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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 91/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GUARASCIO DOMENICO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2674/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - ZA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Squillace - . 88069 Squillace CZ
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005250879000 IMU 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 7/10/2024 la Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentate pro tempore, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03020249005250879000 in relazione alla cartella di pagamento n. 03020200012506476000 per IMU 2014, eccependo che la predetta cartella, notificatale il 29/6/2022, era stata a sua volta impugnata dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di
ZA con ricorso rubricato al R.G.R. n. 230/2023 ed eccependo, comunque, l'intervenuta prescrizione dei tributi iscritti a ruolo.
Si costituiva ADER la quale eccepiva in prima battuta l'inammissibilità del ricorso;
nel merito, rilevava che il ricorso iscritto al R.G.R. n. 230/2023, proposto dalla Ricorrente_1 S.r.l. avverso la cartella di pagamento n. 03020200012506476000, è stato in effetti definito con la sentenza n. 437/2025 del 4/3/2025 con la quale il giudice tributario ha accolto il ricorso della società contribuente ed ha disposto l'annullamento della cartella impugnata. Orbene, preso atto della decisione, l'agente della riscossione, in attesa dello sgravio del ruolo esattoriale che dovrà essere effettuato dall'ente impositore, ossia il Comune di
Squillace, sospendeva la riscossione del tributo oggetto del ruolo richiedendo cessata la materia del contendere.
Il Comune di Squillace, costituendosi, contestava le argomentazioni del ricorrente. Evidentemente, a parere della resistente, non vi è alcuna efficacia preclusiva del giudicato inerente al ricorso sopra citato e già deciso dall'odierna Corte adita. A mente del Comune resistente, prima della notifica della cartella numero 03020200012506476000, il Comune di Squillace ha precedentemente interrotto l'invocato termine prescrizionale, mediante la notificazione dell'avviso di accertamento numero 264 del 27.05.2019, protocollo 3203 del 27.05.2019, regolarmente notificato, dapprima, con raccomandata a.r. del 26.07.,2019, ed ulteriore notifica a mani tramite il Messo Comunale del Comune di Taverna, sig. Nominativo_1
, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., come da documenti allegati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto, non potendosi dichiarare alcuna estinzione del giudizio stante la diversa opinione degli enti resistenti costituiti.
In prima analisi, va effettivamente dichiarata operante l'efficacia preclusiva del giudicato ai fini della validità dell'odierno atto opposto.
Basta riguardare quanto statuito con sentenza n. 437/2025 del 19 febbraio 2025 (R.G. n. 230/2023) su identica pretesa tributaria avanzata dal Comune di Squillace nei confronti della medesima società Ricorrente_1 SRL per il tributo IMU 2014, in cui si è accolto integralmente il ricorso ed annullata la cartella di pagamento n. 0302020001250647600. La sentenza, già passata in giudicato, ha stabilito che "il ricorso
è fondato limitatamente all'eccezione di mancata esibizione del prodromico avviso di accertamento, atteso che il Comune - dopo avere chiesto di avere accesso agli atti per visibilità telematica - non si è poi costituita in giudizio, così venendo meno al relativo obbligo di esibizione;
per effetto di ciò è dunque fondata anche l'eccezione di prescrizione, stante la risalenza del credito - 2014 - e la notifica, avvenuta solo in data 29 giugno 2022, dell'intimazione di pagamento, senza validi ed efficaci atti interruttivi".
Tanto premesso e pure riconosciuto da ADER, non può farsi rivivere la validità della cartella opponendo oggi la notifica dell'atto di accertamento non prodotta nel giudizio precedente. Ma vi è di più. Anche quella notifica, oggi allegata dal Comune, si appalesa invalida.
Come correttamente rilevato dalla società ricorrente, dall'esame dell'allegato 4 depositato dallo stesso
Comune emerge chiaramente che la raccomandata a.r. del 26.07.2019 è tornata indietro al mittente con dicitura "trasferito". In tal senso, non risulta valida la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., per come erroneamente sostenuto dal Comune poiché, se dall'avviso di ricevimento risulta che il destinatario si è trasferito altrove, la notifica è nulla, non può procedersi secondo le modalità di cui all'articolo citato e va rinnovata nel nuovo luogo, con l'obbligo per chi notifica di aver verificato la residenza con ordinaria diligenza.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 450,00 oltre accessori di legge a favore della società resistente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna le parti resistenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite che si quantificano in euro 450,00 oltre accessori di legge a favore della società ricorrente, con eventuale distrazione delle spese se richiesta.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GUARASCIO DOMENICO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2674/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - ZA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Squillace - . 88069 Squillace CZ
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005250879000 IMU 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 7/10/2024 la Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentate pro tempore, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03020249005250879000 in relazione alla cartella di pagamento n. 03020200012506476000 per IMU 2014, eccependo che la predetta cartella, notificatale il 29/6/2022, era stata a sua volta impugnata dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di
ZA con ricorso rubricato al R.G.R. n. 230/2023 ed eccependo, comunque, l'intervenuta prescrizione dei tributi iscritti a ruolo.
Si costituiva ADER la quale eccepiva in prima battuta l'inammissibilità del ricorso;
nel merito, rilevava che il ricorso iscritto al R.G.R. n. 230/2023, proposto dalla Ricorrente_1 S.r.l. avverso la cartella di pagamento n. 03020200012506476000, è stato in effetti definito con la sentenza n. 437/2025 del 4/3/2025 con la quale il giudice tributario ha accolto il ricorso della società contribuente ed ha disposto l'annullamento della cartella impugnata. Orbene, preso atto della decisione, l'agente della riscossione, in attesa dello sgravio del ruolo esattoriale che dovrà essere effettuato dall'ente impositore, ossia il Comune di
Squillace, sospendeva la riscossione del tributo oggetto del ruolo richiedendo cessata la materia del contendere.
Il Comune di Squillace, costituendosi, contestava le argomentazioni del ricorrente. Evidentemente, a parere della resistente, non vi è alcuna efficacia preclusiva del giudicato inerente al ricorso sopra citato e già deciso dall'odierna Corte adita. A mente del Comune resistente, prima della notifica della cartella numero 03020200012506476000, il Comune di Squillace ha precedentemente interrotto l'invocato termine prescrizionale, mediante la notificazione dell'avviso di accertamento numero 264 del 27.05.2019, protocollo 3203 del 27.05.2019, regolarmente notificato, dapprima, con raccomandata a.r. del 26.07.,2019, ed ulteriore notifica a mani tramite il Messo Comunale del Comune di Taverna, sig. Nominativo_1
, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., come da documenti allegati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto, non potendosi dichiarare alcuna estinzione del giudizio stante la diversa opinione degli enti resistenti costituiti.
In prima analisi, va effettivamente dichiarata operante l'efficacia preclusiva del giudicato ai fini della validità dell'odierno atto opposto.
Basta riguardare quanto statuito con sentenza n. 437/2025 del 19 febbraio 2025 (R.G. n. 230/2023) su identica pretesa tributaria avanzata dal Comune di Squillace nei confronti della medesima società Ricorrente_1 SRL per il tributo IMU 2014, in cui si è accolto integralmente il ricorso ed annullata la cartella di pagamento n. 0302020001250647600. La sentenza, già passata in giudicato, ha stabilito che "il ricorso
è fondato limitatamente all'eccezione di mancata esibizione del prodromico avviso di accertamento, atteso che il Comune - dopo avere chiesto di avere accesso agli atti per visibilità telematica - non si è poi costituita in giudizio, così venendo meno al relativo obbligo di esibizione;
per effetto di ciò è dunque fondata anche l'eccezione di prescrizione, stante la risalenza del credito - 2014 - e la notifica, avvenuta solo in data 29 giugno 2022, dell'intimazione di pagamento, senza validi ed efficaci atti interruttivi".
Tanto premesso e pure riconosciuto da ADER, non può farsi rivivere la validità della cartella opponendo oggi la notifica dell'atto di accertamento non prodotta nel giudizio precedente. Ma vi è di più. Anche quella notifica, oggi allegata dal Comune, si appalesa invalida.
Come correttamente rilevato dalla società ricorrente, dall'esame dell'allegato 4 depositato dallo stesso
Comune emerge chiaramente che la raccomandata a.r. del 26.07.2019 è tornata indietro al mittente con dicitura "trasferito". In tal senso, non risulta valida la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., per come erroneamente sostenuto dal Comune poiché, se dall'avviso di ricevimento risulta che il destinatario si è trasferito altrove, la notifica è nulla, non può procedersi secondo le modalità di cui all'articolo citato e va rinnovata nel nuovo luogo, con l'obbligo per chi notifica di aver verificato la residenza con ordinaria diligenza.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 450,00 oltre accessori di legge a favore della società resistente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna le parti resistenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite che si quantificano in euro 450,00 oltre accessori di legge a favore della società ricorrente, con eventuale distrazione delle spese se richiesta.