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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/09/2025, n. 5228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5228 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
La Corte, composta dai magistrati
Anna Maria PAGLIARI Presidente
Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere
Giuseppe MOLFESE Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha emanato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in secondo grado al n. R.G. 1155/2023, vertente tra nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Parte_1
Russo e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via della Giuliana n. 32, per procura allegata all'atto di citazione in appello appellante e
, in persona del legale rappresentante pro tempore-COMMISSIONE Controparte_1
Controparte_2 appellati contumaci e con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma
Conclusioni
Parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis rejectis, in riforma della ordinanza del Tribunale Ordinario di Roma del 26.01.2023 e comunicata il 27 gennaio 2023:
1) Accertare e dichiarare il diritto del Sig nato in [...] il [...], alla Parte_1 protezione internazionale ovvero alla protezione sussidiaria per le motivazioni sopraesposte e, per l'effetto, ordinare il rilascio del relativo permesso di soggiorno a tale titolo, ovvero in estremo subordine confermare l'ordinanza impugnata. Con il favore delle spese, competenze ed onorari di lite, riferite a tutti i gradi di giudizio.” Premesso in fatto
Con atto di citazione del 28.2.2023 proponeva impugnazione avverso Parte_1
l'ordinanza del Tribunale di Roma del 26.01.2023 con la quale gli veniva riconosciuto il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, comma 3. d.l.vo
25/2008, come modificato dal d.l. 130/2020, che gli era stato negato dalla Questura di Roma, con provvedimento del 14.01.2020.
L'appellante eccepiva la nullità del provvedimento impugnato lamentando l'omessa valutazione del giudice di primo grado in ordine al mancato riconoscimento dello status di rifugiato politico ovvero della protezione sussidiaria, nonostante il suo paese, il Mali, trovandosi attualmente in una situazione estremamente critica, caratterizzata da gravi difficoltà sociali e politiche, fosse tale da esporre il ricorrente, in caso di suo rimpatrio, ad una minaccia grave ed individuale alla sua vita “derivante da violenza indiscriminata”.
Ha pertanto richiesto, in riforma del provvedimento impugnato, il riconoscimento della protezione internazionale ovvero sussidiaria.
Il , a cui l'atto di citazione è stato regolarmente notificato in data Controparte_1
23.03.2023, non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza del 23.07.2023 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.01.2025; tale udienza è stata differita per gli stessi incombenti al 12.06.2025, ove la causa è stata trattenuta in decisione con concessione del termine di giorni venti per le comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c.; con decreto del 5.07.2025, il Presidente, stante l'impossibilità di formare il collegio per la decisione, ha rimesso la causa all'udienza del
18.09.2025 e il procedimento è stato deciso nella camera di consiglio di seguito indicata.
Motivazione
L'appellante ha impugnato, avanti a questa Corte D'Appello, l'ordinanza pronunciata, dal
Tribunale di Roma in composizione collegiale, sezione specializzata, ai sensi dell'art. 19 - ter d. lgs. n. 150 del 2011, con la quale, in accoglimento del ricorso da lui proposto avverso il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, gli era stato riconosciuto il diritto al rilascio della protezione speciale, lamentando il mancato riconoscimento da parte del Tribunale di una delle due maggiori forme di protezione.
L'appello proposto deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 19-ter del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 150, e successive modificazioni, norma che disciplina le
Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario.
In particolare, il comma 6 dell'art. 19-ter stabilisce espressamente la non esperibilità del giudizio di appello, prevedendo, al contrario, il solo ricorso per cassazione nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del provvedimento definitorio.
Pag. 2 di 3 Tale previsione normativa è stata introdotta per evitare un doppio grado di merito sulle controversie riguardanti il permesso di soggiorno per protezione speciale, semplificando e accelerando l'iter giudiziario, nonché per garantire uniformità interpretativa nel grado di legittimità. Ciò si traduce in una restrizione del potere di appello, riservando alla Corte di
Cassazione la cognizione esclusiva della materia in seconda istanza.
La ratio legis risiede, altresì, nella circostanza che la disciplina non richiede un riesame esteso del merito, bensì un controllo giurisdizionale finalizzato a verificare la corretta applicazione della norma di legge e la regolarità del procedimento.
Nel procedimento in esame, pertanto, il ricorrente, pur deducendo vizi in ordine alla valutazione del Tribunale e chiedendo il riconoscimento di protezioni maggiori, non può agire in appello, giacché la controversia è sottratta alla cognizione di questo giudice in secondo grado.
Deve essere ribadito che la norma si applica alle controversie sorte dopo l'entrata in vigore della stessa, ovvero dal 17 agosto 2017, e quindi anche alla fattispecie in esame, risultando il provvedimento impugnato successivo a tale data.
Pertanto, il presente gravame è manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione della
Corte d'Appello, essendo esperibile esclusivamente il ricorso alla cognizione del giudice di legittimità ai sensi del comma 6 dell'art. 19 ter sopra citato.
L'appello, quindi, deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese relative a questo grado di giudizio, considerata la mancata costituzione delle amministrazioni convenute.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Giuseppe MOLFESE Anna Maria PAGLIARI
Pag. 3 di 3
La Corte, composta dai magistrati
Anna Maria PAGLIARI Presidente
Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere
Giuseppe MOLFESE Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha emanato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in secondo grado al n. R.G. 1155/2023, vertente tra nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Parte_1
Russo e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via della Giuliana n. 32, per procura allegata all'atto di citazione in appello appellante e
, in persona del legale rappresentante pro tempore-COMMISSIONE Controparte_1
Controparte_2 appellati contumaci e con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma
Conclusioni
Parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis rejectis, in riforma della ordinanza del Tribunale Ordinario di Roma del 26.01.2023 e comunicata il 27 gennaio 2023:
1) Accertare e dichiarare il diritto del Sig nato in [...] il [...], alla Parte_1 protezione internazionale ovvero alla protezione sussidiaria per le motivazioni sopraesposte e, per l'effetto, ordinare il rilascio del relativo permesso di soggiorno a tale titolo, ovvero in estremo subordine confermare l'ordinanza impugnata. Con il favore delle spese, competenze ed onorari di lite, riferite a tutti i gradi di giudizio.” Premesso in fatto
Con atto di citazione del 28.2.2023 proponeva impugnazione avverso Parte_1
l'ordinanza del Tribunale di Roma del 26.01.2023 con la quale gli veniva riconosciuto il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, comma 3. d.l.vo
25/2008, come modificato dal d.l. 130/2020, che gli era stato negato dalla Questura di Roma, con provvedimento del 14.01.2020.
L'appellante eccepiva la nullità del provvedimento impugnato lamentando l'omessa valutazione del giudice di primo grado in ordine al mancato riconoscimento dello status di rifugiato politico ovvero della protezione sussidiaria, nonostante il suo paese, il Mali, trovandosi attualmente in una situazione estremamente critica, caratterizzata da gravi difficoltà sociali e politiche, fosse tale da esporre il ricorrente, in caso di suo rimpatrio, ad una minaccia grave ed individuale alla sua vita “derivante da violenza indiscriminata”.
Ha pertanto richiesto, in riforma del provvedimento impugnato, il riconoscimento della protezione internazionale ovvero sussidiaria.
Il , a cui l'atto di citazione è stato regolarmente notificato in data Controparte_1
23.03.2023, non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza del 23.07.2023 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.01.2025; tale udienza è stata differita per gli stessi incombenti al 12.06.2025, ove la causa è stata trattenuta in decisione con concessione del termine di giorni venti per le comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c.; con decreto del 5.07.2025, il Presidente, stante l'impossibilità di formare il collegio per la decisione, ha rimesso la causa all'udienza del
18.09.2025 e il procedimento è stato deciso nella camera di consiglio di seguito indicata.
Motivazione
L'appellante ha impugnato, avanti a questa Corte D'Appello, l'ordinanza pronunciata, dal
Tribunale di Roma in composizione collegiale, sezione specializzata, ai sensi dell'art. 19 - ter d. lgs. n. 150 del 2011, con la quale, in accoglimento del ricorso da lui proposto avverso il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, gli era stato riconosciuto il diritto al rilascio della protezione speciale, lamentando il mancato riconoscimento da parte del Tribunale di una delle due maggiori forme di protezione.
L'appello proposto deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 19-ter del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 150, e successive modificazioni, norma che disciplina le
Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario.
In particolare, il comma 6 dell'art. 19-ter stabilisce espressamente la non esperibilità del giudizio di appello, prevedendo, al contrario, il solo ricorso per cassazione nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del provvedimento definitorio.
Pag. 2 di 3 Tale previsione normativa è stata introdotta per evitare un doppio grado di merito sulle controversie riguardanti il permesso di soggiorno per protezione speciale, semplificando e accelerando l'iter giudiziario, nonché per garantire uniformità interpretativa nel grado di legittimità. Ciò si traduce in una restrizione del potere di appello, riservando alla Corte di
Cassazione la cognizione esclusiva della materia in seconda istanza.
La ratio legis risiede, altresì, nella circostanza che la disciplina non richiede un riesame esteso del merito, bensì un controllo giurisdizionale finalizzato a verificare la corretta applicazione della norma di legge e la regolarità del procedimento.
Nel procedimento in esame, pertanto, il ricorrente, pur deducendo vizi in ordine alla valutazione del Tribunale e chiedendo il riconoscimento di protezioni maggiori, non può agire in appello, giacché la controversia è sottratta alla cognizione di questo giudice in secondo grado.
Deve essere ribadito che la norma si applica alle controversie sorte dopo l'entrata in vigore della stessa, ovvero dal 17 agosto 2017, e quindi anche alla fattispecie in esame, risultando il provvedimento impugnato successivo a tale data.
Pertanto, il presente gravame è manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione della
Corte d'Appello, essendo esperibile esclusivamente il ricorso alla cognizione del giudice di legittimità ai sensi del comma 6 dell'art. 19 ter sopra citato.
L'appello, quindi, deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese relative a questo grado di giudizio, considerata la mancata costituzione delle amministrazioni convenute.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Giuseppe MOLFESE Anna Maria PAGLIARI
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