Articolo 76 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1096
Articolo 75Articolo 77
Versione
14 febbraio 1970
Art. 76. Art 76.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1963-64 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza propria dell'e-
sercizio 1963-64 (articolo 71) ............ L. 352.835.685.157
Somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 74).... " 84.753.004.827
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Residui attivi al 30 giugno 1964... L. 437.588.689.984
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Entrata in vigore il 14 febbraio 1970