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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 2708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2708 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Simona D'Auria, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza di discussione del 2.4.2025 all'esito della camera di consiglio, ha pronunziato la seguente contestuale SENTENZA nella causa iscritta al n. 7191 del Ruolo Previdenza dell'anno 2024 TRA
nato a [...] il Parte_1
15.12.1955 (C.F. , elettivamente C.F._1 domiciliato in Casamicciola Terme alla Piazza Maio 17, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Palomba, (c.f. e dall'avv. Aniello C.F._2
Palomba (c.f. ) che lo C.F._3 rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente in virtù di mandato su foglio separato;
-RICORRENTE IN OPPOSIZIONE- CONTRO l Controparte_1
(C.F in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmen Moscariello
) in virtù di procura CodiceFiscale_4 generale alle liti per Notaio del Persona_1 distretto di Roma del 22.3.2024 Repertorio n.37875 Raccolta n.7313, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura ; CP_1
-RESISTENTE OPPOSTO- OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito. CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa. ___________________ MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 22.3.2024 parte ricorrente impugnava l'avviso di addebito in oggetto, ricevuto il 27.2.2024, per il recupero dei contributi dovuti alla Gestione Commercianti da gennaio 2015 a novembre 2020, per complessivi
€.26.537,57. A sostegno della propria pretesa ha eccepito l'illegittimità dell'avviso per maturata prescrizione parziale e per infondatezza della pretesa nel merito, chiedendo l'annullamento del titolo esecutivo, con vittoria di spese e onorari. L si costituiva regolarmente chiedendo, CP_1 dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo l'istituto provveduto all'annullamento dell'avviso di addebito impugnato, alla luce della sentenza resa nel precedente giudizio, dandone comunicazione all'interessato il 13.1.2025, chiedendo la compensazione, anche parziale, delle spese in considerazione che della condotta attivata in sede di autotutela, in data anteriore alla celebrazione della prima udienza di discussione. All'odierna udienza la parte ricorrente chiede dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese, mentre l ribadiva di CP_1 dichiararsi la cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese. Il Giudice, preso atto della documentazione agli atti depositata attestante l'annullamento dell'avviso di addebito oggetto del presente giudizio, dichiara cessata la materia del contendere. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Deve evidenziarsi che l ha provveduto CP_1 all'annullamento dell'avviso di addebito oggetto del presente giudizio antecedentemente alla prima udienza di discussione, pertanto, si compensano parzialmente le spese del giudizio, che per la restante metà si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice dott.ssa Simona D'Auria, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Dichiara cessata la materia del contendere;
-Condanna l al pagamento delle spese di lite, CP_1 liquidate in complessivi € 888,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario. Napoli, 02.04.2025. Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Simona D'Auria.
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Simona D'Auria, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza di discussione del 2.4.2025 all'esito della camera di consiglio, ha pronunziato la seguente contestuale SENTENZA nella causa iscritta al n. 7191 del Ruolo Previdenza dell'anno 2024 TRA
nato a [...] il Parte_1
15.12.1955 (C.F. , elettivamente C.F._1 domiciliato in Casamicciola Terme alla Piazza Maio 17, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Palomba, (c.f. e dall'avv. Aniello C.F._2
Palomba (c.f. ) che lo C.F._3 rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente in virtù di mandato su foglio separato;
-RICORRENTE IN OPPOSIZIONE- CONTRO l Controparte_1
(C.F in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmen Moscariello
) in virtù di procura CodiceFiscale_4 generale alle liti per Notaio del Persona_1 distretto di Roma del 22.3.2024 Repertorio n.37875 Raccolta n.7313, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura ; CP_1
-RESISTENTE OPPOSTO- OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito. CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa. ___________________ MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 22.3.2024 parte ricorrente impugnava l'avviso di addebito in oggetto, ricevuto il 27.2.2024, per il recupero dei contributi dovuti alla Gestione Commercianti da gennaio 2015 a novembre 2020, per complessivi
€.26.537,57. A sostegno della propria pretesa ha eccepito l'illegittimità dell'avviso per maturata prescrizione parziale e per infondatezza della pretesa nel merito, chiedendo l'annullamento del titolo esecutivo, con vittoria di spese e onorari. L si costituiva regolarmente chiedendo, CP_1 dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo l'istituto provveduto all'annullamento dell'avviso di addebito impugnato, alla luce della sentenza resa nel precedente giudizio, dandone comunicazione all'interessato il 13.1.2025, chiedendo la compensazione, anche parziale, delle spese in considerazione che della condotta attivata in sede di autotutela, in data anteriore alla celebrazione della prima udienza di discussione. All'odierna udienza la parte ricorrente chiede dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese, mentre l ribadiva di CP_1 dichiararsi la cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese. Il Giudice, preso atto della documentazione agli atti depositata attestante l'annullamento dell'avviso di addebito oggetto del presente giudizio, dichiara cessata la materia del contendere. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Deve evidenziarsi che l ha provveduto CP_1 all'annullamento dell'avviso di addebito oggetto del presente giudizio antecedentemente alla prima udienza di discussione, pertanto, si compensano parzialmente le spese del giudizio, che per la restante metà si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice dott.ssa Simona D'Auria, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Dichiara cessata la materia del contendere;
-Condanna l al pagamento delle spese di lite, CP_1 liquidate in complessivi € 888,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario. Napoli, 02.04.2025. Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Simona D'Auria.