Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/06/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere
ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 459 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
in persona del l.r.p.t., P.I. e C.F. elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Corigliano-Rossano, via Regina Margherita n° 236, presso lo studio dell'avv.
Giovanni Bruno, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso in appello appellante e
, C.F. elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'avv. Manlio Parte_2 C.F._1
Speciale, sito in Cosenza, via Padre Giglio n.3, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in calce all'atto di precetto depositato nel primo grado di giudizio appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Castrovillari. Opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: << in accoglimento dello spiegato atto di gravame ed in riforma della sentenza n. 230/2024 del Tribunale del Lavori di Castrovillari appellata 1) in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2) Ancora in via preliminare dichiarare la nullità, annullabilità illegittimità del precetto notificato per i motivi esposti alle lettere a) e b) della narrativa;
3) nel merito, in accoglimento dell'appello spiegato dichiarare fondata la opposizione e contestualmente dichiarare che nulla è dovuto al per le causali tutte di cui alla narrativa Pt_2
e per avere la opponente pagato ogni somma dovuta e dichiarare conseguentemente l'inefficacia dell'atto di precetto notificato il 15.12.2021 ed opposto;
4) in via sub. dichiarare che il è tenuto al pagamento della somma di euro 5900 oltre interessi e rivalutazione ed in Pt_2 restituzione delle somme ottenute in prestito nelle date indicate ordinando eventualmente la compensazione con le somme semmai dovute ovvero decurtando le medesime somme dovute al ricalcolandone gli importi. 5) Ordinare la restituzione delle somme in eccedenza Pt_2
in p.l.r.p.t., P.IVA avverso la sentenza n.230/2024 emessa e depositata dal
[...] P.IVA_1
Tribunale Ordinario di Castrovillari, Sezione Lavoro, in data 12.02.2024, resa nella causa n.34/2022 R.G. e, per l'effetto, respingerlo, con conferma integrale della prefata sentenza. Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del giudizio d'appello, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da distrarre in favore del sottoscritto avvocato ai sensi dell'art. 93 c.p.c.>>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
La vicenda processuale è così sintetizzata nella sentenza gravata:
§3
Il Tribunale “accoglie parzialmente l'opposizione e dichiara il diritto di di agire Parte_2 esecutivamente per la minor somma di Euro 5.915,64 a titolo di sorte capitale, oltre spese di precetto e accessori come per legge;
- compensa per la metà tra le parti le spese del presente giudizio e condanna la parte opponente al pagamento in favore di delle rimanenti Parte_2 spese di lite che, al netto di quelle già compensate, liquida in €700,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del
Pag. 2 di 10 compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, oltre contributo unificato se dovuto, da distrarre”.
§3.1
A tali statuizioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni:
<< Preliminarmente, si rileva che nell'ambito del presente giudizio sussiste sia un profilo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per quanto attiene al denunciato vizio della mancanza di idoneo titolo esecutivo, sia un profilo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., per quanto attiene al resto della domanda. In ordine al primo profilo, si dà atto che il termine perentorio di venti giorni di cui all'art. 617 comma 1 c.p.c. è stato rispettato, per cui l'opposizione è stata incardinata tempestivamente.
Nel merito, occorre rilevare che la diffida accertativa è stata notificata in data anteriore al precetto, il 7.6.2021, come risultante dalla documentazione prodotta dalla stessa parte opponente. Si riporta il testo della norma rilevante nel caso di specie, l'art. 12 d.lgs. 124/2004, come modificato dal d.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla l. 11 settembre 2020 n. 120. “Art. 12. Diffida accertativa per crediti patrimoniali.
1. Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. ((La diffida trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati)). Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. ((In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo, del codice civile. Entro il medesimo termine, in alternativa, il datore di lavoro può promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al direttore dell'ufficio che ha adottato l'atto. Il ricorso, notificato anche al lavoratore, sospende l'esecutività della diffida ed è deciso nel termine di sessanta giorni dalla presentazione)).
Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale, ((oppure in caso di rigetto del ricorso,)) il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista ((...)) efficacia di titolo esecutivo”.
Orbene, come si legge dalla norma, il provvedimento di diffida acquista efficacia di titolo esecutivo senza la necessità di apposita dichiarazione. In particolare, è venuta meno la necessità del provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro, prevista dalla previgente versione della norma, al comma 3. Dunque, esaurito il procedimento previsto dalla norma nei termini descritti, la diffida accertativa di cui è causa ha pienamente acquisito il valore di titolo esecutivo ed essendo un titolo di natura amministrativa non necessita dell'apposizione della formula esecutiva o di ulteriori passaggi per essere portata ad esecuzione, che non sono infatti previsti dalla specifica disciplina, con la conseguenza che le censure di natura formale articolate dall'opponente devono essere rigettate.
Per quanto attiene alla parte della domanda da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., attraverso la stessa si entra nel merito dell'accertamento della sussistenza della pretesa creditoria cristallizzata nella diffida accertativa. Parte opponente
Pag. 3 di 10 richiama una dichiarazione resa da nell'ambito di una deposizione testimoniale in Parte_2 altro giudizio, per cui il ricorrente avrebbe ricevuto il pagamento di tutte le pretese rivendicate nella presente sede, ad eccezione delle ultime tre mensilità. Invero, tale dichiarazione non configura una confessione, ma una dichiarazione resa ad un terzo, liberamente apprezzabile dal giudice, secondo quanto disposto dall'art. 2735 c.c. Invero, tale dichiarazione non trova corrispondenza nella produzione documentale depositata dalla società datrice di lavoro, dalla quale emerge la quietanza della sola mensilità del mese di maggio 2018 per euro 1.357,00. Per quanto riguarda la prova dell'assolvimento dell'obbligo retributivo della quattordicesima mensilità del 2018, neppure è possibile utilizzare la quietanza della somma di euro 1.800,00 del 14.4.2018 relativa ad “acconto 13^ mensilità e 14^ mensilità maturata anno 2018” non essendo chiarito quanto è stato imputato a titolo di tredicesima e quanto a titolo di quattordicesima mensilità, atteso che tra i crediti di cui alla diffida accertativa vi è solo la quattordicesima mensilità. Pertanto, l'opposizione proposta va accolta e va dichiarato il diritto di di Parte_2 agire esecutivamente per la minor somma di euro 5.915,64 (=7.272,64-1.357,00). L'accoglimento parziale delle pretese induce a disporre la compensazione al 50% delle spese di lite>>.
§4
La sentenza è gravata d'appello da che ribadisce l'eccezione di nullità del Parte_1 precetto, in quanto non preceduta dalla notifica del titolo esecutivo.
§4.1
Nel merito, la critica in punto di rigetto da parte del giudicante dell'eccezione di estinzione del debito per avvenuto pagamento, sia sotto il profilo della compensazione crediti/debiti, sia sotto quello della confessione stragiudiziale resa riguardo l'ammontare del credito riferibile alle sole ultime tre mensilità, sia sotto quello della mancata contestazione delle ricevute prodotte: <<… Il
– che è stato licenziato per condotte riprovevoli- sia nella istanza di diffida che nel giudizio Pt_2 sottaceva la considerazione/confessione, malamente interpretata, di accreditare solo tre mensilità: le ultime. Proprio come già riferito in sede di acquisizione del TFR prima e nel corso di una deposizione testimoniale che di certo non può non considerarsi alla stregua di una confessione siccome resa ad un Giudice. Ma, anche liberamente apprezzandola, quella dichiarazione deve far fede e deve essere interpretata come veritiera. Anche perché, giustappunto, smentita dalla medesima documentazione agli atti … Il sottaceva di avere Pt_2 ricevuto in prestito diverse somme dalla sua datrice, proprio nell'ultimo semestre di sua attività lavorativa sentendosi già in odore di licenziamento. E durate il giudizio di opposizione in primo grado non solo non disconosceva quelle ricevute/quietanza, ma durante l'interrogatorio, davvero timidamente, non riusciva a sostenere alcunché se non forse che le firme non erano sue ma non le impugnava! Cosicché, anche la residua parte di motivazione estesa nella sentenza appare slegata dal contesto processuale, di prova orale e documentale, e disgrega il serio intento della parte opponente che intendeva compensare il credito vantato nei confronti del lavoratore per le somme versate a suo favore a titolo di prestito, coi debiti retributivi del lavoratore ricorrente…il lavoratore ha sottaciuto (e per verità non lo ha contestato in giudizio e neanche durante il tentativo di conciliazione) di avere avuto anticipato somme per prestiti in realtà in acconto sulle paghe (all'epoca disciplinate ancora secondo la modalità di versamento anche in contanti) diversi e cospicui importi sui quali la raggirata ricorrente ha confidato per dirimere ogni partita di dare/avere relativamente alle buste paga…. al non sono state Pt_2 bonificate le somme delle sole ultime tre mensilità, per come da egli stesso candidamente
Pag. 4 di 10 dichiarato nel corso della sua audizione giudiziale (cfr. all.6), qui da intendersi integralmente riportata e trasfusa. Tale dichiarazione … è confessione;
è certamente una dichiarazione da intendere come avulsa da taluni interessi ritorsivi per la avvenuta espulsione e di natura speculativa come, invece, è il giudizio accertativo avviato. Impropriamente, nella successiva richiesta di intervento e che ha dato scaturigine poi alla diffida accertativa di cui oggi è giudizio, egli pretende – ed inspiegabilmente gli sono state riconosciute da una disattenta DPL ed ITL – anche somme per voci diverse e, soprattutto, per TFR già coperto da …precedente giudicato (cfr all. 5)….nella diffida accertativa, il TFR - nonostante la dichiarazione esplicita del nel Pt_2 verbale sottoscritto proprio dinanzi alla DPL - viene incredibilmente ricalcolato in una maggiore somma, pur in assenza di domanda! La specificava che nella busta paga di Parte_1 maggio del 2018 il apponeva la propria sigla sulla dichiarazione di ricevere euro 393,00. Pt_2
La medesima somma veniva giustamente riportata in acconto nella busta del giugno 2018 (all. 12,13 e 14). Tuttavia, la DPL glissando sulle quietanze documentali (cfr busta del magio 2018) e confidando solo sulla mendace dichiarazione del lavoratore, ometteva di contabilizzare dette voci…. sia nel giudizio accertativo che nel presente giudizio in primo grado… la datrice, odierna opponente, ha sostenuto … che le somme indicate dalle buste paga, complessivamente per un dover dare di soli euro 5.900,00, non erano state versate per la esistenza di un credito a suo favore emergente dai prestiti in acconto sulle paghe future come da quietanze esibite (all. 22, 23
e 24). In particolare, in data 22.12.2017 venivano corrisposte al somme in contanti pari ad Pt_2 euro 1800,00; in data 12.03.2018 venivano corrisposte al somme in contanti pari ad euro Pt_2
2.000,00 ed in data 14.04.20218 venivano corrisposte al somme in contanti pari ad euro Pt_2
1800,00 proprio con la causale di riceverle in acconto sulla 13^ e 14^ da restituire o compensare con le buste paga!!!... Dunque …la datrice, che ha consegnato l'intero TFR nel precedente anno 2019 e dinanzi proprio alla D.P.L. (all. 5), ed ha consegnato somme per euro 5.900,00 al Pt_2 con quella finalità di riceverle al più presto nell'intento evidentemente di imputarle o di compensarle con le future retribuzioni, nulla deve al ed erronea è la determinazione della Pt_2 statuizione del Giudice di primo grado (come quella DPL e della ITL di Cosenza assunta con diffida accertativa del 7.5.2021)…, essendosi compensate le somme residue accreditate per le ultime tre mensilità coi prestiti da restituire o compensare proprio con quelle dei ratei mensili pagate e/o da compensare con i prestiti ricevuti e di cui alle quietanze prodotti ed allegate. La pronuncia di compensazione, peraltro, rientra pienamente nella competenza del giudice adito, sia per la prova dei crediti a favore della fornita in giudizio e non contestata, Parte_1 sia siccome fondata su un titolo appartenente alla causa come mezzo di eccezione, e che trova nella documentazione agli atti tutte le prove della certezza, liquidità ed esigibilità delle reciproche poste di dare/avere. …Si eccepisce, dunque, il pagamento delle somme precettate, come già intervenuto e certamente non ripetibile. Si insiste, dunque, nella rivisitazione della eccezione di pagamento ovvero nella declaratoria di compensazione delle somme richieste dal nel precetto atteso che quelle relative al TFR sono state già pagate con il verbale del Pt_2
17.5.20219, ovvero in accoglimento della eccezione di pagamento nella declaratoria di avvenuto pagamento delle somme precettate come da ricevute esibite con le singole date e che si allegano anche nel presente punto (all. nn. 22, 23 e 24). Ove pure non dovessero essere “chiare” a titolo imputativo, le ricevute versate in atti e relative ai prestiti andranno imputate al pagamento e/o alla compensazione con le somme accreditate dalle buste residue diverse da quella del maggio del 2018….>>.
§4.2
Pag. 5 di 10 Denuncia omessa pronuncia sulla domanda di indebito arricchimento, formulata in via subordinata: << … si insiste nella declaratoria di indebito arricchimento ovvero di pagamento e/o restituzione delle somme portate dalle medesime ricevute esibite ai nn. 22, 23 e 24 per un complessivo importo di euro 5.900,00 oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze e fino al soddisfo. È certo che il ha ottenuto dal suo datore di lavoro la somma complessiva di Pt_2 euro 5900,00 in tre rate di importi di euro 1800,00 – 2000,00 e 1800,00 rispettivamente nelle date indicate del 2.12.2017, del 12.03.20218 e del 14.04.2018. Egli maldestramente non ha inteso ossequiare i propri debiti ed impegni continuando a perorare giudizialmente e stragiudizialmente presunte richieste retributive, tuttavia omettendo gravemente la circostanza dei prestiti e azionando le proprie pretese con rigorosa strategia pur nella consapevolezza delle proprie azioni illecite durante il rapporto di lavoro e probabilmente anche successivamente. Prima richiedeva il TFR, poi, dimentico di averlo ricevuto, aziona precettando le somme a suo dire non ricevute per ulteriori tre buste anche precettando – in difetto di titolo - un importo per
TFR coperto già dalla conciliazione dinanzi alla DPL. Insomma, un comportamento quantomeno valutabile sotto il profilo di cui all'art. 115 e 116 cpc. Ad ogni modo, in caso di mancata accettazione di compensazione delle somme dovute, si insiste a che il onde evitare un Pt_2 indebito arricchimento ovvero altre e diverse azioni, venga condannato al pagamento delle somme riportate nelle ricevute pari alla somma di euro 5900 di consegna indicate oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo, e per ciò in definitiva mediante riconteggio, scorporate dalle eventuali somme a lui dovute in virtù della diffida accertativa esclusione fatta per la causale del TFR già integralmente rivenuto…>>
§4.3
Chiede, infine, la restituzione di quanto eventualmente versato nelle more del giudizio ex art 336 c.p.c.: << …Ai sensi e per gli effetti dell'art. 336 cpc si impone - ove venga ripristinato il giudizio esecutivo ed in assenza di sospensione della efficacia esecutiva - di richiedere sin da ora la pronuncia di condanna, nella auspicata ipotesi di accoglimento del presente ricorso in appello del alla restituzione di ogni somma versata in dipendenza della diffida accertativa e del Pt_2 giudizio di primo grado ed eseguiti senza attendere la definitività della statuizione del presente giudizio di appello. La richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della diffida asseritamente esecutiva e della sentenza di primo provvisoriamente esecutiva ope legis, appare legittima essendo conseguente alla richiesta di modifica della sentenza impugnata…>>.
§5
Costituitosi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra riportate. Parte_2
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 26 aprile 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§6
L'impugnazione è ammissibile, diversamente da quanto eccepisce l'appellato, perché in base all'art. 434 cpc, in coerenza con lo schema generale dell'art. 342 c.p.c., ai fini dell'ammissibilità del gravame è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare e formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata (cfr.
Cass. 2143/2015).
Pag. 6 di 10 E nella specie la ha denunciato le lacune della sentenza impugnata, le Parte_1 argomentazioni che non condivide e le ragioni di critica che dovrebbero, nella sua prospettiva, indurre a rivederle per dare fondamento alla domanda che invece il primo giudice ha disatteso.
§7
Cionondimeno, il gravame, laddove ripropone l'eccezione di nullità del precetto, è inammissibile.
Occorre premettere che <se nell esecutiva sono cumulate per ragioni di connessione due o pi controversie specie un agli atti esecutivi ed una domanda volta all del credito la decisione giudice merito se non scioglie detta soggetta alle regole dell nelle procedure esecutive potendosi ipotizzare regimi distinti idonea a incidere su entrambe le domande>> (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7343 del 19/03/2025).
Nel caso di specie, il Tribunale ha espressamente sciolto tale connessione, qualificando come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma primo cpc, quella che “attiene al denunciato vizio della mancanza di idoneo titolo esecutivo”.
Ne discende che il regime dell'impugnazione è quello valevole per ciascuna domanda, in base alla qualificazione datane dal Giudicante: <qualora vengano proposte nel medesimo processo domande ordinarie unitamente ad una o pi opposizioni esecutive il regime dell delle rispettive decisioni resta quello proprio di ciascuna domanda. specie relativa a un ex artt. e c.p.c. la s.c. ha confermato statuizione merito che aveva ritenuto correttamente impugnata con l domanda manleva proposta dall nei confronti terzo chiamato in causa trattandosi autonoma rispetto all ancorch collegata alla contestazione del minacciato diritto agire executivis>> (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3793 del 12/02/2024); <la sentenza di primo grado che qualifichi come opposizione agli atti esecutivi quella proposta avverso l addebito ex art. del d.l. n. conv. dalla l. impugnabile unicamente con il ricorso per cassazione in mancanza quale le relative statuizioni non possono essere rimesse discussione attraverso della pronuncia secondo abbia confermate considerazione dell formazione giudicato interno>> (Cass., Sez. Lav., Ordinanza n. 29763 del 12/10/2022).
In definitiva, la sentenza, in parte qua, è solo ricorribile per cassazione a norma degli artt. 618
c.p.c. e 111 Cost., con conseguente inammissibilità dell'appello sul punto.
§8
Passando alla disamina della seconda censura, si osserva che la diffida accertativa sottesa ha ad oggetto il pagamento delle mensilità di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre 2018 e 14^ mensilità dell'anno 2018, sicché ogni argomentazione dell'appellante inerente all'avvenuto pagamento del TFR è estranea al presente giudizio.
D'altro canto, il Tribunale ha scomputato dal quantum precettato l'importo relativo alla busta paga di maggio 2018, per avere parte datoriale provato il relativo pagamento – e, sul punto, in difetto di appello incidentale, si è formato il giudicato.
Pag. 7 di 10 Inoltre, la società appellante – come si evince dal tenore della propria difesa - si è dichiarata debitrice delle ultime tre mensilità, sicché rimane il contrasto solo sulla mensilità di giugno e sulla 14^.
Parte appellante fa leva sul contenuto del verbale della causa R.G. 4065/2018, vertente tra e in cui il sig. è stato sentito come testimone- rilevando che Pt_3 Parte_1 Pt_2 in quella sede egli ha riferito che da agosto 2018 non gli sono state corrisposte le ultime tre mensilità – per evidenziare la contraddittorietà del contegno del lavoratore che in quel contesto ha evidentemente circoscritto la propria pretesa ad un arco temporale inferiore a quello indicato nella richiesta di intervento alla DTL.
Sennonché, osserva il Collegio che, essendo documentato in atti (cfr. all 5 della produzione documentale della società) che il rapporto tra le odierne parti in causa è cessato il 10.8.2018, è evidente che, andando a ritroso e considerato che la 14^ mensilità viene normalmente erogata dopo il primo semestre dell'anno solare, rimangono scoperte proprio le due mensilità poc'anzi indicate. Nessuna incoerenza/contraddizione è dunque ravvisabile nel contegno del lavoratore.
§8.1
Quanto all'eccezione di compensazione con il credito vantato nei confronti del lavoratore – consistito nelle somme da questi ricevute a titolo di prestito e acconti sulle retribuzioni, per come documentato dalle ricevute datate 22.12.2017, 12.3.2018 e 14 aprile 2018 (allegati 22, 23 e 24 del fascicolo di parte appellante); - si deve premettere che <<… la diffida accertativa - non opposta … è atto di natura amministrativa che è idonea ad acquisire valore di titolo esecutivo ma non determina un passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto che può sempre essere contestato. L'art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004 che la disciplina prevede infatti che le Direzioni del lavoro che riscontrino nell'ambito dell'attività di vigilanza inosservanze alla disciplina contrattuale da cui 4 r.g. n. 1917/2018 scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, diffidino il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti (art. 12 comma 1). Una volta notificata al datore di lavoro questi può nel termine di trenta giorni promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro e se viene raggiunto un accordo la diffida perde efficacia oppure può ricorrere in via amministrativa avverso la diffida (art. 12 comma 2). Il mancato ricorso o il rigetto dello stesso comportano che la diffida acquisisca efficacia di titolo esecutivo ma non esclude che l'interessato possa contestare in giudizio l'esistenza del diritto in essa riportato….>> (Cass. Ord. N. 23744 del
289.7.2022).
Ne discende che, diversamente da quanto avviene per i titoli a formazione giudiziale, nell'opposizione ad esecuzione basata su diffida accertativa, l'opponente può fare valere anche fatti estintivi/modificativi dell'obbligazione verificatisi prima della formazione del titolo.
§8.2
Ciò posto, va detto che le sottoscrizioni apposte su quelle ricevute sono state disconosciute dal lavoratore in sede di interrogatorio formale (cfr. verbale dell'udienza dell'8.11.2022), anziché nella prima difesa utile successiva alla produzione delle medesime da parte della società, ossia nella comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, ché <in tema di disconoscimento della scrittura privata la disposizione cui all comma n.2 c.p.c. in base alla quale prodotta giudizio si ha per riconosciuta se parte comparsa non disconosce nella prima udienza o risposta successiva produzione va intesa con>Pag. 8 di 10 riferimento al primo atto in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa un'udienza o una difesa scritta>> (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9690 del 12/04/2023).
Ne discende che dette scritture vanno date per riconosciute – sicché sono pienamente utilizzabili ai fini della decisione - e, correttamente, il Tribunale ha ritenuto di non procedere alla chiesta verificazione.
§8.3
Passando dunque alla disamina del relativo contenuto, si osserva che con quella sub. All. 22(datata 22.12.2017) l'odierno appellato dichiara di avere ricevuto la somma di euro 1800 a titolo di prestito con impegno a restituirla nel minor tempo possibile;
di analogo tenore è quella datata 12.3.2018 (all. 23) in cui l'importo ricevuto risulta essere di euro 2000; con quella sub.
All. 24, datata 14.4.2018, il lavoratore dichiara di avere ricevuto l'importo di euro 1800 a titolo di acconto 13^ e 14^ mensilità “da restituire o compensare alle buste paga”.
Ora, quanto alla terza, è condivisibile l'impostazione del Tribunale, secondo cui, in difetto di precisa imputazione di pagamento – essendo peraltro la 13^ mensilità estranea alla pretesa sottesa al presente giudizio – tale scrittura è inidonea a provare l'effettiva estinzione, anche parziale, del credito per cui è causa.
A diverse conclusioni deve pervenirsi quanto alle altre due, in cui viene attestata la dazione di somme a titolo di prestito, con assunzione di obbligo di restituzione da parte del lavoratore.
In relazione alle suddette, pertanto, opera il meccanismo della cd. compensazione impropria, che non incontra i limiti di cui al combinato disposto degli artt. 1246 n. 3 cc e 545 cpc: <quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico ancorch complesso rapporto non vi luogo ad una ipotesi di compensazione bens mero accertamento dare avere con elisione automatica dei fino alla reciproca concorrenza cui il giudice pu procedere senza che siano necessarie l parte o la domanda riconvenzionale. applicazione tale principio s.c. ha cassato sentenza impugnata riferimento contratto leasing risolto per inadempimento nel condannare concedente restituzione in favore dell delle rate riscosse quest a versare al primo compenso della cosa ex art. c.c. aveva considerato le dette pretese costituivano mere poste contabili derivanti>> (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26365 del 09/10/2024).
§9
Ne discende che il diritto di di agire esecutivamente va riconosciuto nella minor Parte_2 somma di Euro 5.915,64 – euro 3800,00 (ossia euro 2000+1800) = 2115,64.
In tal senso, in parziale accoglimento dell'appello, si impone la riforma, in parte qua, della sentenza gravata.
L'esito complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di lite.
P.Q.M.
Pag. 9 di 10 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 ricorso in data 19 aprile 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, Giudice del lavoro, n. 230/24, resa in data 12 febbraio 2024, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello con riferimento ai motivi inerenti all'eccezione di nullità del precetto opposto;
2. Accoglie, nel resto, l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza gravata, dichiara il diritto di di agire esecutivamente per la minor somma di euro 2115,64, Parte_2 oltre spese di precetto e accessori come per legge;
3. Compensa tra le parti le spese del doppio grado di lite. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 30 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
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