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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/02/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4354/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Valentina D'Aprile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4354/2016 r.g. proposta da
in qualità di titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Troisi, domiciliatario, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione;
-attore—
nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata CP_1
e difesa dall'Avv. Giuseppe Miccolis, domiciliatario, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta-
Oggetto: inadempimento del contratto di somministrazione di energia elettrica.
Conclusioni come da verbale d'udienza del 10/7/2024 che si intendono integralmente richiamate.
pagina 1 di 13 MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- premettendo di aver stipulato in data Parte_1
7/7/2008, in qualità di titolare della omonima ditta individuale, un contratto di somministrazione di energia elettrica per uso non domestico con la ed evidenziando come quest'ultima, CP_1 nonostante i reiterati solleciti inoltrati dall'attore sia in proprio, telefonicamente e a mezzo raccomandata del 1°/12/2011, sia per il tramite della Federconsumatori – Bari (che aveva curato, nel suo interesse, l'inoltro della diffida ad adempiere in data
23/3/2013), avesse interrotto per oltre tre anni, a far data dal
13/10/2010, la regolare trasmissione, secondo la cadenza mensile contrattualmente prevista, delle fatture di pagamento relative al servizio di erogazione di energia elettrica, ha convenuto in giudizio la società somministrante per contestare la legittimità degli addebiti contenuti sia nella fattura di acconto n. M137357501 dell'importo di € 21.562,84 (relativa al periodo compreso tra il
14/10/2010 e il 14/11/2013), inoltratagli solo in data 14/11/2013 e rispetto alla quale fu concessa una dilazione di pagamento in n. 37 rate dell'importo di €567,44 e di una ulteriore rata pari a 567,59, che nella fattura di pagamento n. M146093180 dell'importo di €
37.296,32, ricevuta in data 23/01/2014(per il servizio reso tra
15/11/2013 e il 23/01/2014, oltre che a titolo di conguaglio a far data dall'1/09/2010 al 20/09/2010) da pagarsi in n. 24 rate mensili dell'importo di € 1.554,01) e, in ultimo, nella fattura di pagamento n. M156239978 dell'importo di € 222,34, trasmessa il 20/03/2015; fatture ritenute erronee in quanto non rispondenti alle previsioni negoziali in essere tra le parti, inclusive di duplicazioni del costo dei consumi, emesse in violazione dell'obbligo di fatturazione periodica mensile. Ha concluso, da un lato, per l'accertamento dell'inadempimento della controparte e la declaratoria di risoluzione pagina 2 di 13 del contratto, nonché per l'accertamento dell'insussistenza di qualsivoglia obbligo di pagamento del quantum indicato nelle suindicate fatture;
dall'altro lato, per la condanna della convenuta al pagamento di un equo indennizzo così come previsto dalle delibere
VIS 36/10 e 477/2013/S/com dell'AEEG nonché al risarcimento dei danni patrimoniali, pari al costo di un finanziamento contratto per sostenere l'ingente importo fatturato, all'inoperatività dell'attività d'impresa circoscritta alla giornata di interruzione del servizio (19.2.2015) e alla perdita di chance di migliori servizi alternativi alla specifica erogazione, e non patrimoniali;
con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dell'avv. Troisi dichiaratosi antistatario (atto di citazione notificato in data 12-
17/3/2016).
I.2.- Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
10/06/2016, si è costituita in giudizio la eccependo, in CP_1 via preliminare, l'inammissibilità tanto della domanda di risoluzione per carenza di interesse ad agire attesa la cessazione del rapporto contrattuale in data anteriore all'introduzione del giudizio per effetto del mancato rinnovo, quanto delle domande indennitarie e risarcitorie in quanto del tutto generiche ed indeterminate. Nel merito, ha eccepito l'infondatezza delle stesse, evidenziando, anzitutto, il regolare adempimento della prestazione principale di somministrazione di energia elettrica per tutto il corso del rapporto negoziale, inclusi i periodi di sospensione della fatturazione, nonché di avere mostrato un atteggiamento collaborativo, per ovviare alle conseguenze pregiudizievoli del disguido legato alla mancata fatturazione mensile, offrendo all'attore una posticipazione della scadenza delle fatture e riconoscendogli il beneficio di una congrua rateizzazione degli importi dovuti, senza interessi. Ha, pertanto, spiegato domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al pagamento del saldo delle fatture nn. M137357501, M146093180 e
M156239978 ammontante ad €36.037,06; con vittoria di spese di lite.
I.3.- Istruita, oltre che sulla scorta della documentazione pagina 3 di 13 versata in atti, a mezzo di espletamento di CTU contabile (cfr. relazione dott. depositata il 19/04/2023), Persona_1 esperito invano il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., la causa è, da ultimo, pervenuta all'udienza del
10/7/2024, all'esito della quale, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
Preliminarmente, occorre dichiarare la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto di somministrazione concluso tra le parti per intervenuta cessazione del rapporto negoziale in data antecedente all'istaurazione del presente giudizio.
Al riguardo, poiché nei contratti di durata l'oggetto della tutela richiesta con l'azione di risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c. è quello della determinazione della cessazione del contratto con una pronuncia costitutiva i cui effetti retroagiscono al momento della proposizione della domanda e, dunque, si concretano in una statuizione che elimina la vigenza del contratto a partire da quel momento, è evidente che, ove il contrato sia già scaduto in forza della previsione contrattuale o della legge, la domanda di risoluzione non sia proponibile perché postula la tutela di un diritto potestativo privo di presupposto oggettivo, atteso che non si può provocare la cessazione del contratto già cessato, il quale, peraltro, ha esaurito i propri effetti tipici negoziali.
Nel caso di specie, è incontestata la circostanza che il rapporto contrattuale sia terminato in data 1°/5/2015, anteriormente all'istaurazione del presente giudizio, introdotto con atto di citazione notificato in data 12-17/3/2016.
Ne deriva, pertanto, l'inammissibilità della richiesta risoluzione per carenza di interesse ad agire.
pagina 4 di 13 Ciò, tuttavia, non preclude, nel merito, il sindacato in ordine tanto all'accertamento negativo dell'obbligo di corresponsione della controprestazione portata dalle fatture, tardivamente emesse, nn.
M137357501, M146093180 e M156239978, quanto alla spiegata domanda di risarcimento dei danni, entrambi fondati sul dedotto e non contestato inadempimento dell'obbligo mensile di fatturazione da parte di
[...]
CP_1
Quanto al primo profilo, occorre evidenziare che gli obblighi di fatturazione posti in capo alla società di vendita sono configurabili, dal punto di vista privatistico-contrattuale, quali obblighi di comportamento accessori rispetto alla prestazione principale di erogazione del servizio, ricollegati, in particolare, ai più generali doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto (ex art. 1375 c.c.), la violazione dei quali, lungi dall'incidere sull'oggetto della prestazione contrattuale principale o, addirittura, sulla stessa validità del medesimo, potrebbe comportare, tutt'al più, conseguenze risarcitorie in capo all'inadempiente (come chiarito da Cass. 19024/2005 e Cass. SS.UU.
26724/2007).
Cosicché, non essendo venuto minimamente in contestazione tra le parti l'adempimento da parte della società convenuta delle obbligazioni principali sulla stessa gravanti in ordine all'erogazione della fornitura elettrica pattuita, quanto piuttosto la mera dedotta violazione dell'obbligo accessorio di fatturazione tempestiva periodica di tali consumi reali, è fuori discussione che la violazione di un tale ultimo obbligo accessorio possa determinare l'assoluta e radicale caducazione dell'obbligo del corrispettivo gravante in capo all'utente finale per la remunerazione dell'energia effettivamente a lui erogata e fruita, seppur non tempestivamente fatturata.
D'altra parte, una così radicale conseguenza, non solo non è predicabile in relazione ai generali principi già vigenti in materia contrattual-civilistica, bensì non è prevista nemmeno dalla normativa pagina 5 di 13 regolamentare di settore sancita proprio in tema di violazione di obblighi di fatturazione.
Né, per altro verso, l'effetto integralmente estintivo del debito portato dalle fatture in argomento potrebbe scaturire dalla, seppur genericamente, invocata violazione dell'art. 20 del D. Lgs. 206/2005 in tema di pratiche commerciali scorrette;
e ciò per due ordine di motivi: in primo luogo, la norma di tutela del consumatore invocata da parte attrice non può trovare applicazione nel caso di specie, essendo incontestato tra le parti che il contratto di somministrazione di energia fosse stato concluso dall'attore nell'ambito dell'attività di impresa dallo stesso svolta e, quindi, difettando in capo a costui la qualifica di consumatore;
in secondo luogo, anche laddove si fosse aderito alla dedotta applicabilità della disciplina consumeristica all'odierno attore, in ogni caso, la fatturazione tardiva di consumi giammai potrebbe portare alla illogica conclusione giuridica della radicale estinzione del diritto al legittimo corrispettivo, da parte della società fornitrice, della remunerazione dell'energia effettivamente erogata, quanto piuttosto potrebbe esporre quest'ultima a pretese meramente risarcitorie da parte dell'utente finale.
Ne consegue, pertanto, l'infondatezza dell'addebito di inadempimento posto dall'attore a carico della società convenuta in relazione al profilo dell'omessa fatturazione periodica come di per sé tale da incidere sull'illegittimità delle fatture, potendo, per quanto già detto, al più, valere come fonte di responsabilità risarcitoria, in presenza dei relativi presupposti sostanziali.
In proposito, l'attore si duole della violazione, in conseguenza della condotta della società di somministrazione, del proprio diritto di orientare consapevolmente le proprie scelte imprenditoriali.
Da quanto emerge dagli scritti difensivi, infatti, l'attore ha lamentato che, se correttamente informato sui costi effettivi della propria fornitura, avrebbe potuto certamente programmare la propria attività economica secondo uno standard commerciale meno elevato, non pagina 6 di 13 trovandosi costretto, all'indomani della ricezione delle fatture a consuntivo, a ridurre repentinamente i propri costi aziendali;
inoltre, la fatturazione improvvisa di una così rilevante somma avrebbe altresì determinato un onere imprevisto per il bilancio della propria attività commerciale, atto a generare una profonda crisi tale da obbligarlo a contrarre un finanziamento con Compass s.p.a. di
€10.000,00 per far fronte al pagamento delle fatture di cui è causa.
L'attore ha, altresì, prospettato danni patrimoniali derivanti dal distacco totale della corrente per 48 ore in data 19/2/2015 con conseguente obbligata chiusura dell'attività e deperimento della merce presente nei frigoriferi, nonché l'impossibilità sia di dedurre i costi di energia ai fini dell'IRPEF sia di stipulare un nuovo contratto con un diverso erogatore, non avendo a disposizione l'ultima fattura. Ha, inoltre prospettato anche danni di natura non patrimoniale nella misura in cui l'ingente fatturazione tardiva ricevuta avrebbe in lui ingenerato stress e ripercussioni nel proprio stato psicofisico.
Orbene, le prospettazioni risarcitorie attoree sono rimaste, da un lato, totalmente indimostrate e indeterminate e, dall'altro lato, si sono rivelate radicalmente infondate.
Ed invero, non può che osservarsi sul punto che, anche dando per acquisito l'illecito addebitato alla società convenuta per la tardiva fatturazione dei consumi effettivi riconducibili all'utenza dell'attore, le conseguenze risarcitorie da quest'ultimo invocate in rapporto casuale diretto con il dedotto illecito sono rimaste sul piano della mera astrattezza ipotetica.
Non appare superfluo osservare in merito, infatti, che nel sistema risarcitorio delineato dal nostro ordinamento civilistico il concetto di danno risarcibile preso in riferimento dalle norme di settore è esclusivamente quello del danno-conseguenza e non quello del mero danno-evento. In altri termini, il mero compimento di un atto o di un fatto illecito non già solo per questo dà diritto al presunto danneggiato di ottenere un ristoro economico, del tutto pagina 7 di 13 scollegato da qualsivoglia concreta conseguenza dannosa che lo stesso deduca e provi essersi prodotta nella propria sfera patrimoniale e/o non patrimoniale. Al contrario, per la declaratoria della sussistenza del diritto al risarcimento, all'accertamento della sussistenza di una concreta ipotesi di responsabilità, deve sempre accompagnarsi anche l'accertamento della sussistenza di concreti effetti pregiudizievoli prodottisi nella sfera patrimoniale e/o non patrimoniale del danneggiato, di diretta derivazione eziologica rispetto all'illecito accertato.
Ebbene, sul punto l'attore, da un lato, ha formulato generiche considerazioni in ordine ad una asserita lesione del diritto di orientare consapevolmente le proprie scelte imprenditoriali, nulla dimostrando in ordine ai lamentati danni, ma limitandosi a prospettare una indeterminata “crisi economica” da ricondursi alla necessaria riduzione dei costi aziendali all'indomani della ricezione delle fatture a consuntivo. Tale prospettazione, oltre che radicalmente sfornita di prova in ordine al danno-conseguenza, appare del tutto infondata posto che la mancata fatturazione di consumi, pur realizzati, per oltre tre anni prima dell'emissione della fattura di conguaglio si è di certo concretizzata in notevoli costi inferiori per l'attività commerciale, fonte di potenziali superiori utili, che, in esecuzione di una condotta diligente atta ad evitare la produzione dei danni genericamente dedotti nel presente giudizio (giusto il disposto di cui all'art. 1227 c.c.), gli avrebbero di certo consentito l'accantonamento delle relative somme necessarie a saldare l'inevitabile fatturazione di conguaglio, i cui importi, peraltro, sono stati congruamente rateizzati dalla società convenuta. Di qui, anche la conseguente infondatezza della domanda di ristoro per la dedotta stipulazione di un contratto di finanziamento, il cui collegamento funzionale con l'estinzione dei crediti di cui alle fatture in argomento è rimasto comunque sfornito di adeguato riscontro probatorio.
Dall'altro nulla ha provato in ordine sia ai danni derivanti pagina 8 di 13 dall'”abbassamento di tensione elettrica” (e non da interruzione così come accertato dal CTU on consulenza) in data 19/02/2015, sia dall'impossibilità di stipulare nuovi contratti a condizioni più vantaggiose, restando tali astratte allegazioni mere petizioni di principio non corroborate da alcun elemento concreto di raffronto.
Per gli stessi motivi che precedono, alcun seguito può evidentemente darsi neppure alla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali parimenti genericamente dedotti dall'attore.
L'esame della contestazione del quantum debeatur come riportato nelle controverse fatture nn. M137357501, M146093180 e M156239978, deve necessariamente muovere dal richiamo del principio generale in materia di riparto dell'onere della prova in materia di accertamento negative del credito;
da ultimo, come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione con la decisione del 10/04/2024, n. 9706 che ha chiarito come “La regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto”.
Fondata, invece, risulta essere la domanda di indennizzo formulata dall'attore in relazione all'inadempimento dell'obbligo di fatturazione periodica.
Al riguardo, la delibera n. 126/2004 dell'AEEG, richiamata dalla delibera VIS 36/10 del 25/5/2010, prevede all'art. 14 la corresponsione di un indennizzo automatico nella misura fissa di
€30,00 in caso di violazione delle clausole contrattuali previste dall'esercente, tra le quali figura, alla lett. G dell'art. 1 della delibera medesima, anche l'inosservanza dell'obbligo di “periodicità della fatturazione”.
Ne deriva pertanto che, essendo incontestata tra le parti l'omessa fatturazione da parte di nel periodo CP_1 intercorrente tra il 13/10/2010 e il 14/11/2013, l'attore ha diritto pagina 9 di 13 a vedersi riconosciuto un indennizzo pari ad €90,00, considerato che risultano perpetrati nel complesso tre inadempimenti del suddetto obbligo, riconducibili alla tardiva trasmissione delle tre fatture in contestazione.
Ciò posto, passando all'analisi della domanda riconvenzionale ritualmente proposta dalla convenuta in ordine al richiesto pagamento delle fatture, rimaste parzialmente impagate, n. M137357501 del
14/11/2013 di € 21.562,87, n. M146093180 del 23/01/2014 di €
37.296,32 e n. M156239978 del 20/03/2015 di € 222,34, la stessa risulta essere parzialmente fondata.
Al riguardo, a fronte della richiesta da parte di CP_1 dell'importo di €36.037,06, quale sommatoria delle fatture oggetto del presente giudizio, già scomputati i pagamenti parziali effettuati dall'attore in esecuzione delle rateizzazioni concesse dall'ente somministrante, il CTU ha accertato una maggiore fatturazione da parte della società convenuta ammontante ad € 15.700,82, quantificando in € 20.093,54 il corrispettivo ancora dovuto da parte del . Pt_1
In particolare, il CTU, avendo rilevato diverse incongruenze ed informazioni erronee nelle fatture poste a fondamento della pretesa creditoria vantata da , tali da impedire una ricostruzione CP_1 contabile attendibile sulla base di tali documenti fiscali, ha proceduto a quantificare il costo totale dell'energia somministrata dalla convenuta sulla base degli effettivi consumi dell'attore nel periodo di riferimento (216.734 kWh), moltiplicandoli per la media aritmetica semplice, pari ad € 0,20, del costo dell'energia applicato nel corso del contratto.
Tali esiti, frutto di un iter logico coerente e privo di vizi, condotto in continua aderenza ai documenti e agli atti di causa, nonché privo di profili di illogicità e contraddittorietà, in ragione dell'intrinseca persuasività delle motivazioni che sorreggono il relativo accertamento ed impianto motivazionale, possono essere interamente condivisi.
pagina 10 di 13 Non persuadono, infatti, le contestazioni della convenuta in ordine all'errata applicazione della media aritmetica del costo dell'energia in luogo dei costi previsti contrattualmente, a fronte delle quali il CTU, pur offrendo un diverso ed alternativo conteggio, riquantificando in aumento il corrispettivo per la fattura n.
M146093180, ha evidenziato la totale inattendibilità di tale documento fiscale, precisando le molteplice incongruenze in esso riscontrabili (“-Il maggior numero di kwh fatturati rispetto al consumo ufficiale comunicato dal distributore per ogni singolo periodo ed ogni singola fascia, per un totale di 29.594 kwh. Tale evidenziazione è d'obbligo, in quanto, l'analisi non è stata svolta a campione, bensì le differenze emergono su ogni singola voce e ogni singolo periodo. Nello specifico è emerso che per ogni singola fascia
Cont oraria, pur applicando le tariffe come da contratto, sono stati fatturati maggiori kwh per ogni singola fascia oraria. Principalmente per tale motivo, la fattura M146093180 del 23.01.2014, è da considerarsi inattendibile;
- Per ogni singola voce di costo non vi è mai corrispondenza dei kwh fatturati nei medesimi periodi. Bisogna osservare che trattasi di un documento contenente migliaia di voci fatturate in acconto, ulteriore motivo per il quale non è stato
Cont possibile operare una riconciliazione attendibile. La stessa inoltre, nelle osservazioni alla bozza di elaborato tecnico, come già evidenziato in precedenza, propone un calcolo sommario per la fattura
n. M146093180 del 23.01.2014, al quale giunge per deduzione, senza una riconciliazione delle singole voci di costo, quindi a riprova di quanto sostenuto dal sottoscritto, sull'impossibilità di riconciliare le singole voci”). Il medesimo CTU ha ancora aggiunto che “sempre in relazione alla “quota energia” essendo la voce economicamente più rilevante, è emersa una restituzione solo parziale, dei kWh fatturati in acconto. In particolar modo nella medesima fattura non viene restituito alcun kWh, per il periodo di riferimento dal 01.11.2008
31.10.2010”. Si condivide, pertanto, in definitiva che proprio la presenza di “errori materiali e formali” nella fatturazione, oltre pagina 11 di 13 che l'incongruenza rispetto ai dati rilevati dal distributore, deponga per la condivisione della prima metodologia di conteggio fondata sulla media aritmetica dei costi, attesa l'evidente inidoneità della documentazione fiscale prodotta dalla convenuta a supportare convincentemente un diverso metodo di calcolo del costo dell'energia effettivamente erogata.
Sulla scorta di quanto innanzi, ne consegue che, scomputata il maggior importo fatturato così come accertato dal CTU, l'attore debba essere condannato al pagamento in favore della convenuta della somma di €20.093,54, oltre agli interessi ex d.lgs. n. 231/2002, a titolo di corrispettivo per l'energia effettivamente somministrata.
III.- A fronte dell'accoglimento parziale della domanda attorea limitatamente al riconoscimento dell'equo indennizzo e al ridimensionamento quantitative della pretesa della CP_1 azionata in via riconvenzionale, si apprezzano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione notificato in data 12-17/3/2016 Parte_1
nei confronti in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
così provvede:
a) DICHIARA inammissibile la domanda attorea di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c.;
b) ACCERTA il diritto in capo all'attore alla percezione dell'indennizzo come previsto dalla delibera VIS 36/10 dell'AEEG
(oggi ARERA) e, per l'effetto, CONDANNA la convenuta al pagamento di
€90,00 in favore dell'attore;
c) RIGETTA le domande di risarcimento danni da inadempimento pagina 12 di 13 avanzate dall'attore;
d) ACCOGLIE parzialmente la domanda riconvenzionale di CP_1
e, per l'effetto, CONDANNA l'attore al pagamento di € 20.093,54,
oltre agli interessi ex d.lgs. 231/2002, a titolo di saldo delle fatture nn. M137357501, M146093180 e M156239978, per le causali di cui in motivazione;
e) COMPENSA integralmente le spese del giudizio, incluse quelle di
CTU come determinate con decreto di liquidazione del 9/6/2023.
Si comunichi.
Bari, 26/2/2025
Il Giudice
Valentina D'Aprile
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Valentina D'Aprile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4354/2016 r.g. proposta da
in qualità di titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Troisi, domiciliatario, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione;
-attore—
nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata CP_1
e difesa dall'Avv. Giuseppe Miccolis, domiciliatario, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta-
Oggetto: inadempimento del contratto di somministrazione di energia elettrica.
Conclusioni come da verbale d'udienza del 10/7/2024 che si intendono integralmente richiamate.
pagina 1 di 13 MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- premettendo di aver stipulato in data Parte_1
7/7/2008, in qualità di titolare della omonima ditta individuale, un contratto di somministrazione di energia elettrica per uso non domestico con la ed evidenziando come quest'ultima, CP_1 nonostante i reiterati solleciti inoltrati dall'attore sia in proprio, telefonicamente e a mezzo raccomandata del 1°/12/2011, sia per il tramite della Federconsumatori – Bari (che aveva curato, nel suo interesse, l'inoltro della diffida ad adempiere in data
23/3/2013), avesse interrotto per oltre tre anni, a far data dal
13/10/2010, la regolare trasmissione, secondo la cadenza mensile contrattualmente prevista, delle fatture di pagamento relative al servizio di erogazione di energia elettrica, ha convenuto in giudizio la società somministrante per contestare la legittimità degli addebiti contenuti sia nella fattura di acconto n. M137357501 dell'importo di € 21.562,84 (relativa al periodo compreso tra il
14/10/2010 e il 14/11/2013), inoltratagli solo in data 14/11/2013 e rispetto alla quale fu concessa una dilazione di pagamento in n. 37 rate dell'importo di €567,44 e di una ulteriore rata pari a 567,59, che nella fattura di pagamento n. M146093180 dell'importo di €
37.296,32, ricevuta in data 23/01/2014(per il servizio reso tra
15/11/2013 e il 23/01/2014, oltre che a titolo di conguaglio a far data dall'1/09/2010 al 20/09/2010) da pagarsi in n. 24 rate mensili dell'importo di € 1.554,01) e, in ultimo, nella fattura di pagamento n. M156239978 dell'importo di € 222,34, trasmessa il 20/03/2015; fatture ritenute erronee in quanto non rispondenti alle previsioni negoziali in essere tra le parti, inclusive di duplicazioni del costo dei consumi, emesse in violazione dell'obbligo di fatturazione periodica mensile. Ha concluso, da un lato, per l'accertamento dell'inadempimento della controparte e la declaratoria di risoluzione pagina 2 di 13 del contratto, nonché per l'accertamento dell'insussistenza di qualsivoglia obbligo di pagamento del quantum indicato nelle suindicate fatture;
dall'altro lato, per la condanna della convenuta al pagamento di un equo indennizzo così come previsto dalle delibere
VIS 36/10 e 477/2013/S/com dell'AEEG nonché al risarcimento dei danni patrimoniali, pari al costo di un finanziamento contratto per sostenere l'ingente importo fatturato, all'inoperatività dell'attività d'impresa circoscritta alla giornata di interruzione del servizio (19.2.2015) e alla perdita di chance di migliori servizi alternativi alla specifica erogazione, e non patrimoniali;
con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dell'avv. Troisi dichiaratosi antistatario (atto di citazione notificato in data 12-
17/3/2016).
I.2.- Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
10/06/2016, si è costituita in giudizio la eccependo, in CP_1 via preliminare, l'inammissibilità tanto della domanda di risoluzione per carenza di interesse ad agire attesa la cessazione del rapporto contrattuale in data anteriore all'introduzione del giudizio per effetto del mancato rinnovo, quanto delle domande indennitarie e risarcitorie in quanto del tutto generiche ed indeterminate. Nel merito, ha eccepito l'infondatezza delle stesse, evidenziando, anzitutto, il regolare adempimento della prestazione principale di somministrazione di energia elettrica per tutto il corso del rapporto negoziale, inclusi i periodi di sospensione della fatturazione, nonché di avere mostrato un atteggiamento collaborativo, per ovviare alle conseguenze pregiudizievoli del disguido legato alla mancata fatturazione mensile, offrendo all'attore una posticipazione della scadenza delle fatture e riconoscendogli il beneficio di una congrua rateizzazione degli importi dovuti, senza interessi. Ha, pertanto, spiegato domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al pagamento del saldo delle fatture nn. M137357501, M146093180 e
M156239978 ammontante ad €36.037,06; con vittoria di spese di lite.
I.3.- Istruita, oltre che sulla scorta della documentazione pagina 3 di 13 versata in atti, a mezzo di espletamento di CTU contabile (cfr. relazione dott. depositata il 19/04/2023), Persona_1 esperito invano il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., la causa è, da ultimo, pervenuta all'udienza del
10/7/2024, all'esito della quale, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
Preliminarmente, occorre dichiarare la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto di somministrazione concluso tra le parti per intervenuta cessazione del rapporto negoziale in data antecedente all'istaurazione del presente giudizio.
Al riguardo, poiché nei contratti di durata l'oggetto della tutela richiesta con l'azione di risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c. è quello della determinazione della cessazione del contratto con una pronuncia costitutiva i cui effetti retroagiscono al momento della proposizione della domanda e, dunque, si concretano in una statuizione che elimina la vigenza del contratto a partire da quel momento, è evidente che, ove il contrato sia già scaduto in forza della previsione contrattuale o della legge, la domanda di risoluzione non sia proponibile perché postula la tutela di un diritto potestativo privo di presupposto oggettivo, atteso che non si può provocare la cessazione del contratto già cessato, il quale, peraltro, ha esaurito i propri effetti tipici negoziali.
Nel caso di specie, è incontestata la circostanza che il rapporto contrattuale sia terminato in data 1°/5/2015, anteriormente all'istaurazione del presente giudizio, introdotto con atto di citazione notificato in data 12-17/3/2016.
Ne deriva, pertanto, l'inammissibilità della richiesta risoluzione per carenza di interesse ad agire.
pagina 4 di 13 Ciò, tuttavia, non preclude, nel merito, il sindacato in ordine tanto all'accertamento negativo dell'obbligo di corresponsione della controprestazione portata dalle fatture, tardivamente emesse, nn.
M137357501, M146093180 e M156239978, quanto alla spiegata domanda di risarcimento dei danni, entrambi fondati sul dedotto e non contestato inadempimento dell'obbligo mensile di fatturazione da parte di
[...]
CP_1
Quanto al primo profilo, occorre evidenziare che gli obblighi di fatturazione posti in capo alla società di vendita sono configurabili, dal punto di vista privatistico-contrattuale, quali obblighi di comportamento accessori rispetto alla prestazione principale di erogazione del servizio, ricollegati, in particolare, ai più generali doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto (ex art. 1375 c.c.), la violazione dei quali, lungi dall'incidere sull'oggetto della prestazione contrattuale principale o, addirittura, sulla stessa validità del medesimo, potrebbe comportare, tutt'al più, conseguenze risarcitorie in capo all'inadempiente (come chiarito da Cass. 19024/2005 e Cass. SS.UU.
26724/2007).
Cosicché, non essendo venuto minimamente in contestazione tra le parti l'adempimento da parte della società convenuta delle obbligazioni principali sulla stessa gravanti in ordine all'erogazione della fornitura elettrica pattuita, quanto piuttosto la mera dedotta violazione dell'obbligo accessorio di fatturazione tempestiva periodica di tali consumi reali, è fuori discussione che la violazione di un tale ultimo obbligo accessorio possa determinare l'assoluta e radicale caducazione dell'obbligo del corrispettivo gravante in capo all'utente finale per la remunerazione dell'energia effettivamente a lui erogata e fruita, seppur non tempestivamente fatturata.
D'altra parte, una così radicale conseguenza, non solo non è predicabile in relazione ai generali principi già vigenti in materia contrattual-civilistica, bensì non è prevista nemmeno dalla normativa pagina 5 di 13 regolamentare di settore sancita proprio in tema di violazione di obblighi di fatturazione.
Né, per altro verso, l'effetto integralmente estintivo del debito portato dalle fatture in argomento potrebbe scaturire dalla, seppur genericamente, invocata violazione dell'art. 20 del D. Lgs. 206/2005 in tema di pratiche commerciali scorrette;
e ciò per due ordine di motivi: in primo luogo, la norma di tutela del consumatore invocata da parte attrice non può trovare applicazione nel caso di specie, essendo incontestato tra le parti che il contratto di somministrazione di energia fosse stato concluso dall'attore nell'ambito dell'attività di impresa dallo stesso svolta e, quindi, difettando in capo a costui la qualifica di consumatore;
in secondo luogo, anche laddove si fosse aderito alla dedotta applicabilità della disciplina consumeristica all'odierno attore, in ogni caso, la fatturazione tardiva di consumi giammai potrebbe portare alla illogica conclusione giuridica della radicale estinzione del diritto al legittimo corrispettivo, da parte della società fornitrice, della remunerazione dell'energia effettivamente erogata, quanto piuttosto potrebbe esporre quest'ultima a pretese meramente risarcitorie da parte dell'utente finale.
Ne consegue, pertanto, l'infondatezza dell'addebito di inadempimento posto dall'attore a carico della società convenuta in relazione al profilo dell'omessa fatturazione periodica come di per sé tale da incidere sull'illegittimità delle fatture, potendo, per quanto già detto, al più, valere come fonte di responsabilità risarcitoria, in presenza dei relativi presupposti sostanziali.
In proposito, l'attore si duole della violazione, in conseguenza della condotta della società di somministrazione, del proprio diritto di orientare consapevolmente le proprie scelte imprenditoriali.
Da quanto emerge dagli scritti difensivi, infatti, l'attore ha lamentato che, se correttamente informato sui costi effettivi della propria fornitura, avrebbe potuto certamente programmare la propria attività economica secondo uno standard commerciale meno elevato, non pagina 6 di 13 trovandosi costretto, all'indomani della ricezione delle fatture a consuntivo, a ridurre repentinamente i propri costi aziendali;
inoltre, la fatturazione improvvisa di una così rilevante somma avrebbe altresì determinato un onere imprevisto per il bilancio della propria attività commerciale, atto a generare una profonda crisi tale da obbligarlo a contrarre un finanziamento con Compass s.p.a. di
€10.000,00 per far fronte al pagamento delle fatture di cui è causa.
L'attore ha, altresì, prospettato danni patrimoniali derivanti dal distacco totale della corrente per 48 ore in data 19/2/2015 con conseguente obbligata chiusura dell'attività e deperimento della merce presente nei frigoriferi, nonché l'impossibilità sia di dedurre i costi di energia ai fini dell'IRPEF sia di stipulare un nuovo contratto con un diverso erogatore, non avendo a disposizione l'ultima fattura. Ha, inoltre prospettato anche danni di natura non patrimoniale nella misura in cui l'ingente fatturazione tardiva ricevuta avrebbe in lui ingenerato stress e ripercussioni nel proprio stato psicofisico.
Orbene, le prospettazioni risarcitorie attoree sono rimaste, da un lato, totalmente indimostrate e indeterminate e, dall'altro lato, si sono rivelate radicalmente infondate.
Ed invero, non può che osservarsi sul punto che, anche dando per acquisito l'illecito addebitato alla società convenuta per la tardiva fatturazione dei consumi effettivi riconducibili all'utenza dell'attore, le conseguenze risarcitorie da quest'ultimo invocate in rapporto casuale diretto con il dedotto illecito sono rimaste sul piano della mera astrattezza ipotetica.
Non appare superfluo osservare in merito, infatti, che nel sistema risarcitorio delineato dal nostro ordinamento civilistico il concetto di danno risarcibile preso in riferimento dalle norme di settore è esclusivamente quello del danno-conseguenza e non quello del mero danno-evento. In altri termini, il mero compimento di un atto o di un fatto illecito non già solo per questo dà diritto al presunto danneggiato di ottenere un ristoro economico, del tutto pagina 7 di 13 scollegato da qualsivoglia concreta conseguenza dannosa che lo stesso deduca e provi essersi prodotta nella propria sfera patrimoniale e/o non patrimoniale. Al contrario, per la declaratoria della sussistenza del diritto al risarcimento, all'accertamento della sussistenza di una concreta ipotesi di responsabilità, deve sempre accompagnarsi anche l'accertamento della sussistenza di concreti effetti pregiudizievoli prodottisi nella sfera patrimoniale e/o non patrimoniale del danneggiato, di diretta derivazione eziologica rispetto all'illecito accertato.
Ebbene, sul punto l'attore, da un lato, ha formulato generiche considerazioni in ordine ad una asserita lesione del diritto di orientare consapevolmente le proprie scelte imprenditoriali, nulla dimostrando in ordine ai lamentati danni, ma limitandosi a prospettare una indeterminata “crisi economica” da ricondursi alla necessaria riduzione dei costi aziendali all'indomani della ricezione delle fatture a consuntivo. Tale prospettazione, oltre che radicalmente sfornita di prova in ordine al danno-conseguenza, appare del tutto infondata posto che la mancata fatturazione di consumi, pur realizzati, per oltre tre anni prima dell'emissione della fattura di conguaglio si è di certo concretizzata in notevoli costi inferiori per l'attività commerciale, fonte di potenziali superiori utili, che, in esecuzione di una condotta diligente atta ad evitare la produzione dei danni genericamente dedotti nel presente giudizio (giusto il disposto di cui all'art. 1227 c.c.), gli avrebbero di certo consentito l'accantonamento delle relative somme necessarie a saldare l'inevitabile fatturazione di conguaglio, i cui importi, peraltro, sono stati congruamente rateizzati dalla società convenuta. Di qui, anche la conseguente infondatezza della domanda di ristoro per la dedotta stipulazione di un contratto di finanziamento, il cui collegamento funzionale con l'estinzione dei crediti di cui alle fatture in argomento è rimasto comunque sfornito di adeguato riscontro probatorio.
Dall'altro nulla ha provato in ordine sia ai danni derivanti pagina 8 di 13 dall'”abbassamento di tensione elettrica” (e non da interruzione così come accertato dal CTU on consulenza) in data 19/02/2015, sia dall'impossibilità di stipulare nuovi contratti a condizioni più vantaggiose, restando tali astratte allegazioni mere petizioni di principio non corroborate da alcun elemento concreto di raffronto.
Per gli stessi motivi che precedono, alcun seguito può evidentemente darsi neppure alla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali parimenti genericamente dedotti dall'attore.
L'esame della contestazione del quantum debeatur come riportato nelle controverse fatture nn. M137357501, M146093180 e M156239978, deve necessariamente muovere dal richiamo del principio generale in materia di riparto dell'onere della prova in materia di accertamento negative del credito;
da ultimo, come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione con la decisione del 10/04/2024, n. 9706 che ha chiarito come “La regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto”.
Fondata, invece, risulta essere la domanda di indennizzo formulata dall'attore in relazione all'inadempimento dell'obbligo di fatturazione periodica.
Al riguardo, la delibera n. 126/2004 dell'AEEG, richiamata dalla delibera VIS 36/10 del 25/5/2010, prevede all'art. 14 la corresponsione di un indennizzo automatico nella misura fissa di
€30,00 in caso di violazione delle clausole contrattuali previste dall'esercente, tra le quali figura, alla lett. G dell'art. 1 della delibera medesima, anche l'inosservanza dell'obbligo di “periodicità della fatturazione”.
Ne deriva pertanto che, essendo incontestata tra le parti l'omessa fatturazione da parte di nel periodo CP_1 intercorrente tra il 13/10/2010 e il 14/11/2013, l'attore ha diritto pagina 9 di 13 a vedersi riconosciuto un indennizzo pari ad €90,00, considerato che risultano perpetrati nel complesso tre inadempimenti del suddetto obbligo, riconducibili alla tardiva trasmissione delle tre fatture in contestazione.
Ciò posto, passando all'analisi della domanda riconvenzionale ritualmente proposta dalla convenuta in ordine al richiesto pagamento delle fatture, rimaste parzialmente impagate, n. M137357501 del
14/11/2013 di € 21.562,87, n. M146093180 del 23/01/2014 di €
37.296,32 e n. M156239978 del 20/03/2015 di € 222,34, la stessa risulta essere parzialmente fondata.
Al riguardo, a fronte della richiesta da parte di CP_1 dell'importo di €36.037,06, quale sommatoria delle fatture oggetto del presente giudizio, già scomputati i pagamenti parziali effettuati dall'attore in esecuzione delle rateizzazioni concesse dall'ente somministrante, il CTU ha accertato una maggiore fatturazione da parte della società convenuta ammontante ad € 15.700,82, quantificando in € 20.093,54 il corrispettivo ancora dovuto da parte del . Pt_1
In particolare, il CTU, avendo rilevato diverse incongruenze ed informazioni erronee nelle fatture poste a fondamento della pretesa creditoria vantata da , tali da impedire una ricostruzione CP_1 contabile attendibile sulla base di tali documenti fiscali, ha proceduto a quantificare il costo totale dell'energia somministrata dalla convenuta sulla base degli effettivi consumi dell'attore nel periodo di riferimento (216.734 kWh), moltiplicandoli per la media aritmetica semplice, pari ad € 0,20, del costo dell'energia applicato nel corso del contratto.
Tali esiti, frutto di un iter logico coerente e privo di vizi, condotto in continua aderenza ai documenti e agli atti di causa, nonché privo di profili di illogicità e contraddittorietà, in ragione dell'intrinseca persuasività delle motivazioni che sorreggono il relativo accertamento ed impianto motivazionale, possono essere interamente condivisi.
pagina 10 di 13 Non persuadono, infatti, le contestazioni della convenuta in ordine all'errata applicazione della media aritmetica del costo dell'energia in luogo dei costi previsti contrattualmente, a fronte delle quali il CTU, pur offrendo un diverso ed alternativo conteggio, riquantificando in aumento il corrispettivo per la fattura n.
M146093180, ha evidenziato la totale inattendibilità di tale documento fiscale, precisando le molteplice incongruenze in esso riscontrabili (“-Il maggior numero di kwh fatturati rispetto al consumo ufficiale comunicato dal distributore per ogni singolo periodo ed ogni singola fascia, per un totale di 29.594 kwh. Tale evidenziazione è d'obbligo, in quanto, l'analisi non è stata svolta a campione, bensì le differenze emergono su ogni singola voce e ogni singolo periodo. Nello specifico è emerso che per ogni singola fascia
Cont oraria, pur applicando le tariffe come da contratto, sono stati fatturati maggiori kwh per ogni singola fascia oraria. Principalmente per tale motivo, la fattura M146093180 del 23.01.2014, è da considerarsi inattendibile;
- Per ogni singola voce di costo non vi è mai corrispondenza dei kwh fatturati nei medesimi periodi. Bisogna osservare che trattasi di un documento contenente migliaia di voci fatturate in acconto, ulteriore motivo per il quale non è stato
Cont possibile operare una riconciliazione attendibile. La stessa inoltre, nelle osservazioni alla bozza di elaborato tecnico, come già evidenziato in precedenza, propone un calcolo sommario per la fattura
n. M146093180 del 23.01.2014, al quale giunge per deduzione, senza una riconciliazione delle singole voci di costo, quindi a riprova di quanto sostenuto dal sottoscritto, sull'impossibilità di riconciliare le singole voci”). Il medesimo CTU ha ancora aggiunto che “sempre in relazione alla “quota energia” essendo la voce economicamente più rilevante, è emersa una restituzione solo parziale, dei kWh fatturati in acconto. In particolar modo nella medesima fattura non viene restituito alcun kWh, per il periodo di riferimento dal 01.11.2008
31.10.2010”. Si condivide, pertanto, in definitiva che proprio la presenza di “errori materiali e formali” nella fatturazione, oltre pagina 11 di 13 che l'incongruenza rispetto ai dati rilevati dal distributore, deponga per la condivisione della prima metodologia di conteggio fondata sulla media aritmetica dei costi, attesa l'evidente inidoneità della documentazione fiscale prodotta dalla convenuta a supportare convincentemente un diverso metodo di calcolo del costo dell'energia effettivamente erogata.
Sulla scorta di quanto innanzi, ne consegue che, scomputata il maggior importo fatturato così come accertato dal CTU, l'attore debba essere condannato al pagamento in favore della convenuta della somma di €20.093,54, oltre agli interessi ex d.lgs. n. 231/2002, a titolo di corrispettivo per l'energia effettivamente somministrata.
III.- A fronte dell'accoglimento parziale della domanda attorea limitatamente al riconoscimento dell'equo indennizzo e al ridimensionamento quantitative della pretesa della CP_1 azionata in via riconvenzionale, si apprezzano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione notificato in data 12-17/3/2016 Parte_1
nei confronti in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
così provvede:
a) DICHIARA inammissibile la domanda attorea di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c.;
b) ACCERTA il diritto in capo all'attore alla percezione dell'indennizzo come previsto dalla delibera VIS 36/10 dell'AEEG
(oggi ARERA) e, per l'effetto, CONDANNA la convenuta al pagamento di
€90,00 in favore dell'attore;
c) RIGETTA le domande di risarcimento danni da inadempimento pagina 12 di 13 avanzate dall'attore;
d) ACCOGLIE parzialmente la domanda riconvenzionale di CP_1
e, per l'effetto, CONDANNA l'attore al pagamento di € 20.093,54,
oltre agli interessi ex d.lgs. 231/2002, a titolo di saldo delle fatture nn. M137357501, M146093180 e M156239978, per le causali di cui in motivazione;
e) COMPENSA integralmente le spese del giudizio, incluse quelle di
CTU come determinate con decreto di liquidazione del 9/6/2023.
Si comunichi.
Bari, 26/2/2025
Il Giudice
Valentina D'Aprile
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