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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 16/12/2024, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 4082/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice Rel. dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 4082/2024, promossa con ricorso depositato il 02/10/2024 da:
Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Antonia Nuzzachi
e
Parte_2
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Antonia Nuzzachi
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in CA OL (Va) il 29 settembre 2001
(anno 2001 atto n. 12 parte II Serie A)
optando per il regime di separazione dei beni con i seguenti figli maggiorenni:
nata a [...] il [...], studentessa non economicamente sufficiente. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 02.10.2024, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
2. Assegnazione della casa familiare: La casa coniugale, unitamente ai due due box adiacenti all'immobile, sita in EG IN (VA) Via S. Pellico 15/A, unitamente a tutti i beni che l'arredano, viene assegnata alla IG.ra , che continuerà ad abitarvi unitamente alla figlia . Si dà atto che il IG. Parte_1 Persona_1 ha già rilasciato la casa coniugale e si impegna a trasferire la propria residenza anagrafica entro 60 giorni Pt_2 dal deposito del presente atto. La IG.ra si impegna, entro 60 giorni dall'omologa della separazione, ad Pt_1 effettuare le volture delle utenze della casa familiare. La IG.ra ed il IG. si impegnano, decorsi Pt_1 Pt_2 sei mesi, dall'occupazione stabile e pertanto allorché la figlia sarà economicamente autosufficiente, a trovare un accordo per la cessione o l'acquisto del 50% della quota dell'immobile familiare di proprietà dell'altra parte e dei mobili oggi ivi presenti. Le parti danno atto che la rata del mutuo gravante sulla casa familiare, verrà corrisposta nella misura del 50% da ciascuno e versata sul conto corrente acceso presso l'Istituto Bancario
Bper di CA OL entro e non il giorno 5 di ogni mese;
3. Affidamento condiviso: la figlia avrà collocamento e residenza anagrafica presso la madre;
Persona_1
4. I tempi di frequentazione tra genitore non collocatario ed la figlia, in considerazione del fatto che quest'ultima è ormai maggiorenne saranno disciplinati a seconda delle disponibilità scolastiche e delle esigenze di . Il IG. , nonostante la maggiore età della figlia, per evitare possibili conflitti tra le Per_1 Parte_2 parti si impegna a:
- trascorrere con la figlia, con cadenza una volta al mese, un week end, con pernotto di una notte presso lo stesso. Durante la settimana il padre trascorrerà con la figlia una sera a settimana, inclusa la cena, con giorno ed orario da concordare a seconda delle disponibilità lavorative del IG. e della figlia;
Pt_2
- Vacanze estive: il padre terrà con sé la figlia un periodo di quindici giorni – anche non consecutivi - durante le vacanze estive (da metà giugno a metà settembre). Il suddetto periodo verrà concordato tra i ricorrenti e la figlia entro il mese di aprile di ogni anno, così da consentire le necessarie prenotazioni evitando sovrapposizioni.
5. Mantenimento ordinario: Il IG. corrisponderà alla IG.ra a titolo di contributo al Pt_2 Parte_1 mantenimento della figlia , studentessa e non economicamente autosufficiente, l'importo mensile di € Per_1
400,00, a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 5 di ogni mese, importo annualmente rivalutato su base
Istat secondo i criteri di cui all'art. 150 disp. Att. c.c.; prima rivalutazione novembre 2025. Si precisa che l'assegno unico e universale verrà percepito integralmente dalla IG.ra . Pt_1
Il IG. corrisponderà alla IG.ra , l'importo mensile di € 25,00 quale contributo alle spese ordinarie Pt_2 Pt_1
e straordinarie (comprese le vaccinazioni) del gatto, che rimarrà a vivere presso l'immobile familiare. In caso di spese straordinarie per il gatto per eventuali interventi chirurgici, tali spese saranno sostenute da entrambi nella misura del 50%.
6. Spese straordinarie: i genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie conformemente alle ultime linee guida del Tribunale di Varese in materia di diritto di famiglia, nella seguente misura del 50% ciascuno;
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 29/09/2001 in CA OL (Va) trascritto nei registri di stato civile degli atti di matrimonio del
Comune di CA OL (anno 2001 atto n. 12 parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 5.12.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice Rel. dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 4082/2024, promossa con ricorso depositato il 02/10/2024 da:
Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Antonia Nuzzachi
e
Parte_2
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Antonia Nuzzachi
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in CA OL (Va) il 29 settembre 2001
(anno 2001 atto n. 12 parte II Serie A)
optando per il regime di separazione dei beni con i seguenti figli maggiorenni:
nata a [...] il [...], studentessa non economicamente sufficiente. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 02.10.2024, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
2. Assegnazione della casa familiare: La casa coniugale, unitamente ai due due box adiacenti all'immobile, sita in EG IN (VA) Via S. Pellico 15/A, unitamente a tutti i beni che l'arredano, viene assegnata alla IG.ra , che continuerà ad abitarvi unitamente alla figlia . Si dà atto che il IG. Parte_1 Persona_1 ha già rilasciato la casa coniugale e si impegna a trasferire la propria residenza anagrafica entro 60 giorni Pt_2 dal deposito del presente atto. La IG.ra si impegna, entro 60 giorni dall'omologa della separazione, ad Pt_1 effettuare le volture delle utenze della casa familiare. La IG.ra ed il IG. si impegnano, decorsi Pt_1 Pt_2 sei mesi, dall'occupazione stabile e pertanto allorché la figlia sarà economicamente autosufficiente, a trovare un accordo per la cessione o l'acquisto del 50% della quota dell'immobile familiare di proprietà dell'altra parte e dei mobili oggi ivi presenti. Le parti danno atto che la rata del mutuo gravante sulla casa familiare, verrà corrisposta nella misura del 50% da ciascuno e versata sul conto corrente acceso presso l'Istituto Bancario
Bper di CA OL entro e non il giorno 5 di ogni mese;
3. Affidamento condiviso: la figlia avrà collocamento e residenza anagrafica presso la madre;
Persona_1
4. I tempi di frequentazione tra genitore non collocatario ed la figlia, in considerazione del fatto che quest'ultima è ormai maggiorenne saranno disciplinati a seconda delle disponibilità scolastiche e delle esigenze di . Il IG. , nonostante la maggiore età della figlia, per evitare possibili conflitti tra le Per_1 Parte_2 parti si impegna a:
- trascorrere con la figlia, con cadenza una volta al mese, un week end, con pernotto di una notte presso lo stesso. Durante la settimana il padre trascorrerà con la figlia una sera a settimana, inclusa la cena, con giorno ed orario da concordare a seconda delle disponibilità lavorative del IG. e della figlia;
Pt_2
- Vacanze estive: il padre terrà con sé la figlia un periodo di quindici giorni – anche non consecutivi - durante le vacanze estive (da metà giugno a metà settembre). Il suddetto periodo verrà concordato tra i ricorrenti e la figlia entro il mese di aprile di ogni anno, così da consentire le necessarie prenotazioni evitando sovrapposizioni.
5. Mantenimento ordinario: Il IG. corrisponderà alla IG.ra a titolo di contributo al Pt_2 Parte_1 mantenimento della figlia , studentessa e non economicamente autosufficiente, l'importo mensile di € Per_1
400,00, a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 5 di ogni mese, importo annualmente rivalutato su base
Istat secondo i criteri di cui all'art. 150 disp. Att. c.c.; prima rivalutazione novembre 2025. Si precisa che l'assegno unico e universale verrà percepito integralmente dalla IG.ra . Pt_1
Il IG. corrisponderà alla IG.ra , l'importo mensile di € 25,00 quale contributo alle spese ordinarie Pt_2 Pt_1
e straordinarie (comprese le vaccinazioni) del gatto, che rimarrà a vivere presso l'immobile familiare. In caso di spese straordinarie per il gatto per eventuali interventi chirurgici, tali spese saranno sostenute da entrambi nella misura del 50%.
6. Spese straordinarie: i genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie conformemente alle ultime linee guida del Tribunale di Varese in materia di diritto di famiglia, nella seguente misura del 50% ciascuno;
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 29/09/2001 in CA OL (Va) trascritto nei registri di stato civile degli atti di matrimonio del
Comune di CA OL (anno 2001 atto n. 12 parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 5.12.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.