Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/02/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
Presidente dott.ssa Marialuisa Crucitti
Consigliere rel Chiné dott.ssa Ginevra
Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 771/2022 R.G.L., vertente TRA
nata il [...] a [...] C.F. Parte 1 C.F. 1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pietro e Margherita Accardo;
-appellante-
CONTRO
Controparte_1 (c.f. P.IVA 1 in persona del legale rappresentante p.t. corrente in Roma, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale CP_2 in Reggio Calabria, Viale Calabria 82, rappresentato e difeso dall'Avv. Lilia Bonicioli;
-appellato-
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Locri depositato in data 02.10.2019,
Parte 1 rappresentava che:- l' Controparte_3 di Locri, nel mese di luglio 2019, ha riconosciuto il suo diritto all'indennità di disoccupazione relativa all'anno 2018 provvedendo alla relativa liquidazione, nella misura di € 2.623,04, di cui € 1.002,56 per prestazione temporanea e € 1.620,48 per ANF;
- che, dalla comunicazione inviata dall' CP_2 è risultata altresì trattenuta la somma di €
506,57; - che le ragioni della trattenuta erano incomprensibili;
- che non aveva mai ricevuto le somme trattenute dall' CP 2 che l'indennità di disoccupazione,
-
anche se pagata in un'unica soluzione serve a coprire, come sostegno al reddito, un arco di tempo pari ai 168 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato e che quindi l'importo di € 1.002,56 deve intendersi
- che le somme costituenti l'indennità, essendo inferiori alla pensione integrata al minimo, non può essere oggetto né di pignoramento né di trattenute dirette da parte dell' CP 1 .
Alla luce di quanto esposto, concludeva chiedendo : "voglia il giudice adito, preso atto della illegittimità dell'operato dell CP 3 CP 2 di Locri, dichiarare che l' non ha alcun diritto a trattenere Controparte 1 alcunché su una prestazione avente esclusivo carattere alimentare (oltre che inferiore, mensilmente considerata, alla pensione integrata al minimo, considerata il minimum vitale per sopravvivere) e, per l'effetto, condannare l' CP_2 alla restituzione, in favore della ricorrente, dell'intera somma di € 506,67 illegittimamente trattenuta, con interessi e/o rivalutazione come per legge fino al soddisfo effettivo".
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' CP_2 eccependo e deducendo:
- che le giornate di lavoro agricolo inizialmente accreditate per gli anni dal 2012 al 2014 sono state cancellate a seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo intercorso con le aziende agricole Trimboli Sebastiano, Persona 1 e Persona 2 ; - che il disconoscimento consegue alle risultanze di ispezioni
CP_2 - che la cancellazione della ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli
è stata notificata nelle forme di legge;
- che ciò ha determinato la perdita del diritto alle prestazioni previdenziali connesse ed il conseguente diritto dell' CP 2 a recuperare le somme indebitamente corrisposte a tale titolo;
- che
1' CP_2 ha comunicato alla ricorrente il provvedimento di riesame delle prestazioni e la notifica dell'indebito in data 26.03.2019; riconoscendo per l'anno
2014 solo il pagamento degli ANF;
che l' CP 1 ha proceduto alla
-
compensazione diretta tra gli importi indebitamente percepiti e quelli spettanti a titolo di indennità di disoccupazione per l'anno 2018, come previsto dai messaggi
CP_2 2930/16 e 1720/2017; - che nel caso di specie è applicabile la disciplina di cui all'art. 2033 c.c.; - che pertanto è legittima la trattenuta disposta nei limiti di
1/5 dell'indennità di disoccupazione dovuta per l'anno 2018; - che la fattispecie in questione integra l'ipotesi di compensazione impropria per la quale non è necessario che sussistano i requisiti di cui all'art. 1243 c.c.; - che nel caso di specie le partite di dare/avere derivano da un unico rapporto, quello giuridico/previdenziale e che vi è identità della natura giuridica delle poste compensate ed il sorgere da rapporti di lavoro in agricoltura;
- che nella presente ipotesi, pertanto, non hanno rilievo i limiti di pignorabilità entro il quinto né il limite di cui all'art. 1246 c.c.; - che la ricorrente ha ricevuto le somme in questione come dimostrato dagli estratti di pagamento prodotti;
che la trattenuta si è
-
limitata al quinto del dovuto alla ricorrente e che sul punto non ci sono state contestazioni della stessa;
- che parte ricorrente non ha fornito prova di un valido rapporto di lavoro subordinato come lavoratrice agricola nell'anno 2018, presupposto indefettibile per il riconoscimento del diritto all'indennità richiesta;
che la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2011, 2012
-
e 2013 è divenuta definitiva stante il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato che ne è alla base;
- che la cancellazione dai suddetti elenchi ha assunto il carattere della definitività in quanto non oggetto di impugnazione a seguito di pubblicazione nelle forme di legge;
- che è intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria;
che parte ricorrente non solo non ha dimostrato ma
-
neppure ha allegato le circostanze a supporto dell'effettiva sussistenza dell'attività di bracciante per gli anni 2011 - 2012 e 2013 mentre in atti sono presenti i verbali ispettivi CP_2 che negano l'esistenza dei rapporti di lavoro subordinati in questione.
Alla luce di quanto esposto, concludeva per il rigetto del ricorso. La causa veniva istruita documentalmente.
Con la sentenza appellata n. 68/22 il Tribunale rigettava il ricorso sulla base della seguente motivazione Con il primo motivo di doglianza, parte ricorrente sostiene che le ragioni di contestazione dell'indebito, poste alla base della trattenuta operata sull'indennità di disoccupazione 2018, non siano state esplicitate. All'esito del giudizio, tale ricostruzione interpretativa non può essere condivisa. Parte resistente, infatti, nel costituirsi in giudizio, ha allegato la fonte dell'indebito, derivante dalla percezione dell'indennità di disoccupazione per gli anni 2012 – 2013 e 2014, divenuta illegittima in seguito alla cancellazione della ricorrente dall'elenco dei lavoratori agricoli a tempo determinato. Sul punto, in particolare, occorre evidenziare che l' CP_2 produce in atti tre comunicazioni inviate alla ricorrente, e dalla stessa ricevute, nelle quali viene esplicitamente dato atto delle somme oggetto di trattenuta, delle ragioni dell'indebito e della relativa ripetizione (v. allegati alla memoria CP 2 . L'allegata e provata, cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, con riferimento alle suddette annualità, ha determinato il venir meno dei presupposti per l'erogazione della indennità di disoccupazione inizialmente riconosciuta e conseguentemente la necessità per l' _1 di ripetere quanto indebitamente erogato. Sul punto occorre peraltro evidenziare che il ricorrente a fronte della deduzione di un fatto impeditivo/estintivo della pretesa fatta valere nel presente giudizio, nulla deduce, nulla eccepisce, nulla contesta e nulla chiede di produrre. CP_2 peraltro, a sostegno di quanto dedotto, produce in atti i verbali ispettivi dai quali si evince il carattere fittizio dei rapporti di lavoro interessati dall'accertamento, tra i quali figurano anche quelli della ricorrente (v. allegati memoria di costituzione). Non risulta tra l'altro in atti che i verbali ispettivi in questione siano stati oggetto di disconoscimento o siano stati altrimenti impugnati da parte ricorrente.
Del pari dimostrata è altresì la conoscenza da parte della ricorrente, delle intervenute cancellazioni dagli elenchi dei lavoratori agricoli;
l' _1 resistente ha infatti prodotto sia gli elenchi dei nominativi dei lavoratori agricoli interessati dal provvedimento di cancellazione per le annualità in questione, 2012 - 2013 e 2014 (tra i quali la ricorrente), sia la notifica degli stessi, avvenuta mediante pubblicazione telematica sul sito dell' CP_1 Ciò considerato deve ritenersi provata la conoscenza da parte della ricorrente delle ragioni dell'indebito e degli importi a tale titolo dovuti;
importi quindi legittimamente richiesti dall' _1 resistente. Con il secondo motivo di doglianza, parte ricorrente contesta il diritto dell' CP 2 a procedere alle trattenute sull'indennità di disoccupazione, in quanto sebbene l'indennità di disoccupazione venga erogata in un'unica soluzione, la stessa copre, a sostegno del reddito, un arco di tempo pari ai 168 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro e pertanto dovrebbe essere considerata frazionata, per un importo pari ad € 179,00 mensili;
importo mensilmente inferiore alla pensione integrata al minimo e che pertanto non può essere oggetto di trattenute dirette da parte dell' _1 . Anche sotto questo profilo, la tesi difensiva della ricorrente non può trovare accoglimento. Per il recupero di crediti derivanti da indebiti non pensionistici, quale è l'indebito per cui è causa, l' CP_2 può agire sugli assegni in pagamento per prestazioni a sostegno del reddito, quali l'indennità di disoccupazione agricola che deve essere, peraltro, considerata nella sua interezza e non frazionata come invece inteso da parte ricorrente, stante la sua liquidazione e corresponsione in un'unica soluzione. Sul punto, occorre altresì considerare, come dedotto anche da parte resistente, che l' CP 2 con la determinazione presidenziale n. 123/2017, chiarita dal messaggio n.
734 del 25.2.2020, ha previsto un preciso procedimento amministrativo volto a regolamentare questa specifica ipotesi di recupero, prevedendo la possibilità di operare una compensazione cosiddetta impropria;
ipotesi che si verifica quando il credito è riferito alla medesima prestazione a sostegno del reddito. Ed è l'ipotesi che ricorre nel caso di specie considerata la corrispondenza tra le poste giuridiche compensate: indennità di disoccupazione agricola, da un lato per il 2018 e dall'altro per gli anni 2012 - 2013 e
2014, nell'ambito del medesimo rapporto giuridico previdenziale. Nei casi di compensazione impropria trattandosi di un mero calcolo tra poste attive e passive, tra dare ed avere in relazione alla medesima voce di credito e debito, non operano i limiti di cui agli artt. 1243 e 1246 c.c. nonché quelli di cui all'art. 545 c.p.c.. Ove invece non si possa procedere alla compensazione impropria, oppure ove, all'esito della stessa, residui una parte di debito da recuperare, l'Istituto procederà, ove possibile, al recupero mediante trattenuta su una prestazione in corso di pagamento.
In tal caso, il recupero deve essere contenuto nei limiti del quinto della prestazione, in conformità con quanto disposto dall'art. 545 c.p.c., da calcolare sul totale dei trattamenti in godimento, al lordo delle trattenute fiscali. Nel caso in esame, peraltro, pur ricorrendo un'ipotesi di compensazione impropria, la trattenuta dell' _1 è stata disposta nei limiti di 1/5 dell'importo spettante a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2018. La ricostruzione interpretativa della ricorrente, pertanto, anche sotto questo profilo, non può trovare accoglimento. Parte ricorrente, a sostegno delle proprie ragioni, ha altresì allegato la mancata percezione delle somme trattenute;
detta doglianza oltreché genericamente dedotta, appare altresì smentita dalle produzioni documentali della parte resistente che ha dato conto del numero di domanda amministrativa appositamente presentata per il riconoscimento della prestazione e del preciso importo spettante e liquidato, corrisposto per il tramite dell'ente pagatore, Controparte_4 Considerato tutto quanto sopra esposto, il ricorso è risultato infondato e deve essere, pertanto, rigettato>>. Avverso detta decisione ha interposto appello Parte 1 eccependo che l'CP_2 non aveva fornito al prova del pagamento della prestazione e che la compensazione era illegittima perché fatta su prestazioni previdenziali di importo inferiore al c.d. minimo vitale.
La causa è stata decisa ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza cartolare dell' 11/2/2025 in esito al deposito delle note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Il motivo di censura proposto dall'appellante avente ad oggetto la mancata prova dell'esistenza del credito asseritamente pagato da CP 2 oggetto di compensazione è infondato.
Come già accertato dal Tribunale nel costituirsi in primo grado l'CP_2 che ha dato atto dell'importo liquidato corrisposto per il tramite dell'ente pagatore, [...] CP 4 con riferimento alla domanda amministrativa presentata. Tutto ciò
è provato dalla stampa del cassetto previdenziale del cittadino depositato in primo grado, non oggetto di alcuna contestazione a parte l'eccezione di mancanza di valore probatorio della documentazione stessa. Questa Corte ha avuto modo di affermare che < va disatteso l'argomento difensivo con cui si asserisce che la prova del pagamento presupporrebbe la produzione di un atto quietanzato con sottoscrizione del creditore, essendosi correttamente evidenziato da parte della giurisprudenza di legittimità che l'esercizio del diritto di provare l'avvenuto adempimento "...non può essere impedito dall'omesso rilascio della quietanza (cfr., Cass. 6 giugno 1973, n. 1630), Quanto alla idoneità della prova offerta, essa è rimessa alla valutazione del giudice di merito, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., mentre il controllo del giudice di legittimità in ordine al convincimento della rilevanza probatoria degli elementi considerati può riguardare solo la congruità della motivazione e il rispetto dei principi di diritto che regolano la prova
(cfr. Cass. 25 marzo 2003, n. 4373; 1 settembre 2003, n. 12747) (...)Parimenti, la mancata produzione della quietanza non equivale a prova dell'inadempimento, perché la circostanza che il debitore il quale effettui il pagamento abbia diritto al rilascio della quietanza (art. 1199 c.c.) non esclude che il pagamento possa essere provato con mezzi diversi da essa, onde è inesatto l'assunto secondo cui l'art. 1199
c.c. attribuirebbe efficacia liberatoria soltanto alla quietanza di pagamento, attestando invece la norma citata soltanto il valore probatorio di essa.." (Cass. Sez. L.
6.3.2007 n.
10073)>>
Ad avviso della Corte, nel caso di specie la dimostrazione del pagamento può essere tratta anche partendo dal "cassetto previdenziale del cittadino", fiscale prodotto in primo grado dall' CP_2 ove sono riportati i dati relativi all'agenzia
CP_2 alla data della disponibilità, all'importo, all'ufficio pagatore e alla causale,
i quali, se non possono costituire, di per se stessi, prova del pagamento, in quanto provenienti dal debitore, tuttavia fanno sorgere una presunzione, discendente anche dalla qualità di ente pubblico dell'ente erogatore, che provvede alla predisposizione di siffatti documenti attraverso procedure standardizzate che implicano la verifica automatica dei pagamenti, presunzione rispetto alla quale il creditore è onerato di sollevare una contestazione specifica dell'avvenuto pagamento, non limitata, come invece è avvenuto nel caso di specie, alla semplice deduzione secondo cui controparte non ha fornito detta prova.
Tale soluzione è confortata anche dalle argomentazioni contenute nella sentenza della Cassazione da ultimo citata, nella quale si è precisato quanto segue:"... la
Corte d'appello ha ritenuto avvenuto il pagamento sulla base dell'emissione del relativo mandato da parte dell' CP_2 e, quindi, in forza di presunzione, corroborata dal comportamento processuale assunto dalla creditrice, che non risulta avere mai negato di avere ricevuto il mandato di pagamento e di avere riscosso il relativo importo, secondo modalità identiche a quelle seguite per i ratei arretrati La critica con la quale si afferma per la prima volta in questa sede, giacché di una tale eccezione non vi è traccia nella sentenza impugnata, che l' CP_2 non ha mai dichiarato di avere effettuato il pagamento e non ha mai prodotto la quietanza, si rivela insufficiente rispetto alla motivazione sottesa al decisum, perché per l'ente pubblico l'affermazione di avere emesso il mandato di pagamento equivale a dichiarazione di avvenuto adempimento, che può trovare smentita nella replica del creditore il quale dichiari di non averlo ricevuto e di non avere riscosso la somma per causa a lui non imputabile, dichiarazione mai resa, neppure in questa sede, dalla creditrice.
Dunque, secondo l'opinione della Suprema Corte, di fronte alla produzione di un mandato di pagamento da parte dell'istituto previdenziale, non è sufficiente trincerarsi dietro una contestazione generica, ma occorre prendere specifica posizione, affermando di non avere ricevuto quelle somme.
Nel caso di specie, a fronte della produzione, da parte dell' CP_2 del documento citato, con indicazione dell'ente pagatore, degli importi erogati, della data di disponibilità, che corrispondono a quanto indicato nella missiva di richiesta di restituzione dell'indebito, l'appellante si è limitata a una generica contestazione circa la mancata dimostrazione del pagamento.
Allo stesso modo è infondata e generica l'eccezione di violazione del c.d. minimo vitale e la conseguente intangibilità dell'intero importo pensionistico, atteso che non ricorrono le condizioni prefigurate dall'art.545 cpc. 7 comma (Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge>>).
L'appellante si è limitata ad una generica eccezione di violazione dell'art. 454
c.p.c per impignorabilità delle somme.
Come già sostenuto da questa Corte 'va poi chiarito che rispetto al pignoramento delle pensioni va considerato che l'art. 69 L. 153/1969, < Come chiarito da Corte
Costituzionale 506/2002, che proprio su tale considerazione salvò la norma dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, la previsione va intesa quale ipotesi, selezionata dal legislatore, di (diverso e discrezionale) bilanciamento dei valori costituzionali, tale per cui, qualora il creditore sia lo stesso CP 2 la fissazione della quota pignorabile non transita per la previa detrazione di quanto da destinare al minimum vitale (come stabilito in via generale e per gli altri casi dalla medesima sentenza, con regola ora declinata dall'art. 545 co. 7 c.p.c.) ma direttamente si determina sull'intera pensione, con la salvaguardia (comma 2) dei minimi pensionsitici.>>( vedasi Cass.3648/2019)".
Analogamente, ossia in base ai medesimi criteri, va affermato che la tutela del cd
"minimo vitale" non può che attenere al complesso dei trattamenti assistenziali erogati dallo stesso ente previdenziale essendo essa funzionale a garantire nel complesso un'esistenza dignitosa del beneficiario e non a rendere intangibile in assoluto le somme erogate, non potendosi affermare che possa pretendersi l'effetto di precludere il recupero anche se in concreto le somme erogate risultino di gran lunga superiori al minimo vitale.
Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza confermata.
Infine il capo della sentenza con cui è stata accertata la non operatività dell'art
152 disp att c.p.c. ai fini dell'esonero non è stato oggetto di appello sicchè lo stesso è passato in giudicato.
Le spese del grado pertanto, seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, avendo riguardo al valore della causa, con applicazione delle tariffe minime.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato il giorno 6/6/2022
contro
CP_2 in persona del legale rappresentante pro Parte 1
tempore, avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Locri n. 68/2022, emessa in data 8/2/ 2022, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza;
2) Condanna l'appellante a rifondere all' CP_2 le spese quantificate in € 447,00 oltre accessori di legge.
3) -Dà atto che l'appellante è obbligata al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Reggio Calabria, 12/2/25
Il Presidente Il relatore
(dott. ssa Marialuisa Crucitti) (dott.ssa Ginevra Chinè)