Decreto cautelare 27 settembre 2021
Sentenza breve 5 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto cautelare 27/09/2021, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/09/2021
N. 01008/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1008 del 2021, proposto da
IM ZZ di BU RB & C. Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Bianchini e Francesca Busetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Venezia-Mestre, via Torre Belfredo n. 125;
contro
il Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Veneto - Friuli Venezia - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento del Comune di Venezia “Diffida all'utilizzo degli scarichi ai sensi delle L. 171/1973 e L. 206/1995. Venezia, Cannaregio civ. 2753-2754, rif. (2017) 68 Fasc. 2017/VII 1.1/100” ricevuto a mezzo pec in data 17 settembre 2021 (doc. 1);
- del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Veneto – Friuli Venezia – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia con ad oggetto “Revoca autorizzazione allo scarico n. 42302 del 19/10/2016 per l'esercizio di n. 2 scarichi (SI1 – SS1) in collettore comunale di Calle Calergi” ricevuto a mezzo pec in data 20 settembre 2021 (doc. 2);
- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente anche non noto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Ritenuta l'autoevidenza dell'interesse pubblico al previo controllo amministrativo della idoneità dei sistemi di scarico, rispetto alla tipologia e al dimensionamento dell'attività concretamente svolta;
Ritenuto altresì recessivo, al confronto, l'interesse economico del privato nelle more della prima Camera di Consiglio utile (28 ottobre p.v.) a una sommaria delibazione collegiale in contraddittorio con l'amministrazione;
Considerato anche che non è stata documentata in via presuntiva, in relazione all' abituale fatturato, l'entità del pregiudizio che il ricorrente potrebbe nel frattempo subire;
Ritenuto pertanto che non ricorrono i presupposti di particolare gravità ed urgenza, previsti dalla succitata normativa, tali da non consentire di attendere la discussione in camera di consiglio, prevista per il 28 ottobre 2021;
P.Q.M.
Respinge l'istanza ex art. 56 del CPA.
Rimette le parti alla trattazione collegiale nella camera di consiglio del 28 ottobre 2021.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 27 settembre 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO