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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
n. rg5920 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5920 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. ESPOSITO ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al viale Gramsci n.21,
E rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. CUTOLO DANIELE presso il quale elettivamente domicilia in Roma alla via Giuseppe Zanardelli n.34,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 04/04/2024, le parti, e Parte_1
, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti Parte_2
1 civili del matrimonio da loro contratto in VICO EQUENSE il
12/05/2007, una volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale.
Le parti premettevano: che dalla loro unione non erano nati figli;
che tra loro era intervenuta separazione in forza della sentenza emessa in data 13/09/2024;
“che nei patti della separazione erano state previste le seguenti condizioni:
“1) i coniugi continueranno a vivere separati, ciascuno libero di stabilire la propria residenza;
2) la casa coniugale, di proprietà della sig.ra resterà alla stessa affidata;
Pt_2
3) i coniugi, entrambi autonomi economicamente, rinunciano alla corresponsione di alcun assegno di mantenimento;
4) ogni altra questione patrimoniale, come la divisione dei beni mobili acquistati in corso di matrimonio, è stata già risolta dai coniugi precedentemente al presente atto.”
Pertanto, pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti.
Le parti, pertanto, all'udienza cartolare del 24/04/2025, dichiarando che non era intervenuta riconciliazione, ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso anche in ordine alla pronuncia divorzile, alle medesime condizioni della separazione.
Raccolte le conclusioni, il Tribunale si riservava la decisione.
Il Collegio rileva che con giusta sentenza di separazione n° 364/2024 pubblicata in data 20/09/2024 veniva dichiarata la separazione dei coniugi.
Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di
2 comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore in data 10.09.2024, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti chiedevano esclusivamente la pronuncia divorzile alle medesime condizioni della separazione ed il Tribunale ritiene di provvedere in conformità.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e per cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c. in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti nato il [...] e Parte_1 [...]
nata il [...], a [...] il Pt_2
12/05/2007 (atto n.35, parte II, s. B, sez. T, reg. Atti
Matrimonio anno 2007);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di VICO EQUENSE per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
3 • nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 02/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5920 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. ESPOSITO ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al viale Gramsci n.21,
E rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. CUTOLO DANIELE presso il quale elettivamente domicilia in Roma alla via Giuseppe Zanardelli n.34,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 04/04/2024, le parti, e Parte_1
, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti Parte_2
1 civili del matrimonio da loro contratto in VICO EQUENSE il
12/05/2007, una volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale.
Le parti premettevano: che dalla loro unione non erano nati figli;
che tra loro era intervenuta separazione in forza della sentenza emessa in data 13/09/2024;
“che nei patti della separazione erano state previste le seguenti condizioni:
“1) i coniugi continueranno a vivere separati, ciascuno libero di stabilire la propria residenza;
2) la casa coniugale, di proprietà della sig.ra resterà alla stessa affidata;
Pt_2
3) i coniugi, entrambi autonomi economicamente, rinunciano alla corresponsione di alcun assegno di mantenimento;
4) ogni altra questione patrimoniale, come la divisione dei beni mobili acquistati in corso di matrimonio, è stata già risolta dai coniugi precedentemente al presente atto.”
Pertanto, pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti.
Le parti, pertanto, all'udienza cartolare del 24/04/2025, dichiarando che non era intervenuta riconciliazione, ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso anche in ordine alla pronuncia divorzile, alle medesime condizioni della separazione.
Raccolte le conclusioni, il Tribunale si riservava la decisione.
Il Collegio rileva che con giusta sentenza di separazione n° 364/2024 pubblicata in data 20/09/2024 veniva dichiarata la separazione dei coniugi.
Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di
2 comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore in data 10.09.2024, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti chiedevano esclusivamente la pronuncia divorzile alle medesime condizioni della separazione ed il Tribunale ritiene di provvedere in conformità.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e per cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c. in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti nato il [...] e Parte_1 [...]
nata il [...], a [...] il Pt_2
12/05/2007 (atto n.35, parte II, s. B, sez. T, reg. Atti
Matrimonio anno 2007);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di VICO EQUENSE per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
3 • nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 02/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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