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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 21/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 94/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il giudice dott.ssa Maria Antonietta Naso, pronunciando nella causa civile di appello n. 94/2019 R.G.A.C. promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Naso, giusta procura in atti Parte_1
appellante
CONTRO
E rappresentati e difesi dall'Avv. Vita Damiano Controparte_1 Controparte_2 giusta procura in atti appellati
ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'appello va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
1.1. L'oggetto della controversia è in sintesi il seguente: i coniugi e Controparte_1 CP_2 proponevano opposizione innanzi al Giudice di Pace di Vibo Valentia avverso il decreto
[...] ingiuntivo n. 489/16, con il quale veniva intimato ai predetti coniugi di provvedere al pagamento, in favore dell'Arch. della somma di € 2.808,00, a titolo di compensi professionali, Parte_1 oltre iva, interessi, spese e compensi del procedimento monitorio, invocando l' avvenuto pagamento
1 dei compensi, relativi a diversi e distinti incarichi professionali ed eccependo il decorso del termine triennale di prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2956 n.2 C.C.
Si costituiva ritualmente in giudizio concludendo per il rigetto della domanda Parte_1 attorea.
Il giudice di Pace di Vibo Valentia, in accogliento della già menzionata opposizione revocava il decreto ingiuntivo impugnato e condannava al pagamento delle spese Parte_1 processuali.
1.2. proponeva appello avverso la predetta sentenza chiedendone la riforma e Parte_1 per effetto l'accoglimento della domanda attorea con vittoria di spese ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio.
A fondamento del gravame l'appellante lamentava il travisamento dei fatti rispetto alle documentali emergenze processuali, in quanto il giudice di primo grado, seppur sostenendo l'unicità dell' incarico professionale, adduceva, tuttavia, che l'ultima sua prestazione risalirebbe a febbraio 2013, mentre la messa in mora sarebbe stata effettuata nel 2016 e quindi oltre il termine triennale ex art. 2956 C.C..
Gli appellati e si sono costituiti nel presente giudizio, Controparte_1 Controparte_2 contestando integralmente la fondatezza dei motivi posti a fondamento dell'appello e concludendo quindi per il suo integrale rigetto.
1.3. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, istruita tramite i documenti già acquisiti, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
dopo svariati rinvii, veniva assegnata a questo Giudice con provvedimento del Presidente del Tribunale n. 4512 del 12.09.2024, e dunque rinviata all' udienza del 22 gennaio 2025, per discussione ex art. 281 sexies, nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
2. L'appello è infondato e va pertanto confermata la sentenza del Giudice di prime cure.
Non è innanzitutto contestato che il rapporto contrattuale in questione rientri nell'elencazione di cui all'art 2956 c.c., sicchè i crediti da esso nascenti sono soggetti alla prescrizione presuntiva triennale.
L'art. 2957 c.c. prevede che il termine di prescrizione decorre “dal compimento della prestazione”.
In proposito, la giurisprudenza ha precisato che “in tema di prescrizione, con riferimento al corrispettivo della prestazione d'opera, il contratto che ha per oggetto una prestazione di lavoro autonomo è da considerarsi unico in relazione a tutta l'attività svolta in adempimento dell'obbligazione assunta, sicché il termine di prescrizione del diritto al compenso decorre dal giorno in cui è stato espletato l'incarico commesso, e non già dal compimento di ogni singola prestazione
2 professionale in cui si articola l'obbligazione” (Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 4951 del 14 marzo
2016).
Appare utile ricordare anche che “in tema di prestazioni professionali, la prescrizione del diritto al compenso dei professionisti decorre automaticamente, ai sensi dell'art. 2957 c.c., dalla conclusione della prestazione, la quale fa presumere l'immediata esigibilità del corrispettivo, senza che abbia alcun rilievo l'apposizione del visto di conformità sulla parcella da parte del competente consiglio dell'ordine, essendo altrimenti riconosciuta al professionista la possibilità di fissare il termine iniziale di decorso della prescrizione in base ad una scelta arbitraria” (Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 7378 del 26 marzo 2009).
La prescrizione presuntiva ha natura e disciplina radicalmente diversa rispetto alla prescrizione estintiva (Cass. n. 8735 del 2014). Quest'ultima viene definita alla stregua di una vicenda estintiva del diritto che consegue al mancato esercizio del diritto stesso per un determinato periodo di tempo e cioè al fine di perseguire l'insopprimibile esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici. La prescrizione presuntiva (o impropria) invece ha tutt'altra struttura e finalità, in quanto essa muove dalla presunzione che un determinato credito, data la sua particolare natura, sia stato pagato, o che si sia comunque estinto per effetto di una qualche causa: vi sono infatti alcuni rapporti della vita quotidiana nei quali l'adempimento da parte del cliente avviene di regola contestualmente all'esecuzione della prestazione ovvero non molto tempo e senza quietanza scritta. In sintesi la prescrizione presuntiva può definirsi una presunzione legale iuris tantum con limitata possibilità di prova contraria (artt. 2059 e 2060 c.c.).
La prescrizione estintiva e la prescrizione presuntiva sono, dunque, ontologicamente differenti, logicamente incompatibili e fondate su fatti diversi, in quanto elementi costitutivi della prima sono il decorso del tempo e l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio che estinguono il debito, sicchè il debitore può giovarsene, liberandosi dalla pretesa, sia che contesti l'esistenza del credito sia che ammetta di non aver adempiuto l'obbligazione; mentre la seconda è fondata su una presunzione iuris tantum, ovvero mista, di avvenuto pagamento del debito, esponendosi colui che la oppone al suo rigetto non solo se ammette di non aver estinto l'obbligazione ma anche se ne contesta la stessa insorgenza (Cass. 3443 del 2005).
Poste tali premesse, quanto al riparto dell'onere probatorio in tema di prescrizione presuntiva, il debitore sarà tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, mentre il creditore avrà
l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l'obbligazione non è stata estinta (Cass. n. 785 del 1998).
3 Passando alla fattispecie in esame in cui l'incarico al professionista è avvenuto verbalmente senza forma scritta ed il cliente ha eccepito l'avvenuto pagamento della prestazione professionale invocando la prescrizione presuntiva (vi è peraltro in atti assegno bancario di € 2.000,00 rispondente all'importo richiesto dallo con la fattura emessa il 18.7.2012), il professionista, odierno Parte_1 appellante, non è riuscito a fornire la prova contraria nè del mancato adempimento nè del mancato decorso della prescrizione presuntiva.
Invero, considerata unica la prestazione professionale svolta dallo si condivide la Parte_1 motivazione del giudice di prime cure che fa risalire l'ultimo incarico conferito al 04.02 2013, nel mentre la messa in mora e allegata fattura risale a luglio 2016, oltre il termine di prescrizione triennale ex art. 2956 C.C.
Non vale a interrompere la prescrizione il documento di cui all'all. 4 (fasc monitorio), poiché privo di numero di protocollo, timbro , firma dell'incaricato addetto alla ricezione o attestazione di effettiva trasmissione agli uffici competenti, sicchè non è idoneo a dimostrare l'esecuzione di un incarico ricevuto.
Né può essere idonea a dimostrare la continuità dell'incarico l'attestazione rilasciata “a richiesta dell'arch. acquisita al protocollo del comune di Drapia in data 22.02.2017. Parte_1 come rilevato da parte appellata, è la richiesta del certificato di agibilità, effettuata in data 05.02.2013, che attesta che a quella data i lavori erano terminati e con essi l'incarico del Direttore dei Lavori.
L'eventuale esito negativo della richiesta rileva semmai sul piano dell'inadempimento contrattuale ma non è indicativo di una continuità dell'incarico.
L'appello viene rigettato con integrale conferma della sentenza di prime cure. In merito, invece, al presente giudizio, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 - esclusa la fase istruttoria - tenuto conto dell'attività svolta e del tenore delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizion monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria
Antonietta Naso, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 94 del 2019 R.G., così provvede:
4 rigetta l'appello per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata anche in punto di spese relative al giudizio di primo grado;
2. condanna parte appellante al pagamento in favore della parte appellata, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Vibo Valentia, in data 21.02.2025
Il Giudice
Maria Antonietta Naso
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Rosita Navarra
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il giudice dott.ssa Maria Antonietta Naso, pronunciando nella causa civile di appello n. 94/2019 R.G.A.C. promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Naso, giusta procura in atti Parte_1
appellante
CONTRO
E rappresentati e difesi dall'Avv. Vita Damiano Controparte_1 Controparte_2 giusta procura in atti appellati
ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'appello va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
1.1. L'oggetto della controversia è in sintesi il seguente: i coniugi e Controparte_1 CP_2 proponevano opposizione innanzi al Giudice di Pace di Vibo Valentia avverso il decreto
[...] ingiuntivo n. 489/16, con il quale veniva intimato ai predetti coniugi di provvedere al pagamento, in favore dell'Arch. della somma di € 2.808,00, a titolo di compensi professionali, Parte_1 oltre iva, interessi, spese e compensi del procedimento monitorio, invocando l' avvenuto pagamento
1 dei compensi, relativi a diversi e distinti incarichi professionali ed eccependo il decorso del termine triennale di prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2956 n.2 C.C.
Si costituiva ritualmente in giudizio concludendo per il rigetto della domanda Parte_1 attorea.
Il giudice di Pace di Vibo Valentia, in accogliento della già menzionata opposizione revocava il decreto ingiuntivo impugnato e condannava al pagamento delle spese Parte_1 processuali.
1.2. proponeva appello avverso la predetta sentenza chiedendone la riforma e Parte_1 per effetto l'accoglimento della domanda attorea con vittoria di spese ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio.
A fondamento del gravame l'appellante lamentava il travisamento dei fatti rispetto alle documentali emergenze processuali, in quanto il giudice di primo grado, seppur sostenendo l'unicità dell' incarico professionale, adduceva, tuttavia, che l'ultima sua prestazione risalirebbe a febbraio 2013, mentre la messa in mora sarebbe stata effettuata nel 2016 e quindi oltre il termine triennale ex art. 2956 C.C..
Gli appellati e si sono costituiti nel presente giudizio, Controparte_1 Controparte_2 contestando integralmente la fondatezza dei motivi posti a fondamento dell'appello e concludendo quindi per il suo integrale rigetto.
1.3. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, istruita tramite i documenti già acquisiti, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
dopo svariati rinvii, veniva assegnata a questo Giudice con provvedimento del Presidente del Tribunale n. 4512 del 12.09.2024, e dunque rinviata all' udienza del 22 gennaio 2025, per discussione ex art. 281 sexies, nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
2. L'appello è infondato e va pertanto confermata la sentenza del Giudice di prime cure.
Non è innanzitutto contestato che il rapporto contrattuale in questione rientri nell'elencazione di cui all'art 2956 c.c., sicchè i crediti da esso nascenti sono soggetti alla prescrizione presuntiva triennale.
L'art. 2957 c.c. prevede che il termine di prescrizione decorre “dal compimento della prestazione”.
In proposito, la giurisprudenza ha precisato che “in tema di prescrizione, con riferimento al corrispettivo della prestazione d'opera, il contratto che ha per oggetto una prestazione di lavoro autonomo è da considerarsi unico in relazione a tutta l'attività svolta in adempimento dell'obbligazione assunta, sicché il termine di prescrizione del diritto al compenso decorre dal giorno in cui è stato espletato l'incarico commesso, e non già dal compimento di ogni singola prestazione
2 professionale in cui si articola l'obbligazione” (Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 4951 del 14 marzo
2016).
Appare utile ricordare anche che “in tema di prestazioni professionali, la prescrizione del diritto al compenso dei professionisti decorre automaticamente, ai sensi dell'art. 2957 c.c., dalla conclusione della prestazione, la quale fa presumere l'immediata esigibilità del corrispettivo, senza che abbia alcun rilievo l'apposizione del visto di conformità sulla parcella da parte del competente consiglio dell'ordine, essendo altrimenti riconosciuta al professionista la possibilità di fissare il termine iniziale di decorso della prescrizione in base ad una scelta arbitraria” (Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 7378 del 26 marzo 2009).
La prescrizione presuntiva ha natura e disciplina radicalmente diversa rispetto alla prescrizione estintiva (Cass. n. 8735 del 2014). Quest'ultima viene definita alla stregua di una vicenda estintiva del diritto che consegue al mancato esercizio del diritto stesso per un determinato periodo di tempo e cioè al fine di perseguire l'insopprimibile esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici. La prescrizione presuntiva (o impropria) invece ha tutt'altra struttura e finalità, in quanto essa muove dalla presunzione che un determinato credito, data la sua particolare natura, sia stato pagato, o che si sia comunque estinto per effetto di una qualche causa: vi sono infatti alcuni rapporti della vita quotidiana nei quali l'adempimento da parte del cliente avviene di regola contestualmente all'esecuzione della prestazione ovvero non molto tempo e senza quietanza scritta. In sintesi la prescrizione presuntiva può definirsi una presunzione legale iuris tantum con limitata possibilità di prova contraria (artt. 2059 e 2060 c.c.).
La prescrizione estintiva e la prescrizione presuntiva sono, dunque, ontologicamente differenti, logicamente incompatibili e fondate su fatti diversi, in quanto elementi costitutivi della prima sono il decorso del tempo e l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio che estinguono il debito, sicchè il debitore può giovarsene, liberandosi dalla pretesa, sia che contesti l'esistenza del credito sia che ammetta di non aver adempiuto l'obbligazione; mentre la seconda è fondata su una presunzione iuris tantum, ovvero mista, di avvenuto pagamento del debito, esponendosi colui che la oppone al suo rigetto non solo se ammette di non aver estinto l'obbligazione ma anche se ne contesta la stessa insorgenza (Cass. 3443 del 2005).
Poste tali premesse, quanto al riparto dell'onere probatorio in tema di prescrizione presuntiva, il debitore sarà tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, mentre il creditore avrà
l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l'obbligazione non è stata estinta (Cass. n. 785 del 1998).
3 Passando alla fattispecie in esame in cui l'incarico al professionista è avvenuto verbalmente senza forma scritta ed il cliente ha eccepito l'avvenuto pagamento della prestazione professionale invocando la prescrizione presuntiva (vi è peraltro in atti assegno bancario di € 2.000,00 rispondente all'importo richiesto dallo con la fattura emessa il 18.7.2012), il professionista, odierno Parte_1 appellante, non è riuscito a fornire la prova contraria nè del mancato adempimento nè del mancato decorso della prescrizione presuntiva.
Invero, considerata unica la prestazione professionale svolta dallo si condivide la Parte_1 motivazione del giudice di prime cure che fa risalire l'ultimo incarico conferito al 04.02 2013, nel mentre la messa in mora e allegata fattura risale a luglio 2016, oltre il termine di prescrizione triennale ex art. 2956 C.C.
Non vale a interrompere la prescrizione il documento di cui all'all. 4 (fasc monitorio), poiché privo di numero di protocollo, timbro , firma dell'incaricato addetto alla ricezione o attestazione di effettiva trasmissione agli uffici competenti, sicchè non è idoneo a dimostrare l'esecuzione di un incarico ricevuto.
Né può essere idonea a dimostrare la continuità dell'incarico l'attestazione rilasciata “a richiesta dell'arch. acquisita al protocollo del comune di Drapia in data 22.02.2017. Parte_1 come rilevato da parte appellata, è la richiesta del certificato di agibilità, effettuata in data 05.02.2013, che attesta che a quella data i lavori erano terminati e con essi l'incarico del Direttore dei Lavori.
L'eventuale esito negativo della richiesta rileva semmai sul piano dell'inadempimento contrattuale ma non è indicativo di una continuità dell'incarico.
L'appello viene rigettato con integrale conferma della sentenza di prime cure. In merito, invece, al presente giudizio, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 - esclusa la fase istruttoria - tenuto conto dell'attività svolta e del tenore delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizion monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria
Antonietta Naso, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 94 del 2019 R.G., così provvede:
4 rigetta l'appello per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata anche in punto di spese relative al giudizio di primo grado;
2. condanna parte appellante al pagamento in favore della parte appellata, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Vibo Valentia, in data 21.02.2025
Il Giudice
Maria Antonietta Naso
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Rosita Navarra
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