Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/06/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano Sezione Seconda Civile e Crisi di Impresa
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori
Dott. Laura De Simone Presidente
Dott. Guendalina Pascale Giudice
Dott. Vincenza Agnese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per dichiarazione di stato di insolvenza ai sensi degli artt. 57, comma 3,
d.l.gs. n. 58/1998, 82 d.lgs. n. 385/1993, 297 CCII e 298 CCII
R.G. 475-1/2025 P.U.
promosso su istanza depositata in data 4.3.2025
DA
[C.F. ], Commissario Liquidatore di Parte_1 C.F._1
Controparte_1
[C.F. ], con l'avv. ANNA MARIA PARADISO
[...] P.IVA_1
NEI CONFRONTI DI
Controparte_1
[C.F. ], Controparte_1 P.IVA_1
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
SEZIONE II CIVILE
con ricorso in data 4.3.2025 parte ricorrente in epigrafe ha chiesto dichiararsi lo stato di insolvenza dell'impresa Controparte_1
ai sensi degli artt. 57, comma 3, d.l.gs. n.
[...]
58/1998, 82 d.lgs. n. 385/1993 “previa convocazione del debitore in persona del legale rappresentante in carica prima dell'apertura dell'amministrazione straordinaria”;
la ricorrente ha depositato in data 5.5.2025 nota con allegate le notifiche eseguite a: .
, nella qualità di Presidente del CdA e legale rappresentante, a mezzo del Persona_1
servizio postale autorizzato per legge con raccomandata R.R. n. 78506593748-0 all'indirizzo
di residenza in Roma Via Piemonte 39 ed ivi nelle mani del portiere dello stabile in data 17 aprile 2025;
-(…) nella qualità di amministratore delegato, munito dei poteri di Parte_2 rappresentanza processuale come da statuto, consegna nell'indirizzo di residenza in Cassano
Magnago (VA) Via Giacomo Leopardi 6 nelle mani della moglie convivente in data 15 aprile
2025 notificato il ricorso e il decreto di fissazione di udienza al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al consigliere delegato”;
si è costituito chiedendo di accertare: Parte_2
che il dott. non è il cessato legale rappresentante della società ai sensi dell'art. 82 Pt_2
TUB in quanto la stessa era posta in amministrazione straordinaria al momento della messa in liquidazione coatta amministrativa, con conseguente sostituzione dell'organo amministrativo con la nomina quale Commissario Straordinario prima del dott. Per_2
e poi del dott. ;
[...] Parte_1
che in particolare, il non è amministratore di dal 10.10.2014 per essere Pt_2 CP_1 stato revocato da tale carica in conseguenza dell'assoggettamento della società ad amministrazione straordinaria “nonché per essere totalmente estraneo alle vicende societarie e agli eventi che sono seguiti alla sua revoca e che hanno indotto il
Commissario Liquidatore a richiedere la dichiarazione dello stato di insolvenza della società”;
che sussisterebbe, pertanto, difetto di legittimazione passiva con conseguente istanza di estromissione dal procedimento;
che la legittimazione passiva di cui all'art. 82 comma 2 TUB deve essere ravvisata in capo al Commissario Straordinario “tempo per tempo nominato nell'ambito dell'Amministrazione Straordinaria (…) e quindi nella persona del dott. Pt_1
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(attuale Commissario Liquidatore) o al più del dott. nella sua Pt_1 Persona_2
qualità di Commissario Straordinario revocato nel marzo 2015 in favore del predetto”;
alla udienza del 21.5.2025 sono stati concessi termine di repliche e controrepliche, in accoglimento delle relative istanze come in atti;
nella memoria autorizzata, parte ricorrente ha contestato la eccezione di carenza di
“legittimazione passiva” eccepita dal dott. rilevando che “la procedura di Parte_2
amministrazione straordinaria delle banche comporta lo scioglimento degli organi gestori della banca e la nomina di organi straordinari i quali, pur assumendo i poteri gestori e di rappresentanza già esercitati dal Consiglio d'Amministrazione disciolto, non divengono e giammai potrebbero divenire, sostituti degli organi gestori e di controllo della banca”;
all'udienza del 4.6.2025 il dott. ha dichiarato di essere presente anche Parte_1
in qualità di Commissario Straordinario di;
CP_1
è stato acquisito il parere della AN di Italia che ha rappresentato che “alla data di avvio della l.c.a., versava in uno stato di insolvenza in relazione alla situazione CP_1
patrimoniale gravemente deficitaria”; osserva quanto segue.
Sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale, dal momento che il COMI della impresa è situato in MILANO e non ricorrono elementi per localizzare una sede diversa.
La società ricorrente è stata destinataria in data 10.10.2014 del decreto ministeriale di cui all'art. 56 d.lgs. n. 58/1998 di scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo a seguito di gravi irregolarità e violazioni normative con sottoposizione alla procedura di amministrazione straordinaria. È stato nominato un primo commissario straordinario, sostituito a distanza di pochi mesi con il dott. . Parte_1
In data 18.10.2016, su istanza del commissario straordinario, la società è stata messa in
LCA ai sensi dell'art. 56 d.lgs. n. 58/1998 e il commissario straordinario è stato nominato commissario liquidatore nella persona dell'odierno ricorrente (cfr. art. 56, comma 1, l.gs.
n. 58/1998 nella formulazione vigente ratione temporis).
In data 31.03.2025 il commissario liquidatore ha presentato ricorso per la dichiarazione di insolvenza ai sensi degli artt. 57, co. 3 TUIF e 82, co. 2 TUB ([…]
2. Se una banca, anche avente natura pubblica, si trova in stato di insolvenza al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e l'insolvenza non è stata dichiarata a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui la banca ha il
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centro degli interessi principali, su ricorso dei commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la AN d'Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 298 del codice della crisi e dell'insolvenza […]).
Dagli atti emerge che al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa il dott. rivestiva la qualità di commissario Parte_1
straordinario. Il dott. pure sentito ha rappresentato di essere stato revocato dalla Pt_2 carica di amministratore in data 10.10.2014 “per scioglimento degli organi sociali in conseguenza dell'assoggettamento della società all'amministrazione straordinaria” e, ai fini che rilevano in questa sede, di non essere “in grado di riferire degli eventi che sono seguiti alla sua revoca e che hanno indotto il Commissario liquidatore a richiedere la dichiarazione dello stato di insolvenza della società”.
Ritiene il Tribunale che il contraddittorio sia integro anche per effetto della affermata qualità nel presente procedimento di Commissario Straordinario del dott. Parte_1
, come da dichiarazione resa a verbale d'udienza del 4.6.2025.
[...]
Va rammentato, in proposito, che nella fattispecie in esame viene in rilievo, ai sensi dell'art. 82, comma 2, TUB, il mero interesse ad interloquire (essere “sentiti”) in ordine al presente procedimento limitato alla dichiarazione dello stato di insolvenza della società al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, esulando dalla presente sede qualsivoglia questione di legittimazione passiva fondata sulle “vicende societarie”, con la conseguenza che non vi è luogo a provvedere in ordine alle domande formulate in questa sede da . Parte_2
Quanto al requisito dell'insolvenza si osserva che esso è da accertarsi con esclusivo riguardo al tempo della messa in liquidazione coatta amministrativa, intervenuta in data
29.7.2016, non acquisendo in questa sede alcuna significatività gli ulteriori elementi estranei a tale accertamento.
Lo stato di insolvenza al tempo dell'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa emerge in primo luogo dalle circostanze dedotte dal ricorrente e dal provvedimento che ha già disposto la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come richiamato nel parere della AN
d'Italia.
La AN d'Italia nel parere pervenuto in atti ha rappresentato gli snodi della procedura rappresentando quanto segue in ordine agli attivi presenti al momento dell'avvio della
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procedura di messa in liquidazione e le attività liquidatorie compiute, consistite anche nel concordato di liquidazione relative al : “All'avvio della procedura, residuava CP_2
in capo alla Liquidazione il solo mandato di gestione del Fondo Sette a seguito dell'operazione di cessione a dei mandati di gestione dei sopracitati Fondi CP_3
Uno, Sei e e del subentro di Kryalos SGR nella gestione di Fondo Due. CP_4
Il Fondo Sette era titolare di quattro complessi alberghieri siti a Roma, Taormina e
Vietri sul Mare. Esso risultava caratterizzato da gravi anomalie e da una situazione di illiquidità, oltre che dal coinvolgimento in complesse vicende giudiziarie (in particolare, gli immobili di titolarità del fondo erano oggetto di sequestri preventivi penali, anche per equivalente, per reati penal-tributari a carico sia dei quotisti, sia delle società che gestivano le attività alberghiere all'interno degli immobili).Nel 2018 è stato perfezionato un accordo transattivo con in forza del quale la Liquidazione ha CP_3 conseguito l'incasso di complessivi € 100.000 a saldo e stralcio del credito per commissioni del valore nominale di € 196.774 nei confronti del Fondo Obton II.
Successivamente, nel mese di maggio 2023 questo ha autorizzato la Liquidazione CP_5
al deposito di una proposta di concordato di liquidazione del sopracitato CP_2
che è stato omologato con decreto del 13 luglio 2023 dal Tribunale di Milano.
Da ultimo, nel dicembre 2024 sono stati definiti in via transattiva i due giudizi proposti da avverso lo stato passivo con un incasso immediato a favore della CP_3
Liquidazione pari a € 375.000 per l'effetto del contestuale regolamento delle posizioni creditorie e debitorie tra le parti, inclusive dei residui crediti per commissioni vantate dalla Liquidazione verso i Fondi Uno e Sei”.
In ordine alla situazione di insolvenza al tempo della liquidazione coatta amministrativa, nel parere della AN d'Italia ha rappresentato che la messa in liquidazione interveniva per perdite patrimoniali di eccezionale gravità e che “i saldi patrimoniali del bilancio finale di amministrazione straordinaria, che rappresentano i valori di apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, evidenziavano (…) un patrimonio netto negativo per € 619.028”.
I dati relativi allo stato di insolvenza sono riscontrati per effetto della documentazione versata in atti dalla ricorrente unitamente al ricorso, dalla quale emerge che alla data del
29.7.2016 la società presentava un patrimonio netto negativo pari a -619.028 € e perdite di esercizio pari ad € 4.192.414 (cfr. stato patrimoniale prodotto da parte ricorrente alla data del 4.8.2016 prodotto sub doc. 8.2.), a fronte di una esposizione debitoria come
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risultante dallo stato passivo pari ad € 1.090.723,56 e assenza di risorse sufficienti a farvi fronte;
elementi che integrano pacificamente la sussistenza dello stato di insolvenza al tempo della messa in liquidazione coatta amministrativa.
Deve pertanto concludersi che la ricorrente versava in stato di insolvenza al momento della messa in liquidazione coatta amministrativa (29.06.2016).
P.Q.M.
1) DICHIARA lo stato di insolvenza dell'impresa
[...]
[C.F. ], Controparte_1 P.IVA_1
con sede legale in VIA CASTELBARCO 2 MILANO;
2) non luogo a provvedere su ogni ulteriore domanda;
3) ORDINA ai sensi ai sensi dell'art. 45 CCII le comunicazioni e le pubblicazioni di legge e le comunicazioni ex art. 297, comma 5, CCII
4) DISPONE la trasmissione per estratto all'ufficio del Registro delle Imprese ove la società ha sede legale.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data
05/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Vincenza Agnese Dott. Laura De Simone
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