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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE X
in persona del Giudice unico, dott.ssa Raffaella Tronci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 37829 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 , trattenuta in decisione all'udienza del 31.10.2024, con concessione del termine di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica, vertente
TRA
Parte_1
(C.F.: in persona del Commissario Liquidatore Dott.ssa
[...] P.IVA_1 [...]
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Longo (C.F.: Parte_2
e dall'Avv. Patrizia Giannini (C.F.: ) ed elettivamente C.F._1 CodiceFiscale_2 domiciliata presso lo studio di quest'ultima in OM, Via Nizza n. 59.
Attrice
E
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
(C.F. ) , rappresentate e difese dell'Avv. Alessandra Salerno (C.F.: C.F._4
), giusta procura in calce all'atto di comparsa e costituzione, ed elettivamente C.F._5 domiciliato presso il suo studio sito in OM, Via XX Settembre n. 3
Convenute
NONCHÉ
1 Co
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_4 P.IVA_2 rappresentata e difesa, dall'Avv. Veronica Facco (C.F. ), giusta procura in atti, ed C.F._6 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in OM, alla Via XX Settembre n. 3
Convenuta
E
Controparte_5
(C.F. , in persona del Commissario Liquidatore p. t., P.IVA_2
Convenuta contumace
NONCHÉ
(c.f.. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Balestrazzi (C.F. Controparte_6 P.IVA_3
), giusta delega in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via C.F._7
Rugabella n. 1
Terza intervenuta
E
e di , quali eredi di Controparte_7 Controparte_8
GA Persona_1
Convenuti contumaci
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
[... Conclusioni per e per Parte_1
- rispettivamente come da memoria ex art.183 co.6 n.1 c.p.c. e note di trattazione scritta CP_6 dell'udienza dell'11.5.2023 -
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così giudicare:
Nel merito: premesso ogni accertamento e declaratoria del caso, previa conferma, ove occorra, dell'ordinanza cautelare rep. n. 7668/2019, pronunciata fuori udienza, datata 20 marzo 2019, pubblicata il 5 aprile 2019 e comunicata alle parti in pari data, con cui il Tribunale di OM, sezione XIV Civile – Fallimentare –, nelle persone del Dott. Antonino La Malfa, Presidente, della Dott.ssa Daniela Cavaliere, Giudice, e della Dott.ssa
Margherita Libri, Giudice Relatore, all'esito del procedimento inter partes n. 55347/2018 R.G., ha autorizzato il richiesto sequestro conservativo:
1. dichiarare l'inefficacia nei confronti del creditore, odierno attore, (già Controparte_6 [...]
, e, dunque, disporre la revocatoria ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 ss. Controparte_9
2 c.c., della cessione a perfezionata con atto del 13 giugno 2014, del credito vantato Parte_3 da verso ammesso al passivo di quest'ultima Controparte_10 Controparte_11 per l'importo di Euro 152.479,33 in linea capitale, oltre all'ulteriore credito per spese legali liquidate al sig.
a carico di con sentenza della Corte d'Appello Controparte_10 Controparte_11 di OM n. 1533/2017 del 07.03.2017, con ogni conseguente statuizione, anche in termini di estensione nei confronti del terzo dell'efficacia del già esistente titolo esecutivo Controparte_5 giudiziale di condanna del convenuto nei confronti dell'attrice ai fini della sua esecuzione Controparte_10 nei confronti del suddetto terzo;
2. condannare il sig. GA, e per esso, collettivamente e impersonalmente, i suoi eredi, e Persona_1 [...]
in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese e dei compensi del Parte_3 presente procedimento, oltre che dei procedimenti cautelari tenutisi avanti il Tribunale Civile di OM n.
26360/2018 R.G. (1^ fase) e n. 55347/2018 R.G. (reclamo), maggiorati di accessori fiscali, previdenziali e di
Tariffa.
IN VIA ISTRUTTORIA: In caso di contestazione e/o ove ritenuto opportuno malgrado la prova documentale in atti, ammettere prove per testi ed interrogatorio formale dei convenuti sui capitoli di cui alla parte “in fatto” dell'atto di citazione, da intendersi qui integralmente ritrascritti e preceduti dalla locuzione “vero che”.
Con ogni più ampia riserva di replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate delle altre parti, di proporre le eccezioni che siano conseguenza delle domande ed eccezioni medesime, di dedurre istanze istruttorie e produrre documenti a prova diretta o contraria e di indicare testimoni.
Espressamente riservato il diritto di fare valere in separato giudizio fatti, condotte e profili diversi ed ulteriori rispetto a quelli di cui al presente atto di citazione. Con osservanza.”
Conclusioni per e : “Piaccia a codesto On.le Controparte_1 Controparte_2
Tribunale adìto, accertato che con atto del 18.11.2019 n. 47.938, rep. n. 139.183, in Notar di Per_2
OM, la Sig.ra e la Sig.ra hanno rinunciato all'eredità Controparte_1 Controparte_2 del defunto , accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o della titolarità Controparte_10 del diritto controverso in capo alla Sig.ra e alla sig.ra e, per Controparte_1 Controparte_2
l'effetto, dichiararne la estromissione dal presente giudizio.”
Conclusioni per : “Piaccia all'On.le Tribunale adìto, In via preliminare e Parte_3 pregiudiziale, dichiarare l'estinzione del presente procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 305 c.p.c. stante la mancata riassunzionedel giudizio nel termine di legge;
Nel merito, prendere atto del disinteresse del creditore in L.C.A. Parte_1 alla estensione dell'oggetto del pignoramento immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Pisa, R.G.E.
3 107/2007, e prendere atto del mancata proposizione della opposizione avverso l'ordinanza del G.E. del CP_1 Tribunale di Pisa del 23.12.2017 che ha autorizzato il debitore Dott. GA al ritiro dei beni mobili di arredo della villa padronale staggita, conseguentemente accertare e dichiarare la inesistenza dell'elemento delle scientia damni in capo alla cessionaria e, per l'effetto, rigettare tutte le Parte_3 domande proposte da in L.C.A. nei confronti del terzo Parte_1 Parte_3 la quale ha fatto affidamento su dati oggettivi che escludono la scientia damni.”
[...]
Conclusioni per Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_6 deduzione reietta, così giudicare:
[A] NEL MERITO: premesso ogni accertamento e declaratoria del caso, previa conferma, ove occorra, dell'ordinanza cautelare rep. n. 7668/2019, pronunciata fuori udienza, datata 20 marzo 2019, pubblicata il 5 aprile 2019 e comunicata alle parti in pari data, con cui il Tribunale di OM, sezione XIV Civile – Fallimentare –, nelle persone del
Dott. Antonino La Malfa, Presidente, della Dott.ssa Daniela Cavaliere, Giudice, e della Dott.ssa Margherita
Libri, Giudice Relatore, all'esito del procedimento inter partes n. 55347/2018 R.G., ha autorizzato il richiesto sequestro conservativo:
1. dichiarare l'inefficacia nei confronti del creditore, odierno attore, Parte_1
[
l.c.a., e, dunque, disporre la revocatoria ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 ss. c.c., della cessione a
[...]
perfezionata con atto del 13 giugno 2014, del credito vantato da GA Parte_3 Persona_1 verso ammesso al passivo di quest'ultima per l'importo di Euro Controparte_11
152.479,33 in linea capitale, oltre all'ulteriore credito per spese legali liquidate al sig. GA a Persona_1 carico di con sentenza della Corte d'Appello di OM n. Controparte_11
1533/2017 del 07.03.2017, con ogni conseguente statuizione, anche in termini di estensione nei confronti del terzo dell'efficacia del già esistente titolo esecutivo giudiziale di Controparte_5 condanna del convenuto nei confronti dell'attrice ai fini della sua esecuzione nei confronti Controparte_10 del suddetto terzo;
2. condannare il sig. GA, e per esso, i suoi eredi, e in solido tra loro, Persona_1 Parte_3 al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese e dei compensi del presente procedimento, oltre che dei procedimenti cautelari tenutisi avanti il Tribunale Civile di OM n. 26360/2018 R.G. (1^ fase) e n.
55347/2018 R.G. (reclamo), maggiorati di accessori fiscali, previdenziali e di Tariffa.
[B] IN VIA ISTRUTTORIA:
In caso di contestazione e/o ove ritenuto opportuno malgrado la prova documentale in atti, ammettere prove per testi ed interrogatorio formale dei convenuti sui capitoli di cui alla parte “in fatto” dell'atto di citazione, da intendersi qui integralmente ritrascritti e preceduti dalla locuzione “vero che”.
Con ogni più ampia riserva di replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate delle altre parti, di proporre le eccezioni che siano conseguenza delle domande ed eccezioni medesime, di dedurre istanze istruttorie e produrre documenti a prova diretta o contraria e di indicare testimoni.
4 Espressamente riservato il diritto di fare valere in separato giudizio fatti, condotte e profili diversi ed ulteriori rispetto a quelli di cui al presente atto di citazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. in liquidazione coatta amministrativa ha citato in giudizio Parte_1
GA, e Persona_1 Parte_3 Controparte_5
, formulando nei loro confronti conclusioni conformi a quelle sopra trascritte. Parte attrice ha
[...] dunque proposto domanda revocatoria ex art. 2901c.c. dell'atto con cui il proprio debitore Controparte_10 in data 13.6.2014, ha ceduto a un credito di € 152.479,33 (oltre CPA e IVA) che egli Parte_3 vantava nei confronti di Controparte_11
Ha infatti in sintesi esposto:
-di essere stata un'importante società assicuratrice operante principalmente nel ramo delle polizze fideiussorie dell'assicurazione della responsabilità civile;
-che il è stato consigliere delegato della stessa, dal febbraio del 1987 al 18 gennaio 1990; CP_10
-di essere stata sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con Decreto del Ministro dell'Industria n. 19386 del 31.7.1992 e di essere stata dichiarata insolvente dal Tribunale di Milano in data
10.11.1992;
-che nel corso della procedura di liquidazione della società, emergevano delle gravi irregolarità commesse dagli amministratori della stessa, segnalate nella relazione sulle cause del dissesto;
-che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha avviato un'indagine culminata con il rinvio a giudizio del per i reati di bancarotta fraudolenta di cui agli artt. 216, 1° co, n. 1 e 223, 1° e CP_10
2° co, n. 1 della Legge Fallimentare;
-che con la sentenza n. 3579 del 12.12.1997 (Doc. 1 fasc. fase cautelare parte attrice) il è stato CP_10 ritenuto colpevole dei reati ascrittigli ed è stato condannato alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione e al risarcimento dei danni patrimoniali nei confronti della parte civile costituita da Controparte_9 liquidarsi in separato giudizio;
-che il è stato condannato al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva CP_10 determinata in L. 5.905.800.000”, oltre al pagamento delle spese di costituzione alla parte civile;
-che le statuizioni rese in primo grado nei confronti del , inclusa la condanna al pagamento della CP_10 provvisionale, sono state integralmente confermate tanto dalla Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 794 del 14.2-12.5.2004 (Doc. 2 fasc. fase cautelare parte attrice) quanto dalla Corte di Cassazione, con sentenza n.
999 del 24.5-7.11.2006 (Doc. 3 fasc. fase cautelare parte attrice), con la conseguente condanna del CP_10 pagamento in favore di delle spese processuali;
Pt_1
-di aver notificato in data 9.5.2007, al TI GA le sentenze dei tre gradi di giudizio e munite di formula esecutiva, in uno con atto di precetto per € 3.912.829,67, avverso cui il debitore aveva proposto opposizione
5 (doc. 4 fasc. fase cautelare parte attrice), respinta dal Giudice Unico presso il Tribunale Civile di Pisa (doc. 5 fasc. fase cautelare parte attrice);
-che la misura del danno accertata, con la condanna provvisionale, dal Giudice Penale, è stata pienamente confermata in sede civile, con la sentenza n. 12342/2013 del 15.11.2012- 10.09.2013 del Tribunale di Milano,
Sezione Specializzata in materia di Impresa, con la quale il è stato condannato al pagamento CP_10 dell'importo di € 3.050.091,15, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali;
-che anche la condanna in sede civile è stata integralmente confermata in tutti i gradi di giudizio (docc. 7,
8 fasc. fase cautelare parte attrice), con il riconoscimento di interessi e rivalutazione monetari e delle spese legali di tutte le vicende giudiziarie elencate;
-di aver promosso un'esecuzione immobiliare avanti il Tribunale Civile di Pisa, (Doc. 9 fasc. fase cautelare parte attrice: ordinanza del G.E. che ha fissato in complessivi € 1.350.000,00 il prezzo base del compendio immobiliare) e due esecuzioni presso terzi avanti il Tribunale Civile di OM, conclusesi con l'assegnazione del complessivo importo di € 61.058,36 (Docc. 10-11 fasc. fase cautelare parte attrice), oltre all'assegnazione di una modestissima quota (nell'ordine di alcune centinaia di euro per anno) di un trattamento pensionistico di cui il debitore era titolare (Doc. 12 fasc. fase cautelare parte attrice);
-che nel corso di tutte le predette vicende giudiziarie, il è stato sempre assistito dall'Avv. CP_10
Antonio Rappazzo, con studio a OM, Via Venti Settembre n. 3 (Docc. 13, 15, 16 fasc. fase cautelare parte attrice);
-che nel corso del giudizio di opposizione all'esecuzione il debitore è stato assistito anche dall'Avv.
Giuseppe Rappazzo, figlio dell'Avv. Antonio Rappazzo, avente studio professionale con il padre (Doc. 14 fasc. fase cautelare parte attrice);
-che nel 2018, il proprio Commissario Liquidatore, dopo aver ricevuto da parte dell'IVASS la comunicazione che il TI GA vantava un credito nei confronti della Controparte_5
, aveva chiesto informazioni al Commissario Liquidatore di quest'ultima,
[...] che in risposta a tale richiesta, le aveva trasmesso la copia di un atto di cessione di credito pro soluto, del
13.6.2014 (doc. 17 fasc. fase cautelare parte attrice), dal quale risultava che il , titolare del credito CP_10 nei confronti di per un ammontare in sorte capitale pari a € 152.479,33 aveva Controparte_11 ceduto alla in persona del suo Amministratore Unico con sede in OM;
Parte_3
-che scientemente l'atto di cessione non indicava né le generalità dell'amministratore unico della società né l'indirizzo della stessa;
- che il corrispettivo della cessione dei crediti vantati nei confronti della del Controparte_11 valore di € 152.479,33 era pari a € 10.000,00, da corrispondere in 4 rate mensili di € 2.500,00 ciascuna;
-di aver appurato a seguito delle necessarie verifiche, che il credito ceduto era stato liquidato in favore del dal Tribunale Civile di OM, con sentenza n. 1283/2009 poi confermata in sede di appello con la CP_10 sentenza n. 1533/2017 all'esito di un'azione di responsabilità promossa dalla contro gli (ex) CP_11 organi sociali della compagnia, nella quale era stato assistito dall'Avv. Antonio Rappazzo CP_10
(Docc.18-19 fasc. fase cautelare parte attrice);
6 -che è una società interamente detenuta dagli, o comunque riconducibile agli Avv Parte_3
Antonio e Giuseppe Rappazzo e alla loro famiglia, malgrado oggi le quote siano detenute per l'1% del capitale dall'Avv. Antonio Rappazzo e per il restante 99% dalla di lui figlia (Doc. 20, pagg. Persona_3
6-7 fasc. fase cautelare parte attrice);
-che il 13.6.2014, data della cessione del credito il capitale della società era interamente detenuto, per il
50% ciascuno, dagli Avv.ti Antonio e Giuseppe Rappazzo, che hanno ceduto le loro quote a Persona_3
(rispettivamente figlia e sorella dei predetti) con atto in data 1.6.2017, poco tempo dopo la
[...] pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello di OM n. 1533/2017 di cui sopra (Doc. 21 fasc. fase cautelare parte attrice);
-che al momento della cessione del credito l'amministratore unico della società era l'altra figlia dell'Avv.
Antonio Rappazzo, e sorella dell'Avv. Giuseppe Rappazzo, , nominata il 17.5.2010 e cessata Parte_4 dalla carica il 28.3.2017, pochi giorni dopo la predetta pronuncia della Corte d'Appello di OM n. 1533/2017
(Doc. 20, pagg. 10 e 16 fasc. fase cautelare parte attrice);
-che l'originaria ragione sociale era Rappazzo Associati S.r.l., modificata in in Parte_3 data 14.5.2014, pochi giorni prima della cessione del credito (Doc. 20, pag. 12 fasc. fase cautelare parte attrice);
-che la società ha sede in OM, Via XX Settembre n. 3, stesso indirizzo presso il quale si trova lo studio professionale degli Avv.ti Rappazzo;
CP_
-di aver vanamente tentato di indurre il Commissario Liquidatore di a rifiutare il pagamento del credito al cessionario (docc. 23-25 fasc. fase cautelare parte attrice);
-che con nota del 3.4.2018, l'IVASS gli aveva comunicato (Doc. 26 fase cautelare parte attrice), che “il CP_ commissario liquidatore della avv. con nota n. 84 del 18 dicembre 2017 ha chiesto Controparte_12
l'autorizzazione al pagamento dell'importo di € 100.000,00 oltre IVA e CAP a alla Parte_3 quale il dott. GA ha ceduto il proprio credito” e che “si è ritenuto, allo stato, di non rilasciare Persona_1 la suddetta autorizzazione, ma la questione riveste carattere d'urgenza in vista di eventuali iniziative che
[...] potrà porre in essere per il recupero del credito …”; Parte_3
-di aver, quindi, proposto ricorso ex artt. 669 ter e 671 c.p.c. e 2905, 2° comma, c.c., avanti a codesto
Tribunale il 13.4. 2018 nei confronti, oltre che degli odierni convenuti, anche degli Avv.ti Antonio e Giuseppe CP_1 Rappazzo - sul presupposto che la cessione a del credito vantato da Andrea Parte_3
GA verso costituisse atto revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.; in alternativa, fosse nullo Controparte_11 ai sensi dell'art. 1261, 1° comma, data l'interposizione fittizia de ed essendo i diretti Parte_3 ed effettivi cessionari del credito gli Avv.ti Antonio e Giuseppe Rappazzo;
in ulteriore alternativa, fosse nulla ex art. 115, 2° comma, Legge Fallimentare;
-che all'esito del procedimento n. 26360/2018 R.G., nel quale i resistenti , Controparte_10 Parte_3
Avv. Antonio Rappazzo e Avv. Giuseppe Rappazzo si sono costituiti, al contrario di
[...] [...]
Controparte_11
7 -che il Giudice designato, con Ordinanza del 18.7.2018 respingeva il ricorso cautelare proposto da , Pt_1 sul rilievo della carenza del periculum in mora in ragione dell'applicabilità dello strumento del reclamo al riparto ex art 110 L.F.;
-di aver proposto, in data 3.8.2018, reclamo al Collegio ex art. 669 terdecies c.p.c., avverso tale provvedimento;
-che con Ordinanza del 20.3.2019, pubblicata e comunicata il 5.4. 2019 (Docc. 1-2, fascicolo della presente causa di merito), il Tribunale di OM, accoglieva il reclamo e, in riforma dell'ordinanza resa in data CP_1 18.7.2018, autorizzava il sequestro conservativo, ai sensi dell'art. 2905 cod. civ., nei confronti di GA e della società Parte_3
-che il provvedimento cautelare è stato attuato mediante notifica di atto di sequestro presso terzi, a cura dell'Ufficiale Giudiziario, in data 23 e 24 aprile 2019 (Doc. 3, fasc. causa merito).
Argomentando in diritto, parte attrice ha sostenuto la sussistenza di tutte le condizioni richieste dall'art. 2901 c.c. per la revoca dell'atto, e segnatamente:
- l'esistenza di un diritto di credito verso il debitore di importo superiore ai 5 milioni di €, insorto negli anni
1987-1990 e giudizialmente riconosciuto sin dal 1997, quindi anteriore all'atto di cessione del credito, intervenuta solo nel giugno 2014;
-l'eventus damni, atteso che nel caso in cui la cessione non fosse revocata, l'attrice perderebbe la possibilità CP_ di soddisfare, per quanto parzialmente, le proprie ragioni creditorie sul credito del proprio debitore verso , oggetto di cessione;
CP_1
-Il consilium fraudis del debitore, in ragione della consapevolezza del GA del pregiudizio che la cessione del proprio credito alla avrebbe arrecato alle ragioni creditorie di;
Parte_3 Pt_1
- la scientia fraudis del terzo, poiché gli Avv.ti Antonio e Giuseppe Rappazzo che hanno seguito sin dall'inizio (specie il primo) tutte le tappe dell'iter processuale che ha contrapposto al Pt_1 CP_10 erano pienamente a conoscenza del debito di quest'ultimo e delle iniziative per il recupero del credito della prima, e pertanto perfettamente consapevoli anche nel momento dell'intervenuta cessione del credito, del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni creditorie della Liquidazione.
Il convenuto GA si è tempestivamente costituito in giudizio, concludendo per il rigetto della Persona_1 domanda attorea.
Ha infatti allegato, eccepito e dedotto:
-che ha agito in via esecutiva dando vita ad una procedura espropriativa immobiliare, innanzi il Pt_1
Tribunale Civile di Pisa, nei suoi confronti, in virtù della sentenza definitiva di condanna penale, contenente anche statuizioni civili, emessa dalla Giustizia milanese;
-che la procedura immobiliare avviata nel 2007 ha avuto ad oggetto una villa storica nelle terre della
Toscana, zona Pontedera, con un vasto fondo agricolo impiantato ad uliveto ed una azienda olearia in piena attività;
-che in sede di pignoramento immobiliare, ha escluso dal vincolo pignoratizio gli arredi di buon Pt_1 valore, tutti di apprezzato antiquariato di cui era fornita la villa nobiliare;
8 -che la cessione del credito oggetto di revocatoria è avvenuta il 13.6.2014, mentre il credito risulta ammesso al passivo di nell'anno 2010; Controparte_11
-che la cessione è stata fatta in favore di una società che svolge l'attività di acquisto di crediti;
- che in data 5.3.2012, ha perso il suo posto di lavoro ed è stato ingiustamente arrestato e detenuto per nove mesi, come confermato dalla sentenza di assoluzione perché il fatto contestato non sussiste della Corte di
Appello di Torino del 2016;
-di aver, quindi, chiesto in questa triste circostanza di monetizzare il credito per avere la possibilità di supplire alla mancanza di liquidità dovute alla perdita di ogni occasione di reddito e di lavoro;
-che il credito vantano nei confronti della , deriva dalla reiezione della Controparte_11 pretesa risarcitoria per responsabilità degli amministratori, azionata dalla predetta società di cui per lunghi anni era stato l'amministratore delegato;
-che la cessione gli ha consentito di far fronte alle necessità quotidiane avendo, la società cessionaria, in esecuzione della controdichiarazione, versato, con cadenza programmata, il prezzo della cessione, quasi interamente;
-che l'azione revocatoria promossa da riveste carattere persecutorio, poiché la creditrice avrebbe Pt_1 potuto chiedere al Commissario Liquidatore della in l.c.a., la rettifica dello stato Controparte_11 passivo ai sensi dell'art. 115 L. Fall., che consente al creditore del creditore ammesso al passivo del fallimento, di surrogarsi allo stesso e di esercitarne i poteri;
-che il credito da lui ceduto è tuttora nella disponibilità della società Controparte_11
-che la rettifica dello stato passivo ai sensi dell'art. 115, rappresenta lo strumento giuridico più idoneo per tutelare il credito vantato da parte attrice.
Anche la convenuta tempestivamente costituitasi in giudizio, ha concluso per il Parte_3 rigetto della domanda attorea.
Ha infatti a sua volta allegato, eccepito e dedotto: CP_1
-che in data 13.6.2014, il GA le aveva ceduto il suo credito verso Controparte_11
del valore di € 152.479,33, credito ammesso allo stato passivo della procedura (doc. 2).
[...]
-che il credito si trova attualmente nella piena, totale disponibilità fisica della Controparte_11
[...]
-che l'atto di cessione prevedeva quale corrispettivo la somma di € 10.000,00 e, tuttavia, essa è superata dalla controdichiarazione, sottoscritta da entrambe le parti, con cui viene dato atto che l'effettivo prezzo della cessione è determinato in € 85.000,00 da versarsi, entro il 31.12.2018, a mezzo bonifici bancari, intestati a moglie del TI GA (doc. 3); Controparte_1
-che in detta controdichiarazione il cedente chiede che i bonifici relativi al pagamento rateale del prezzo vengano eseguiti in favore di sua moglie;
-di aver, in attuazione della controdichiarazione, effettuato a favore della i seguenti pagamenti: CP_1 assegno bancario di € 2.500,00 in data 23.6.2014 (doc. 4); bonifico di € 2.500,00 in data 15.7.2014 (doc. 5); bonifico di € 2.500,00 in data 6.8.2014 (doc. 6); bonifico di € 2.500,00 in data 12.9.2014 (doc. 7); bonifico di
9 € 7.500,00 in data 10.10.2014 (doc. 8); bonifico di € 7.500,00 in data 23.12.2015 (doc. 9); bonifico di €
12.500,00 in data 21.1.2016 (doc. 10); bonbifico di € 20.000,00 in data 19.6.2017 (doc. 11); bonifico di €
3.000,00 in data 22.2.2018 (doc. 12); bonifico di € 1.500,00 in data 21.3.2018 (doc. 13); bonifico di € 5.000,00 in data 20.4.2018 (doc. 14).
-di aver versato la complessiva somma dii € 67.000,00 alla data del 20.4.2018;
-di aver proposto alla procedura, in via transattiva, una riduzione della misura del credito purché il pagamento avvenga entro una certa data;
-che la con e-mail del 6.12.2017, ha dichiarato di aderire a tale richiesta, Controparte_11
a condizione che l'accordo venga confermato e sottoscritto anche dal TI GA (docc. 15 e 16);
-di aver ricevuto, in data 3.5.2018, la nota da parte della procedura che le comunicava che il pagamento dell'importo concordato era stato autorizzato dall'IVASS e l'inserimento del credito nello stato passivo in prededuzione per un ammontare di € 126.880,00 (doc. 17);
-che il proprio oggetto sociale comprende l'acquisto di crediti (doc. n. 18) e, difatti, i bilanci chiusi al
31.12.2015 e al 31.12.2016, regolarmente depositati, contengono la posta sotto la voce “crediti verso altri” dell'acquisto del credito in LCA, e il bilancio al 31.12.2016, sempre sotto la stessa Controparte_11 voce dà atto, non soltanto dell'acquisto del citato credito, ma anche di altro credito Mad S.R.L., a conferma dell'ordinario svolgimento dell'attività di compravendita di crediti da parte della Parte_3
(docc. 19 e 20).
-che la società attrice per soddisfare il proprio credito ha azionato la procedura di esecuzione forzata dell'intero compendio immobiliare di proprietà del debitore, compresa l'azienda olearia, in Località Tegolaia
(Pisa);
-che la cessione del credito oggetto di azione revocatoria, presenta delle modalità di pagamento chiare, tanto che i versamenti effettuati dal cessionario sono, tutti, conseguenti a bonifici bancari di data certa, senza sperequazione tra prezzo pattuito e valore reale del credito;
-che non c'è concatenazione tra l'atto di cessione del credito e debito azionato con successo da;
Pt_1
-che il pignoramento eseguito sull'intero compendio immobiliare del non è stato esteso ai CP_10 preziosi arredi della villa padronale del '700, segno che il creditore procedente aveva considerato il credito, almeno in data 2.7.2007 pienamente soddisfatto dai beni immobili del debitore;
-che a conferma di ciò, il Giudice dell'Esecuzione, in assenza di opposizione del creditore ha autorizzato il
TI GA al ritiro dei beni mobili di arredo (doc. 21); CP_1
-che dall'esenzione dal pignoramento degli arredi di pregio della villa del GA discende l'assenza del consiulium fraudis del debitore al momento della cessione del credito, in ragione del perdurante disinteresse del creditore a far data dal 2007 , disinteresse , poi confermato nel 2017 con provvedimento del G.E., ad aumentare la massa patrimoniale già sottoposta a pignoramento immobiliare in danno del debitore;
-che tale inerzia della creditrice, esclude la sussistenza della propria scientia damni, in ragione della conoscenza della piena soddisfazione del creditore a seguito dall'esecuzione immobiliare, tanto da non estendere la procedura anche ai preziosi arredi della villa padronale dei marchesi TI GA;
10 -che la propria buonafede è confermata dalla volontaria esclusione da parte del creditore procedente, di estendere il pignoramento ad altri beni;
-che il creditore ha omesso di dimostrare la conoscenza in capo al terzo in ordine alla capacità della cessione per una somma, di entità modesta di fronte al compendio immobiliare ed aziendale pignorato, di diminuire le garanzie spettanti al creditore e già tutelate dalla espropriazione immobiliare;
- che la rinuncia alla residualità patrimoniale del da parte della parte attrice incide negativamente CP_10 anche sulla sussistenza dell'eventus damni.
La convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata pertanto Controparte_13 dichiarata contumace, all'udienza di prima comparizione del 28.11.2019.
All'udienza del 18.6.2020, l'attrice rilevava , in assenza di notifica o comunicazione della circostanza da parte del procuratore del convenuto GA, che quest'ultimo era deceduto in data 21.8.2019 e Persona_1 chiedeva al Giudice di valutare l'eventualità di interruzione del giudizio.
Con ordinanza del 19.6.2020, il precedente istruttore, ha rilevato che “ a norma dell'art. 300 cpc, l'evento interruttivo relativo alla parte costituita deve essere dichiarato dal procuratore;
che nel caso di morte di una parte costituita in giudizio, la mancata dichiarazione dell'evento ad opera del suo procuratore, ai fini interruttivi ai sensi dell'art. 300 c.p.c., non impedisce alla controparte che sia comunque a conoscenza di tale evento di prendere l'iniziativa della chiamata in giudizio dei successori di detta parte mediante un atto di impulso processuale che, pur non qualificabile come riassunzione in senso tecnico, è idoneo a determinare la prosecuzione del giudizio. (Cass. n. 22950 del 13/09/2019; Cass. 3018/05)”.
Con atto di citazione del 2.7.2020, parte attrice ha chiamato in causa in prosecuzione gli eredi del convenuto
GA formulando le medesime conclusioni già avanzate in corso di giudizio. Persona_1
In data 15.3.2022, con comparsa di costituzione del successore a titolo particolare ai sensi dell'art. 111
c.p.c. si è costituita in giudizio nella sua qualità di assuntore del concordato Controparte_6 [...] in l. c.a., facendo proprie tutte le difese e le conclusioni già rassegnate da Parte_1 [...] in l. c.a. Parte_1
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.5.2023 il procuratore di GA ha Persona_1 dichiarato, nelle note di trattazione scritta , l'intervenuto decesso della parte assistita ed ha chiesto dichiararsi interrotto il giudizio.
Con ordinanza del 12.5.2023 , ritenuta non necessaria l'interruzione del processo per il decesso del convenuto , stante la chiamata in causa effettuata dalla attrice nei confronti degli eredi per Controparte_10
l'udienza del 24.6.2021 con notificazione collettiva ed impersonale perfezionatasi entro l'anno dalla morte ex art.143 c.p.c. nell'ultimo domicilio del de cuius, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla data della udienza cartolare di precisazione delle conclusioni .
Con ordinanza in data 25.9.2023 , ritenuta invalida la notificazione dell'atto di chiamata in causa effettuata nei confronti degli eredi di , notificazione collettiva ed impersonale entro l'anno dalla Controparte_10 morte eseguita ex art.143 c.p.c. , il giudizio è stato dichiarato interrotto.
11 Con ricorso in data 26.9.2023 il giudizio è stato riassunto da nei confronti di Controparte_6 [...]
e , rispettivamente moglie e figlia di , le quali si Controparte_1 Controparte_2 Controparte_10 sono costituite contestando la propria qualità di eredi e producendo atto notarile di rinuncia all'eredità .
Con ordinanza riservata datata 5.4.2024, il giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di da individuarsi a cura della concedendo a tal fine Controparte_10 Controparte_6 termine sino al 30.9.2024 ed ha rinviato la causa all'udienza del 17.10.2024 .
E' stato quindi integrato il contraddittorio nei confronti di Controparte_7
e di , rimasti contumaci , e quindi la causa ,sulle conclusioni delle parti come in
[...] Controparte_8 epigrafe richiamate, è stata trattenuta in decisione all'esito di udienza cartolare fissata per la precisazione delle conclusioni del 31.10.2024 e con assegnazione di termini abbreviati per deposito di conclusionali e repliche.
2. Difetto di legittimazione passiva delle eredi rinuncianti
Deve in primo luogo essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
e per avere le stesse documentato di avere rinunciato alla eredità del de cuius
[...] Controparte_2
( vedi atto notarile di rinuncia alla eredità in data 18.11.2019 allegato alla comparsa di Controparte_10 costituzione) con conseguente rigetto di ogni domanda proposta nei loro confronti .
3. Eccezione di estinzione del giudizio
3.1. Integrazione del contradditorio nei confronti degli eredi del deceduto Controparte_10
In ordine alla eccezione di estinzione del giudizio, sollevata dalla convenuta si Parte_3 richiama qui integralmente quanto già osservato nella ordinanza riservata del 5.4.2024 .
La convenuta assume come tardivo il deposito del ricorso in riassunzione effettuato in data 26.9.2023 da
. Sul punto si rileva che la dichiarazione in udienza del procuratore o la notifica alle altre parti Controparte_6 dell'evento morte costituisce elemento indispensabile ed insostituibile per la integrazione della fattispecie interruttiva, non rilevando la conoscenza aliunde che di tale evento abbia acquisito il giudice o la controparte
(vedi fra le tante 8037/2021 e Cass. 20964/2018 ) e quindi il dies a quo relativo al termine per la riassunzione sarebbe da individuarsi nella dichiarazione del decesso di resa dal suo procuratore , avv. Controparte_10
Salerno , all'udienza cartolare dell'11.5.2023 con note di trattazione scritta depositate in pari data.
Tuttavia, nella specie, vi è stato un atto di chiamata in causa degli eredi di GA ben prima Persona_1 che intervenisse la dichiarazione in udienza del decesso da parte del suo procuratore, notificazione eseguita collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del de cuius ai sensi dell'art.143 c.p.c. .
Tale notificazione è affetta da nullità , in ragione della impossibilità di ritenere operante ,nella fattispecie notificatoria in esame, la presunzione iuris et de iure di sussistenza di un rapporto di fatto tra gli eredi e l'ultimo domicilio del defunto , incompatibile appunto con la notificazione ex art.143 c.p.c. , che presuppone l'irreperibilità del destinatario della notificazione.
L'art.303 co.2 c.p.c. realizza , infatti, una forma di notificazione agevolata agli eredi della parte defunta, sulla base della presunzione che per il periodo di un anno dalla morte gli eredi stessi facciano capo all'ultimo
12 domicilio del de cuius per tutte le questioni inerenti alla successione, agevolazione che trova ragione e fondamento nella presunzione di sussistenza di un rapporto di fatto con l'ultimo domicilio del defunto, onde essa non può essere utilizzata oltre il periodo stabilito dalla legge, appunto perché, decorso tale periodo, viene meno la presunzione iuris et de iure in ordine a detto rapporto . Ora tale rapporto di persistente collegamento degli eredi con il luogo di ultima residenza in cui è stata effettuata la notificazione, in ipotesi di irreperibilità del destinatario dell'atto ( art.143 c.p.c.), è chiaramente insussistente.
Va tuttavia esclusa la inesistenza della notificazione, poiché vi è stato un procedimento notificatorio eseguito con il compimento delle formalità proprie dell'art.143 c.p.c. presso l'ultima residenza del de cuius, come risultante da certificazione anagrafica .
La giurisprudenza della Suprema Corte ha infatti operato una progressiva restrizione della nozione di inesistenza della notificazione , precisando da ultimo che il requisito del "collegamento" (o del "riferimento") tra il luogo della notificazione e il destinatario non rientra tra gli elementi costitutivi essenziali (rinvenibili nell'attività di trasmissione, svolta da soggetto qualificato, dotato "ex lege" del relativo potere, nonché nella fase di consegna, intesa come raggiungimento di uno degli esiti postivi dell'atto, in forza dei quali lo stesso possa considerarsi "ex lege" eseguito), idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, integrandone la fattispecie legale minima;
pertanto, il requisito in parola si colloca fuori dal perimetro strutturale della notificazione e la sua assenza determina la nullità dell'atto processuale, sanabile con effetto
"ex tunc" attraverso la costituzione dell'intimato o la sua rinnovazione, spontanea o su ordine del giudice. ( vedi Cass. n. 20840 del 21/07/2021).
Da qui dunque la già rilevata sterilizzazione dell'effetto estintivo del tardivo deposito dell'atto di riassunzione non ricorrendo i presupposti per la declaratoria di interruzione ( vedi ordinanza riservata
5.4.2023).
Conseguentemente l'intervenuta notificazione a e , Controparte_1 Controparte_2 rispettivamente moglie e figlia di di atto di riassunzione, contenente la trascrizione Controparte_10 integrale dell'originario atto di citazione, è atto equipollente alla rinnovazione , con effetto ex tunc , dell'atto di chiamata in causa già notificato ai sensi dell'art.143 c.p.c. nell'ultimo domicilio del de cuius e per quanto già detto affetto da nullità .
Stante la documentata rinuncia alla eredità delle strette congiunte di , è stata disposta Controparte_10 con l'ordinanza 5.4.2023 l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi non rinuncianti di
[...]
da individuarsi a cura della concedendo a tal fine termine sino al 30.9.20204 CP_10 Controparte_6 con rinvio della causa all'udienza del 17.10.2024 .
L'atto di integrazione del contradditorio è stato notificato il 23.7.2024 ( quindi risulta rispettato dalla parte il termine di cui al terzo comma ultima parte dell'art.307 c.p.c.) ed ampiamente il termine perentorio avente finalità acceleratorie indicato da questo giudice. Ne consegue che non si profila alcuna inerzia della parte con effetti estintivi sul giudizio.
La , ciononostante, ha eccepito la nullità dell'atto di integrazione del contradittorio Parte_3 per mancato rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c..
13 La difesa è infondata poiché deve escludersi che alla chiamata in giudizio per l'integrazione del contradittorio si estendano, in difetto di espressa previsione di legge, i termini di cui all'art. 163bis cod. proc. civ. e la nullità prevista dall'art. 164 cod. proc. civ. per l'ipotesi di insufficienza del termine di comparizione
(Cass. n.1626/1992; Cass.n. 5628/2014), pur avendo il giudice il potere di far coincidere il termine utile con i termini indicati nell'art. 163bis cod. proc. civ. (v. anche Cass 8412 e 8416 /1981; Cass n. 6396/1984; Cass, sez. , 2431/2002;Cass. Sez. Lav 26570/2008; Cass., sez. 3, 5628/2014) ( in questi esatti termini in motivazione
Cass. 2014 n. 5628).
Peraltro la necessità di conciliare la funzione del termine dilatorio (a difesa) rispetto a quello di stimolo o acceleratorio imposto ai fini dell'integrazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 331 e 102 cod.proc.civ.
(esigenze sollecitatorie , queste ultime , nella specie , particolarmente pregnanti stante la vetustà della causa al fine di assicurare una ragionevole durata del processo in ossequio ai principi del giusto processo consacrati dall'art. 111 cost.) , va risolta tenendo anche conto che nel caso in esame è stata disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di un parte già costituita e quindi la misura del termine di comparizione deve reputarsi rimessa all'apprezzamento di congruità del giudice che lo fissa , non essendo richiesta l'osservanza di termini minimi di comparizione ( così in tema di riassunzione Cass. 8071 del
27/08/1997).
3.2. Estinzione del processo ai sensi dell'art. 305 c.p.c. per assenza di notificazione dell'atto di riassunzione a amministrativa Parte_1 deduce che l'atto di riassunzione conseguente alla dichiarazione di interruzione Parte_3 del processo non è stato notificato alla parte attrice in persona di cui, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., è Pt_1 subentrata la notificante e ne consegue quindi la estinzione del processo come previsto Controparte_6 dall'art. 305 c.p.c. alla cui stregua il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dalla interruzione (rectius, giusta intervento della Corte Costituzionale, dalla data in cui la parte ha avuto conoscenza dell'evento: nel caso in esame , quanto meno, dalla data dell'atto di riassunzione 2.7.2020).
Come si è già chiarito con l'ordinanza riservata 5.4.2023 e ribadito pocanzi, nella specie non ricorrevano i presupposti per la declaratoria di interruzione (la precedente ordinanza 25.9.2023 dichiarativa della interruzione e della inesistenza della notifica ex art.143 c.p.c. dell'atto di chiamata in causa degli eredi , è stata emendata e revocata in parte qua con la più volte citata ordinanza istruttoria del 5.4.2023 ) .
Posto quindi che al momento della pronuncia di interruzione non erano effettivamente sussistenti i relativi presupposti, non può trarsi alcuna conseguenza, in termini di estinzione del giudizio, dalla mancata notifica della riassunzione al , poiché la tardiva riassunzione non ha alcun Controparte_9 effetto estintivo del giudizio in relazione al quale difettino i presupposti per la interruzione ( cfr. sul punto
Cass. n. 5160 del 19/04/2000).
Si impone quindi semmai di verifica l'attuale integrità del contraddittorio avuto riguardo alla posizione di in l.c.a. , per non esserle stato notificato l'atto di riattivazione del Parte_1 giudizio successivo alla pur erronea pronuncia di interruzione.
14 Si osserva in proposito che assuntore del concordato ex art. 262 del D.Lgs 7 settembre Controparte_6
2005 n. 209 ( codice assicurazioni private) relativo alla Parte_1
coatta amministrativa, omologato dal Tribunale di Milano in data 13.5.2021, è intervenuta in
[...] giudizio in data 16.3.2022 quale successore a titolo particolare della società in l.c.a. ai sensi dell'art. 111, comma 1 c.p.c..
Come è noto il comma 3 della stessa disposizione prevede che la sostituzione dell'interveniente nella posizione processuale dell'alienante del diritto controverso possa aver luogo – con conseguente estromissione del secondo – esclusivamente a seguito di intervento del cessionario e nel caso in cui tutte le altre parti vi consentano. Presupposti questi ultimi non realizzatisi e dunque la sentenza – destinata in ogni caso a spiegare effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare (ex art. 111, comma 4 c.p.c.) – andrebbe resa fra le originarie parti in causa.
In forza di ciò , secondo la convenuta , vi sarebbe stata la necessità di garantire la partecipazione al giudizio del in l.c.a. con una notificazione dell'atto nei confronti degli ex Parte_1 soci della stessa, risultando la stessa cancellata dal registro delle imprese : gli ex soci ex art. 110 c.p.c. subentrano nella posizione processuale delle società estinte e ciò a prescindere dal fatto che abbiano ricevuto o meno una parte del patrimonio risultante dal bilancio finale di liquidazione (Cass.
2.4.2024 n. 8633; Cass.
2.7.2014 n. 15107).
Ritiene questo giudice che il contraddittorio sia integro e possa pronunciarsi sentenza nei confronti del successore a titolo particolare per le ragioni che seguono.
I principi dianzi richiamati vanno infatti coordinati con la peculiarità della posizione dell'assuntore del concordato e tenuto conto delle vicende che hanno interessato la procedura concorsuale della originaria parte attrice del presente giudizio .
Come chiarito anche dalla Suprema Corte la successione dell'assuntore è fenomeno complesso perché alla successione a titolo particolare nel diritto si accompagna con la chiusura della procedura la perdita di legittimazione processuale dei relativi organi , non determinandosi peraltro l'interruzione del processo sino a quando tale evento non sia stato dichiarato o notificato ai sensi dell'art. 300 c.p.c. ( vedi Cass. n. 4766/2007 e
Cass.15793/2018 ).
Il concordato di liquidazione del ai sensi dell'art.262 Codice Parte_1 delle assicurazioni private ( d. lgs 2005 n. 209 ) è stato omologato dal Tribunale di Milano con provvedimento in data 13.5.2021 ( allegato alla comparsa di costituzione della ). CP_6
Nella proposta di concordato omologata è previsto che “a fronte degli impegni previsti nella Proposta, alla
Data di Definitiva Approvazione verrà trasferito in favore del Proponente l'intero attivo di , Pt_1 costituito da qualsivoglia bene, credito, fiscale e non, maturato o maturando, attività, diritto e/o ragione suscettibile di valutazione economica di pertinenza e titolarità della Procedura, ancorché non elencate in
Premessa, comprese tutte le azioni revocatorie, risarcitorie e le azioni giudiziali pendenti o solo autorizzate dall'Autorità di Vigilanza, restando sin d'ora inteso che qualora taluni dei citati attivi venissero realizzati successivamente alla Data di Deposito della Proposta, il corrispondente ricavato si intenderà far parte dei
15 beni di pertinenza della Procedura da trasferire al Proponente e potrà essere utilizzato per effettuare i pagamenti concordatari”
Con l'omologa quindi è stato trasferito all'assuntore ogni attivo della società comprese le azioni revocatorie pendenti, tra cui quella che ci occupa;
è stata cancellata dal registro delle imprese in Controparte_14 data 31.5.2022 ( vedi visura prodotta dalla ) . A tale momento si deve ricondurre quindi la perdita CP_6 di legittimazione processuale degli organi della procedura che avevano attivato il presente giudizio, non determinandosi tuttavia l'interruzione del processo , per non essere stato tale evento dichiarato formalmente o notificato ai sensi dell'art. 300 c.p.c.. Tuttavia , come ha precisato la citata Cass. 2007 n. 4766 in motivazione, laddove si sia determinata la perdita della legittimazione processuale degli organi della procedura , contestuale appunto al trasferimento dell'attivo, e, quindi, l'effetto interruttivo non dichiarato , la costituzione in giudizio dell'assuntore rende superflua la declaratoria di interruzione risultando il giudizio legittimamente proseguito da quest'ultimo .
Tenuti presenti tali principi la notificazione dell'atto di riassunzione al Parte_1 all'esito della declaratoria di interruzione del 25.9.2023 , una volta omologato il concordato liquidatorio
[...] con trasferimento dell'intero attivo all'assuntore e cancellata la società dal registro delle imprese , sarebbe stata del tutto ultronea , poiché come detto legittimamente proseguito il giudizio dall'assuntore . Del resto la integrazione del contraddittorio nei confronti degli ex soci della invocata dalla convenuta , che Parte_1 predica la necessità della partecipazione al processo dei successori a titolo universale ( 110 c.p.c. ) della dante causa di ( mero successore a titolo particolare ex art.111 c.p.c.) non ha ragione d'essere disposta: CP_6 gli ex soci della difettano , infatti , di legittimazione , poiché il debitore ove mai tornato in bonis non Pt_1 può essere cessionario delle azioni revocatorie ( art.124 ult.co.l.f.) .
4.La domanda di revocatoria ordinaria
La domanda revocatoria proposta da parte attrice va accolta per le ragioni che seguono.
E' innanzitutto documentata (v. docc. 1, 2 e 3 fasc. fase cautelare parte attrice) la qualità di creditore della attrice e dunque la sua legittimazione alla proposizione dell'azione revocatoria.
Le ragioni di credito in questione sono giudizialmente accertate sin dal 12.12.1997, quindi, anteriormente rispetto all'atto dispositivo oggetto di controversia.
È infatti pacifico che la cessione del credito verso del valore Controparte_11 di € 152.479,33 alla sia avvenuta in data 13.6.2014 (doc.
2. La Parte_3 Parte_3
, è, inoltre, pacifica la natura onerosa di tale atto dispositivo.
[...]
Ricorrono inoltre tutti i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 2901, comma 1, n. 2) c.c.
Quanto al pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dell'attore (c.d. eventus damni), va infatti premesso, in linea generale, che non occorre che il debitore si trovi in stato di insolvenza, essendo sufficiente che l'atto di disposizione da lui posto in essere produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. Cass. 7452/2000).
Non è quindi necessario che la soddisfazione della pretesa creditoria sia stata resa impossibile e comunque
16 definitivamente compromessa, essendo per contro sufficiente che l'atto di disposizione abbia reso più incerta o anche soltanto più difficoltosa la realizzazione del credito (cfr. Cass. 6676/1998), sulla base di una valutazione operata, ex ante, con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito (cfr. Cass. 16986/2007).
L'atto idoneo a rendere più incerto o difficile il soddisfacimento del credito può peraltro consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso.
In riferimento alla prova dell'elemento costitutivo in esame, va inoltre precisato che l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità
e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche.
È invece il debitore a dover provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (v. Cass
15265/2006, Cass. 7767/2007 e Cass. 16221/2019).
Quanto poi al requisito soggettivo, si osserva che, allorché l'atto di disposizione (come nella specie, sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la sola consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (cd. scientia damni).
L'elemento soggettivo in questione è infatti integrato dalla semplice conoscenza – cui va equiparata la agevole conoscibilità – nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche nel terzo, di tale pregiudizio. E ciò a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore
(consilium fraudis), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (cfr. Cass. 7262/2000).
La prova della predetta conoscenza è a carico dell'attore in revocatoria e può essere anche fornita tramite presunzioni (cfr. Cass. 17327/2011).
Con specifico riguardo alla posizione del terzo beneficiario dell'atto dispositivo, assumono quindi anche rilievo i rapporti personali intercorrenti con il debitore, ove essi siano tali da rendere estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (cfr. Cass.
1286 /2019).
Nella specie, risulta dunque in primo luogo integrato il requisito dell'eventus damni.
E' infatti evidente che con l'atto di cessione del credito dell'importo pari a € 152.479,33, per il corrispettivo di a € 10.000,00, come riportato nell'atto di cessione o per l'importo di € 85.000,00 da versarsi a mezzo bonifici bancari, intestati a moglie del , come riportato nella contro dichiarazione prodotta Controparte_1 CP_10 dalla (doc. 3) abbia comportato una modifica sia quantitativa che qualitativa del Parte_3 patrimonio del disponente (sostituzione di un diritto di credito con una somma di denaro molto inferiore al credito vantato) idonea a rendere più incerta o anche soltanto più difficoltosa la realizzazione del credito.
Inoltre, a fronte di quanto allegato da parte attrice circa l'insufficienza del residuo patrimonio del debitore
17 (in rapporto all'ingente ammontare della pretesa creditoria pari a circa 5.000.000,00 €), i convenuti non hanno specificamente allegato e provato l'esistenza di ulteriori beni idonei a consentire un'agevole soddisfazione delle ragioni creditorie alla cui tutela è preordinata l'azione revocatoria, limitandosi ad allegare la sussistenza nel patrimonio del di “un vasto fondo agricolo su cui sorgeva, altresì, una villa padronale, con CP_10 piscine ed altro, oltre diverse aziende agricole tra cui una azienda condotta in affitto da moglie Controparte_1 del ”, senza fornire alcuna prova di tale assunto. CP_10
Entrambe le parti convenute costituite sostengono che la sussistenza dell'eventus damni è messa in crisi dalla mancata estensione del pignoramento agli arredi della villa padronale del 700, di proprietà del . CP_10
Tale contestazione è smentita dalla circostanza che all'intero compendio immobiliare assoggettato alla procedura esecutiva è stato attribuito un prezzo base pari a € 1.350.000,00, somma molto inferiore al credito vantato dalla . Pertanto, appare inverosimile desumere la piena soddisfazione della creditrice dalla Pt_1 rinuncia ad una piccola parte del residuo patrimonio esecutato.
Sulla base delle risultanze acquisite, si deve poi ritenere integrato anche il requisito della scientia damni.
Il requisito soggettivo in esame sussiste senz'altro in capo al debitore disponente.
Va infatti considerata la sua qualità di parte in tutta la lunga serie di vicende giudiziarie che lo ha visto contrapposto alla società attrice e specificamente la sua qualità di imputato nel processo conclusosi definitivamente con la sentenza che costituisce il titolo giudiziale che accerta il credito di € 3.050.091,15 oltre accessori e spese legali, del nei confronti della . CP_10 Pt_1
Pertanto, il era certamente consapevole della sua ingente esposizione debitoria nei confronti CP_10 della società attrice, e della lesività dell'atto di cessione del credito oggetto di controversia per le ragioni creditorie della società attrice, che al momento della stipula di tale atto, aveva già incardinato un'azione esecutiva per il soddisfacimento delle stesse.
La consapevolezza del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica di parte attrice è resa evidente dalla contestuale stipula all'atto di cessione, di una controdichiarazione, sottoscritta da entrambe le parti, con cui viene dato atto che l'effettivo prezzo della cessione è di € 85.000,00 da versarsi, a mezzo bonifici bancari, intestati a moglie del . Da tale atto negoziale emerge la volontà del convenuto Controparte_1 CP_10 debitore di diminuire artatamente il proprio patrimonio in danno dei creditori.
Il requisito soggettivo della scientia damni rappresentato dalla mera conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sussiste anche in capo al terzo beneficiario, Parte_3
La società terza contraente deve reputarsi, al momento della stipula dell'atto, consapevole del pregiudizio che il negozio dispositivo avrebbe potuto arrecare alle ragioni della creditrice. Tale requisito si ricava, in maniera del tutto agevole, dal fatto che la società cessionaria “ era interamente Parte_3 partecipata, all'atto della stipula del negozio di cessione, da Rappazzo Antonio e Rappazzo Giuseppe, che CP_1 figuravano, secondo quanto risulta chiaramente in atti, essere stati i difensori del GA nei vari giudizi avviati dalla società attrice a tutela dei propri diritti.
Considerato che la società a responsabilità limitata presenta un modello organizzativo caratterizzato da una articolazione essenziale ed elastica, che consente di valorizzare i profili di carattere personale presenti,
18 soprattutto, nelle piccole e medie imprese, e da una più attiva partecipazione dei soci, spesso legati (come nel caso di specie) da vincoli familiari, alla vita della società, deve reputarsi acclarata la conoscenza, in capo alla terza contraente, partecipata dai predetti soci Rappazzo Giuseppe e Rappazzo Antonio, delle vicende che coinvolgevano il cedente a causa della condanna, e del pregiudizio che l'atto dispositivo avrebbe arrecato alle ragioni di credito, derivante dalle citate pronunzie.
Contrariamente a quanto argomentato dalla società convenuta, anche la sussistenza del requisito della scientia damni in capo a quest'ultima non è in alcun modo inficiato dall'intervenuta rinuncia all'estensione del pignoramento agli arredi della villa di proprietà del , in sede di esecuzione forzata. CP_10
La citata sproporzione tra l'ammontare del credito vantato dalla rispetto all'importo del prezzo Pt_1 base pari a € 1.350.000,00, attribuito all'intero compendio immobiliare oggetto di esecuzione, porta a ritenere inverosimile che abbia confidato nella piena soddisfazione della creditrice in ragione Parte_3 dalla rinuncia agli arredi della villa di proprietà del , che, per comune esperienza sull'andamento e CP_10 sugli esiti delle esecuzioni mobiliari, avrebbero, con certezza, generato spese di procedura superiori all'eventuale ricavo. CP_1 Da escludere poi il preteso carattere persecutorio dell'azione proposta , che secondo il convenuto discenderebbe dalla possibilità per la creditrice di tutelare le sue ragioni chiedendo al Commissario
[...]
Liquidatore della la rettifica dello stato passivo ai sensi dell'art. 115 L. Fall. Controparte_11
E' appena il caso di notare che la sussistenza dell'interesse alla revocatoria si deduce dalla avvenuta CP_ comunicazione della cessione alla e conseguente ammissione al passivo della cessionaria in prededuzione (vedi doc. 15,16 ,17 produzione della convenuta con conseguente Parte_3 impossibilità di operatività della norma citata.
In accoglimento della domanda attorea, va dunque dichiarata inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., la cessione del credito del 13.6.2014 oggetto di causa.
5. La domanda nei confronti di Controparte_11
Nella causa relativa ad azione revocatoria avente ad oggetto la cessione di un credito il debitore ceduto non
è litisconsorte necessario, perchè la domanda investe esclusivamente il negozio bilaterale intervenuto tra cedente e cessionario, per il cui perfezionamento non occorre il consenso del debitore ceduto ( Cass. n. 26662 del 18/12/2007). CP_
ha in ogni caso evocato in giudizio e chiesto, oltre alla revoca da pronunciarsi nei CP_6 confronti degli eredi di GA e di , la consequenziale “estensione nei Persona_1 Parte_3 confronti del terzo dell'efficacia del già esistente titolo esecutivo Controparte_5 giudiziale di condanna del convenuto GA nei confronti dell'attrice ai fini della sua esecuzione Persona_1 nei confronti del suddetto terzo”. CP La sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa della determina l'improponibilità o l'improseguibilità, per tutta la durata della procedura, delle azioni dirette ad ottenerne una condanna pecuniaria.
19 6. Le spese di lite
Con riferimento al rapporto processuale instauratosi tra la e CP_6 Controparte_1
e le spese vanno compensate. Non consta, infatti, né è stato allegato dalle rinuncianti, che la Controparte_2 rinuncia all'eredità sia stata resa opponibile ai terzi con l'inserimento della dichiarazione nel registro delle successioni e quindi l'evocazione in giudizio di e quali eredi del defunto Controparte_1 Controparte_2
ad opera della deve ritenersi incolpevole. Controparte_10 CP_6
Le spese di lite della seguono la soccombenza della convenuta e Controparte_6 Parte_3 degli eredi non rinuncianti di;
esse si liquidano unitamente alle spese della fase cautelare, Controparte_10 come da dispositivo (valore della controversia determinato ai sensi dell'art. 5 del D.M. e dunque avendo riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione revocatoria è diretta).
Nulla sulle spese quanto al rapporto tra e , stante la contumacia di quest'ultima. CP_6 CP_11
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di e e Controparte_1 Controparte_2 rigetta la domanda proposta nei loro confronti;
2) in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c., dichiara l'inefficacia nei confronti del
[...]
coatta amministrativa , cancellata dal registro delle imprese in data Parte_1
31.5.2022 e quindi di , assuntore del concordato omologato di Controparte_6 Parte_1 in l.c.a. , della cessione a perfezionata con atto del 13 giugno 2014,
[...] Parte_3 del credito vantato da GA verso ammesso al Persona_1 Controparte_11 passivo di quest'ultima per l'importo di Euro 152.479,33 in linea capitale, oltre all'ulteriore credito per spese legali liquidate al sig. GA a carico di con sentenza Persona_1 Controparte_11 della Corte d'Appello di OM n. 1533/2017 del 7.03.2017;
3)dichiara improponibile la domanda spiegata nei confronti di;
Controparte_11
4) compensa le spese quanto al rapporto processuale instaurato tra e Controparte_1 [...]
Controparte_15
5) condanna GA e Parte_3 Controparte_7 CP_8
GA quali eredi di GA , in via tra loro solidale, al rimborso delle spese di lite del presente Persona_1 giudizio in favore di che si liquidano in complessivi euro € 15.500,00 per compensi , oltre Controparte_6 spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge;
6) nulla sulle spese quanto al rapporto tra e l.c.a.. Controparte_6 Controparte_11
OM , 3.1.2025
Il Giudice
Raffaella Tronci
20 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE X
in persona del Giudice unico, dott.ssa Raffaella Tronci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 37829 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 , trattenuta in decisione all'udienza del 31.10.2024, con concessione del termine di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica, vertente
TRA
Parte_1
(C.F.: in persona del Commissario Liquidatore Dott.ssa
[...] P.IVA_1 [...]
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Longo (C.F.: Parte_2
e dall'Avv. Patrizia Giannini (C.F.: ) ed elettivamente C.F._1 CodiceFiscale_2 domiciliata presso lo studio di quest'ultima in OM, Via Nizza n. 59.
Attrice
E
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
(C.F. ) , rappresentate e difese dell'Avv. Alessandra Salerno (C.F.: C.F._4
), giusta procura in calce all'atto di comparsa e costituzione, ed elettivamente C.F._5 domiciliato presso il suo studio sito in OM, Via XX Settembre n. 3
Convenute
NONCHÉ
1 Co
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_4 P.IVA_2 rappresentata e difesa, dall'Avv. Veronica Facco (C.F. ), giusta procura in atti, ed C.F._6 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in OM, alla Via XX Settembre n. 3
Convenuta
E
Controparte_5
(C.F. , in persona del Commissario Liquidatore p. t., P.IVA_2
Convenuta contumace
NONCHÉ
(c.f.. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Balestrazzi (C.F. Controparte_6 P.IVA_3
), giusta delega in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via C.F._7
Rugabella n. 1
Terza intervenuta
E
e di , quali eredi di Controparte_7 Controparte_8
GA Persona_1
Convenuti contumaci
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
[... Conclusioni per e per Parte_1
- rispettivamente come da memoria ex art.183 co.6 n.1 c.p.c. e note di trattazione scritta CP_6 dell'udienza dell'11.5.2023 -
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così giudicare:
Nel merito: premesso ogni accertamento e declaratoria del caso, previa conferma, ove occorra, dell'ordinanza cautelare rep. n. 7668/2019, pronunciata fuori udienza, datata 20 marzo 2019, pubblicata il 5 aprile 2019 e comunicata alle parti in pari data, con cui il Tribunale di OM, sezione XIV Civile – Fallimentare –, nelle persone del Dott. Antonino La Malfa, Presidente, della Dott.ssa Daniela Cavaliere, Giudice, e della Dott.ssa
Margherita Libri, Giudice Relatore, all'esito del procedimento inter partes n. 55347/2018 R.G., ha autorizzato il richiesto sequestro conservativo:
1. dichiarare l'inefficacia nei confronti del creditore, odierno attore, (già Controparte_6 [...]
, e, dunque, disporre la revocatoria ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 ss. Controparte_9
2 c.c., della cessione a perfezionata con atto del 13 giugno 2014, del credito vantato Parte_3 da verso ammesso al passivo di quest'ultima Controparte_10 Controparte_11 per l'importo di Euro 152.479,33 in linea capitale, oltre all'ulteriore credito per spese legali liquidate al sig.
a carico di con sentenza della Corte d'Appello Controparte_10 Controparte_11 di OM n. 1533/2017 del 07.03.2017, con ogni conseguente statuizione, anche in termini di estensione nei confronti del terzo dell'efficacia del già esistente titolo esecutivo Controparte_5 giudiziale di condanna del convenuto nei confronti dell'attrice ai fini della sua esecuzione Controparte_10 nei confronti del suddetto terzo;
2. condannare il sig. GA, e per esso, collettivamente e impersonalmente, i suoi eredi, e Persona_1 [...]
in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese e dei compensi del Parte_3 presente procedimento, oltre che dei procedimenti cautelari tenutisi avanti il Tribunale Civile di OM n.
26360/2018 R.G. (1^ fase) e n. 55347/2018 R.G. (reclamo), maggiorati di accessori fiscali, previdenziali e di
Tariffa.
IN VIA ISTRUTTORIA: In caso di contestazione e/o ove ritenuto opportuno malgrado la prova documentale in atti, ammettere prove per testi ed interrogatorio formale dei convenuti sui capitoli di cui alla parte “in fatto” dell'atto di citazione, da intendersi qui integralmente ritrascritti e preceduti dalla locuzione “vero che”.
Con ogni più ampia riserva di replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate delle altre parti, di proporre le eccezioni che siano conseguenza delle domande ed eccezioni medesime, di dedurre istanze istruttorie e produrre documenti a prova diretta o contraria e di indicare testimoni.
Espressamente riservato il diritto di fare valere in separato giudizio fatti, condotte e profili diversi ed ulteriori rispetto a quelli di cui al presente atto di citazione. Con osservanza.”
Conclusioni per e : “Piaccia a codesto On.le Controparte_1 Controparte_2
Tribunale adìto, accertato che con atto del 18.11.2019 n. 47.938, rep. n. 139.183, in Notar di Per_2
OM, la Sig.ra e la Sig.ra hanno rinunciato all'eredità Controparte_1 Controparte_2 del defunto , accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o della titolarità Controparte_10 del diritto controverso in capo alla Sig.ra e alla sig.ra e, per Controparte_1 Controparte_2
l'effetto, dichiararne la estromissione dal presente giudizio.”
Conclusioni per : “Piaccia all'On.le Tribunale adìto, In via preliminare e Parte_3 pregiudiziale, dichiarare l'estinzione del presente procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 305 c.p.c. stante la mancata riassunzionedel giudizio nel termine di legge;
Nel merito, prendere atto del disinteresse del creditore in L.C.A. Parte_1 alla estensione dell'oggetto del pignoramento immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Pisa, R.G.E.
3 107/2007, e prendere atto del mancata proposizione della opposizione avverso l'ordinanza del G.E. del CP_1 Tribunale di Pisa del 23.12.2017 che ha autorizzato il debitore Dott. GA al ritiro dei beni mobili di arredo della villa padronale staggita, conseguentemente accertare e dichiarare la inesistenza dell'elemento delle scientia damni in capo alla cessionaria e, per l'effetto, rigettare tutte le Parte_3 domande proposte da in L.C.A. nei confronti del terzo Parte_1 Parte_3 la quale ha fatto affidamento su dati oggettivi che escludono la scientia damni.”
[...]
Conclusioni per Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_6 deduzione reietta, così giudicare:
[A] NEL MERITO: premesso ogni accertamento e declaratoria del caso, previa conferma, ove occorra, dell'ordinanza cautelare rep. n. 7668/2019, pronunciata fuori udienza, datata 20 marzo 2019, pubblicata il 5 aprile 2019 e comunicata alle parti in pari data, con cui il Tribunale di OM, sezione XIV Civile – Fallimentare –, nelle persone del
Dott. Antonino La Malfa, Presidente, della Dott.ssa Daniela Cavaliere, Giudice, e della Dott.ssa Margherita
Libri, Giudice Relatore, all'esito del procedimento inter partes n. 55347/2018 R.G., ha autorizzato il richiesto sequestro conservativo:
1. dichiarare l'inefficacia nei confronti del creditore, odierno attore, Parte_1
[
l.c.a., e, dunque, disporre la revocatoria ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 ss. c.c., della cessione a
[...]
perfezionata con atto del 13 giugno 2014, del credito vantato da GA Parte_3 Persona_1 verso ammesso al passivo di quest'ultima per l'importo di Euro Controparte_11
152.479,33 in linea capitale, oltre all'ulteriore credito per spese legali liquidate al sig. GA a Persona_1 carico di con sentenza della Corte d'Appello di OM n. Controparte_11
1533/2017 del 07.03.2017, con ogni conseguente statuizione, anche in termini di estensione nei confronti del terzo dell'efficacia del già esistente titolo esecutivo giudiziale di Controparte_5 condanna del convenuto nei confronti dell'attrice ai fini della sua esecuzione nei confronti Controparte_10 del suddetto terzo;
2. condannare il sig. GA, e per esso, i suoi eredi, e in solido tra loro, Persona_1 Parte_3 al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese e dei compensi del presente procedimento, oltre che dei procedimenti cautelari tenutisi avanti il Tribunale Civile di OM n. 26360/2018 R.G. (1^ fase) e n.
55347/2018 R.G. (reclamo), maggiorati di accessori fiscali, previdenziali e di Tariffa.
[B] IN VIA ISTRUTTORIA:
In caso di contestazione e/o ove ritenuto opportuno malgrado la prova documentale in atti, ammettere prove per testi ed interrogatorio formale dei convenuti sui capitoli di cui alla parte “in fatto” dell'atto di citazione, da intendersi qui integralmente ritrascritti e preceduti dalla locuzione “vero che”.
Con ogni più ampia riserva di replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate delle altre parti, di proporre le eccezioni che siano conseguenza delle domande ed eccezioni medesime, di dedurre istanze istruttorie e produrre documenti a prova diretta o contraria e di indicare testimoni.
4 Espressamente riservato il diritto di fare valere in separato giudizio fatti, condotte e profili diversi ed ulteriori rispetto a quelli di cui al presente atto di citazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. in liquidazione coatta amministrativa ha citato in giudizio Parte_1
GA, e Persona_1 Parte_3 Controparte_5
, formulando nei loro confronti conclusioni conformi a quelle sopra trascritte. Parte attrice ha
[...] dunque proposto domanda revocatoria ex art. 2901c.c. dell'atto con cui il proprio debitore Controparte_10 in data 13.6.2014, ha ceduto a un credito di € 152.479,33 (oltre CPA e IVA) che egli Parte_3 vantava nei confronti di Controparte_11
Ha infatti in sintesi esposto:
-di essere stata un'importante società assicuratrice operante principalmente nel ramo delle polizze fideiussorie dell'assicurazione della responsabilità civile;
-che il è stato consigliere delegato della stessa, dal febbraio del 1987 al 18 gennaio 1990; CP_10
-di essere stata sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con Decreto del Ministro dell'Industria n. 19386 del 31.7.1992 e di essere stata dichiarata insolvente dal Tribunale di Milano in data
10.11.1992;
-che nel corso della procedura di liquidazione della società, emergevano delle gravi irregolarità commesse dagli amministratori della stessa, segnalate nella relazione sulle cause del dissesto;
-che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha avviato un'indagine culminata con il rinvio a giudizio del per i reati di bancarotta fraudolenta di cui agli artt. 216, 1° co, n. 1 e 223, 1° e CP_10
2° co, n. 1 della Legge Fallimentare;
-che con la sentenza n. 3579 del 12.12.1997 (Doc. 1 fasc. fase cautelare parte attrice) il è stato CP_10 ritenuto colpevole dei reati ascrittigli ed è stato condannato alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione e al risarcimento dei danni patrimoniali nei confronti della parte civile costituita da Controparte_9 liquidarsi in separato giudizio;
-che il è stato condannato al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva CP_10 determinata in L. 5.905.800.000”, oltre al pagamento delle spese di costituzione alla parte civile;
-che le statuizioni rese in primo grado nei confronti del , inclusa la condanna al pagamento della CP_10 provvisionale, sono state integralmente confermate tanto dalla Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 794 del 14.2-12.5.2004 (Doc. 2 fasc. fase cautelare parte attrice) quanto dalla Corte di Cassazione, con sentenza n.
999 del 24.5-7.11.2006 (Doc. 3 fasc. fase cautelare parte attrice), con la conseguente condanna del CP_10 pagamento in favore di delle spese processuali;
Pt_1
-di aver notificato in data 9.5.2007, al TI GA le sentenze dei tre gradi di giudizio e munite di formula esecutiva, in uno con atto di precetto per € 3.912.829,67, avverso cui il debitore aveva proposto opposizione
5 (doc. 4 fasc. fase cautelare parte attrice), respinta dal Giudice Unico presso il Tribunale Civile di Pisa (doc. 5 fasc. fase cautelare parte attrice);
-che la misura del danno accertata, con la condanna provvisionale, dal Giudice Penale, è stata pienamente confermata in sede civile, con la sentenza n. 12342/2013 del 15.11.2012- 10.09.2013 del Tribunale di Milano,
Sezione Specializzata in materia di Impresa, con la quale il è stato condannato al pagamento CP_10 dell'importo di € 3.050.091,15, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali;
-che anche la condanna in sede civile è stata integralmente confermata in tutti i gradi di giudizio (docc. 7,
8 fasc. fase cautelare parte attrice), con il riconoscimento di interessi e rivalutazione monetari e delle spese legali di tutte le vicende giudiziarie elencate;
-di aver promosso un'esecuzione immobiliare avanti il Tribunale Civile di Pisa, (Doc. 9 fasc. fase cautelare parte attrice: ordinanza del G.E. che ha fissato in complessivi € 1.350.000,00 il prezzo base del compendio immobiliare) e due esecuzioni presso terzi avanti il Tribunale Civile di OM, conclusesi con l'assegnazione del complessivo importo di € 61.058,36 (Docc. 10-11 fasc. fase cautelare parte attrice), oltre all'assegnazione di una modestissima quota (nell'ordine di alcune centinaia di euro per anno) di un trattamento pensionistico di cui il debitore era titolare (Doc. 12 fasc. fase cautelare parte attrice);
-che nel corso di tutte le predette vicende giudiziarie, il è stato sempre assistito dall'Avv. CP_10
Antonio Rappazzo, con studio a OM, Via Venti Settembre n. 3 (Docc. 13, 15, 16 fasc. fase cautelare parte attrice);
-che nel corso del giudizio di opposizione all'esecuzione il debitore è stato assistito anche dall'Avv.
Giuseppe Rappazzo, figlio dell'Avv. Antonio Rappazzo, avente studio professionale con il padre (Doc. 14 fasc. fase cautelare parte attrice);
-che nel 2018, il proprio Commissario Liquidatore, dopo aver ricevuto da parte dell'IVASS la comunicazione che il TI GA vantava un credito nei confronti della Controparte_5
, aveva chiesto informazioni al Commissario Liquidatore di quest'ultima,
[...] che in risposta a tale richiesta, le aveva trasmesso la copia di un atto di cessione di credito pro soluto, del
13.6.2014 (doc. 17 fasc. fase cautelare parte attrice), dal quale risultava che il , titolare del credito CP_10 nei confronti di per un ammontare in sorte capitale pari a € 152.479,33 aveva Controparte_11 ceduto alla in persona del suo Amministratore Unico con sede in OM;
Parte_3
-che scientemente l'atto di cessione non indicava né le generalità dell'amministratore unico della società né l'indirizzo della stessa;
- che il corrispettivo della cessione dei crediti vantati nei confronti della del Controparte_11 valore di € 152.479,33 era pari a € 10.000,00, da corrispondere in 4 rate mensili di € 2.500,00 ciascuna;
-di aver appurato a seguito delle necessarie verifiche, che il credito ceduto era stato liquidato in favore del dal Tribunale Civile di OM, con sentenza n. 1283/2009 poi confermata in sede di appello con la CP_10 sentenza n. 1533/2017 all'esito di un'azione di responsabilità promossa dalla contro gli (ex) CP_11 organi sociali della compagnia, nella quale era stato assistito dall'Avv. Antonio Rappazzo CP_10
(Docc.18-19 fasc. fase cautelare parte attrice);
6 -che è una società interamente detenuta dagli, o comunque riconducibile agli Avv Parte_3
Antonio e Giuseppe Rappazzo e alla loro famiglia, malgrado oggi le quote siano detenute per l'1% del capitale dall'Avv. Antonio Rappazzo e per il restante 99% dalla di lui figlia (Doc. 20, pagg. Persona_3
6-7 fasc. fase cautelare parte attrice);
-che il 13.6.2014, data della cessione del credito il capitale della società era interamente detenuto, per il
50% ciascuno, dagli Avv.ti Antonio e Giuseppe Rappazzo, che hanno ceduto le loro quote a Persona_3
(rispettivamente figlia e sorella dei predetti) con atto in data 1.6.2017, poco tempo dopo la
[...] pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello di OM n. 1533/2017 di cui sopra (Doc. 21 fasc. fase cautelare parte attrice);
-che al momento della cessione del credito l'amministratore unico della società era l'altra figlia dell'Avv.
Antonio Rappazzo, e sorella dell'Avv. Giuseppe Rappazzo, , nominata il 17.5.2010 e cessata Parte_4 dalla carica il 28.3.2017, pochi giorni dopo la predetta pronuncia della Corte d'Appello di OM n. 1533/2017
(Doc. 20, pagg. 10 e 16 fasc. fase cautelare parte attrice);
-che l'originaria ragione sociale era Rappazzo Associati S.r.l., modificata in in Parte_3 data 14.5.2014, pochi giorni prima della cessione del credito (Doc. 20, pag. 12 fasc. fase cautelare parte attrice);
-che la società ha sede in OM, Via XX Settembre n. 3, stesso indirizzo presso il quale si trova lo studio professionale degli Avv.ti Rappazzo;
CP_
-di aver vanamente tentato di indurre il Commissario Liquidatore di a rifiutare il pagamento del credito al cessionario (docc. 23-25 fasc. fase cautelare parte attrice);
-che con nota del 3.4.2018, l'IVASS gli aveva comunicato (Doc. 26 fase cautelare parte attrice), che “il CP_ commissario liquidatore della avv. con nota n. 84 del 18 dicembre 2017 ha chiesto Controparte_12
l'autorizzazione al pagamento dell'importo di € 100.000,00 oltre IVA e CAP a alla Parte_3 quale il dott. GA ha ceduto il proprio credito” e che “si è ritenuto, allo stato, di non rilasciare Persona_1 la suddetta autorizzazione, ma la questione riveste carattere d'urgenza in vista di eventuali iniziative che
[...] potrà porre in essere per il recupero del credito …”; Parte_3
-di aver, quindi, proposto ricorso ex artt. 669 ter e 671 c.p.c. e 2905, 2° comma, c.c., avanti a codesto
Tribunale il 13.4. 2018 nei confronti, oltre che degli odierni convenuti, anche degli Avv.ti Antonio e Giuseppe CP_1 Rappazzo - sul presupposto che la cessione a del credito vantato da Andrea Parte_3
GA verso costituisse atto revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.; in alternativa, fosse nullo Controparte_11 ai sensi dell'art. 1261, 1° comma, data l'interposizione fittizia de ed essendo i diretti Parte_3 ed effettivi cessionari del credito gli Avv.ti Antonio e Giuseppe Rappazzo;
in ulteriore alternativa, fosse nulla ex art. 115, 2° comma, Legge Fallimentare;
-che all'esito del procedimento n. 26360/2018 R.G., nel quale i resistenti , Controparte_10 Parte_3
Avv. Antonio Rappazzo e Avv. Giuseppe Rappazzo si sono costituiti, al contrario di
[...] [...]
Controparte_11
7 -che il Giudice designato, con Ordinanza del 18.7.2018 respingeva il ricorso cautelare proposto da , Pt_1 sul rilievo della carenza del periculum in mora in ragione dell'applicabilità dello strumento del reclamo al riparto ex art 110 L.F.;
-di aver proposto, in data 3.8.2018, reclamo al Collegio ex art. 669 terdecies c.p.c., avverso tale provvedimento;
-che con Ordinanza del 20.3.2019, pubblicata e comunicata il 5.4. 2019 (Docc. 1-2, fascicolo della presente causa di merito), il Tribunale di OM, accoglieva il reclamo e, in riforma dell'ordinanza resa in data CP_1 18.7.2018, autorizzava il sequestro conservativo, ai sensi dell'art. 2905 cod. civ., nei confronti di GA e della società Parte_3
-che il provvedimento cautelare è stato attuato mediante notifica di atto di sequestro presso terzi, a cura dell'Ufficiale Giudiziario, in data 23 e 24 aprile 2019 (Doc. 3, fasc. causa merito).
Argomentando in diritto, parte attrice ha sostenuto la sussistenza di tutte le condizioni richieste dall'art. 2901 c.c. per la revoca dell'atto, e segnatamente:
- l'esistenza di un diritto di credito verso il debitore di importo superiore ai 5 milioni di €, insorto negli anni
1987-1990 e giudizialmente riconosciuto sin dal 1997, quindi anteriore all'atto di cessione del credito, intervenuta solo nel giugno 2014;
-l'eventus damni, atteso che nel caso in cui la cessione non fosse revocata, l'attrice perderebbe la possibilità CP_ di soddisfare, per quanto parzialmente, le proprie ragioni creditorie sul credito del proprio debitore verso , oggetto di cessione;
CP_1
-Il consilium fraudis del debitore, in ragione della consapevolezza del GA del pregiudizio che la cessione del proprio credito alla avrebbe arrecato alle ragioni creditorie di;
Parte_3 Pt_1
- la scientia fraudis del terzo, poiché gli Avv.ti Antonio e Giuseppe Rappazzo che hanno seguito sin dall'inizio (specie il primo) tutte le tappe dell'iter processuale che ha contrapposto al Pt_1 CP_10 erano pienamente a conoscenza del debito di quest'ultimo e delle iniziative per il recupero del credito della prima, e pertanto perfettamente consapevoli anche nel momento dell'intervenuta cessione del credito, del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni creditorie della Liquidazione.
Il convenuto GA si è tempestivamente costituito in giudizio, concludendo per il rigetto della Persona_1 domanda attorea.
Ha infatti allegato, eccepito e dedotto:
-che ha agito in via esecutiva dando vita ad una procedura espropriativa immobiliare, innanzi il Pt_1
Tribunale Civile di Pisa, nei suoi confronti, in virtù della sentenza definitiva di condanna penale, contenente anche statuizioni civili, emessa dalla Giustizia milanese;
-che la procedura immobiliare avviata nel 2007 ha avuto ad oggetto una villa storica nelle terre della
Toscana, zona Pontedera, con un vasto fondo agricolo impiantato ad uliveto ed una azienda olearia in piena attività;
-che in sede di pignoramento immobiliare, ha escluso dal vincolo pignoratizio gli arredi di buon Pt_1 valore, tutti di apprezzato antiquariato di cui era fornita la villa nobiliare;
8 -che la cessione del credito oggetto di revocatoria è avvenuta il 13.6.2014, mentre il credito risulta ammesso al passivo di nell'anno 2010; Controparte_11
-che la cessione è stata fatta in favore di una società che svolge l'attività di acquisto di crediti;
- che in data 5.3.2012, ha perso il suo posto di lavoro ed è stato ingiustamente arrestato e detenuto per nove mesi, come confermato dalla sentenza di assoluzione perché il fatto contestato non sussiste della Corte di
Appello di Torino del 2016;
-di aver, quindi, chiesto in questa triste circostanza di monetizzare il credito per avere la possibilità di supplire alla mancanza di liquidità dovute alla perdita di ogni occasione di reddito e di lavoro;
-che il credito vantano nei confronti della , deriva dalla reiezione della Controparte_11 pretesa risarcitoria per responsabilità degli amministratori, azionata dalla predetta società di cui per lunghi anni era stato l'amministratore delegato;
-che la cessione gli ha consentito di far fronte alle necessità quotidiane avendo, la società cessionaria, in esecuzione della controdichiarazione, versato, con cadenza programmata, il prezzo della cessione, quasi interamente;
-che l'azione revocatoria promossa da riveste carattere persecutorio, poiché la creditrice avrebbe Pt_1 potuto chiedere al Commissario Liquidatore della in l.c.a., la rettifica dello stato Controparte_11 passivo ai sensi dell'art. 115 L. Fall., che consente al creditore del creditore ammesso al passivo del fallimento, di surrogarsi allo stesso e di esercitarne i poteri;
-che il credito da lui ceduto è tuttora nella disponibilità della società Controparte_11
-che la rettifica dello stato passivo ai sensi dell'art. 115, rappresenta lo strumento giuridico più idoneo per tutelare il credito vantato da parte attrice.
Anche la convenuta tempestivamente costituitasi in giudizio, ha concluso per il Parte_3 rigetto della domanda attorea.
Ha infatti a sua volta allegato, eccepito e dedotto: CP_1
-che in data 13.6.2014, il GA le aveva ceduto il suo credito verso Controparte_11
del valore di € 152.479,33, credito ammesso allo stato passivo della procedura (doc. 2).
[...]
-che il credito si trova attualmente nella piena, totale disponibilità fisica della Controparte_11
[...]
-che l'atto di cessione prevedeva quale corrispettivo la somma di € 10.000,00 e, tuttavia, essa è superata dalla controdichiarazione, sottoscritta da entrambe le parti, con cui viene dato atto che l'effettivo prezzo della cessione è determinato in € 85.000,00 da versarsi, entro il 31.12.2018, a mezzo bonifici bancari, intestati a moglie del TI GA (doc. 3); Controparte_1
-che in detta controdichiarazione il cedente chiede che i bonifici relativi al pagamento rateale del prezzo vengano eseguiti in favore di sua moglie;
-di aver, in attuazione della controdichiarazione, effettuato a favore della i seguenti pagamenti: CP_1 assegno bancario di € 2.500,00 in data 23.6.2014 (doc. 4); bonifico di € 2.500,00 in data 15.7.2014 (doc. 5); bonifico di € 2.500,00 in data 6.8.2014 (doc. 6); bonifico di € 2.500,00 in data 12.9.2014 (doc. 7); bonifico di
9 € 7.500,00 in data 10.10.2014 (doc. 8); bonifico di € 7.500,00 in data 23.12.2015 (doc. 9); bonifico di €
12.500,00 in data 21.1.2016 (doc. 10); bonbifico di € 20.000,00 in data 19.6.2017 (doc. 11); bonifico di €
3.000,00 in data 22.2.2018 (doc. 12); bonifico di € 1.500,00 in data 21.3.2018 (doc. 13); bonifico di € 5.000,00 in data 20.4.2018 (doc. 14).
-di aver versato la complessiva somma dii € 67.000,00 alla data del 20.4.2018;
-di aver proposto alla procedura, in via transattiva, una riduzione della misura del credito purché il pagamento avvenga entro una certa data;
-che la con e-mail del 6.12.2017, ha dichiarato di aderire a tale richiesta, Controparte_11
a condizione che l'accordo venga confermato e sottoscritto anche dal TI GA (docc. 15 e 16);
-di aver ricevuto, in data 3.5.2018, la nota da parte della procedura che le comunicava che il pagamento dell'importo concordato era stato autorizzato dall'IVASS e l'inserimento del credito nello stato passivo in prededuzione per un ammontare di € 126.880,00 (doc. 17);
-che il proprio oggetto sociale comprende l'acquisto di crediti (doc. n. 18) e, difatti, i bilanci chiusi al
31.12.2015 e al 31.12.2016, regolarmente depositati, contengono la posta sotto la voce “crediti verso altri” dell'acquisto del credito in LCA, e il bilancio al 31.12.2016, sempre sotto la stessa Controparte_11 voce dà atto, non soltanto dell'acquisto del citato credito, ma anche di altro credito Mad S.R.L., a conferma dell'ordinario svolgimento dell'attività di compravendita di crediti da parte della Parte_3
(docc. 19 e 20).
-che la società attrice per soddisfare il proprio credito ha azionato la procedura di esecuzione forzata dell'intero compendio immobiliare di proprietà del debitore, compresa l'azienda olearia, in Località Tegolaia
(Pisa);
-che la cessione del credito oggetto di azione revocatoria, presenta delle modalità di pagamento chiare, tanto che i versamenti effettuati dal cessionario sono, tutti, conseguenti a bonifici bancari di data certa, senza sperequazione tra prezzo pattuito e valore reale del credito;
-che non c'è concatenazione tra l'atto di cessione del credito e debito azionato con successo da;
Pt_1
-che il pignoramento eseguito sull'intero compendio immobiliare del non è stato esteso ai CP_10 preziosi arredi della villa padronale del '700, segno che il creditore procedente aveva considerato il credito, almeno in data 2.7.2007 pienamente soddisfatto dai beni immobili del debitore;
-che a conferma di ciò, il Giudice dell'Esecuzione, in assenza di opposizione del creditore ha autorizzato il
TI GA al ritiro dei beni mobili di arredo (doc. 21); CP_1
-che dall'esenzione dal pignoramento degli arredi di pregio della villa del GA discende l'assenza del consiulium fraudis del debitore al momento della cessione del credito, in ragione del perdurante disinteresse del creditore a far data dal 2007 , disinteresse , poi confermato nel 2017 con provvedimento del G.E., ad aumentare la massa patrimoniale già sottoposta a pignoramento immobiliare in danno del debitore;
-che tale inerzia della creditrice, esclude la sussistenza della propria scientia damni, in ragione della conoscenza della piena soddisfazione del creditore a seguito dall'esecuzione immobiliare, tanto da non estendere la procedura anche ai preziosi arredi della villa padronale dei marchesi TI GA;
10 -che la propria buonafede è confermata dalla volontaria esclusione da parte del creditore procedente, di estendere il pignoramento ad altri beni;
-che il creditore ha omesso di dimostrare la conoscenza in capo al terzo in ordine alla capacità della cessione per una somma, di entità modesta di fronte al compendio immobiliare ed aziendale pignorato, di diminuire le garanzie spettanti al creditore e già tutelate dalla espropriazione immobiliare;
- che la rinuncia alla residualità patrimoniale del da parte della parte attrice incide negativamente CP_10 anche sulla sussistenza dell'eventus damni.
La convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata pertanto Controparte_13 dichiarata contumace, all'udienza di prima comparizione del 28.11.2019.
All'udienza del 18.6.2020, l'attrice rilevava , in assenza di notifica o comunicazione della circostanza da parte del procuratore del convenuto GA, che quest'ultimo era deceduto in data 21.8.2019 e Persona_1 chiedeva al Giudice di valutare l'eventualità di interruzione del giudizio.
Con ordinanza del 19.6.2020, il precedente istruttore, ha rilevato che “ a norma dell'art. 300 cpc, l'evento interruttivo relativo alla parte costituita deve essere dichiarato dal procuratore;
che nel caso di morte di una parte costituita in giudizio, la mancata dichiarazione dell'evento ad opera del suo procuratore, ai fini interruttivi ai sensi dell'art. 300 c.p.c., non impedisce alla controparte che sia comunque a conoscenza di tale evento di prendere l'iniziativa della chiamata in giudizio dei successori di detta parte mediante un atto di impulso processuale che, pur non qualificabile come riassunzione in senso tecnico, è idoneo a determinare la prosecuzione del giudizio. (Cass. n. 22950 del 13/09/2019; Cass. 3018/05)”.
Con atto di citazione del 2.7.2020, parte attrice ha chiamato in causa in prosecuzione gli eredi del convenuto
GA formulando le medesime conclusioni già avanzate in corso di giudizio. Persona_1
In data 15.3.2022, con comparsa di costituzione del successore a titolo particolare ai sensi dell'art. 111
c.p.c. si è costituita in giudizio nella sua qualità di assuntore del concordato Controparte_6 [...] in l. c.a., facendo proprie tutte le difese e le conclusioni già rassegnate da Parte_1 [...] in l. c.a. Parte_1
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.5.2023 il procuratore di GA ha Persona_1 dichiarato, nelle note di trattazione scritta , l'intervenuto decesso della parte assistita ed ha chiesto dichiararsi interrotto il giudizio.
Con ordinanza del 12.5.2023 , ritenuta non necessaria l'interruzione del processo per il decesso del convenuto , stante la chiamata in causa effettuata dalla attrice nei confronti degli eredi per Controparte_10
l'udienza del 24.6.2021 con notificazione collettiva ed impersonale perfezionatasi entro l'anno dalla morte ex art.143 c.p.c. nell'ultimo domicilio del de cuius, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla data della udienza cartolare di precisazione delle conclusioni .
Con ordinanza in data 25.9.2023 , ritenuta invalida la notificazione dell'atto di chiamata in causa effettuata nei confronti degli eredi di , notificazione collettiva ed impersonale entro l'anno dalla Controparte_10 morte eseguita ex art.143 c.p.c. , il giudizio è stato dichiarato interrotto.
11 Con ricorso in data 26.9.2023 il giudizio è stato riassunto da nei confronti di Controparte_6 [...]
e , rispettivamente moglie e figlia di , le quali si Controparte_1 Controparte_2 Controparte_10 sono costituite contestando la propria qualità di eredi e producendo atto notarile di rinuncia all'eredità .
Con ordinanza riservata datata 5.4.2024, il giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di da individuarsi a cura della concedendo a tal fine Controparte_10 Controparte_6 termine sino al 30.9.2024 ed ha rinviato la causa all'udienza del 17.10.2024 .
E' stato quindi integrato il contraddittorio nei confronti di Controparte_7
e di , rimasti contumaci , e quindi la causa ,sulle conclusioni delle parti come in
[...] Controparte_8 epigrafe richiamate, è stata trattenuta in decisione all'esito di udienza cartolare fissata per la precisazione delle conclusioni del 31.10.2024 e con assegnazione di termini abbreviati per deposito di conclusionali e repliche.
2. Difetto di legittimazione passiva delle eredi rinuncianti
Deve in primo luogo essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
e per avere le stesse documentato di avere rinunciato alla eredità del de cuius
[...] Controparte_2
( vedi atto notarile di rinuncia alla eredità in data 18.11.2019 allegato alla comparsa di Controparte_10 costituzione) con conseguente rigetto di ogni domanda proposta nei loro confronti .
3. Eccezione di estinzione del giudizio
3.1. Integrazione del contradditorio nei confronti degli eredi del deceduto Controparte_10
In ordine alla eccezione di estinzione del giudizio, sollevata dalla convenuta si Parte_3 richiama qui integralmente quanto già osservato nella ordinanza riservata del 5.4.2024 .
La convenuta assume come tardivo il deposito del ricorso in riassunzione effettuato in data 26.9.2023 da
. Sul punto si rileva che la dichiarazione in udienza del procuratore o la notifica alle altre parti Controparte_6 dell'evento morte costituisce elemento indispensabile ed insostituibile per la integrazione della fattispecie interruttiva, non rilevando la conoscenza aliunde che di tale evento abbia acquisito il giudice o la controparte
(vedi fra le tante 8037/2021 e Cass. 20964/2018 ) e quindi il dies a quo relativo al termine per la riassunzione sarebbe da individuarsi nella dichiarazione del decesso di resa dal suo procuratore , avv. Controparte_10
Salerno , all'udienza cartolare dell'11.5.2023 con note di trattazione scritta depositate in pari data.
Tuttavia, nella specie, vi è stato un atto di chiamata in causa degli eredi di GA ben prima Persona_1 che intervenisse la dichiarazione in udienza del decesso da parte del suo procuratore, notificazione eseguita collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del de cuius ai sensi dell'art.143 c.p.c. .
Tale notificazione è affetta da nullità , in ragione della impossibilità di ritenere operante ,nella fattispecie notificatoria in esame, la presunzione iuris et de iure di sussistenza di un rapporto di fatto tra gli eredi e l'ultimo domicilio del defunto , incompatibile appunto con la notificazione ex art.143 c.p.c. , che presuppone l'irreperibilità del destinatario della notificazione.
L'art.303 co.2 c.p.c. realizza , infatti, una forma di notificazione agevolata agli eredi della parte defunta, sulla base della presunzione che per il periodo di un anno dalla morte gli eredi stessi facciano capo all'ultimo
12 domicilio del de cuius per tutte le questioni inerenti alla successione, agevolazione che trova ragione e fondamento nella presunzione di sussistenza di un rapporto di fatto con l'ultimo domicilio del defunto, onde essa non può essere utilizzata oltre il periodo stabilito dalla legge, appunto perché, decorso tale periodo, viene meno la presunzione iuris et de iure in ordine a detto rapporto . Ora tale rapporto di persistente collegamento degli eredi con il luogo di ultima residenza in cui è stata effettuata la notificazione, in ipotesi di irreperibilità del destinatario dell'atto ( art.143 c.p.c.), è chiaramente insussistente.
Va tuttavia esclusa la inesistenza della notificazione, poiché vi è stato un procedimento notificatorio eseguito con il compimento delle formalità proprie dell'art.143 c.p.c. presso l'ultima residenza del de cuius, come risultante da certificazione anagrafica .
La giurisprudenza della Suprema Corte ha infatti operato una progressiva restrizione della nozione di inesistenza della notificazione , precisando da ultimo che il requisito del "collegamento" (o del "riferimento") tra il luogo della notificazione e il destinatario non rientra tra gli elementi costitutivi essenziali (rinvenibili nell'attività di trasmissione, svolta da soggetto qualificato, dotato "ex lege" del relativo potere, nonché nella fase di consegna, intesa come raggiungimento di uno degli esiti postivi dell'atto, in forza dei quali lo stesso possa considerarsi "ex lege" eseguito), idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, integrandone la fattispecie legale minima;
pertanto, il requisito in parola si colloca fuori dal perimetro strutturale della notificazione e la sua assenza determina la nullità dell'atto processuale, sanabile con effetto
"ex tunc" attraverso la costituzione dell'intimato o la sua rinnovazione, spontanea o su ordine del giudice. ( vedi Cass. n. 20840 del 21/07/2021).
Da qui dunque la già rilevata sterilizzazione dell'effetto estintivo del tardivo deposito dell'atto di riassunzione non ricorrendo i presupposti per la declaratoria di interruzione ( vedi ordinanza riservata
5.4.2023).
Conseguentemente l'intervenuta notificazione a e , Controparte_1 Controparte_2 rispettivamente moglie e figlia di di atto di riassunzione, contenente la trascrizione Controparte_10 integrale dell'originario atto di citazione, è atto equipollente alla rinnovazione , con effetto ex tunc , dell'atto di chiamata in causa già notificato ai sensi dell'art.143 c.p.c. nell'ultimo domicilio del de cuius e per quanto già detto affetto da nullità .
Stante la documentata rinuncia alla eredità delle strette congiunte di , è stata disposta Controparte_10 con l'ordinanza 5.4.2023 l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi non rinuncianti di
[...]
da individuarsi a cura della concedendo a tal fine termine sino al 30.9.20204 CP_10 Controparte_6 con rinvio della causa all'udienza del 17.10.2024 .
L'atto di integrazione del contradditorio è stato notificato il 23.7.2024 ( quindi risulta rispettato dalla parte il termine di cui al terzo comma ultima parte dell'art.307 c.p.c.) ed ampiamente il termine perentorio avente finalità acceleratorie indicato da questo giudice. Ne consegue che non si profila alcuna inerzia della parte con effetti estintivi sul giudizio.
La , ciononostante, ha eccepito la nullità dell'atto di integrazione del contradittorio Parte_3 per mancato rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c..
13 La difesa è infondata poiché deve escludersi che alla chiamata in giudizio per l'integrazione del contradittorio si estendano, in difetto di espressa previsione di legge, i termini di cui all'art. 163bis cod. proc. civ. e la nullità prevista dall'art. 164 cod. proc. civ. per l'ipotesi di insufficienza del termine di comparizione
(Cass. n.1626/1992; Cass.n. 5628/2014), pur avendo il giudice il potere di far coincidere il termine utile con i termini indicati nell'art. 163bis cod. proc. civ. (v. anche Cass 8412 e 8416 /1981; Cass n. 6396/1984; Cass, sez. , 2431/2002;Cass. Sez. Lav 26570/2008; Cass., sez. 3, 5628/2014) ( in questi esatti termini in motivazione
Cass. 2014 n. 5628).
Peraltro la necessità di conciliare la funzione del termine dilatorio (a difesa) rispetto a quello di stimolo o acceleratorio imposto ai fini dell'integrazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 331 e 102 cod.proc.civ.
(esigenze sollecitatorie , queste ultime , nella specie , particolarmente pregnanti stante la vetustà della causa al fine di assicurare una ragionevole durata del processo in ossequio ai principi del giusto processo consacrati dall'art. 111 cost.) , va risolta tenendo anche conto che nel caso in esame è stata disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di un parte già costituita e quindi la misura del termine di comparizione deve reputarsi rimessa all'apprezzamento di congruità del giudice che lo fissa , non essendo richiesta l'osservanza di termini minimi di comparizione ( così in tema di riassunzione Cass. 8071 del
27/08/1997).
3.2. Estinzione del processo ai sensi dell'art. 305 c.p.c. per assenza di notificazione dell'atto di riassunzione a amministrativa Parte_1 deduce che l'atto di riassunzione conseguente alla dichiarazione di interruzione Parte_3 del processo non è stato notificato alla parte attrice in persona di cui, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., è Pt_1 subentrata la notificante e ne consegue quindi la estinzione del processo come previsto Controparte_6 dall'art. 305 c.p.c. alla cui stregua il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dalla interruzione (rectius, giusta intervento della Corte Costituzionale, dalla data in cui la parte ha avuto conoscenza dell'evento: nel caso in esame , quanto meno, dalla data dell'atto di riassunzione 2.7.2020).
Come si è già chiarito con l'ordinanza riservata 5.4.2023 e ribadito pocanzi, nella specie non ricorrevano i presupposti per la declaratoria di interruzione (la precedente ordinanza 25.9.2023 dichiarativa della interruzione e della inesistenza della notifica ex art.143 c.p.c. dell'atto di chiamata in causa degli eredi , è stata emendata e revocata in parte qua con la più volte citata ordinanza istruttoria del 5.4.2023 ) .
Posto quindi che al momento della pronuncia di interruzione non erano effettivamente sussistenti i relativi presupposti, non può trarsi alcuna conseguenza, in termini di estinzione del giudizio, dalla mancata notifica della riassunzione al , poiché la tardiva riassunzione non ha alcun Controparte_9 effetto estintivo del giudizio in relazione al quale difettino i presupposti per la interruzione ( cfr. sul punto
Cass. n. 5160 del 19/04/2000).
Si impone quindi semmai di verifica l'attuale integrità del contraddittorio avuto riguardo alla posizione di in l.c.a. , per non esserle stato notificato l'atto di riattivazione del Parte_1 giudizio successivo alla pur erronea pronuncia di interruzione.
14 Si osserva in proposito che assuntore del concordato ex art. 262 del D.Lgs 7 settembre Controparte_6
2005 n. 209 ( codice assicurazioni private) relativo alla Parte_1
coatta amministrativa, omologato dal Tribunale di Milano in data 13.5.2021, è intervenuta in
[...] giudizio in data 16.3.2022 quale successore a titolo particolare della società in l.c.a. ai sensi dell'art. 111, comma 1 c.p.c..
Come è noto il comma 3 della stessa disposizione prevede che la sostituzione dell'interveniente nella posizione processuale dell'alienante del diritto controverso possa aver luogo – con conseguente estromissione del secondo – esclusivamente a seguito di intervento del cessionario e nel caso in cui tutte le altre parti vi consentano. Presupposti questi ultimi non realizzatisi e dunque la sentenza – destinata in ogni caso a spiegare effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare (ex art. 111, comma 4 c.p.c.) – andrebbe resa fra le originarie parti in causa.
In forza di ciò , secondo la convenuta , vi sarebbe stata la necessità di garantire la partecipazione al giudizio del in l.c.a. con una notificazione dell'atto nei confronti degli ex Parte_1 soci della stessa, risultando la stessa cancellata dal registro delle imprese : gli ex soci ex art. 110 c.p.c. subentrano nella posizione processuale delle società estinte e ciò a prescindere dal fatto che abbiano ricevuto o meno una parte del patrimonio risultante dal bilancio finale di liquidazione (Cass.
2.4.2024 n. 8633; Cass.
2.7.2014 n. 15107).
Ritiene questo giudice che il contraddittorio sia integro e possa pronunciarsi sentenza nei confronti del successore a titolo particolare per le ragioni che seguono.
I principi dianzi richiamati vanno infatti coordinati con la peculiarità della posizione dell'assuntore del concordato e tenuto conto delle vicende che hanno interessato la procedura concorsuale della originaria parte attrice del presente giudizio .
Come chiarito anche dalla Suprema Corte la successione dell'assuntore è fenomeno complesso perché alla successione a titolo particolare nel diritto si accompagna con la chiusura della procedura la perdita di legittimazione processuale dei relativi organi , non determinandosi peraltro l'interruzione del processo sino a quando tale evento non sia stato dichiarato o notificato ai sensi dell'art. 300 c.p.c. ( vedi Cass. n. 4766/2007 e
Cass.15793/2018 ).
Il concordato di liquidazione del ai sensi dell'art.262 Codice Parte_1 delle assicurazioni private ( d. lgs 2005 n. 209 ) è stato omologato dal Tribunale di Milano con provvedimento in data 13.5.2021 ( allegato alla comparsa di costituzione della ). CP_6
Nella proposta di concordato omologata è previsto che “a fronte degli impegni previsti nella Proposta, alla
Data di Definitiva Approvazione verrà trasferito in favore del Proponente l'intero attivo di , Pt_1 costituito da qualsivoglia bene, credito, fiscale e non, maturato o maturando, attività, diritto e/o ragione suscettibile di valutazione economica di pertinenza e titolarità della Procedura, ancorché non elencate in
Premessa, comprese tutte le azioni revocatorie, risarcitorie e le azioni giudiziali pendenti o solo autorizzate dall'Autorità di Vigilanza, restando sin d'ora inteso che qualora taluni dei citati attivi venissero realizzati successivamente alla Data di Deposito della Proposta, il corrispondente ricavato si intenderà far parte dei
15 beni di pertinenza della Procedura da trasferire al Proponente e potrà essere utilizzato per effettuare i pagamenti concordatari”
Con l'omologa quindi è stato trasferito all'assuntore ogni attivo della società comprese le azioni revocatorie pendenti, tra cui quella che ci occupa;
è stata cancellata dal registro delle imprese in Controparte_14 data 31.5.2022 ( vedi visura prodotta dalla ) . A tale momento si deve ricondurre quindi la perdita CP_6 di legittimazione processuale degli organi della procedura che avevano attivato il presente giudizio, non determinandosi tuttavia l'interruzione del processo , per non essere stato tale evento dichiarato formalmente o notificato ai sensi dell'art. 300 c.p.c.. Tuttavia , come ha precisato la citata Cass. 2007 n. 4766 in motivazione, laddove si sia determinata la perdita della legittimazione processuale degli organi della procedura , contestuale appunto al trasferimento dell'attivo, e, quindi, l'effetto interruttivo non dichiarato , la costituzione in giudizio dell'assuntore rende superflua la declaratoria di interruzione risultando il giudizio legittimamente proseguito da quest'ultimo .
Tenuti presenti tali principi la notificazione dell'atto di riassunzione al Parte_1 all'esito della declaratoria di interruzione del 25.9.2023 , una volta omologato il concordato liquidatorio
[...] con trasferimento dell'intero attivo all'assuntore e cancellata la società dal registro delle imprese , sarebbe stata del tutto ultronea , poiché come detto legittimamente proseguito il giudizio dall'assuntore . Del resto la integrazione del contraddittorio nei confronti degli ex soci della invocata dalla convenuta , che Parte_1 predica la necessità della partecipazione al processo dei successori a titolo universale ( 110 c.p.c. ) della dante causa di ( mero successore a titolo particolare ex art.111 c.p.c.) non ha ragione d'essere disposta: CP_6 gli ex soci della difettano , infatti , di legittimazione , poiché il debitore ove mai tornato in bonis non Pt_1 può essere cessionario delle azioni revocatorie ( art.124 ult.co.l.f.) .
4.La domanda di revocatoria ordinaria
La domanda revocatoria proposta da parte attrice va accolta per le ragioni che seguono.
E' innanzitutto documentata (v. docc. 1, 2 e 3 fasc. fase cautelare parte attrice) la qualità di creditore della attrice e dunque la sua legittimazione alla proposizione dell'azione revocatoria.
Le ragioni di credito in questione sono giudizialmente accertate sin dal 12.12.1997, quindi, anteriormente rispetto all'atto dispositivo oggetto di controversia.
È infatti pacifico che la cessione del credito verso del valore Controparte_11 di € 152.479,33 alla sia avvenuta in data 13.6.2014 (doc.
2. La Parte_3 Parte_3
, è, inoltre, pacifica la natura onerosa di tale atto dispositivo.
[...]
Ricorrono inoltre tutti i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 2901, comma 1, n. 2) c.c.
Quanto al pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dell'attore (c.d. eventus damni), va infatti premesso, in linea generale, che non occorre che il debitore si trovi in stato di insolvenza, essendo sufficiente che l'atto di disposizione da lui posto in essere produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. Cass. 7452/2000).
Non è quindi necessario che la soddisfazione della pretesa creditoria sia stata resa impossibile e comunque
16 definitivamente compromessa, essendo per contro sufficiente che l'atto di disposizione abbia reso più incerta o anche soltanto più difficoltosa la realizzazione del credito (cfr. Cass. 6676/1998), sulla base di una valutazione operata, ex ante, con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito (cfr. Cass. 16986/2007).
L'atto idoneo a rendere più incerto o difficile il soddisfacimento del credito può peraltro consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso.
In riferimento alla prova dell'elemento costitutivo in esame, va inoltre precisato che l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità
e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche.
È invece il debitore a dover provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (v. Cass
15265/2006, Cass. 7767/2007 e Cass. 16221/2019).
Quanto poi al requisito soggettivo, si osserva che, allorché l'atto di disposizione (come nella specie, sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la sola consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (cd. scientia damni).
L'elemento soggettivo in questione è infatti integrato dalla semplice conoscenza – cui va equiparata la agevole conoscibilità – nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche nel terzo, di tale pregiudizio. E ciò a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore
(consilium fraudis), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (cfr. Cass. 7262/2000).
La prova della predetta conoscenza è a carico dell'attore in revocatoria e può essere anche fornita tramite presunzioni (cfr. Cass. 17327/2011).
Con specifico riguardo alla posizione del terzo beneficiario dell'atto dispositivo, assumono quindi anche rilievo i rapporti personali intercorrenti con il debitore, ove essi siano tali da rendere estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (cfr. Cass.
1286 /2019).
Nella specie, risulta dunque in primo luogo integrato il requisito dell'eventus damni.
E' infatti evidente che con l'atto di cessione del credito dell'importo pari a € 152.479,33, per il corrispettivo di a € 10.000,00, come riportato nell'atto di cessione o per l'importo di € 85.000,00 da versarsi a mezzo bonifici bancari, intestati a moglie del , come riportato nella contro dichiarazione prodotta Controparte_1 CP_10 dalla (doc. 3) abbia comportato una modifica sia quantitativa che qualitativa del Parte_3 patrimonio del disponente (sostituzione di un diritto di credito con una somma di denaro molto inferiore al credito vantato) idonea a rendere più incerta o anche soltanto più difficoltosa la realizzazione del credito.
Inoltre, a fronte di quanto allegato da parte attrice circa l'insufficienza del residuo patrimonio del debitore
17 (in rapporto all'ingente ammontare della pretesa creditoria pari a circa 5.000.000,00 €), i convenuti non hanno specificamente allegato e provato l'esistenza di ulteriori beni idonei a consentire un'agevole soddisfazione delle ragioni creditorie alla cui tutela è preordinata l'azione revocatoria, limitandosi ad allegare la sussistenza nel patrimonio del di “un vasto fondo agricolo su cui sorgeva, altresì, una villa padronale, con CP_10 piscine ed altro, oltre diverse aziende agricole tra cui una azienda condotta in affitto da moglie Controparte_1 del ”, senza fornire alcuna prova di tale assunto. CP_10
Entrambe le parti convenute costituite sostengono che la sussistenza dell'eventus damni è messa in crisi dalla mancata estensione del pignoramento agli arredi della villa padronale del 700, di proprietà del . CP_10
Tale contestazione è smentita dalla circostanza che all'intero compendio immobiliare assoggettato alla procedura esecutiva è stato attribuito un prezzo base pari a € 1.350.000,00, somma molto inferiore al credito vantato dalla . Pertanto, appare inverosimile desumere la piena soddisfazione della creditrice dalla Pt_1 rinuncia ad una piccola parte del residuo patrimonio esecutato.
Sulla base delle risultanze acquisite, si deve poi ritenere integrato anche il requisito della scientia damni.
Il requisito soggettivo in esame sussiste senz'altro in capo al debitore disponente.
Va infatti considerata la sua qualità di parte in tutta la lunga serie di vicende giudiziarie che lo ha visto contrapposto alla società attrice e specificamente la sua qualità di imputato nel processo conclusosi definitivamente con la sentenza che costituisce il titolo giudiziale che accerta il credito di € 3.050.091,15 oltre accessori e spese legali, del nei confronti della . CP_10 Pt_1
Pertanto, il era certamente consapevole della sua ingente esposizione debitoria nei confronti CP_10 della società attrice, e della lesività dell'atto di cessione del credito oggetto di controversia per le ragioni creditorie della società attrice, che al momento della stipula di tale atto, aveva già incardinato un'azione esecutiva per il soddisfacimento delle stesse.
La consapevolezza del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica di parte attrice è resa evidente dalla contestuale stipula all'atto di cessione, di una controdichiarazione, sottoscritta da entrambe le parti, con cui viene dato atto che l'effettivo prezzo della cessione è di € 85.000,00 da versarsi, a mezzo bonifici bancari, intestati a moglie del . Da tale atto negoziale emerge la volontà del convenuto Controparte_1 CP_10 debitore di diminuire artatamente il proprio patrimonio in danno dei creditori.
Il requisito soggettivo della scientia damni rappresentato dalla mera conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sussiste anche in capo al terzo beneficiario, Parte_3
La società terza contraente deve reputarsi, al momento della stipula dell'atto, consapevole del pregiudizio che il negozio dispositivo avrebbe potuto arrecare alle ragioni della creditrice. Tale requisito si ricava, in maniera del tutto agevole, dal fatto che la società cessionaria “ era interamente Parte_3 partecipata, all'atto della stipula del negozio di cessione, da Rappazzo Antonio e Rappazzo Giuseppe, che CP_1 figuravano, secondo quanto risulta chiaramente in atti, essere stati i difensori del GA nei vari giudizi avviati dalla società attrice a tutela dei propri diritti.
Considerato che la società a responsabilità limitata presenta un modello organizzativo caratterizzato da una articolazione essenziale ed elastica, che consente di valorizzare i profili di carattere personale presenti,
18 soprattutto, nelle piccole e medie imprese, e da una più attiva partecipazione dei soci, spesso legati (come nel caso di specie) da vincoli familiari, alla vita della società, deve reputarsi acclarata la conoscenza, in capo alla terza contraente, partecipata dai predetti soci Rappazzo Giuseppe e Rappazzo Antonio, delle vicende che coinvolgevano il cedente a causa della condanna, e del pregiudizio che l'atto dispositivo avrebbe arrecato alle ragioni di credito, derivante dalle citate pronunzie.
Contrariamente a quanto argomentato dalla società convenuta, anche la sussistenza del requisito della scientia damni in capo a quest'ultima non è in alcun modo inficiato dall'intervenuta rinuncia all'estensione del pignoramento agli arredi della villa di proprietà del , in sede di esecuzione forzata. CP_10
La citata sproporzione tra l'ammontare del credito vantato dalla rispetto all'importo del prezzo Pt_1 base pari a € 1.350.000,00, attribuito all'intero compendio immobiliare oggetto di esecuzione, porta a ritenere inverosimile che abbia confidato nella piena soddisfazione della creditrice in ragione Parte_3 dalla rinuncia agli arredi della villa di proprietà del , che, per comune esperienza sull'andamento e CP_10 sugli esiti delle esecuzioni mobiliari, avrebbero, con certezza, generato spese di procedura superiori all'eventuale ricavo. CP_1 Da escludere poi il preteso carattere persecutorio dell'azione proposta , che secondo il convenuto discenderebbe dalla possibilità per la creditrice di tutelare le sue ragioni chiedendo al Commissario
[...]
Liquidatore della la rettifica dello stato passivo ai sensi dell'art. 115 L. Fall. Controparte_11
E' appena il caso di notare che la sussistenza dell'interesse alla revocatoria si deduce dalla avvenuta CP_ comunicazione della cessione alla e conseguente ammissione al passivo della cessionaria in prededuzione (vedi doc. 15,16 ,17 produzione della convenuta con conseguente Parte_3 impossibilità di operatività della norma citata.
In accoglimento della domanda attorea, va dunque dichiarata inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., la cessione del credito del 13.6.2014 oggetto di causa.
5. La domanda nei confronti di Controparte_11
Nella causa relativa ad azione revocatoria avente ad oggetto la cessione di un credito il debitore ceduto non
è litisconsorte necessario, perchè la domanda investe esclusivamente il negozio bilaterale intervenuto tra cedente e cessionario, per il cui perfezionamento non occorre il consenso del debitore ceduto ( Cass. n. 26662 del 18/12/2007). CP_
ha in ogni caso evocato in giudizio e chiesto, oltre alla revoca da pronunciarsi nei CP_6 confronti degli eredi di GA e di , la consequenziale “estensione nei Persona_1 Parte_3 confronti del terzo dell'efficacia del già esistente titolo esecutivo Controparte_5 giudiziale di condanna del convenuto GA nei confronti dell'attrice ai fini della sua esecuzione Persona_1 nei confronti del suddetto terzo”. CP La sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa della determina l'improponibilità o l'improseguibilità, per tutta la durata della procedura, delle azioni dirette ad ottenerne una condanna pecuniaria.
19 6. Le spese di lite
Con riferimento al rapporto processuale instauratosi tra la e CP_6 Controparte_1
e le spese vanno compensate. Non consta, infatti, né è stato allegato dalle rinuncianti, che la Controparte_2 rinuncia all'eredità sia stata resa opponibile ai terzi con l'inserimento della dichiarazione nel registro delle successioni e quindi l'evocazione in giudizio di e quali eredi del defunto Controparte_1 Controparte_2
ad opera della deve ritenersi incolpevole. Controparte_10 CP_6
Le spese di lite della seguono la soccombenza della convenuta e Controparte_6 Parte_3 degli eredi non rinuncianti di;
esse si liquidano unitamente alle spese della fase cautelare, Controparte_10 come da dispositivo (valore della controversia determinato ai sensi dell'art. 5 del D.M. e dunque avendo riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione revocatoria è diretta).
Nulla sulle spese quanto al rapporto tra e , stante la contumacia di quest'ultima. CP_6 CP_11
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di e e Controparte_1 Controparte_2 rigetta la domanda proposta nei loro confronti;
2) in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c., dichiara l'inefficacia nei confronti del
[...]
coatta amministrativa , cancellata dal registro delle imprese in data Parte_1
31.5.2022 e quindi di , assuntore del concordato omologato di Controparte_6 Parte_1 in l.c.a. , della cessione a perfezionata con atto del 13 giugno 2014,
[...] Parte_3 del credito vantato da GA verso ammesso al Persona_1 Controparte_11 passivo di quest'ultima per l'importo di Euro 152.479,33 in linea capitale, oltre all'ulteriore credito per spese legali liquidate al sig. GA a carico di con sentenza Persona_1 Controparte_11 della Corte d'Appello di OM n. 1533/2017 del 7.03.2017;
3)dichiara improponibile la domanda spiegata nei confronti di;
Controparte_11
4) compensa le spese quanto al rapporto processuale instaurato tra e Controparte_1 [...]
Controparte_15
5) condanna GA e Parte_3 Controparte_7 CP_8
GA quali eredi di GA , in via tra loro solidale, al rimborso delle spese di lite del presente Persona_1 giudizio in favore di che si liquidano in complessivi euro € 15.500,00 per compensi , oltre Controparte_6 spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge;
6) nulla sulle spese quanto al rapporto tra e l.c.a.. Controparte_6 Controparte_11
OM , 3.1.2025
Il Giudice
Raffaella Tronci
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