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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/06/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 12 giugno 2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 471/2024 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Romano Felice presso cui domicilia in Parte_1
IG D'Arco alla via G. Carducci n. 21
Opponente
CONTRO
in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avvocato Gaetano Rossetti ed elettivamente domiciliata in Capua alla via Roma n.
16
Opposto
E
CP_
in persona l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocato Gianfranco Pepe e domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente Previdenziale in Nola, alla via Variante 7/bis
Altro Opposto Contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.05.2024 e regolarmente notificato alle parti resistenti il ricorrente ha proposto opposizione avverso una preventiva iscrizione ipotecaria l'intimazione di pagamento e limitatamente all'avviso di addebito n,. 371 2022 CP_ 0012769942 000 emesso dall' per il mancato pagamento di contributi previdenziali . Per cui chiedeva preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento e nel merito dichiarare la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per non essergli mai stato notificato l' avviso di addebito oltre ad eccepire la prescrizione con vittoria di spese ed onorari di causa .
Si costituiva in giudizio la società con articolata Controparte_3
memoria difensiva eccependo l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto della domanda. CP_ Si Costituiva in giudizio l il quale chiede, nel merito, il rigetto della domanda, oltre ad eccepire, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso..
Veniva acquisita la documentazione in atti e dopo una serie di rinvii il procedimento veniva assegnato a seguito di scardinamento del Magistrato assegnatario al sottoscritto
Giudicante.
La domanda della parte ricorrente non può essere accolta sulla scorta delle motivazioni CP_ che seguono. La documentazione prodotta dall' ( una comunicazione di addebito notificata alla data del 09.03.2021 e l'avviso di addebito n. 371 2022 0012769942 000 ) attestano l'avvenuta regolare notifica dell'avviso di addebito sotteso alla preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria all'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione. Tali atti risultano infatti notificati all'indirizzo di residenza del ricorrente a mani del destinatario (o di un delegato) come risulta dagli avvisi di ricevimento prodotti, nelle seguenti date: la comunicazione di debito alla data del 09.03.2021 e l'avviso di addebito alla data del 26.09.2022. Le contestazioni relative alla regolarità di tali notifiche, sollevate dal procuratore paiono destituite di ogni fondamento, alla luce della normativa vigente come costantemente interpretata dalla giurisprudenza. L'art. 30 del D.L. n. 78 del
2010, convertito nella legge n. 122 del 2010, nell'àmbito di misure volte al
“Potenziamento dei processi di riscossione “, dispone che, a decorrere dal primo gennaio
2011, “l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute CP_ all' , anche a seguito di accertamenti degli uffici”, sia “effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo” . Quanto alle modalità di notifica, il comma 4 puntualizza che l'avviso di addebito “è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale” (primo periodo). La disciplina consente la notifica “anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento” (art. 30, comma 4, secondo periodo, del D.L. n. 78 del 2010). Di tale modalità, espressamente prevista dalla legge, si è CP_ avvalso a giusto titolo l' La notificazione appare dunque conforme al paradigma normativo, delineato da una disciplina peculiare, che regolamenta in modo esaustivo la materia e non impone il rispetto delle previsioni della legge n. 890 del 1982.
La notificazione appare dunque conforme al paradigma normativo, delineato da una disciplina peculiare, che regolamenta in modo esaustivo la materia e non impone il rispetto delle previsioni della legge n. 890 del 1982. La giurisprudenza, nell'interpretazione della disciplina vigente, ha evidenziato anche le finalità dell'intervento normativo, rilevando che: “Il legislatore, nell'introdurre l'avviso di addebito, si prefigge di rendere più efficienti, anche mediante forme più snelle di notifica, le procedure di riscossione dei contributi previdenziali. In questo contesto s'inquadra CP_ la disposizione dell'art. 30, comma 4, del D.L. n. 78 del 2010, che concede all' di notificare l'avviso di addebito anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori aggravi procedurali.
Ciò posto l'Ente previdenziale, avvalendosi del servizio postale e che il postino, giunto a destinazione fece opporre sulla ricevuta postale la firma da parte di colui che riceveva l'avviso di addebito. Ebbene, posto che la notifica de qua deve essere curate ai sensi della legge 20 novembre 1986 n. 890 occorre rilevare in merito all' avviso di addebito impugnato che la notifica veniva fatta ex art. 7 della legge 20.11.1986 n. 890. L'art. 7 della legge 20 novembre 1986 n. 890 sulla notifica a mezzo posta indica come tale notifica debba essere eseguita e annotata nell'avviso di ricevimento. In particolare, si prevede che
“
1. l'operatore postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.
2. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone indicate al periodo precedente, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario”. Chi riceve la notifica a mezzo posta del plico è tenuta a sottoscrivere la ricevuta a conferma dell'intervenuta consegna. L'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta è un atto pubblico e
,conseguentemente , ai fini della sua contestazione occorre proporre querela di falso, ancorchè detto avviso sia stato prodotto solo in copia fotostatica e non in originale (
Corte Cass. Sez III sez. civ. ordinanza n. 30318/2019). L'avviso di ricevimento di una notifica a mezzo posta ha natura di atto pubblico ex art. 2700 del c.c., e, pertanto, è idoneo a provare - sino a querela di falso - l'intervenuta consegna del plico con relativa data, l'identità della persona alla quale è stata eseguita la consegna nonché della persona che ha sottoscritto l'atto. In sostanza, detto avviso di ricevimento, in virtù della sua natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., esplica la medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverossia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c. relativamente alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza;
ne consegue che, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 221 del c.p.c. del codice di rito, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza,
o negligenza dell'agente postale (cfr, ex plurimis Cass. 8032/2004; Cass 8500/2005;Cass.
24852/2006; Cass. 4193/2010). La Corte di cassazione ha precisato anche che l'esibizione della cartolina di ritorno debitamente sottoscritta dall'Ufficiale Postale certifica la consegna della raccomandata ad uno dei soggetti previsti dalla legge e comporta una presunzione di conoscenza superabile solo con la querela di falso (Cass. 15315/14, confermata, da ultimo, da Cassazione civile sez. trib. 21/06/2024, n.17141). Nel caso in CP_ esame, la documentazione prodotta dall' , in relazione alle notifiche degli avvisi di addebito, appare completa e, in assenza di una querela di falso o di un disconoscimento validamente proposto le notifiche debbono ritenersi validamente perfezionate. Alla luce di quanto esposto, deve anche concludersi per la tardività dell'odierna opposizione, con riferimento al merito della pretesa, divenuto irretrattabile per decorso del termine di quaranta giorni previsto dall'art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46 del 1999. Anche l'eccezione di prescrizione deve ritenersi infondata, alla luce della regolare notifica degli atti interruttivi prodotti da e, in particolare: a) in data 09.03.2021 , è stato notificato la comunicazione di debito a mezzo raccomandata n. 68977933105-0 che coincide col numero riportato sulla cartolina postale:
b) b) ed in data 26.09.2022 l'avviso di addebito n. 371 2022 0012769942 000 a mezzo servizio postale con raccomandata n. 68499919744-0 coincidente col numero riportato sull'avviso di addebito impugnato , ;
Per cui acclarata la rituale notifica degli avvisi di addebito, di cui sopra risulta infondata l'eccezione di prescrizione, sollevata dal ricorrente in merito al predetto avvisi di addebito. Quindi tenuto conto che la stabilizzazione dell' avviso d'addebito, non opposto tempestivamente ai sensi dell'art 24 del dlgs 46/1999 s.i.e m., preclude al ricorrente di formulare eccezioni di merito in ordine all'an debeatur ,deve rilevarsi che il più volte citato avviso d'addebito è stato notificato alla data del 26.09.2022 , arco temporale in cui trovano altresì applicazione le disposizioni di legge che hanno sancito la sospensione del termine di prescrizione anche dei contributi obbligatori in questione. In particolare l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n.
27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. l'articolo 11, comma 9, del decreto- legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha, poi, introdotto una ulteriore sospensione del corso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni. In totale 311 giorni di sospensione.
Nel caso di specie, quindi, il termine quinquennale – da far decorrere per le anzidette ragioni dalla data di notifica di ciascun avviso d'addebito esaminati, ritualmente notificati al ricorrente - era in corso al momento dell'entrata in vigore della citata normativa emergenziale che ha pertanto reso inesigibile il credito per un arco temporale di 311 giorni che va ad aggiungersi all'ordinario termine CP_ quinquennale. Risultano pertanto non prescritti i crediti portati nell' avviso di addebito n. 3712022 0012769942 000 considerato anche che l' ha notificato CP_4
la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria alla data del 27.03.2024
.L'opposizione pertanto non può trovare accoglimento in parte qua, in merito all' avviso di addebito n. 371 2022 0012769942 000
Il ricorso va, pertanto, integralmente respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cpc con condanna dell'a parte ricorrente al rimborso in CP_ favore dell' e della delle spese del giudizio , le Controparte_1
quali vengono liquidate in dispositivo , in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro 5.201,00
a 26.000,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4;
PQM
Il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando , respinta ogni diversa istanza, deduzione eccezione così provvede:
-- Rigetta la domanda
- Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dei resistenti Parte_1
CP_
e delle spese di giudizio che si liquidano in euro Controparte_1
1.305,50 ciascuno , oltre eventuali accessori e spese generali
- Revoca la concessa sospensione del titolo impugnato
Così deciso in Nola lì 12.06.2025
il GOT Lavoro
dott. Aristide Perrino
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 12 giugno 2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 471/2024 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Romano Felice presso cui domicilia in Parte_1
IG D'Arco alla via G. Carducci n. 21
Opponente
CONTRO
in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avvocato Gaetano Rossetti ed elettivamente domiciliata in Capua alla via Roma n.
16
Opposto
E
CP_
in persona l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocato Gianfranco Pepe e domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente Previdenziale in Nola, alla via Variante 7/bis
Altro Opposto Contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.05.2024 e regolarmente notificato alle parti resistenti il ricorrente ha proposto opposizione avverso una preventiva iscrizione ipotecaria l'intimazione di pagamento e limitatamente all'avviso di addebito n,. 371 2022 CP_ 0012769942 000 emesso dall' per il mancato pagamento di contributi previdenziali . Per cui chiedeva preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento e nel merito dichiarare la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per non essergli mai stato notificato l' avviso di addebito oltre ad eccepire la prescrizione con vittoria di spese ed onorari di causa .
Si costituiva in giudizio la società con articolata Controparte_3
memoria difensiva eccependo l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto della domanda. CP_ Si Costituiva in giudizio l il quale chiede, nel merito, il rigetto della domanda, oltre ad eccepire, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso..
Veniva acquisita la documentazione in atti e dopo una serie di rinvii il procedimento veniva assegnato a seguito di scardinamento del Magistrato assegnatario al sottoscritto
Giudicante.
La domanda della parte ricorrente non può essere accolta sulla scorta delle motivazioni CP_ che seguono. La documentazione prodotta dall' ( una comunicazione di addebito notificata alla data del 09.03.2021 e l'avviso di addebito n. 371 2022 0012769942 000 ) attestano l'avvenuta regolare notifica dell'avviso di addebito sotteso alla preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria all'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione. Tali atti risultano infatti notificati all'indirizzo di residenza del ricorrente a mani del destinatario (o di un delegato) come risulta dagli avvisi di ricevimento prodotti, nelle seguenti date: la comunicazione di debito alla data del 09.03.2021 e l'avviso di addebito alla data del 26.09.2022. Le contestazioni relative alla regolarità di tali notifiche, sollevate dal procuratore paiono destituite di ogni fondamento, alla luce della normativa vigente come costantemente interpretata dalla giurisprudenza. L'art. 30 del D.L. n. 78 del
2010, convertito nella legge n. 122 del 2010, nell'àmbito di misure volte al
“Potenziamento dei processi di riscossione “, dispone che, a decorrere dal primo gennaio
2011, “l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute CP_ all' , anche a seguito di accertamenti degli uffici”, sia “effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo” . Quanto alle modalità di notifica, il comma 4 puntualizza che l'avviso di addebito “è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale” (primo periodo). La disciplina consente la notifica “anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento” (art. 30, comma 4, secondo periodo, del D.L. n. 78 del 2010). Di tale modalità, espressamente prevista dalla legge, si è CP_ avvalso a giusto titolo l' La notificazione appare dunque conforme al paradigma normativo, delineato da una disciplina peculiare, che regolamenta in modo esaustivo la materia e non impone il rispetto delle previsioni della legge n. 890 del 1982.
La notificazione appare dunque conforme al paradigma normativo, delineato da una disciplina peculiare, che regolamenta in modo esaustivo la materia e non impone il rispetto delle previsioni della legge n. 890 del 1982. La giurisprudenza, nell'interpretazione della disciplina vigente, ha evidenziato anche le finalità dell'intervento normativo, rilevando che: “Il legislatore, nell'introdurre l'avviso di addebito, si prefigge di rendere più efficienti, anche mediante forme più snelle di notifica, le procedure di riscossione dei contributi previdenziali. In questo contesto s'inquadra CP_ la disposizione dell'art. 30, comma 4, del D.L. n. 78 del 2010, che concede all' di notificare l'avviso di addebito anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori aggravi procedurali.
Ciò posto l'Ente previdenziale, avvalendosi del servizio postale e che il postino, giunto a destinazione fece opporre sulla ricevuta postale la firma da parte di colui che riceveva l'avviso di addebito. Ebbene, posto che la notifica de qua deve essere curate ai sensi della legge 20 novembre 1986 n. 890 occorre rilevare in merito all' avviso di addebito impugnato che la notifica veniva fatta ex art. 7 della legge 20.11.1986 n. 890. L'art. 7 della legge 20 novembre 1986 n. 890 sulla notifica a mezzo posta indica come tale notifica debba essere eseguita e annotata nell'avviso di ricevimento. In particolare, si prevede che
“
1. l'operatore postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.
2. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone indicate al periodo precedente, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario”. Chi riceve la notifica a mezzo posta del plico è tenuta a sottoscrivere la ricevuta a conferma dell'intervenuta consegna. L'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta è un atto pubblico e
,conseguentemente , ai fini della sua contestazione occorre proporre querela di falso, ancorchè detto avviso sia stato prodotto solo in copia fotostatica e non in originale (
Corte Cass. Sez III sez. civ. ordinanza n. 30318/2019). L'avviso di ricevimento di una notifica a mezzo posta ha natura di atto pubblico ex art. 2700 del c.c., e, pertanto, è idoneo a provare - sino a querela di falso - l'intervenuta consegna del plico con relativa data, l'identità della persona alla quale è stata eseguita la consegna nonché della persona che ha sottoscritto l'atto. In sostanza, detto avviso di ricevimento, in virtù della sua natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., esplica la medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverossia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c. relativamente alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza;
ne consegue che, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 221 del c.p.c. del codice di rito, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza,
o negligenza dell'agente postale (cfr, ex plurimis Cass. 8032/2004; Cass 8500/2005;Cass.
24852/2006; Cass. 4193/2010). La Corte di cassazione ha precisato anche che l'esibizione della cartolina di ritorno debitamente sottoscritta dall'Ufficiale Postale certifica la consegna della raccomandata ad uno dei soggetti previsti dalla legge e comporta una presunzione di conoscenza superabile solo con la querela di falso (Cass. 15315/14, confermata, da ultimo, da Cassazione civile sez. trib. 21/06/2024, n.17141). Nel caso in CP_ esame, la documentazione prodotta dall' , in relazione alle notifiche degli avvisi di addebito, appare completa e, in assenza di una querela di falso o di un disconoscimento validamente proposto le notifiche debbono ritenersi validamente perfezionate. Alla luce di quanto esposto, deve anche concludersi per la tardività dell'odierna opposizione, con riferimento al merito della pretesa, divenuto irretrattabile per decorso del termine di quaranta giorni previsto dall'art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46 del 1999. Anche l'eccezione di prescrizione deve ritenersi infondata, alla luce della regolare notifica degli atti interruttivi prodotti da e, in particolare: a) in data 09.03.2021 , è stato notificato la comunicazione di debito a mezzo raccomandata n. 68977933105-0 che coincide col numero riportato sulla cartolina postale:
b) b) ed in data 26.09.2022 l'avviso di addebito n. 371 2022 0012769942 000 a mezzo servizio postale con raccomandata n. 68499919744-0 coincidente col numero riportato sull'avviso di addebito impugnato , ;
Per cui acclarata la rituale notifica degli avvisi di addebito, di cui sopra risulta infondata l'eccezione di prescrizione, sollevata dal ricorrente in merito al predetto avvisi di addebito. Quindi tenuto conto che la stabilizzazione dell' avviso d'addebito, non opposto tempestivamente ai sensi dell'art 24 del dlgs 46/1999 s.i.e m., preclude al ricorrente di formulare eccezioni di merito in ordine all'an debeatur ,deve rilevarsi che il più volte citato avviso d'addebito è stato notificato alla data del 26.09.2022 , arco temporale in cui trovano altresì applicazione le disposizioni di legge che hanno sancito la sospensione del termine di prescrizione anche dei contributi obbligatori in questione. In particolare l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n.
27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. l'articolo 11, comma 9, del decreto- legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha, poi, introdotto una ulteriore sospensione del corso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni. In totale 311 giorni di sospensione.
Nel caso di specie, quindi, il termine quinquennale – da far decorrere per le anzidette ragioni dalla data di notifica di ciascun avviso d'addebito esaminati, ritualmente notificati al ricorrente - era in corso al momento dell'entrata in vigore della citata normativa emergenziale che ha pertanto reso inesigibile il credito per un arco temporale di 311 giorni che va ad aggiungersi all'ordinario termine CP_ quinquennale. Risultano pertanto non prescritti i crediti portati nell' avviso di addebito n. 3712022 0012769942 000 considerato anche che l' ha notificato CP_4
la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria alla data del 27.03.2024
.L'opposizione pertanto non può trovare accoglimento in parte qua, in merito all' avviso di addebito n. 371 2022 0012769942 000
Il ricorso va, pertanto, integralmente respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cpc con condanna dell'a parte ricorrente al rimborso in CP_ favore dell' e della delle spese del giudizio , le Controparte_1
quali vengono liquidate in dispositivo , in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro 5.201,00
a 26.000,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4;
PQM
Il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando , respinta ogni diversa istanza, deduzione eccezione così provvede:
-- Rigetta la domanda
- Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dei resistenti Parte_1
CP_
e delle spese di giudizio che si liquidano in euro Controparte_1
1.305,50 ciascuno , oltre eventuali accessori e spese generali
- Revoca la concessa sospensione del titolo impugnato
Così deciso in Nola lì 12.06.2025
il GOT Lavoro
dott. Aristide Perrino