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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/10/2025, n. 13650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13650 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37151/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice CO BI, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da , di nazionalità somala, nato a [...] Parte_1 il 01.01.1978, con il patrocinio degli avvocati Fairus Ahmed Jama e Federico Canonici, nei confronti del a LA, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via
Dei Portoghesi 12
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha proposto domanda di merito e contestualmente ha attivato la tutela cautelare.
Il giudice, per ragioni di economia processuale, ha ritenuto che la questione potesse essere decisa fissando una sola udienza a breve senza compromettere in tal modo le ragioni della prospettata urgenza.
ha lamentato la mancata accettazione da parte dell' a Parte_1 Controparte_1
LA (Uganda) della domanda di visto per il ricongiungimento con la moglie sig.ra
[...]
nata ad [...] il [...]. Controparte_2
Il ricorrente ha riferito di aver ricevuto, il 28.02.2025 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della
Prefettura di Torino il nullaosta a favore della moglie e di aver effettuato diversi tentativi di prenotazione, tramite il portale “Prenot@mi”, di un appuntamento per la legalizzazione dei documenti e la formalizzazione della domanda di visto presso gli uffici dell' CP_1 Il ricorrente ha poi tentato di prenotare l'appuntamento tramite e-mail inviata dall'odierno difensore, in ragione della impossibilità di procedere tramite il canale ordinario che riportava il seguente messaggio: “stante l'elevata richiesta i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti”.
Attesa la perdurante inadempienza, in data 17.06.2025, il ricorrente, per il tramite dell'odierno difensore, ha costituito in mora l'Autorità consolare la quale, tuttavia, è rimasta inerte.
Dunque, il ricorrente ha adito il Tribunale domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni avversa istanza o eccezione, ritenuta la propria giurisdizione e competenza: - in via cautelare, ordinare all'Amministrazione rimasta inerte di fissare con urgenza, e comunque entro un termine, appuntamento ai fini del deposito della domanda di visto;
- nel merito, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al ricongiungimento ed all'unità familiare,
e quindi dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall'Amministrazione.”
Circa il requisito del fumus boni iuris, ha sottolineato come non possa essere revocata in dubbio la tutela del diritto al ricongiungimento familiare tutelato anche a livello sovrannazionale dalla Carta
Universale dei Diritti dell'Uomo.
Circa il requisito del periculum in mora ha evidenziato, che il protrarsi dell'inerzia da parte dell'amministrazione comporta un danno irreparabile e crescente al nucleo familiare al quale viene inibita la frequentazione e la condivisione della vita quotidiana, specie in considerazione dell'età delle figlie, prossime al raggiungimento della maggiore età, circostanza che precluderebbe la possibilità di percorrere la via del ricongiungimento.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. L'Amministrazione ha CP_1 evidenziato che “Il ricorrente non offre prova del tentativo di prenotazione di un appuntamento attraverso il canale ordinario debitamente pubblicizzato sul sito dell' . La mancata prova CP_1 della tempestiva e rituale attivazione entro il termine semestrale di validità del nulla osta impedisce, di per sé, di ritenere integrato il presupposto del fumus boni iuris”.
****
Giova premettere che è consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo il quale il procedimento di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare è un procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale le valutazioni accertative della Questura o dello
Sportello Unico vengono seguite dagli accertamenti della Rappresentanza diplomatica, le prime sfocianti nel nulla osta e i secondi nel visto di ingresso, o nel suo diniego, quest'ultimo impugnabile innanzi al G.O. ex art. 30 comma 6 del T.U. (cfr. Cass. n. 4984/2013; n. 7218/2011; n.15247/2006;
n.12661/2007; n.209/2005). Quanto alle dinamiche e alle modalità di rilascio dei visti da parte delle Rappresentanze Diplomatiche, il Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), oltre ad indicare i documenti necessari che il richiedente deve presentare (art. 10), da allegare al “modulo di domanda”, facilmente accessibile, gratuito e disponibile nella lingua conosciuta dal richiedente (art. 11), chiarisce all'art. 47 che “Le autorità centrali e i consolati degli Stati membri forniscono al pubblico tutte le informazioni rilevanti in merito alle domande di visto, in particolare: a) i criteri, le condizioni e le procedure per presentare domanda;
b) le modalità per ottenere un appuntamento, ove applicabile;
c) dove poter presentare domanda (al consolato competente, a un centro comune per la presentazione delle domande di visto
o a un fornitore esterno di servizi); d) gli intermediari commerciali accreditati;
”.
La Rappresentanza Diplomatica, quindi, deve rendere noti i canali di accesso alla domanda di visto, individuando in particolare, le procedure da seguire e i soggetti a cui rivolgersi.
Nel caso di specie, l'Ambasciata italiana in Uganda, ha effettivamente individuato una procedura ad hoc per la fissazione di un appuntamento ai fini della presentazione della domanda di visto, rendendola nota attraverso la sua pubblicazione nel sito web ufficiale e tramite le corrispondenze intrattenute con il difensore del ricorrente.
Di contro, il ricorrente ha dedotto di aver inviato una e-mail all' per ottenere la fissazione CP_1 di un appuntamento per la legalizzazione nonché per il rilascio del visto in favore della moglie, attese le disfunzioni dei canali ordinari di richiesta appuntamento.
E tuttavia, come evidenziato dall'Amministrazione, il sig. non ha dato alcuna prova di aver Pt_1 quantomeno provato a seguire i canali ordinari per la richiesta di appuntamento predisposti dall' CP_1
Ed invero, nel limitarsi ad affermare l'impossibilità di prenotazione tramite il portale online al momento della presentazione della domanda di visto, il ricorrente ha mancato di provare di aver effettivamente tentato di accedere al suddetto sistema, seguendo quindi l'iter ordinario di prenotazione. Né lo stesso ha provato in alcun modo l'inidoneità di tale iter per la fissazione dell'appuntamento richiesto. Tale ultima prova, si sarebbe potuta fornire, ad esempio, tramite l'allegazione dei tentativi mancati di invio e-mail alla società di outsourcing o tramite screenshot delle schermate del sito indicanti le disfunzioni citate.
Pertanto, non avendo opportunamente dimostrato il ricorrente l'inadeguatezza del canale ordinario per ricevere le richieste di appuntamento, predisposto dell'Ambasciata, non è possibile prendere in considerazione le richieste formulate ricorrendo a vie alternative. Il ricorso, quindi, merita di essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo.
p.q.m.
rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite che liquida in 1000 euro, oltre accessori di legge.
Roma, 30 settembre 2025
Il giudice
CO BI
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice CO BI, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da , di nazionalità somala, nato a [...] Parte_1 il 01.01.1978, con il patrocinio degli avvocati Fairus Ahmed Jama e Federico Canonici, nei confronti del a LA, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via
Dei Portoghesi 12
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha proposto domanda di merito e contestualmente ha attivato la tutela cautelare.
Il giudice, per ragioni di economia processuale, ha ritenuto che la questione potesse essere decisa fissando una sola udienza a breve senza compromettere in tal modo le ragioni della prospettata urgenza.
ha lamentato la mancata accettazione da parte dell' a Parte_1 Controparte_1
LA (Uganda) della domanda di visto per il ricongiungimento con la moglie sig.ra
[...]
nata ad [...] il [...]. Controparte_2
Il ricorrente ha riferito di aver ricevuto, il 28.02.2025 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della
Prefettura di Torino il nullaosta a favore della moglie e di aver effettuato diversi tentativi di prenotazione, tramite il portale “Prenot@mi”, di un appuntamento per la legalizzazione dei documenti e la formalizzazione della domanda di visto presso gli uffici dell' CP_1 Il ricorrente ha poi tentato di prenotare l'appuntamento tramite e-mail inviata dall'odierno difensore, in ragione della impossibilità di procedere tramite il canale ordinario che riportava il seguente messaggio: “stante l'elevata richiesta i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti”.
Attesa la perdurante inadempienza, in data 17.06.2025, il ricorrente, per il tramite dell'odierno difensore, ha costituito in mora l'Autorità consolare la quale, tuttavia, è rimasta inerte.
Dunque, il ricorrente ha adito il Tribunale domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni avversa istanza o eccezione, ritenuta la propria giurisdizione e competenza: - in via cautelare, ordinare all'Amministrazione rimasta inerte di fissare con urgenza, e comunque entro un termine, appuntamento ai fini del deposito della domanda di visto;
- nel merito, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al ricongiungimento ed all'unità familiare,
e quindi dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall'Amministrazione.”
Circa il requisito del fumus boni iuris, ha sottolineato come non possa essere revocata in dubbio la tutela del diritto al ricongiungimento familiare tutelato anche a livello sovrannazionale dalla Carta
Universale dei Diritti dell'Uomo.
Circa il requisito del periculum in mora ha evidenziato, che il protrarsi dell'inerzia da parte dell'amministrazione comporta un danno irreparabile e crescente al nucleo familiare al quale viene inibita la frequentazione e la condivisione della vita quotidiana, specie in considerazione dell'età delle figlie, prossime al raggiungimento della maggiore età, circostanza che precluderebbe la possibilità di percorrere la via del ricongiungimento.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. L'Amministrazione ha CP_1 evidenziato che “Il ricorrente non offre prova del tentativo di prenotazione di un appuntamento attraverso il canale ordinario debitamente pubblicizzato sul sito dell' . La mancata prova CP_1 della tempestiva e rituale attivazione entro il termine semestrale di validità del nulla osta impedisce, di per sé, di ritenere integrato il presupposto del fumus boni iuris”.
****
Giova premettere che è consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo il quale il procedimento di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare è un procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale le valutazioni accertative della Questura o dello
Sportello Unico vengono seguite dagli accertamenti della Rappresentanza diplomatica, le prime sfocianti nel nulla osta e i secondi nel visto di ingresso, o nel suo diniego, quest'ultimo impugnabile innanzi al G.O. ex art. 30 comma 6 del T.U. (cfr. Cass. n. 4984/2013; n. 7218/2011; n.15247/2006;
n.12661/2007; n.209/2005). Quanto alle dinamiche e alle modalità di rilascio dei visti da parte delle Rappresentanze Diplomatiche, il Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), oltre ad indicare i documenti necessari che il richiedente deve presentare (art. 10), da allegare al “modulo di domanda”, facilmente accessibile, gratuito e disponibile nella lingua conosciuta dal richiedente (art. 11), chiarisce all'art. 47 che “Le autorità centrali e i consolati degli Stati membri forniscono al pubblico tutte le informazioni rilevanti in merito alle domande di visto, in particolare: a) i criteri, le condizioni e le procedure per presentare domanda;
b) le modalità per ottenere un appuntamento, ove applicabile;
c) dove poter presentare domanda (al consolato competente, a un centro comune per la presentazione delle domande di visto
o a un fornitore esterno di servizi); d) gli intermediari commerciali accreditati;
”.
La Rappresentanza Diplomatica, quindi, deve rendere noti i canali di accesso alla domanda di visto, individuando in particolare, le procedure da seguire e i soggetti a cui rivolgersi.
Nel caso di specie, l'Ambasciata italiana in Uganda, ha effettivamente individuato una procedura ad hoc per la fissazione di un appuntamento ai fini della presentazione della domanda di visto, rendendola nota attraverso la sua pubblicazione nel sito web ufficiale e tramite le corrispondenze intrattenute con il difensore del ricorrente.
Di contro, il ricorrente ha dedotto di aver inviato una e-mail all' per ottenere la fissazione CP_1 di un appuntamento per la legalizzazione nonché per il rilascio del visto in favore della moglie, attese le disfunzioni dei canali ordinari di richiesta appuntamento.
E tuttavia, come evidenziato dall'Amministrazione, il sig. non ha dato alcuna prova di aver Pt_1 quantomeno provato a seguire i canali ordinari per la richiesta di appuntamento predisposti dall' CP_1
Ed invero, nel limitarsi ad affermare l'impossibilità di prenotazione tramite il portale online al momento della presentazione della domanda di visto, il ricorrente ha mancato di provare di aver effettivamente tentato di accedere al suddetto sistema, seguendo quindi l'iter ordinario di prenotazione. Né lo stesso ha provato in alcun modo l'inidoneità di tale iter per la fissazione dell'appuntamento richiesto. Tale ultima prova, si sarebbe potuta fornire, ad esempio, tramite l'allegazione dei tentativi mancati di invio e-mail alla società di outsourcing o tramite screenshot delle schermate del sito indicanti le disfunzioni citate.
Pertanto, non avendo opportunamente dimostrato il ricorrente l'inadeguatezza del canale ordinario per ricevere le richieste di appuntamento, predisposto dell'Ambasciata, non è possibile prendere in considerazione le richieste formulate ricorrendo a vie alternative. Il ricorso, quindi, merita di essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo.
p.q.m.
rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite che liquida in 1000 euro, oltre accessori di legge.
Roma, 30 settembre 2025
Il giudice
CO BI