Sentenza 13 febbraio 2023
Massime • 1
In materia di espropriazione immobiliare, se è pignorato un diritto reale di provenienza ereditaria, ai fini della verifica della titolarità del diritto staggito in capo al debitore è irrilevante che la trascrizione dell'accettazione dell'eredità manchi al momento del pignoramento, purché essa intervenga prima della liquidazione del cespite; tuttavia, la vendita forzata eseguita senza che sia stata trascritta l'accettazione dell'eredità non è né invalida, né inefficace, ma eventualmente assoggettabile a evizione (con gli effetti dell'art. 2921 c.c.), e fatta sempre salva, senza limite temporale alcuno, la possibilità di ripristino della continuità delle trascrizioni (con effetto retroattivo ex art. 2650, comma 2, c.c.).
Commentari • 23
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La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 4874 del 25/02/2025, ha statuito che il conflitto fra più acquirenti dello stesso diritto dal medesimo autore si risolve in base alla priorità delle rispettive trascrizioni, la quale può provarsi in giudizio solo mediante produzione, in originale o copia conforme, della nota di trascrizione. La S.C., con Ordinanza n. 4874 del 25/02/2025, è tornata sul tema della trascrizione. La trascrizione è il generale regime di opponibilità degli atti che costituiscono, modificano o estinguono diritti reali su beni immobili o beni mobili registrati. Essa inoltre assolve alla funzione di operazione amministrativa eseguita dalle conservatorie dei …
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La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 4874 del 25/02/2025, ha statuito che il conflitto fra più acquirenti dello stesso diritto dal medesimo autore si risolve in base alla priorità delle rispettive trascrizioni, la quale può provarsi in giudizio solo mediante produzione, in originale o copia conforme, della nota di trascrizione. La S.C., con Ordinanza n. 4874 del 25/02/2025, è tornata sul tema della trascrizione. La trascrizione è il generale regime di opponibilità degli atti che costituiscono, modificano o estinguono diritti reali su beni immobili o beni mobili registrati. Essa inoltre assolve alla funzione di operazione amministrativa eseguita dalle conservatorie dei …
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La Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. 4301 del 13/02/2023, ha statuito che, in materia di espropriazione immobiliare, la vendita forzata eseguita senza che sia stata trascritta l'accettazione dell'eredità non è né invalida, né inefficace, ma eventualmente assoggettabile a evizione, e fatta sempre salva, senza limite temporale alcuno, la possibilità di ripristino della continuità delle trascrizioni (con effetto retroattivo). La S.C., con Sentenza n. 4301 del 13/02/2023, è tornata sul tema della trascrizione in materia di espropriazione immobiliare. La trascrizione è il generale regime di opponibilità degli atti che costituiscono, modificano o estinguono diritti reali su beni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/02/2023, n. 4301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4301 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2023 |
Testo completo
la documentazione ex art. 567, cod. proc_ civ_, era rnmpleta: dopo il deposito della certificazione notarile era emersa la mancanza della trascrizione delle accettazioni tacite dell'eredità, possibile anche successivamente alla trascrizione del pignoramento ripristinando la continuità delle trascrizioni medesime, 4 Civile Sent. Sez. 3 Num. 4301 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: PORRECA PAOLO Data pubblicazione: 13/02/2023 permettendo la vendita, laddove il diverso precedente di Cass. n. 11638 del 2014, citato, aveva avuto riguardo alla possibilità di valorizzare, al fine di desumere la proprietà del bene pignorato in capo all'esecutato, la denuncia di .successione o atti dispositivi, differentemente dalla fattispecie al vaglio in cui si era trattato di atti pubblici quali i richiamati mutui;
il giudice dell'esecuzione, nel provvedimento del 16 dicembre 2012, diversamente invocato sul punto dai deducenti, non aveva fissato alcun termine ai sensi dell'art. 567, cod. proc. civ., bensì enunciato solo un invito, al creditore procedente di una delle procedure coattive riunite alla principale, a regolarizzare la continuità delle trascrizioni;
- i deducenti avevano proposto appello, respinto dalla Corte territoriale con la pronuncia oggetto di ricorso in sede di legittimità; - il Collegio di seconde cure, in particolare, aveva osservato che: - la decisione di prime cure era incentrata correttamente sulla sufficienza delle trascrizioni ai fini della vendita e non sulla correlata ma presupposta qualità di eredi degli esecutati;
- a mente dei principi di Cass. n. 11638 del 2014, citata, l'avvenuto ripristino della continuità delle trascrizioni prima della vendita, legittimava quest'ultima; resistono con controricorso: GO Npl 2018 s.r.I., e per essa CE Credit Management s.p.a.; Siena Npl 2018 s.r.I., e per essa 3uliet s.p.a.; Pop Npls 2018 s.r.I., e per essa CE Credit Management s.p.a.; sono rimasti intimati Banca Popolare del Cassinate soc. coop. p.a., Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., Intesa San Paolo s.p.a., Credito Valtellinese s.c., NA IO, in proprio e nella qualità di genitore esercente la patria potestà sui minori IA OM, OV OM, IN AR OM, TE HE OM e l'Agenzia delle Entrate Riscossione;
Rilevato che: con il primo motivo si prospetta la nullità della sentenza ex art. 132, n. 4, cod. proc. civ., per omessa motivazione, essendo questa stata espressa per 5 mera adesione a quella del giudice di prime cure, in ordine al primo motivo di appello, con cui era stato dedotto che il Tribunale aveva basato la sua decisione sulla qualità di eredi dei deducenti non affrontando il tema della tempestività della trascrizione dell'accettazione tacita •dell'eredità, e dunque non scrutinando il tema del tempestivo deposito, o meno, di una documentazione ipocatastale completa e idonea a dimostrare la proprietà dei cespiti pignorati in capo agli esecutati;
con il secondo motivo si prospetta l'omessa pronuncia sulla deduzione, formulata in appello, inerente alla determinazione del momento della pendenza dell'opposizione esecutiva, cui era correlata l'errata individuazione della tempestività delle trascrizioni necessarie, assenti al momento del deposito dell'istanza oppositiva e diretta a sollecitare i poteri officiosi del giudice dell'esecuzione riguardo alle carenze documentali in quel momento riscontrabili, senza che proprio la difesa dei deducenti potesse determinare sul punto una rimessione in termini dei creditori procedenti e intervenuti;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 567, cod. proc. civ., nonché degli artt. 153 e 154, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato nell'affermare che la trascrizione non era tardiva in quanto intervenuta prima della vendita, e che il deposito della necessaria documentazione non risultasse soggetto a termine, poiché la trascrizione delle accettazioni tacite dell'eredità era intervenuta a termini ex art. 567, cod. proc. civ., scaduti, così come era trascorso invano anche quello stabilito dal giudice con l'ordinanza del 16 dicembre 2012; con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 567, cod. proc. civ., poiché la Corte avrebbe errato mancando di considerare che il giudice, esercitando doverosamente i propri poteri di ufficio, avrebbe dovuto rilevare la mancanza del deposito della documentazione attestante le trascrizioni necessarie a dimostrare una utile proprietà dei beni pignorati in capo agli esecutati, nei termini di legge e all'esito del provvedimento giudiziale che li aveva integrati;
con il quinto motivo si prospetta la violazione dell'art. 24, Cost., e dell'art. 184-bis, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di 6 considerare che non si trattava di constatare la possibilità d'interlocuzione avuta dai deducenti, bensì il fatto che la mancata dichiarazione di sopravvenuta inefficacia dei pignoramenti da parte del giudice dell'esecuzione si era tradotta in un indebito vantaggio processuale dei creditori cui era stato consentito di sanare le lacune evidenziate proprio a séguito dell'esercizio dei diritti di difesa ad opera degli esecutati;
Rilevato che: preliminarmente va evidenziato che può prescindersi dalla verifica della ritualità delle notifiche a tutti gli altri intimati, in base ai principi affermati da Cass., Sez. U., 22/03/2010, n. 6826, e successive conformi;
nel merito cassatorio vale ciò che segue;
il primo motivo è manifestamente infondato;
come desumibile dalle pagine 32 e seguenti della sentenza gravata, la motivazione è pienamente sussistente e non per relazione, ma, valutata la decisione di prime cure, resa chiaramente indicando che il tema da decidere era il difetto di continuità delle trascrizioni e la possibilità di trascrivere l'accettazione tacita dell'eredità anche dopo la trascrizione del pignoramento perché, così ripristinata la continuità delle trascrizioni, diviene possibile la vendita forzata utilmente fruibile dall'aggiudicatario e senza pregiudizio alcuno per il debitore esecutato effettivo avente causa dal "de cuius"; il secondo e quinto motivo, da esaminare per connessione, sono manifestamente infondati;
il tempo della pendenza dell'opposizione non ha evidentemente alcuna rilevanza, perché ciò che risulta dirimente è il ripristino della continuità delle trascrizioni prima della (autorizzazione alla) vendita coattiva;
come ha chiarito Cass. n. 11638 del 2014, cit., «dal momento che la funzione principale che la trascrizione dell'acquisto "mortis causa" in capo all'esecutato assolve nell'espropriazione immobiliare è quella di tutelare l'acquisto dell'aggiudicatario, garantendone la stabilità in caso di conflitto con gli aventi causa dall'erede apparente -nel caso in cui l'esecutato sia il vero erede- o dall'erede vero -nel caso in cui l'esecutato sia erede apparente- la 7 trascrizione non è un presupposto processuale che deve esistere nel momento di avvio dell'azione esecutiva, potendo anche sopravvenire, purché prima della vendita coattiva. Con la precisazione, peraltro, che, in mancanza, questa -vendita, a processo esecutivo concluso, non sarà in sé invalida né •inefficace ma assoggettabile a evizione, con gli effetti di cui all'art. 2921 cod. civ., e fatta sempre salva la possibilità di ripristinare la continuità delle trascrizioni con effetto retroattivo ai sensi dell'art. 2650, comma secondo, cod. civ., senza alcun limite temporale» (pag. 15); la difesa dei ricorrenti ragiona come se la tempestività dell'intervenuta opposizione ovvero del sollecito a un omologo esercizio dei poteri officiosi ad opera del giudice dell'esecuzione, intesi nel senso che colgano, in quel momento, una carenza documentale quale quella discussa, risulti dirimente e non superabile con il successivo ripristino della continuità delle trascrizioni appena spiegato, se non traducendosi in un vantaggio indebito del ceto creditorio;
la prospettiva non trova giustificazione nel sistema normativo, che non è un "gioco di scacchi", ma il contemperamento tra più diritti, secondo il fondamento ultimo di ciascuno di essi;
il diritto del debitore è a che l'esecuzione si svolga correttamente, e l'affermata idoneità della trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità da parte di chi è erede - purché anteriore alla (autorizzazione alla) vendita, perché di quest'ultima sia assicurata l'utilità - costituisce, dunque, un contemperamento ragionevole degli interessi in conflitto;
su tale punto, come visto, da un lato non vi è alcuna omessa pronuncia, mentre, dall'altro, la soluzione raggiunta è conforme al diritto: sicché resta del tutto irrilevante che si sia o meno presa in considerazione l'epoca della instaurazione dell'opposizione degli esecutati;
il terzo motivo è in parte assorbito, in parte infondato;
si è appena detto della ricostruzione che spiega l'utile tempo di ripristino della continuità delle trascrizioni;
ora, come osservato dal Pubblico Ministero, e come, a ben vedere, pure affermato dal primo provvedimento del giudice dell'esecuzione (cfr. a pag. 6 8 della sentenza in questa sede impugnata), altro è la documentazione che era stata correttamente depositata ai sensi dell'art. 567, cod. proc. civ., ovvero acquisita agli atti (rogiti di mutui fondiari attestanti l'accettazione tacita dell'eredità), non potendo ritenersi mancante, e pertanto da acquisire;
la documentazione di trascrizioni che in quel momento non esistevano, altro il successivo e documentato ripristino della stessa e compiuta continuità delle trascrizioni in base a documenti già componenti l'incarto processuale;
come rimarcato da Cass. n. 11638 del 2014, cit., il ripristino in parola, essendo funzionale all'utilità della vendita, nella sequenza procedimentale dovrà essere anteriore alla disposizione della stessa;
ne consegue che il giudice dell'esecuzione, una volta verificatane la necessità, potrà e opportunamente dovrà fissare termine sia per la trascrizione in questione sia per la documentata quanto conseguente estensione della documentazione ipocatastale;
tale termine, come detto differente da quello previsto dall'art. 567, cod. proc. civ., seppure posto nella medesima prospettiva funzionale, sarà dato in esercizio dei generali poteri di cui all'art. 487, cod. proc. civ., sicché avrà natura ordinatoria e sarà dunque previamente - non successivamente - prorogabile secondo la disciplina normativa per esso prevista dall'art. 154, cod. proc. civ.; ciò detto, deve constatarsi che, nella fattispecie, il provvedimento giudiziale del 16 dicembre 2012, quale riportato solo a pag. 49 del ricorso, non conteneva alcun termine - come infatti evidenziato nei controricorsi di GO Npl 2018 s.r.l. e Siena Npl 2018 s.r.l. - né si è dimostrato adeguatamente in ricorso che ne fosse stato effettivamente fissato alcuno, con provvedimento in tesi non opposto;
il quarto motivo è di conseguenza assorbito;
spese secondo soccombenza, eccetto che in favore del controricorrente Pop Npls 2018 s.r.I., e per essa CE Credit Management s.p.a., che ha notificato tardivamente il controricorso stante l'inoperatività della sospensione feriale dei termini in materia esecutiva;
P. Q. M.
9 La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali di ciascuno dei controricorrenti GO Npl 2018 s.r.I., e per essa CE Credit Management s.p.a., Siena Npl 2018 s.r.I., e per essa Juliet s.p.a.,- liquidate per ciascuno in euro 9.000,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, il giorno 9 novembre 2022.