Decreto 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, decreto 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
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N. R.G. 501/24
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione civile- Procedimenti ex art.5 ter, Legge 24 marzo 2001, n. 89
composta dai Signori magistrati:
Dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Dott. Federico Ria Consigliere rel.
riunito in Camera di Consiglio del 12.3.2025 ha emesso il seguente
DECRETO nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 501/24 R.G., e vertente
TRA
1. Codice fiscale nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...];
2. odice fiscale nato a [...]_2 C.F._2
SICURA il 13/01/1974 e residente a [...], Frazione Piano Grande 84 i.5;
3. Codice fiscale nato a [...] il Parte_3 C.F._3
30/07/1974 e residente a [...];
4. Codice fiscale nato a [...] il Parte_4 C.F._4
06/03/1955 e residente a [...]. Codice fiscale nato a [...] il [...] Parte_5 C.F._5
e residente a [...];
6. Codice fiscale nato a [...] il Controparte_1 C.F._6
20/08/1969 e residente a [...]. Codice fiscale nato a [...] il [...] Controparte_2 C.F._7
e residente a [...];
8. odice fiscale nato a [...] il Parte_6 C.F._8
19/05/1983 e residente a [...];
9. Codice fiscale nato a [...] il Controparte_3 C.F._9
21/12/1962 e residente a [...];
10. Codice fiscale nato a [...] il [...] e CP_4 C.F._10 residente a [...], Gutenberg Strasse n. 64/B;
11. Codice fiscale nato a [...] il CP_5 C.F._11
19/11/1964 e residente a [...]; 12. odice fiscale Parte_7
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Napoleone Castelnuovo V. 1 p.3 s.1;
13. Codice fiscale nato a [...] il Controparte_6 C.F._13
30/05/1981 e residente a [...];
14. Codice fiscale nato a [...] C.F._14
TERAMO il 04/03/1985 e residente a [...];
rappresentati e difesi nella presente procedura dall'Avv. Andrea V.A. Speciale (C.F.
) e dall'Avv. Alessandro Pantanetti (C.F. ) come C.F._15 C.F._16 da procure in atti) e domiciliati presso lo studio del primo sito in Ancona, Via Calatafimi n.1.
OPPONENTI
E
il ( ), in persona del Sig. Ministro pro Controparte_7 P.IVA_1 tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato.
OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti introduttivi
OGGETTO: reclamo avverso il decreto emesso da questa Corte, in composizione monocratica (Consigliere Dr Massimo De Cesare), nel procedimento per equa riparazione n.247/2024 R.G. – V.G., del 23-24 ottobre 2024,
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il decreto indicato in epigrafe, questa Corte di Appello in composizione monocratica ha parzialmente accolto il ricorso proposto il 5 luglio 2024 dalle parti ricorrenti per 3
l'irragionevole durata di un procedimento fallimentare apertosi avanti al Tribunale di
Teramo nel 2011 e tuttora in corso.
Lamentano i reclamanti in questa sede che:
il primo Giudice avrebbe violato l'art.2, comma 2 bis, ritenendo che la legge Pinto possa consentire di stabilire come “ragionevole” una durata pari a 7 anni per il fallimento presupposto e non pari a 6;
il primo Giudice avrebbe apoditticamente affermato, ai fini de quibus, che il fallimento presupposto aveva la caratteristica della particolare complessità.
Ritualmente notificato il ricorso ed il decreto, nessuno si è costituito per il CP_7
convenuto.
Il reclamo è infondato.
L'art.2, comma 2 della L.89 del 2001 prevede che, nell'accertare la violazione, il giudice valuta la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione.
Ancora, ai sensi dell'art.2, comma 2-bis della citata legge, si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni.
Ne consegue che, in tema di equa riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, la durata delle procedure fallimentari deve rispettare la soglia di sei anni.
E secondo tuttavia lo standard ricavabile dalle stesse pronunce della Corte Edu, si può tenere conto della particolare complessità della procedura concorsuale ai fini di un temperamento di detta soglia.
Sulla scorta dei richiami operati dalla Corte Edu, la durata tollerabile delle procedure concorsuali sarebbe di cinque anni nel caso di media complessità e, in ogni caso, per quelle notevolmente complesse - a causa del numero dei creditori, della particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc.), della proliferazione di giudizi connessi o della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti – non può superare la durata complessiva di sette anni. 4
Sicché i summenzionati indici rivelatori della precipua complessità possono giustificare uno slittamento della procedura concorsuale da sei a sette anni e non una durata ulteriore (Cass.
Sez. II, 24.10.2022, n. 31274; Sez. 2, Ordinanza n. 16753 del 24-05-2022; Sez. 2, Sentenza n.
20508 del 29-09-2020; Sez. 2, Ordinanza n. 23982 del 12-10-2017; Sez. 6-1, Sentenza n. 9254 del 07-06-2012; Sez. 61, Sentenza n. 8468 del 28-05-2012 e da ultimo ancora Cassazione civile sez. II, 12/01/2024, (ud. 28/11/2023, dep. 12/01/2024), n.1286 ).
Tale durata massima di sette anni - rispetto alla durata ragionevole "ordinaria" di sei anni stabilita dalla L. n.89 del 2001, art. 2, comma 2- bis comma 2-bis, per la procedura concorsuale - deve essere comunque osservata anche in caso di proliferazione di giudizi connessi, inerenti alla liquidazione dell'attivo, atteso che nella durata complessiva delle procedure fallimentari devono essere inclusi anche i tempi impiegati per la risoluzione di vicende processuali parallele o incidentali (siano esse di natura cognitiva o esecutiva), che costituiscono fasi ed attività processuali eventuali, che he comunque ineriscono all'unico processo concorsuale, dovendosi la durata ulteriore ragionevolmente attribuire a disfunzioni o inadeguatezze del sistema giudiziario (Cass. Civ., Sez. II, 6.3.2023, n. 6577; Sez. 2, Ordinanza
n. 6576 del 06-03-2023; Sez. 2, Ordinanza n. 16745 del 24-05-2022; Sez. 2, Ordinanza n. 13275 del 28-04-2022; Sez. 2, Ordinanza n. 13274 del 28-04-2022; Sez. 2, Ordinanza n. 13273 del 28-
04-2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 39564 del 13-12-2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 976 del 17-01-
2020; Sez. 2, Ordinanza n. 7 del 03-01-2019; Sez. 1, Sentenza n. 28858 del 27-12-2011; Sez. 1,
Sentenza n. 18686 del 23-09-2005).
Nella fattispecie specifica poi, correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto sussumibile la fattispecie nell'archetipo di procedura “particolarmente complessa”, in quanto sono gli stessi opponenti ad allegare la presenza di un numero di creditori superiori al centinaio, come da stato passivo.
L'opposizione deve essere pertanto rigettata.
P.Q.M.
rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto emesso da questa Corte, in composizione monocratica (Consigliere Dr Massimo De Cesare), nel procedimento per equa riparazione n.247/2024 R.G. – V.G., del 23-24 ottobre 2024 in ogni sua parte;
nulla sulle spese;
5
così deciso nella camera di consiglio del 24.3.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Federico Ria Silvia Rita Fabrizio