Cass. civ., sez. I, sentenza 18/12/2007, n. 26662
CASS
Sentenza 18 dicembre 2007

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In materia di nullità della citazione, i vizi riguardanti la "editio actionis" sono rilevabili d'ufficio dal giudice, nè sono sanati dalla costituzione in giudizio del convenuto, essendo questa inidonea a colmare le lacune della citazione stessa; ne consegue che non può farsi applicazione degli artt.156, terzo comma, e 157 cod. proc. civ. essendo la nullità in questione prevista in funzione di interessi che trascendono quelli del convenuto.

Nella causa relativa all'azione revocatoria fallimentare avente ad oggetto il soddisfacimento di un debito pecuniario eseguito dal fallito attraverso cessione di credito, il debitore ceduto non è litisconsorte necessario, perchè la domanda investe esclusivamente il negozio bilaterale intervenuto tra cedente e cessionario, per il cui perfezionamento non occorre il consenso del debitore ceduto, con la conseguenza che non ricorre il presupposto della causa inscindibile ex art. 331 cod. proc. civ.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 18/12/2007, n. 26662
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26662
Data del deposito : 18 dicembre 2007

Testo completo