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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/09/2025, n. 3968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3968 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 30/09/2025 innanzi al Giudice Dott. OV IN, chiamato il procedimento iscritto al n. 4121/2022 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 10:30 sono presenti l'avv. SORGI ROBERTA per parte ricorrente nonché l'avv. CIANCIMINO ROSARIA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 16:00 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
OV IN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4121 /2022 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. SORGI ROBERTA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA
- resistente - oggetto: ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 30/09/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara irripetibili le somme di € 2.956,82 e dii € 134,20 chieste in restituzione alla ricorrente con provvedimenti del 25.8.2020, per l'effetto condannando l' alla restituzione di quanto già trattenuto in ordine a CP_2
tale somma;
-condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte CP_2
ricorrente, che liquida in € 1.600,00 oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore della procuratrice antistataria.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
2 Con ricorso depositato il 03/05/2022, la parte ricorrente in epigrafe premettendo:
-di essere stata tutore della defunta (morta in Palermo il Persona_1
14.02.2015) giusto decreto del Tribunale di Marsala in data 26.02.2008;
-di essere stata insegnante di scuola media inferiore, in pensione in data
01.09.2019;
-che non le veniva liquidato inizialmente il TFS a lei spettante poiché le veniva contestato un indebito di cui ignorava l'esistenza ed il cui importo successivamente veniva trattenuto dalla somma dovuta a titolo di trattamento di fine servizio;
-che in data 25.08.2020 l' le comunicava che “ per il periodo dal CP_2
01/01/2012 al 31.12.2012 sulla pensione della sig.ra cat. Persona_1
INVCIV n. 07009734 eliminata per decesso della titolare, è stato corrisposto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro134,29…sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”;
-che in data 25.08.2020 l' con altra comunicazione la informava che CP_2
“ per il periodo dal 01/01/2012 al 31.10.2012 sulla pensione della sig.ra
cat. IOART n. 34011162 eliminata per decesso della titolare, Persona_1
è stato corrisposto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 2.956,82 … sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”;
-che proponeva ricorso amministrativo, rigettato dall' che la CP_1
invitava a proporre opposizione, che veniva inviata e rimaneva priva di riscontro,
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “ CP_2
accertare e dichiarare che l'indebito di € 3.091,11 va annullato poiché illegittimo;
- conseguentemente accertare e dichiarare che la somma di €
3.091,11 non è recuperabile dall' - altresì, accertare e dichiarare che la CP_2
Sig.ra non è tenuta al pagamento della somma di € 3.091,11; - in via Per_1
subordinata, accertare e dichiarare che la somma trattenuta a compensazione sull'importo liquidato in acconto del TFS alla ricorrente è
3 illegittima; - conseguentemente condannare l' alla restituzione della CP_2
somma illegittimamente trattenuta pari ad € 3091,11”
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, rappresentando che l'indebito su pensione IR (trattamento pensionistico di invalidità dei coltivatori diretti) si è generato per l'anno 2012 perché la de cuius non presentò la seconda domanda di Persona_1
rinnovo ai sensi dell'art 1 commi 7 ed 8 della Legge n. 222 del 1984 e che,
l'ulteriore indebito di € 134,29 è stato accertato in esito a una revoca della maggiorazione di importo della pensione INVCIV in precedenza concessa in mancanza dei presupposti di legge;
contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato e va accolto.
La debenza delle somme chieste in restituzione dall' e già trattenute CP_2
sul trattamento di fine servizio della ricorrente, nella qualità di erede di deve essere valutata, quanto alla sua legittimità, non Persona_1
sull'obbligo gravante sula ricorrente nella qualità spiegata ma, viceversa, sull'esistenza dell'obbligo restitutorio in capo alla defunta dante causa.
E, qualificata l'azione (iura novit curia) va decisa in base alle norme vigenti che si ritengono applicabili, sulla scorta del petitum e della causa petendi dedotti in giudizio, indipendentemente dal nomen iuris e dalla qualificazione giuridica data alle parti.
L'indebito, come allegato dall' si è formato nel periodo 1.12012 ~ CP_2
31.12.2012, sulla prestazione cat. IR che, essendo pensione d'invalidità dei coltivatori diretti, ha natura previdenziale assicurativa, essendo basata su un precedente rapporto di provvista.
L'insorgenza dell'indebito si determinava a causa della mancata domanda di rinnovo della prestazione temporanea (soggiacente alle medesime regole dell'assegno ordinario d'invalidità), che però veniva erogata anche nel
4 triennio successivo, a far data dal 2009 fino al 2012).
Trattandosi di prestazione di natura assicurativa, trovano applicazione le norme dettate in tema di ripetizione dell'indebito pensionistico la L, n.
88/1989 art. 52 [Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonche' la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette puo' essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave) e la successiva L. 412/1991 art. 13 [1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma
2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano gia' conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilita' delle somme indebitamente percepite. (3)
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_2
pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le
5 fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell' motivata CP_2
da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell'
Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.]
Dacché, prescindendo dall'esistenza o meno del dolo della pensionata, invero non configurabile, la mancata presentazione della domanda di rinnovo della prestazione è fatto ascrivibile alla pensionata medesima, dovendo viceversa ascriversi all' l'errore nella erogazione della prestazione nel CP_1
periodo successivo.
La decadenza comminata dal comma 2 del sopra riportato art. 13 della L.
412/1991, prevedeva quindi che all'atto della mancata domanda di rinnovo alla scadenza indicata dallo stesso nell'anno 2009, l'azione di CP_1
recupero andava iniziata entro l'anno successivo, quindi entro il 2010, non potendo avere luogo l'estensione al secondo anno prevista dal comma 2bis, non avendo l' alcuna necessità di acquisire alcun dato CP_1
dall'amministrazione finanziaria.
Va rilevato sul punto che, sebbene la lettera di comunicazione dell'esistenza di un indebito inviata alla de cuius indica la generazione di un indebito a seguito di ricostituzione sui dati della dichiarazione reddituale,
l' costituendosi ha precisato la natura della domanda in memoria e CP_1
mediante il deposito di relazione amministrativa, ove si indicava con chiarezza l'origine della generazione dell'indebito niente affatto per motivi reddituali.
Dacché l'estensione al biennio ai fini dell'acquisizione di dati dall'Agenzia delle Entrate, si porrebbe come una mera fictio iuris per estendere i termini ultimi del recupero oltre i limiti previsti dalla legge.
Ciò premesso, va richiamato l'assunto della locale Corte d'Appello, (sent.
n. 135 del 20.2.2023) che, valorizzando la circolare n. 42/2018” in CP_2
6 cui “l' ha stabilito che: “…b) errori successivi alla liquidazione o alla CP_1
ricostituzione della pensione. Gli indebiti possono derivare anche da una mancata o errata valutazione di fatti sopravvenuti al provvedimento di prima liquidazione o di ricostituzione, diversi dalle situazioni reddituali (ad esempio scadenza della contitolarità della pensione ai superstiti o dell'assegno di invalidità …). In tali ipotesi, qualora detti fatti sopravvenuti siano conosciuti, gli indebiti sono suscettibili di sanatoria. Viceversa, qualora gli stessi debbano essere dichiarati all'interessato, le somme indebitamente erogate fino alla data della comunicazione devono essere recuperate …”,
La Corte, chiamata a decidere su un caso del tutto analogo, affermava che
“Deve, quindi, trovare applicazione, nel caso di specie, l'art. 52 della legge
n.88/89 secondo cui le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per
i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui alla legge 30 aprile 1969 n.153 art. 26, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. La disposizione normativa in esame, inoltre, stabilisce che "nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato….”. L'interpretazione autentica della norma in questione è contenuta nell'art. 13 della legge n.412/91 secondo cui “le disposizioni di cui all'art.52, comma 2, della L. 9 marzo 1989
n.88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi previsti opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulta viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente
7 erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
E quindi, nel caso di specie deve ritenersi integrata l'ipotesi dell'errore imputabile all' consistito nel fatto di aver (correttamente) liquidato CP_2
la prestazione (…) e (tuttavia) continuato ad erogarla, nonostante la scadenza del triennio e la mancata presentazione della domanda di conferma. (…) In secondo luogo, deve escludersi – non essendo stata fornita alcuna prova contraria in tal senso - che il detto errore sia dipeso dal dolo
(che non può farsi coincidere con la mera omessa presentazione della domanda di conferma) e/o da una omessa o non completa segnalazione, ad opera dell' , di fatti incidenti sul diritto che non Parte_2
fossero già conosciuti o conoscibili dall'Ente”.
E così pur nella (intempestiva) segnalazione alla dante causa della riliquidazione della pensione, l' non provvedeva al recupero delle CP_2
somme.
Va poi osservato che la ripetizione dell'indebito, in assenza di dolo del pensionato, non può essere estesa all'erede.
La Suprema Corte con sent. 17997/2021 ha affermato che: “ Costituisce principio già affermato da questa Corte che la ripetibilità dell'indebito nei confronti degli eredi del pensionato non sia altra cosa dal dolo che tale ripetibilità consente anche nei confronti del pensionato medesimo, dovendo anche in tali casi trovare applicazione il principio generale di settore secondo cui è equiparata al dolo l'inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano conosciuti dall'ente competente (Cass. 25 gennaio 2018, n. 1919 ed altre conformi)”; specularmente deve ritenersi ripetibile anche nei confronti dell'erede la somma pagata in eccesso al de cuius, essendo il minimo comun denominatore
8 il dolo del pensionato;
in mancanza del quale l'indebito deve considerarsi irripetibile.
Le somme chieste in restituzione relativamente a tale indebito deve pertanto considerarsi irripetibili.
Avuto riguardo al secondo indebito, va necessariamente rilevato che lo stesso è relativo all'erogazione di una maggiorazione sociale concessa per errore sulla pensione INVCIV goduta dalla ricorrente, perché concomitante con il percepimento della pensione IR.
Questo indebito veniva comunicato alla decuius in data 22.11.2013.
Per questa partita debitoria, di natura squisitamente assistenziale
(maggiorazione sociale su prestazione d'invalidità civile) non può essere applicata la sanatoria di cui al prefato art. 52 della L. 88/1989, (cfr. sul punto
Cass. n. 13915/2021) insuscettibile di interpretazione analogica e pertanto sarebbe da ritenersi dovuta.
Ma, anche in tal caso, non essendo in alcun modo individuabile alcun dolo della pensionata, che non ometteva alcuna comunicazione, comunque non dovuta perché relativa a dati conosciuti dall' (cfr. Cass. 13223/2020), va CP_2
dichiarata l'irripetibilità della somma, sulla scorta della oramai granitica giurisprudenza di legittimità, che esclude la ripetibilità delle somme erogate in eccesso per motivi reddituali, se non a far data dall'accertamento (cfr. ex plurimis e per tutte: Cass. n. 28771/2018).
Il ricorso va pertanto accolto.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 30/09/2025
Il
Giudice Onorario
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OV IN
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SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 30/09/2025 innanzi al Giudice Dott. OV IN, chiamato il procedimento iscritto al n. 4121/2022 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 10:30 sono presenti l'avv. SORGI ROBERTA per parte ricorrente nonché l'avv. CIANCIMINO ROSARIA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 16:00 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
OV IN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4121 /2022 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. SORGI ROBERTA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA
- resistente - oggetto: ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 30/09/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara irripetibili le somme di € 2.956,82 e dii € 134,20 chieste in restituzione alla ricorrente con provvedimenti del 25.8.2020, per l'effetto condannando l' alla restituzione di quanto già trattenuto in ordine a CP_2
tale somma;
-condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte CP_2
ricorrente, che liquida in € 1.600,00 oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore della procuratrice antistataria.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
2 Con ricorso depositato il 03/05/2022, la parte ricorrente in epigrafe premettendo:
-di essere stata tutore della defunta (morta in Palermo il Persona_1
14.02.2015) giusto decreto del Tribunale di Marsala in data 26.02.2008;
-di essere stata insegnante di scuola media inferiore, in pensione in data
01.09.2019;
-che non le veniva liquidato inizialmente il TFS a lei spettante poiché le veniva contestato un indebito di cui ignorava l'esistenza ed il cui importo successivamente veniva trattenuto dalla somma dovuta a titolo di trattamento di fine servizio;
-che in data 25.08.2020 l' le comunicava che “ per il periodo dal CP_2
01/01/2012 al 31.12.2012 sulla pensione della sig.ra cat. Persona_1
INVCIV n. 07009734 eliminata per decesso della titolare, è stato corrisposto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro134,29…sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”;
-che in data 25.08.2020 l' con altra comunicazione la informava che CP_2
“ per il periodo dal 01/01/2012 al 31.10.2012 sulla pensione della sig.ra
cat. IOART n. 34011162 eliminata per decesso della titolare, Persona_1
è stato corrisposto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 2.956,82 … sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”;
-che proponeva ricorso amministrativo, rigettato dall' che la CP_1
invitava a proporre opposizione, che veniva inviata e rimaneva priva di riscontro,
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “ CP_2
accertare e dichiarare che l'indebito di € 3.091,11 va annullato poiché illegittimo;
- conseguentemente accertare e dichiarare che la somma di €
3.091,11 non è recuperabile dall' - altresì, accertare e dichiarare che la CP_2
Sig.ra non è tenuta al pagamento della somma di € 3.091,11; - in via Per_1
subordinata, accertare e dichiarare che la somma trattenuta a compensazione sull'importo liquidato in acconto del TFS alla ricorrente è
3 illegittima; - conseguentemente condannare l' alla restituzione della CP_2
somma illegittimamente trattenuta pari ad € 3091,11”
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, rappresentando che l'indebito su pensione IR (trattamento pensionistico di invalidità dei coltivatori diretti) si è generato per l'anno 2012 perché la de cuius non presentò la seconda domanda di Persona_1
rinnovo ai sensi dell'art 1 commi 7 ed 8 della Legge n. 222 del 1984 e che,
l'ulteriore indebito di € 134,29 è stato accertato in esito a una revoca della maggiorazione di importo della pensione INVCIV in precedenza concessa in mancanza dei presupposti di legge;
contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato e va accolto.
La debenza delle somme chieste in restituzione dall' e già trattenute CP_2
sul trattamento di fine servizio della ricorrente, nella qualità di erede di deve essere valutata, quanto alla sua legittimità, non Persona_1
sull'obbligo gravante sula ricorrente nella qualità spiegata ma, viceversa, sull'esistenza dell'obbligo restitutorio in capo alla defunta dante causa.
E, qualificata l'azione (iura novit curia) va decisa in base alle norme vigenti che si ritengono applicabili, sulla scorta del petitum e della causa petendi dedotti in giudizio, indipendentemente dal nomen iuris e dalla qualificazione giuridica data alle parti.
L'indebito, come allegato dall' si è formato nel periodo 1.12012 ~ CP_2
31.12.2012, sulla prestazione cat. IR che, essendo pensione d'invalidità dei coltivatori diretti, ha natura previdenziale assicurativa, essendo basata su un precedente rapporto di provvista.
L'insorgenza dell'indebito si determinava a causa della mancata domanda di rinnovo della prestazione temporanea (soggiacente alle medesime regole dell'assegno ordinario d'invalidità), che però veniva erogata anche nel
4 triennio successivo, a far data dal 2009 fino al 2012).
Trattandosi di prestazione di natura assicurativa, trovano applicazione le norme dettate in tema di ripetizione dell'indebito pensionistico la L, n.
88/1989 art. 52 [Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonche' la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette puo' essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave) e la successiva L. 412/1991 art. 13 [1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma
2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano gia' conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilita' delle somme indebitamente percepite. (3)
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_2
pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le
5 fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell' motivata CP_2
da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell'
Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.]
Dacché, prescindendo dall'esistenza o meno del dolo della pensionata, invero non configurabile, la mancata presentazione della domanda di rinnovo della prestazione è fatto ascrivibile alla pensionata medesima, dovendo viceversa ascriversi all' l'errore nella erogazione della prestazione nel CP_1
periodo successivo.
La decadenza comminata dal comma 2 del sopra riportato art. 13 della L.
412/1991, prevedeva quindi che all'atto della mancata domanda di rinnovo alla scadenza indicata dallo stesso nell'anno 2009, l'azione di CP_1
recupero andava iniziata entro l'anno successivo, quindi entro il 2010, non potendo avere luogo l'estensione al secondo anno prevista dal comma 2bis, non avendo l' alcuna necessità di acquisire alcun dato CP_1
dall'amministrazione finanziaria.
Va rilevato sul punto che, sebbene la lettera di comunicazione dell'esistenza di un indebito inviata alla de cuius indica la generazione di un indebito a seguito di ricostituzione sui dati della dichiarazione reddituale,
l' costituendosi ha precisato la natura della domanda in memoria e CP_1
mediante il deposito di relazione amministrativa, ove si indicava con chiarezza l'origine della generazione dell'indebito niente affatto per motivi reddituali.
Dacché l'estensione al biennio ai fini dell'acquisizione di dati dall'Agenzia delle Entrate, si porrebbe come una mera fictio iuris per estendere i termini ultimi del recupero oltre i limiti previsti dalla legge.
Ciò premesso, va richiamato l'assunto della locale Corte d'Appello, (sent.
n. 135 del 20.2.2023) che, valorizzando la circolare n. 42/2018” in CP_2
6 cui “l' ha stabilito che: “…b) errori successivi alla liquidazione o alla CP_1
ricostituzione della pensione. Gli indebiti possono derivare anche da una mancata o errata valutazione di fatti sopravvenuti al provvedimento di prima liquidazione o di ricostituzione, diversi dalle situazioni reddituali (ad esempio scadenza della contitolarità della pensione ai superstiti o dell'assegno di invalidità …). In tali ipotesi, qualora detti fatti sopravvenuti siano conosciuti, gli indebiti sono suscettibili di sanatoria. Viceversa, qualora gli stessi debbano essere dichiarati all'interessato, le somme indebitamente erogate fino alla data della comunicazione devono essere recuperate …”,
La Corte, chiamata a decidere su un caso del tutto analogo, affermava che
“Deve, quindi, trovare applicazione, nel caso di specie, l'art. 52 della legge
n.88/89 secondo cui le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per
i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui alla legge 30 aprile 1969 n.153 art. 26, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. La disposizione normativa in esame, inoltre, stabilisce che "nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato….”. L'interpretazione autentica della norma in questione è contenuta nell'art. 13 della legge n.412/91 secondo cui “le disposizioni di cui all'art.52, comma 2, della L. 9 marzo 1989
n.88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi previsti opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulta viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente
7 erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
E quindi, nel caso di specie deve ritenersi integrata l'ipotesi dell'errore imputabile all' consistito nel fatto di aver (correttamente) liquidato CP_2
la prestazione (…) e (tuttavia) continuato ad erogarla, nonostante la scadenza del triennio e la mancata presentazione della domanda di conferma. (…) In secondo luogo, deve escludersi – non essendo stata fornita alcuna prova contraria in tal senso - che il detto errore sia dipeso dal dolo
(che non può farsi coincidere con la mera omessa presentazione della domanda di conferma) e/o da una omessa o non completa segnalazione, ad opera dell' , di fatti incidenti sul diritto che non Parte_2
fossero già conosciuti o conoscibili dall'Ente”.
E così pur nella (intempestiva) segnalazione alla dante causa della riliquidazione della pensione, l' non provvedeva al recupero delle CP_2
somme.
Va poi osservato che la ripetizione dell'indebito, in assenza di dolo del pensionato, non può essere estesa all'erede.
La Suprema Corte con sent. 17997/2021 ha affermato che: “ Costituisce principio già affermato da questa Corte che la ripetibilità dell'indebito nei confronti degli eredi del pensionato non sia altra cosa dal dolo che tale ripetibilità consente anche nei confronti del pensionato medesimo, dovendo anche in tali casi trovare applicazione il principio generale di settore secondo cui è equiparata al dolo l'inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano conosciuti dall'ente competente (Cass. 25 gennaio 2018, n. 1919 ed altre conformi)”; specularmente deve ritenersi ripetibile anche nei confronti dell'erede la somma pagata in eccesso al de cuius, essendo il minimo comun denominatore
8 il dolo del pensionato;
in mancanza del quale l'indebito deve considerarsi irripetibile.
Le somme chieste in restituzione relativamente a tale indebito deve pertanto considerarsi irripetibili.
Avuto riguardo al secondo indebito, va necessariamente rilevato che lo stesso è relativo all'erogazione di una maggiorazione sociale concessa per errore sulla pensione INVCIV goduta dalla ricorrente, perché concomitante con il percepimento della pensione IR.
Questo indebito veniva comunicato alla decuius in data 22.11.2013.
Per questa partita debitoria, di natura squisitamente assistenziale
(maggiorazione sociale su prestazione d'invalidità civile) non può essere applicata la sanatoria di cui al prefato art. 52 della L. 88/1989, (cfr. sul punto
Cass. n. 13915/2021) insuscettibile di interpretazione analogica e pertanto sarebbe da ritenersi dovuta.
Ma, anche in tal caso, non essendo in alcun modo individuabile alcun dolo della pensionata, che non ometteva alcuna comunicazione, comunque non dovuta perché relativa a dati conosciuti dall' (cfr. Cass. 13223/2020), va CP_2
dichiarata l'irripetibilità della somma, sulla scorta della oramai granitica giurisprudenza di legittimità, che esclude la ripetibilità delle somme erogate in eccesso per motivi reddituali, se non a far data dall'accertamento (cfr. ex plurimis e per tutte: Cass. n. 28771/2018).
Il ricorso va pertanto accolto.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 30/09/2025
Il
Giudice Onorario
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OV IN
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