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Decreto 24 marzo 2025
Decreto 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, decreto 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Consigliere dott. Pietro Scuteri
ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento camerale n. 345/2025 V.G., avente ad oggetto: equa riparazione ex L. n.
89/2001, proposto da:
c. f. , residente in Roseto Capo Spulico, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' Avv.to Gianluca Clary, c. f. , presso il cui C.F._2 studio in Bari, alla via Melo da Bari 195, elegge domicilio in virtù di mandato in atti RICORRENTE
CONTRO
(c.f. , in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1
p.t., domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, in Via G. Da Fiore – Catanzaro;
Visto il ricorso tempestivamente presentato dalla ricorrente indicata in epigrafe in data
14 marzo 2025 per ottenere l'equa riparazione dei danni derivanti dalla durata irragionevole del giudizio relativo alla causa civile 2215/2015 RG iscritta presso il
Tribunale di Castrovillari, conclusa in primo grado con ordinanza n° 8959/2024 pubblicata il 21.06.2024;
Vista la documentazione allegata al ricorso;
Premesso:
1 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile – proc. 345/2025 VG _______________________________________________________________
- che risultano rispettate le condizioni di cui agli art. 3 e 4 della legge n. 89 del 2001 sia quanto alla tempestività del ricorso sia quanto alla produzione documentale allegata allo stesso;
- che la domanda di indennizzo è limitata esclusivamente alla irragionevole durata del giudizio di primo grado;
Evidenziato che:
- che il giudizio presupposto è stato introdotto in primo grado con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 24.09.2015;
- che il giudizio è stato definito, in primo grado, con ordinanza del Tribunale di
Castrovillari, n° 8959/2024 pubblicata il 21.06.2024;
Rilevato, dunque, che:
-- il giudizio presupposto ha avuto -in primo grado- una durata di anni 8, mesi 8 e giorni
28;
-- non si registrano, nel giudizio presupposto, dei ritardi imputabili alle parti in causa;
-- il giudizio presupposto ha registrato un ritardo di anni 5, mesi 8 e giorni 28 rispetto al termine di cui all'art. 2, comma 2 bis, L. 89/2001 (3 anni per il primo grado);
Considerato che la durata del giudizio non è ragionevole poiché la causa, in ragione dell'oggetto della controversia e dell'attività istruttoria espletata, non richiedeva un tempo di definizione superiore a quello standard indicato dall'art 2, comma 2 bis, L 89/2001;
Ritenuto, quanto ai danni non patrimoniali, che tenuto conto del comportamento delle parti e del giudice, della natura degli interessi coinvolti, dell'esito finale del giudizio
(sfavorevole alla ricorrente), si ritiene equo liquidare l'indennizzo nella misura di €
2.520,00 (pari ad euro 400,00 annui per i primi tre anni;
somma aumentata del 10% per gli ulteriori tre anni), oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale di equa riparazione al dì del soddisfo;
Considerato, infine, che le spese legali, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri medi previsti per i procedimenti monitori dai DD.MM n. 55/2014 e n. 37/2018 (come modificati dal D.M. 147/22), conformemente a quanto statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza 16512 del 2020, vanno poste a carico del con distrazione in favore CP_1 del difensore ex art.93 c.p.c.;
2 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile – proc. 345/2025 VG _______________________________________________________________
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, II sezione civile, così provvede:
a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, ingiunge al , in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore, il pagamento senza dilazione in favore della ricorrente e della somma di € 2.520,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale di equa riparazione fino alla data del soddisfo;
b) ingiunge altresì al , in persona del Ministro pro tempore, il Controparte_1 pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che liquida in € 473,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA come per legge con distrazione in favore del difensore ex art.93 c.p.c.
Catanzaro, 24 marzo 2025
Il Consigliere
dott. Pietro Scuteri
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