Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/04/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
RG. 8109/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. MADDALENI Giovanni Presidente
Dott.ssa DI LAZZARO Maria Antonia Giudice rel.
Dott. GATTI Matteo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di separazione giudiziale promossa da:
nato a [...] il [...] elett. dom. in Genova, Largo S. Giuseppe Parte_1
3/16, presso lo studio dell'Avv. Alexander Beecroft (C.F. ) che lo raprpesena CodiceFiscale_1
e difende come da mandato in atti
PARTE RICORRENTE
nei confronti di nata a [...] il [...] elett. dom. in Genova, via Colombo 5/2, presso CP_1 lo studio degli Avv. Claudio De Bellis Bellis ( come da mandato in atti, CodiceFiscale_2 unitamente e disgiuntamente all'avv. Stefania Nardacchione del Foro di Genova (CF
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Genova, Via Colombo 5/2 C.F._3
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
CONCLUSIONI Pronunciare la separazione personale e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e senza ulteriori statuizioni economiche, Parte_1 CP_1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RR CC (GE) di procedere alle relative annotazioni.
Con il favore di spese e compensi del giudizio.”
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
“affinché il Tribunale di Genova voglia
1. pronunciare la separazione e successivamente, decorsi i termini alla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi del 07.07.1973
2. assegnare l'abitazione di Via Rivo Fico Ruemà n 4B alla moglie in considerazione CP_1 dell'accomodamento reperito dal Sig. in altra abitazione in affitto, il tutto con trascrizione del diritto Pt_1 di abitazione per assegnazione della casa coniugale alla resistente con previsione delle spese straordinarie dell'abitazione in comunione al 50%.
3. in via riconvenzionale, viste le produzioni documentali relative alla situazione economico-patrimoniale in atti, in ragione della ridotta capacità economica rispetto al marito ed in considerazione della conduzione della vita matrimoniale dedita unicamente alla famiglia, si chiede che il Tribunale preveda per la Sig.ra CP_1
e a carico del marito assegno di mantenimento per la separazione di almeno 450,00 € mensili
[...] rivalutabili Istat al fine di mantenere un equilibrio della condizioni economiche dei coniugi e per evitare tracolli economici e psicofisici per la moglie che verrebbe travolta da serie problematiche in caso di domando di scioglimento della comunione.
In ragione della condotta di controparte e della mancata produzione dei documenti secondo l'obbligo di discovery di cui all'art. 473 bis 12 cpc si insiste per la remissione in istruttoria per l'ordine di produzione dei documenti patrimoniali e fiscali obbligatori al fine di determinare la situazione economica del sig. Pt_1
e della natura assistenziale del contributo economico in termini di assegno di separazione dei coniugi
[...]
e di assegno divorzile, entrambi di natura assistenziale alimentare per la parte economicamente debole con funzione riequilibratrice delle condizioni economiche delle parti da quantificarsi in 450,00 € mensili rivalutabili istat;
assegno divorzile con effetto dal momento della procedibilità della domanda a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e delle condizioni di cui alla Legge 898/70 art 3.
Con vittoria di spese, oltre 15%forf e cpa oltre accessori di legge.”
Fatto e diritto
Con ricorso per separazione giudiziale e divorzio depositato il 06.08.2024 il signor Parte_1 chiedeva di pronunciarsi la separazione personale dalla moglie, signora con la CP_1 quale aveva contratto matrimonio, con rito concordatario, in data 07.07.1973, a RR CC (GE); precisava che dall'unione erano nati due figli: e entrambi Persona_1 Persona_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che la convivenza coniugale era stata caratterizzata da condotte aggressive e prevaricatrici poste in essere dalla moglie, che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Con comparsa di risposta del 04.11.2024 si costituiva la convenuta, la signora la CP_1 quale si associava alle domande di separazione e di divorzio, ma formulava conclusioni difformi quanto alle relative condizioni ed in particolare, chiedeva l'assegnazione della casa coniugale in comproprietà con il marito ed un contributo economico a titolo di mantenimento in suo favore.
In esito all'udienza di comparazione personale e a scioglimento della relativa riserva, con Ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. il GD riteneva la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriori integrazioni anche alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'udienza, quindi fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni il 13.03.2025 e la contestuale discussione della causa disponendo che la stessa venisse sostituita dal deposito di brevi note scritte ex art.127 ter c.p.c.
Con provvedimento del 19.03.2025 il GD, lette le note depositate dalle parti, tratteneva la causa in decisione.
***
Sulla pronuncia di separazione personale dei coniugi
Entrambe le parti concordano affinchè venga pronunciata la loro separazione personale, i fatti e le circostanze addotte dalle medesime nei rispetti atti processuali dimostrano in forma inequivocabile come la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia da tempo completamente cessata e come la prosecuzione della convivenza fosse parimenti divenuta intollerabile.
Va, dunque, pronunciata la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale
Tale domanda non può essere accolta in quanto i due figli della coppia sono pacificamente maggiorenni ed economicamente indipendenti: l'art. 337 sexies c.c. fa espresso riferimento all'”interesse dei figli” e quindi conferma che l'assegnazione della casa familiare è finalizzata alla tutela della prole onde, in assenza di prole minorenne, ovvero maggiorenne ma economicamente non indipendente, tale istituto non trova applicazione con la conseguenza che la domanda non può essere accolta.
Sull'assegno per il mantenimento della moglie La separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, onde i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art.156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge più debole ed in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale. In sostanza, a differenza della prestazione degli alimenti che presuppone uno stato di totale assenza di mezzi di sostentamento, il dovere di mantenimento consiste nella prestazione di quanto risulti necessario alla conservazione del tenore di vita corrispondente alla posizione economico-sociale dei coniugi durante il matrimonio.
A tale proposito si richiamano le seguenti Sentenze della SC che il Collegio condivide:
“La separazione personale dei coniugi presuppone la permanenza del vincolo coniugale;
pertanto, i “redditi adeguati” cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale. “(cfr .Cassazione civile, sez. I, 20/06/2023, n. 17545).
“Secondo l'orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, pertanto i "redditi adeguati" cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale. Ciò posto, nel caso di specie, la censura coglie nel segno laddove denuncia che la Corte territoriale ha totalmente obliterato di considerare il tenore di vita goduto dalla moglie in costanza del lungo rapporto matrimoniale, che non è stato affatto ricostruito, mentre è a tale parametro che occorre imprescindibilmente riferirsi in tema di assegno separativo, a differenza di quanto, invece, si ritiene in tema di assegno divorzile.”
(cfr .Cassazione civile, sez. I, 20/06/2023, n. 17544)
“In tema di separazione personale dei coniugi, ai fini della Determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole occorre accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale a prescindere dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali godute, assumendo rilievo, in questa prospettiva, anche i redditi occultati al fisco.” (cfr. Cassazione civile, sez. I,
05/04/2023, n. 9335).
“La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i «redditi adeguati » cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (nella specie, la decisione di merito è stata cassata per non aver considerato, ai fini del riconoscimento dell'assegno di mantenimento, l'elevato tenore di vita garantito dal marito anche dopo la fine della convivenza). (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22/03/2023, n.
8254).
Applicando tali principi al caso di specie, si ricava quanto segue.
Redditi del ricorrente
Il signor che non risulta aver prodotto documentazione fiscale - in udienza ha dichiarato Pt_1 di percepire una pensione di circa euro 1.800,00 mensili, importo comunque riscontrato dagli estratti di C/C prodotti, avendo lavorato per di vivere temporaneamente nella casa di uno dei CP_2 figli e di non avere oneri alloggiativi;
di avere in programma di trasferirsi in un immobile in locazione al canone di euro 350,00 mensili;
di essere onerato del pagamento di un prestito con rate di euro 171,16 mensili che dovrà corrispondere per ulteriori dieci anni e contratto in occasione del matrimonio dei figli.
In sede di udienza il ricorrente ha poi reso le seguenti dichiarazioni: “io poi ho altre proprietà immobiliari a Pontedecimo in comproprietà con mia sorella, sono quattro piccoli appartamenti di 40/50 mq.
Sono tutti vuoti, in uno ci sta l'altro mio figlio. tanti anni fa erano in locazione ora da anni sono vuoti. Io sono Contr in pensione dall' dal 2010, al mese prendo euro 1.800,00 oltre 13esima mensilità. la mia pensione va su un mio C/C; in questo momento non ricordo se il C/C cointestato con mia moglie sia ancora acceso. Non ho altri C/C ho qualche risparmio da parte, nel 2010 ho preso la liquidazione, se non ricordo male sui 60.000,00 euro che poi ho speso nel corso degli anni. Ho qualche risparmio che tengo in banca. Dopo che sono andato in pensione ho fatto ancora per diversi anni l'autista di pullman granturismo, prendevo uno stipendio molto basso e andavo più che altro per passare il tempo, avevo un contratto a chiamata al mese mi entravano 500/600 Per_ euro. ho smesso perché peso di aver lavorato abbastanza. Come detto vivo da mio figlio in attesa di andare in una casa in locazione. L'ho già individuata ed è lì di fianco a mio figlio, il canone sarà sui 350,00 euro mensili. Io sarei d'accordo per vendere la casa ma se vuole rimanerci mia moglie ci può anche stare e non chiederei alcuna indennità di occupazione, in un'ottica transattiva. Non sono assolutamente disponibile a dare un assegno alla moglie. Con mia sorella ho intenzione di fare una divisione e mi prenderò la piena proprietà di due degli immobili di Pontedecimo che poi donerò a ciascuno dei due figli. ho contratto un prestito quando i figli si sono sposati che è ancora in essere e per 10 anni dovrò ancora versare rate di euro 171,00 mensili”.
Redditi della resistente
- MOD 730 2022 reddito imponibile euro 6.782,00 di cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su 12 mensilità pari a circa euro 565,17;
- MOD 730 2023 reddito imponibile euro 10.301,00 di cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su 12 mensilità pari a circa euro 858,42 - MOD 730 2024 reddito imponibile euro 10.851,00 di cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su 12 mensilità pari a circa euro 904,25;
La predetta è rimasta a vivere nella casa coniugale in comproprietà con il marito ed al momento non ha oneri alloggiativi.
Sulla base di tutto quanto sopra, verificata la sussistenza di una significativa disparità economica tra le parti, in quanto la signora isulta percepire una pensione relativamente modesta e non CP_1
è proprietaria di altri beni immobili se non, pro quota della ex casa coniugale, mentre il ricorrente risulta percepire una pensione più elevata ed è comproprietario di quattro immobili, si ritiene che sussistano i presupposti per riconoscere un assegno in favore della moglie che viene quantificato in euro 200,00 mensili, considerata anche la fruizione della quota di casa familiare di proprietà del marito.
Sulle spese
Stante la reciproca soccombenza le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale di nato a Campomorone (GE) il Parte_1
27.04.1950 e nata a [...] il [...], coniugi per il matrimonio CP_1 contratto a RR CC (GE) il 07.07.1973;
- Dichiara tenuto il signor a versare, entro il giorno 10 di ogni mese, in Parte_1 favore della signora a titolo di contributo per il suo mantenimento la CP_1 somma di euro 200,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT come di legge;
- Rigetta le ulteriori domande;
- Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Cosi' deciso in Genova nella camera di Consiglio del 18.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giovanni Maddaleni