TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 25/09/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. 82 RG. 2025;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Mimma Filippi e
, CF/p.VA , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: Assegno mensile di invalidità, art.13 L.188/1971
definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, previo deposito di controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestVAmente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo riconoscersi la ricorrenza in concreto del detto requisito sanitario con decorrenza dal giugno 2023. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso sia ravvisabile nella specie la situazione legittimante il diritto alla prestazione richiesta.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Viste le doglianze formulate in ricorso, è stata disposta la ripetizione delle operazioni, con incarico affidato al dott. e cioè allo stesso Persona_1 consulente già nominato in sede d'ATP. E ciò, sul rilievo che con riguardo alla
1 bozza della relazione peritale depositata in quella sede la ricorrente non aveva formulato osservazioni, sicché risultava appropriato che le prospettazioni di rilievo medico – legale articolate in ricorso e supportate da apposita relazione del CTP, dott. , venissero valutate dall'esperto già chiamato in fase precedente Per_2
a stabilire il grado d'invalidità dell'interessata. All'esito del suo nuovo accertamento, il CTU, che ha pure svolto una puntuale e condivisibile analisi delle censure che avverso il suo precedente parere erano state dedotte nel ricorso e nella CTP, ha concluso nel senso che “…le predette infermità coesistenti tra di loro, valutate nel loro complesso attraverso il calcolo a scalare secondo la formula di Balthazard, comportano nella ricorrente un grado di invalidità complessVA pari al 68% riferita alla capacità lavoratVA (art. 1, comma 3 ed art. 2 comma 2 D.L. 23 novembre 1988”). Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motVAte e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal CTU senza necessità di specifica motVAzione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento. Nell'accertata mancata ricorrenza del requisito sanitario previsto dall'art. 13 L. 118/1971, il ricorso va respinto.
Le spese di lite sono irripetibili, stante la dichiarazione sostitutVA di certificazione resa dalla ricorrente ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per le stesse ragioni le spese di entrambe le CTU, liquidate in separati decreti, debbono essere poste a carico dell' CP_1
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Dichiara irripetibili le spese di lite;
- Pone definitVAmente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in CP_1 separato decreto
Trapani, 25.9.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Mimma Filippi e
, CF/p.VA , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: Assegno mensile di invalidità, art.13 L.188/1971
definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, previo deposito di controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestVAmente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo riconoscersi la ricorrenza in concreto del detto requisito sanitario con decorrenza dal giugno 2023. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso sia ravvisabile nella specie la situazione legittimante il diritto alla prestazione richiesta.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Viste le doglianze formulate in ricorso, è stata disposta la ripetizione delle operazioni, con incarico affidato al dott. e cioè allo stesso Persona_1 consulente già nominato in sede d'ATP. E ciò, sul rilievo che con riguardo alla
1 bozza della relazione peritale depositata in quella sede la ricorrente non aveva formulato osservazioni, sicché risultava appropriato che le prospettazioni di rilievo medico – legale articolate in ricorso e supportate da apposita relazione del CTP, dott. , venissero valutate dall'esperto già chiamato in fase precedente Per_2
a stabilire il grado d'invalidità dell'interessata. All'esito del suo nuovo accertamento, il CTU, che ha pure svolto una puntuale e condivisibile analisi delle censure che avverso il suo precedente parere erano state dedotte nel ricorso e nella CTP, ha concluso nel senso che “…le predette infermità coesistenti tra di loro, valutate nel loro complesso attraverso il calcolo a scalare secondo la formula di Balthazard, comportano nella ricorrente un grado di invalidità complessVA pari al 68% riferita alla capacità lavoratVA (art. 1, comma 3 ed art. 2 comma 2 D.L. 23 novembre 1988”). Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motVAte e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal CTU senza necessità di specifica motVAzione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento. Nell'accertata mancata ricorrenza del requisito sanitario previsto dall'art. 13 L. 118/1971, il ricorso va respinto.
Le spese di lite sono irripetibili, stante la dichiarazione sostitutVA di certificazione resa dalla ricorrente ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per le stesse ragioni le spese di entrambe le CTU, liquidate in separati decreti, debbono essere poste a carico dell' CP_1
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Dichiara irripetibili le spese di lite;
- Pone definitVAmente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in CP_1 separato decreto
Trapani, 25.9.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
2