 Parte_2 aver compiuto atti di disposizione del patrimonio ereditario incompatibili con la volontà di non accettare l'eredità;
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha presentato domanda di accertare che il sig. abbia Controparte_1 tacitamente accettato l'eredità pervenutagli ex lege dalla madre, signora Parte_2 nonché l'eredità pervenutagli dalla nonna materna, signora Persona_1
L'interesse ad agire in capo all'attore deriva dal fatto che lo stesso è proprietario pro quota dei seguenti immobili siti in Rho (MI), alla via Santorre di Santarosa, 9 che dalle visure prodotte risultano in comproprietà con il convenuto e con la deceduta signora Parte_2
- Appartamento al foglio 9 particella 320 sub 715 (prima sub. 8), cat A/3 classe 5, vani 5,
89 mq, rendita catastale € 568,10 (doc. 2),
- Box/Autorimessa al foglio 9, part. 420, sub. 2, cat C/6, classe 6, consistenza 11mq, rendita catastale € 58,51 (doc. 3),
- Cantina al foglio 9, particella 320, sub. 716 (prima 8), cat. C/2, classe 2, consistenza 9 mq, rendita catastale € 30,68 (doc. 4).
Detti immobili sono oggetto della procedura esecutiva immobiliare RGE 1531/2003 promossa avanti al Tribunale di Milano da (ora nei confronti di Parte_3 Parte_4 [...]
(oltre che, per altri immobili che di ), procedura nella quale sono Pt_2 Controparte_2
intervenuti i creditori . Controparte_3
quale comproprietario non esecutato, ha presentato in tal sede domanda di Parte_5
divisione immobiliare endo-esecutiva (doc.11) allegando di essere comproprietario per la quota indivisa di 1/2, assieme a degli immobili assoggettati ad esecuzione. Controparte_1
Il GE all'udienza del 2 maggio 2024 ha preso atto della richiesta del comproprietario non esecutato, di un rinvio ai fini di poter introdurre giudizio ex art.281-deicies al Parte_1
fine di far accertare l'accettazione tacita di eredità in capo a sulla quota di ½ Controparte_1
degli immobili sopra indicati, in relazione alle eredità relitte da e da Parte_2
Il creditore procedente e gli intervenuti nulla hanno opposto. Persona_1
pagina 2 di 8 Il presente giudizio è stato instaurato da esclusivamente nei confronti di Parte_1
senza una formale integrazione del contraddittorio nei confronti dei creditori Controparte_1
procedenti ed intervenuti nel giudizio RGE 1531/2003 ed i creditori non sono spontaneamente intervenuti nella presente causa, autonoma rispetto al giudizio di esecuzione, rispetto alla quale sono rimasti estranei, pur avendovi interesse.
In materia di espropriazione immobiliare, se è pignorato un diritto reale di provenienza ereditaria, ai fini della verifica della titolarità del diritto staggito in capo al debitore è irrilevante che la trascrizione dell'accettazione dell'eredità manchi al momento del pignoramento, purché essa intervenga prima della liquidazione del cespite;
tuttavia, la vendita forzata eseguita senza che sia stata trascritta l'accettazione dell'eredità non è né invalida, né inefficace, ma eventualmente assoggettabile a evizione (con gli effetti dell'art. 2921 c.c.), e fatta sempre salva, senza limite temporale alcuno, la possibilità di ripristino della continuità delle trascrizioni Cass. Sez. 3 n. 4301/2023.
Parte attrice allega quanto segue: il complesso immobiliare sopra identificato e assoggettato ad esecuzione nel procedimento RGE era originariamente di proprietà esclusiva di R_
(padre dell'attore e nonno del convenuto).
[...]
Al decesso di avvenuto nel 1984, si è aperta la successione ex lege, con Persona_2
eredi in parti eguali il coniuge e i due figli (attore) e Persona_1 Parte_1
(madre del convenuto), ciascuno per la quota indivisa di 1/3. Parte_2
Al decesso di (intervenuto il 10 marzo 2012 come da certificato di morte Parte_2
prodotto sub doc.6), parte attrice afferma – senza tuttavia produrre i relativi certificati anagrafici – che sia succeduto ex lege il figlio e che lo stesso fosse l'unico Controparte_1
erede.
Parte attrice afferma che non abbia mai presentato dichiarazione di Controparte_1
successione rispetto a e non abbia mai rinunziato alla sua eredità e produce Parte_2
in proposito ispezione ipotecaria risalente al 2.11.2022 da cui non risultano trascrizioni della denunzia di successione e produce le iscrizioni ipotecarie sugli immobili sopra elencati, dalle quali non risulta trascritta la successione di (doc.7). Parte_2
Parte attrice allega che sia deceduta il 22.11.2014 (il documento 8, Persona_1
pagina 3 di 8 indicato nell'elenco in calce al ricorso, non risulta prodotto) e che alla stessa siano succeduti il figlio, e, per rappresentazione dalla madre premorta il Parte_1 Parte_2
convenuto Controparte_1
L'acquisto per successione dell'eredità di (nonna materna del convenuto) Persona_1
risulta trascritto (come da estratto iscrizione ipotecaria prodotto sub doc 10 e come da visura prodotta) ma non risulta trascritta l'accettazione dell'eredità.
Parte attrice afferma che avrebbe acquistato l'eredità della madre e l'eredità Controparte_1
della nonna, per avere compiuto atti gestori inequivoci ed incompatibili con la volontà di non accettare.
L'assunto è infondato, per i motivi che si vanno ad esporre, rispetto all'eredità della madre mentre è fondato rispetto alla eredità della nonna.
Il convenuto non si è costituito. L'atto di citazione è stato notificato a norma dell'art.140
c.p.c. presso la residenza anagrafica (diversa rispetto agli immobili oggetto di esecuzione) e la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza.
In diritto
La qualità di erede può conseguire esclusivamente all'accettazione dell'eredità che può avvenire sia in forma espressa – con un negozio unilaterale non recettizio contenuto in un atto pubblico o in una scrittura privata (aditio) – sia in forma tacita che, a norma dell'art.476 c.c., si configura come un comportamento concludente del chiamato all'eredità che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (pro herede gestio) (Cass. Sez. 2 n. 390/2025).
L'acquisto della qualità di erede, per gli effetti che si determinano nella sfera del chiamato, deve necessariamente essere ricondotto alla volontà di quest'ultimo, non potendo scaturire da dichiarazioni di terzi o da comportamenti altrui (Cass. Sez. 2 n.21902/2011).
Il giudice è quindi chiamato a valutare il comportamento allegato dalla parte e verificare se si tratti di una attività personale del chiamato, se sia incompatibile con la volontà di rinunziare pagina 4 di 8 all'eredità, se sia univoco e non altrimenti giustificabile – in altri termini, se il comportamento tenuto dal chiamato all'eredità non possa ragionevolmente venire interpretato in altro modo che come manifestazione della volontà di accettare l'eredità.
La valutazione va condotta caso per caso secondo una valutazione obiettiva di tutti gli elementi dedotti nella fattispecie, alla stregua del comune modo di agire.
Il possesso dei beni ereditari comporta l'assunzione della qualità di erede ove il chiamato non faccia l'inventario entro tre mesi giorno dell'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità (art.485 c.c.). In questa ipotesi la volontarietà del comportamento è valutata esclusivamente in punto consapevolezza dell'appartenenza del bene all'asse ereditario.
Rileva il compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che spiega i propri effetti non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile.
La mera produzione dei certificati catastali non è sufficiente in quanto il giudice è chiamato a verificare un comportamento proprio del chiamato all'eredità.
Occorre pertanto dimostrare che la voltura sia riferibile al chiamato all'eredità che la ha richiesta, ha incaricato un soggetto di richiederla ovvero ne ha ratificato l'operato (Cass. Sez.
3 n. 15888/2014 e 22769/2024, Sez.
6-2 n. 8980/2017 e n.32770/2018).
La mera presentazione della denunzia di successione, pur avendo valore indiziario, non è sufficiente di per sé a determinare l'accettazione tacita dell'eredità.
Tra i comportamenti che sono stati ritenuti comportare l'accettazione tacita di eredità si annoverano la concessione in locazione a terzi di bene ereditario (Trib. Torino, Sez. 2,
8.01.2021 n. 58) e la riscossione di canoni di locazione di beni ereditari (Cass. Sez. 2
2743/2014, 11823/2015, Trib. Torino cit.).
Ai fini di provare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda nelle cause contumaciali - per le quali non è applicabile il principio di non contestazione di cui all'art.115
c.p.c. - è necessaria la prova documentale.
In particolare, il rapporto di parentela con il de cuius e il rapporto con gli altri familiari, tale da consentire di qualificare il convenuto come chiamato all'eredità ex lege a norma degli articoli 565 e 572 c.c., dovrà venire provato documentalmente.
pagina 5 di 8 Il decesso del de cuius potrà venire provato tramite la produzione del certificato di morte o altro atto pubblico da cui risulti la data del decesso, non essendo sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Cass. Sez. 2 n. 2506/1973, n. 13738/2005, n. 4414/1999, n.
6132/2008).
Per venire all'esame del caso concreto :
dalla visura catastale prodotta (doc.10) gli immobili sopra elencati risultano così intestati:
1. : Proprieta' per 1/6 per successione dalla nonna Controparte_1 Persona_1
(per rappresentazione, essendo la madre premorta) come da DENUNZIA Parte_2
NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE del 22/11/2014 Pubblico ufficiale OLDANI Sede
LAINATE (MI) - UU Sede CLUSONE (BG) Registrazione Volume 9990 n. 463 registrato in data 25/06/2015 - SUCCESSIONE Voltura n. 42824.1/2015 - Pratica n. MI0540297 in atti dal
20/07/2015 (con l'annotazione che Nel documento sono indicati gli identificativi catastali dell'immobile originario dell'attuale RHO (H264) (MI) Foglio 9 Particella 320 Subalterno 8).
2. : Proprieta' per 3/6, anch'egli per effetto della successione da Parte_1
con richiamo al medesimo atto. Non è erede della sorella debitrice Persona_1
esecutata Parte_2
3. ancora al 1 febbraio 2023, data in cui è stata estratta la visura Parte_2
prodotta, risulta proprietaria dell'immobile per 2/6 (deriva dall'atto VARIAZIONE del
03/08/2022 Pratica n. MI0325775 in atti dal 03/08/2022 Protocollo NSD n. CP_3
AGEV-ST1.REGISTRO UFFICIALE.5933398.03/08/2022 DIVISIONE-DIVERSA
DISTRIBUZIONE PAZI n. 325775.1/2022)2). CP_4 CP_5
Risulta quindi un principio di prova documentale nel senso di ritenere che Controparte_1
abbia accettato l'eredità della nonna mentre non vi è alcuna prova Persona_1
documentale dell'accettazione dell'eredità materna.
Anzi, vi è semmai un elemento presuntivo in senso contrario: se il sig. avesse CP_6
voluto accettare l'eredità della madre, è ragionevole ritenere che, recatosi dal Notaio per pagina 6 di 8 accettare l'eredità della nonna, deceduta successivamente, avrebbe accettato anche l'eredità della madre. Non averlo fatto ed avere lasciato a lei intestata la quota di 2/6 dell'immobile, appaiono indici della volontà di non accettare l'eredità, tra l'altro gravata da debiti.
In quanto ad atti gestori, l'attore produce contratto di locazione dei più volte menzionati immobili sottoscritto da e qualificati come “locatori”, con Parte_1 Controparte_1
effetto a partire dal 18.11.2015 (doc.9).
Questo documento, di per sé solo considerato, non è sufficiente a provare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità lasciata dalla mamma in quanto avrebbe Controparte_1
avuto il diritto di sottoscriverlo anche quale erede della sola nonna Persona_1
Parte attrice produce inoltre estratti conto a sé intestati (secondo doc.9) dai quali risultano bonifici in ingresso provenienti dalla conduttrice e bonifici in uscita, per somme minori, a favore di eseguiti in prossimità dell'incasso dei canoni. Controparte_1
Come sopra ricordato, la concessione in locazione a terzi di bene ereditario e la riscossione di canoni di locazione di beni ereditari sono comportamenti che, valutati unitamente all'insieme delle circostanze del caso concreto, possono ritenersi comportare l'accettazione tacita di eredità.
Sebbene i bonifici in uscita non rechino causale alcuna e potrebbero, considerati anche i rapporti di parentela, essere stati eseguiti anche ad altro titolo, tuttavia è ragionevole ritenere costituiscano un rimborso parziale di canoni.
Le somme non corrispondono né a ½ né ad 1/3, tuttavia si può ritenere che il loro ricevimento periodico (sia pure meramente passivo) senza che emerga evidenza alcuna di un rifiuto di ricevere le somme o di ri-accrediti di somme sul conto corrente unitamente alla dichiarazione di successione ed alla visura catastale ed alla sottoscrizione del contratto di locazione possano fondare l'accoglimento della domanda di intervenuta accettazione tacita dell'eredità di
Persona_1
Viceversa, in assenza di voltura e denunzia di successione, la mera ricezione di bonifici privi di causale che il convenuto avrebbe almeno in parte titolo a ricevere quale proprietario di 1/6
pagina 7 di 8 dell'immobile, non costituisce prova sufficiente della riscossione di canoni riferibili alla quota indivisa intestata alla madre ed è elemento insufficiente per dichiarare erede il sig.
[...]
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La parziale soccombenza e il contegno processuale di parte convenuta che è rimasta contumace nonostante regolare notifica costituiscono motivi per disporre la compensazione ai sensi dell'art.92, secondo comma c.p.c. come più volte modificato, da ultimo dall'art.13 D.L
12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla L n.162/14 se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata e disattesa, così dispone:
1. accerta e dichiara che il sig. ha accettato tacitamente l'eredità della Controparte_1
sig.ra per fatti concludenti e per aver compiuto atti di Persona_1
disposizione del patrimonio ereditario incompatibili con la volontà di non accettare l'eredità;
2. Dichiara compensate le spese di lite
Monza, 4 aprile 2025
Il Giudice
dott. Caterina Caniato
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