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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 31/03/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia pronunciando nella causa n. 510/2024 promossa da (Avv. Carmela Panebianco) contro l' Parte_1 CP_1
(avv. Leonardo Lucio Moretti) avente ad oggetto: malattia professionale, osserva quanto segue:
-1-
Con ricorso depositato in data 29.05.2024, il ricorrente, premesso di lavorare dal
1983 nell'industria agroalimentare con qualifica di carrellista, lamentava che le proprie mansioni lavorative, svolte per otto ore al giorno e per sei giorni alla settimana, lo avevano sempre esposto al rumore prodotto nei reparti dell'industria in cui prestava il proprio lavoro, essendo inoltre addetto alla movimentazione dei carichi a mezzo di un carrello. Dedotto che l' gli aveva già riconosciuto una lesione dell'integrità CP_2
psicofisica nella percentuale del 7%, determinata da ipoacusia percettiva neurosensoriale bilaterale, esponeva di aver presentato in data 28.03.2023 domanda di aggravamento dell'ipoacusia, negativamente riscontrata dall' per asserita CP_2
mancanza dei referti degli esami strumentali giustificativi della richiesta;
lo stesso concludeva, quindi, chiedendo di “accertare e dichiarare che il ricorrente, Sig.
, è affetto da un'ipoacusia percettiva neurosensoriale bilaterale - di Parte_1
origine professionale - in una percentuale del 19% - o in un'altra percentuale, maggiore o minore, che risulterà di Giustizia ma comunque non inferiore al 7% già riconosciuto dall'Ente - e che ha subito una menomazione dell'integrità psicofosica - con relativo riconoscimento di un grado di inabilità – pari al 19% o in altra percentuale maggiore o minore e comunque non inferiore al 7% - dalla data della domanda o da altra data. Per l'effetto, condannare l' , sede di Chieti, via CP_1
Domenico Spezioli n. 32, in persona del Direttore e legale rapp.pro-tempore, a corrispondere la relativa rendita in favore del sig. con le misure, Parte_1 modalità e decorrenze previste dalla legge, inclusi i ratei già scaduti dalla data della domanda, computandosi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria fino al saldo effettivo. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore che dichiara di avere anticipato gli esborsi e non avere percepito onorari.”
L' costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda e ne chiedeva il CP_1
rigetto.
Disposta ed espletata la richiesta C.T.U. medica, la causa veniva alfine decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art 127 ter c.p.c.
-2-
Il ricorso è risultato fondato.
Il C.T.U. ha reputato come “Il Ricorrente alla data della revisione CP_1
contestata, presentava peggioramento delle ipoacusia percettiva, sicché il danno biologico legato alla malattia professionale aveva subito variazioni peggiorative.”
Pur condividendo le osservazioni dell' resistente in ordine alla curva CP_2 audiometrica allegata alla domanda di revisione, il consulente ha tuttavia rimarcato: “In atti però, viene prodotta curva audiometrica eseguita presso la clinica ORL dell'Università di Chieti (fig 1) dalla quale è facilmente ricavabile la tipologia del danno acustico e la menomazione in termini di danno biologico che essa determina”, osservando che “Se si accetta tale esame, il danno rilevato è un danno acustico da rumore (percettivo neurosensoriale con discesa sulle frequenze acute) con DB =
14,70%”.
Il CTU ha, dunque, accertato che “Il SI , alla data della Parte_1
revisione della malattia professionale contestata, presentava peggioramento della ipoacusia da rumore rilevata dall' in occasione del primo riconoscimento di CP_1
malattia professionale, sicché il danno biologico attuale ha subito variazioni peggiorative con menomazione dell'efficienza psicofisica secondaria pari al 14,70 %
(per arrotondamento 15%).”
Ritenendo acquisibile la curva audiometrica richiamata dal CTU a fondamento dell'indagine peritale (“La disposizione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., che
Pag. 2 di 4 impone di valutare anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, esprime un principio di economia processuale applicabile anche alle domande aventi ad oggetto le prestazioni erogate dall' ”: Cass. Sez. L, Sentenza n. 20954 del 03/10/2014), può CP_1
concludersi nel senso che tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale nonché sorretto da accurata motivazione, può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.
Orbene, alla luce di tutto quanto precede ed in accoglimento della domanda in questa sede proposta, deve senza dubbio dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere l'indennizzo ex art. 13, comma 2°, lett. a), D.Lgs. 23.2.2000 n. 38 nella misura corrispondente ad una invalidità permanente del 15%, con la conseguente condanna dell' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di CP_1
quanto dovuto a titolo di indennizzo nella misura prevista per tale percentuale di legge, da quantificarsi nella misura risultante dall'applicazione delle Tabelle approvate con d.m. 12.7.2000 con decorrenza dal 1.8.2023 (ovverosia dal primo del mese successivo alla data dell'accertamento dell'aggravamento, oltre ad interessi al tasso legale dal 121° giorno successivo al predetto giorno e fino al saldo.
- 3 -
In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, 2° comma, c.p.c. e tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, conseguente al solo parziale accoglimento della domanda (a far data da un momento ampiamente successivo a quello sia della visita di revisione e, tuttavia, antecedente a quello della introduzione dell'odierno giudizio), le spese della causa ben possono essere compensate tra le parti in ragione di metà, nella misura indicata in dispositivo. Per la parziale fondatezza della domanda devono essere poste definitivamente a carico dell' CP_1 le spese di C.T.U., avendo tale incombente istruttorio consentito comunque di accertare un significativo aggravamento della posizione sanitaria complessiva di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione ed in accoglimento del
Pag. 3 di 4 ricorso, dichiara che è affetto da ipoacusia di natura Parte_1
professionale nella misura corrispondente ad una invalidità permanente del 15% e il suo diritto ad ottenere l'indennizzo ex art. 13 D.Lgs. 23.2.2000 n. 38 nella predetta misura e, per l'effetto, condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura di legge, con decorrenza dal 1.8.2023, oltre ad interessi al tasso legale dal 121° giorno successivo al predetto giorno e fino al saldo;
compensa le spese di lite in ragione di metà, ponendo a carico dell' il residuo, liquidato in euro 1347,5 per compensi professionali, oltre al CP_1
rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nonché ancora al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Chieti, li 31 marzo 2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Laura Ciarcia)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia pronunciando nella causa n. 510/2024 promossa da (Avv. Carmela Panebianco) contro l' Parte_1 CP_1
(avv. Leonardo Lucio Moretti) avente ad oggetto: malattia professionale, osserva quanto segue:
-1-
Con ricorso depositato in data 29.05.2024, il ricorrente, premesso di lavorare dal
1983 nell'industria agroalimentare con qualifica di carrellista, lamentava che le proprie mansioni lavorative, svolte per otto ore al giorno e per sei giorni alla settimana, lo avevano sempre esposto al rumore prodotto nei reparti dell'industria in cui prestava il proprio lavoro, essendo inoltre addetto alla movimentazione dei carichi a mezzo di un carrello. Dedotto che l' gli aveva già riconosciuto una lesione dell'integrità CP_2
psicofisica nella percentuale del 7%, determinata da ipoacusia percettiva neurosensoriale bilaterale, esponeva di aver presentato in data 28.03.2023 domanda di aggravamento dell'ipoacusia, negativamente riscontrata dall' per asserita CP_2
mancanza dei referti degli esami strumentali giustificativi della richiesta;
lo stesso concludeva, quindi, chiedendo di “accertare e dichiarare che il ricorrente, Sig.
, è affetto da un'ipoacusia percettiva neurosensoriale bilaterale - di Parte_1
origine professionale - in una percentuale del 19% - o in un'altra percentuale, maggiore o minore, che risulterà di Giustizia ma comunque non inferiore al 7% già riconosciuto dall'Ente - e che ha subito una menomazione dell'integrità psicofosica - con relativo riconoscimento di un grado di inabilità – pari al 19% o in altra percentuale maggiore o minore e comunque non inferiore al 7% - dalla data della domanda o da altra data. Per l'effetto, condannare l' , sede di Chieti, via CP_1
Domenico Spezioli n. 32, in persona del Direttore e legale rapp.pro-tempore, a corrispondere la relativa rendita in favore del sig. con le misure, Parte_1 modalità e decorrenze previste dalla legge, inclusi i ratei già scaduti dalla data della domanda, computandosi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria fino al saldo effettivo. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore che dichiara di avere anticipato gli esborsi e non avere percepito onorari.”
L' costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda e ne chiedeva il CP_1
rigetto.
Disposta ed espletata la richiesta C.T.U. medica, la causa veniva alfine decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art 127 ter c.p.c.
-2-
Il ricorso è risultato fondato.
Il C.T.U. ha reputato come “Il Ricorrente alla data della revisione CP_1
contestata, presentava peggioramento delle ipoacusia percettiva, sicché il danno biologico legato alla malattia professionale aveva subito variazioni peggiorative.”
Pur condividendo le osservazioni dell' resistente in ordine alla curva CP_2 audiometrica allegata alla domanda di revisione, il consulente ha tuttavia rimarcato: “In atti però, viene prodotta curva audiometrica eseguita presso la clinica ORL dell'Università di Chieti (fig 1) dalla quale è facilmente ricavabile la tipologia del danno acustico e la menomazione in termini di danno biologico che essa determina”, osservando che “Se si accetta tale esame, il danno rilevato è un danno acustico da rumore (percettivo neurosensoriale con discesa sulle frequenze acute) con DB =
14,70%”.
Il CTU ha, dunque, accertato che “Il SI , alla data della Parte_1
revisione della malattia professionale contestata, presentava peggioramento della ipoacusia da rumore rilevata dall' in occasione del primo riconoscimento di CP_1
malattia professionale, sicché il danno biologico attuale ha subito variazioni peggiorative con menomazione dell'efficienza psicofisica secondaria pari al 14,70 %
(per arrotondamento 15%).”
Ritenendo acquisibile la curva audiometrica richiamata dal CTU a fondamento dell'indagine peritale (“La disposizione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., che
Pag. 2 di 4 impone di valutare anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, esprime un principio di economia processuale applicabile anche alle domande aventi ad oggetto le prestazioni erogate dall' ”: Cass. Sez. L, Sentenza n. 20954 del 03/10/2014), può CP_1
concludersi nel senso che tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale nonché sorretto da accurata motivazione, può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.
Orbene, alla luce di tutto quanto precede ed in accoglimento della domanda in questa sede proposta, deve senza dubbio dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere l'indennizzo ex art. 13, comma 2°, lett. a), D.Lgs. 23.2.2000 n. 38 nella misura corrispondente ad una invalidità permanente del 15%, con la conseguente condanna dell' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di CP_1
quanto dovuto a titolo di indennizzo nella misura prevista per tale percentuale di legge, da quantificarsi nella misura risultante dall'applicazione delle Tabelle approvate con d.m. 12.7.2000 con decorrenza dal 1.8.2023 (ovverosia dal primo del mese successivo alla data dell'accertamento dell'aggravamento, oltre ad interessi al tasso legale dal 121° giorno successivo al predetto giorno e fino al saldo.
- 3 -
In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, 2° comma, c.p.c. e tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, conseguente al solo parziale accoglimento della domanda (a far data da un momento ampiamente successivo a quello sia della visita di revisione e, tuttavia, antecedente a quello della introduzione dell'odierno giudizio), le spese della causa ben possono essere compensate tra le parti in ragione di metà, nella misura indicata in dispositivo. Per la parziale fondatezza della domanda devono essere poste definitivamente a carico dell' CP_1 le spese di C.T.U., avendo tale incombente istruttorio consentito comunque di accertare un significativo aggravamento della posizione sanitaria complessiva di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione ed in accoglimento del
Pag. 3 di 4 ricorso, dichiara che è affetto da ipoacusia di natura Parte_1
professionale nella misura corrispondente ad una invalidità permanente del 15% e il suo diritto ad ottenere l'indennizzo ex art. 13 D.Lgs. 23.2.2000 n. 38 nella predetta misura e, per l'effetto, condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura di legge, con decorrenza dal 1.8.2023, oltre ad interessi al tasso legale dal 121° giorno successivo al predetto giorno e fino al saldo;
compensa le spese di lite in ragione di metà, ponendo a carico dell' il residuo, liquidato in euro 1347,5 per compensi professionali, oltre al CP_1
rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nonché ancora al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Chieti, li 31 marzo 2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Laura Ciarcia)
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