Ordinanza cautelare 11 febbraio 2021
Decreto decisorio 13 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 11/02/2021, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/02/2021
N. 01300/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NE
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1300 del 2020, proposto da
IL AS, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Fersini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Ferrara, Largo Castello, n.20;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale NE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
nei confronti
NO CO OL non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della graduatoria generale di merito approvata il 16 luglio 2020 dal Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il NE, Commissione Concorso D.S.G.A nella parte in cui non comprende l'odierna ricorrente nonché della graduatoria degli ammessi all'orale USR NE pubblicata in data 18 maggio 2020 nella parte in cui non comprende l'odierna ricorrente, del verbale n.15 del 9 gennaio 2020 della Commissione Concorso D.S.G.A. presso il Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il NE per quanto occorrer possa ed, infine, di tutti gli atti comunque connessi, conseguenti o presupposti al precedente, ancorché non conosciuti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale NE;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 il dott. Stefano Mielli e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176;
Considerato:
- che i ricorso non appare sorretto da sufficienti elementi di fondatezza;
- che, come documentato dall’Amministrazione costituitasi in giudizio, la valutazione del secondo scritto sostenuto dai candidati non aveva ad oggetto solamente i profili evidenziati nel ricorso, ma una serie di altri elementi;
- che tali elementi valutativi ben possono giustificare le differenze di voto riconosciute dalla commissione (cfr. le schede valutative di cui ai docc. 3, 6 e 8 depositate in giudizio dall’Amministrazione);
- che la censura con la quale la ricorrente sostiene l’esistenza di segni di riconoscimento apposti in due prove di altri candidati appare inammissibile per carenza di interesse;
- che infatti l’accoglimento di tale censura non potrebbe comportare alcuna utilità alla ricorrente ai fini della sua ammissione agli orali;
- che in ogni caso gli elementi che la ricorrente indica come segni di riconoscimento (parole scritte in corsivo, indicazioni di adempimenti procedimentali connessi ma non necessariamente richiesti dalla traccia) non sembrano rientrare tra le fattispecie che la giurisprudenza valuta come idonee a costituire segni di riconoscimento;
- che la memoria depositata in giudizio il 5 febbraio 2021, contiene rilievi di tipo comparativo rispetto agli elaborati di altri concorrenti;
- che tali censure appaiono inammissibili in quanto impingono nel merito delle valutazioni degli elaborati del concorso riservate all’Amministrazione e non sono censurabili in sede di legittimità se non alla luce di manifeste illogicità o irragionevolezze, la cui sussistenza non è provata;
- che inoltre ai fini della domanda cautelare la ricorrente non allega alcun elemento idoneo ad integrare il requisito del periculum in mora ;
- che pertanto non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
- che le spese della presente fase di giudizio, tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate, vengono compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NE (Sezione Prima), respinge la suindicata domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 10 febbraio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO