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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 29/07/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 2744 /2024 R.G. vertente
T R A
elettivamente domiciliato in Corso Vittorio Emanuele N.23 Parte_1
67100 L'Aquila, presso e nello studio dell'Avv. ISIDORI ISIDORO dal quale è rappresentato e difeso ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Via Magnagrecia 84 Roma presso e nello studio dell'Avv. CHESSA LUCA dal quale è rappresentata e difesa resistente
OGGETTO: Pegno - Ipoteca - Trascrizione e pubblicità di beni immobili e mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. A), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, i verbali di causa, le comparse conclusionali.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con ricorso di data 19/10/2024 il ricorrente conveniva in giudizio Parte_1
l' dinanzi al Tribunale di L' Aquila per chiedere Controparte_1
l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
05476202400000403000 per nullità della notifica e per la mancata notificazione delle cartelle presupposte.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale, inaudita altera parte, con il decreto stesso con il quale fissa l'udienza, sospendere in via cautelare l'efficacia esecutiva della comunicazione di iscrizione ipotecaria, n. 05476202400000403000
Fascicolo n. 2024/41324 per le causali dedotte in ricorso;
nel merito,
Voglia il Tribunale in via principale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, accertato che la notifica della comunicazione di 2 iscrizione ipotecaria è nulla e/o annullabile per le causali in narrativa, come incidentalmente è nulla e/o annullabile anche la notifica delle cartelle di pagamento sulle quali la comunicazione preventiva si fonda, annullare, dichiarare nulla e/o comunque inefficace la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 05476202400000403000 fascicolo n. 2024/41324, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”
Notificato il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione si costituiva in giudizio la resistente Controparte_2
per contestare l'avversa ricostruzione dei fatti e per ribadire la
[...]
rituale notifica dell'atto opposto e degli atti prodromici.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile così statuire:
• in via pregiudiziale di rito, dichiarare l'inammissibilità e/o rigettare l'istanza di sospensione dell'avviso di intimazione impugnato mancandone i presupposti tutti sia sotto il profilo del fumus boni iuris che del periculum in mora;
• in via altrettanto pregiudiziale dichiarare il ricorso inammissibile in quanto l'estratto di ruolo non è impugnabile alla luce di quanto sopra evidenziato,
• in via subordinata e nel merito, rigettare il ricorso perché inammissibile ed infondato per i motivi esposti in comparsa,
• in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”
Instaurato ritualmente il contraddittorio, alla prima udienza di comparizione, ritenuta la causa di natura documentale veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c. al 25/07/2025 con termine sino a dieci giorni prima di detta udienza per il deposito di note difensive conclusionali. All'udienza del
25/07/2025 la causa è stata trattenuta a decisione.
3 Il ricorrente ha impugnato l'atto di preavviso di iscrizione ipotecaria previsto dall'art. 77, comma 2-bis D.P.R. n. 602 del 1973n. 05476202400000403000, Fascicolo n.
2024/41324, mai notificatogli, per nullità della notifica contestando anche le prodromiche cartelle esattoriali n.05420190008256808000 di € 40.405,88; n.
05420230004255611000 di € 181,75; n. 05420190006898604000 di € 308,88 di cui sosteneva di non aver mai ricevuto la notificazione.
Preliminarmente in ordine alla proposta querela di falso in via incidentale sulle relate di notifica del 2020 apposte sulle allegate cartelle di pagamento n.
05420190006898604000 e n. 05420190008256808000 avanzata dal ricorrente questo
Giudice ritiene che non sussistono i presupposti per la relativa proposizione non avendo rilevanza probatoria nel presente giudizio e non ne autorizza la presentazione.
Il ricorso è risultato fondato per le ragioni di seguito svolte.
Dalla relata di notifica dell'atto di preavviso di iscrizione ipotecaria emerge che, dopo la notifica a mezzo raccomandata di data 29/04/2024 nell'indirizzo di Barisciano via
Della Cona con esito negativo per indirizzo insufficiente, la notifica è stata nuovamente tentata a Barisciano via Della Cona in data 01/06/2024 e che il notificante ebbe a constatare la irreperibilità assoluta del destinatario “per indirizzo insufficiente. Nessuna altra info” (come da dichiarazione sottoscritta dal medesimo) per poi procedere ai sensi dell'art. 60 comma1, lett. e) del D.P.R. 600/73 al deposito dell'atto in Comune e affissione all'albo comunale dell'avviso di deposito in data 17/06/2024.
Ebbene, dal certificato anagrafico di residenza e dal certificato storico di residenza depositato in atti dal ricorrente risulta che l'indirizzo esatto del ricorrente è Via Della
Cona- Fraz. Picenze Comune di Barisciano (AQ) mentre il notificante ha tentato la notifica presso altro e diverso indirizzo di Barisciano Via Della Cona. Non può, pertanto, non escludersi l'ignoranza colpevole del notificante che non ha esperito alcuna effettiva ricerca suggerita dalla comune diligenza, tantomeno quella anagrafica, per individuare il luogo dell'effettiva residenza, domicilio o dimora del destinatario.
La irreperibilità oggettiva per la dichiarata insufficienza dell'indirizzo avrebbe dovuto
4 indurre il notificante a svolgere delle ricerche prima di ricorrere alla notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma1, lett. e) del D.P.R. 600/73 nei confronti del destinatario.
Trattasi, pertanto, di una notifica nulla per difformità dal modello legale perché il luogo di notificazione dell'atto è privo di qualsiasi collegamento con il destinatario e per essere stata effettuata in difetto dei presupposti di cui al citato art. 60, comma 1, lett. e) del D.P.R. 600/73 senza che il notificante abbia esperito le indagini secondo la normale diligenza per rintracciare il notificando.
Ebbene, riguardo alla notificazione degli atti impositivi, secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale. Accertata l'irreperibilità assoluta del destinatario, il notificante deve indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato come nel caso in esame (cfr. ex multis Cass. civ. ordinanza n. 19520/2025).
Né detta nullità può ritenersi sanata dal ricorso oggetto del presente giudizio in quanto l'assenza della prova dell'irreperibilità effettiva del contribuente e, nonostante ciò,
l'utilizzo della forma di notificazione del deposito presso la casa comunale, non sono comunque idonei a far accertare la conoscenza, né la conoscibilità, della comunicazione da parte del contribuente, e tanto meno la data certa dalla quale decorrere il termine legale concesso dalla norma a quest'ultimo (cfr. Cass. civ.
25/10/2024 n. 27699).
Il suddetto preavviso di iscrizione ipotecaria è nullo anche sotto il rilievo che non è stato preceduto dalla regolare notifica delle cartelle esattoriali
5 n.05420190008256808000 di € 40.405,88; n. 05420230004255611000 di € 181,75; n.
05420190006898604000 di € 308,88.
E' noto che secondo la Corte di Cassazione la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., solo ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, mentre va effettuata del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, lett. e), quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto. Per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e) il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa o irreperibilità assoluta in quanto mancano gli elementi oggettivamente inidonei alla notificazione dell'atto e nella relata di notificazione deve riportare le indagini compiute per acquisire le notizie necessarie per eseguire la notifica senza limitarsi a sottoscrivere un modello prestampato o a riportare vaghe e generiche ricerche che avrebbero reso necessaria un'ulteriore attività di verifica anche delle risultanze anagrafiche (cfr. ex multis : Cass. civ. ordinanza n. 19520/2025).
Quanto alla cartella esattoriale n. 05420190006898604000 di € 308,88 sono state effettuate due notifiche. La prima notifica in data 05/03/2020 effettuata nell'indirizzo esatto di Via Della Cona snc Fraz. Picenze Comune di Barisciano. Stante la dichiarata irreperibilità relativa del destinatario è stata effettuata ex art. 140 c.p.c., senonché detta notifica è da ritenersi non valida perché manca la prova da parte dell' CP_3
vviso di deposito affisso alla porta dell'abitazione e dell'inoltro e della effettiva
[...]
recezione della raccomandata con cui si dà informazione del deposito dell'atto presso la casa comunale.
6 Difatti la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., solo ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto. In tal caso il perfezionamento della notifica avviene con il deposito di copia dell'atto nella casa del comune in cui la notificazione deve eseguirsi, con l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o ufficio o azienda del destinatario e, infine, con la comunicazione con raccomandata a.r. dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto; il perfezionamento della notifica avviene entro dieci giorni dalla spedizione di detta raccomandata di cui si deve dare prova a mezzo dell'avviso di ricevimento.
La seconda notifica di data 02/11/2023 (effettuata successivamente al tentativo di data
28/07/2023 con esito negativo per irreperibilità ) effettuata per irreperibilità assoluta del destinatario ex art . 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 con il deposito presso la Casa Comunale di Barisciano e con l'avviso di deposito presso la Casa
Comunale di Barisciano di data 02/11/2023 pubblicato nell' Albo Pretorio del Comune di Barisciano non è valida sia perché è stata tentata nell' indirizzo errato in Barisciano via Della Cona per cui le asserite ricerche descritte e sottoscritte dal notificante nella relata di notifica : “Barisciano via della Cona indirizzo senza numero civico Chiedo informazioni sul posto. Non conoscono il destinatario” sono state effettuate in un luogo non corrispondente all'indirizzo ove avrebbe dovuto eseguirsi la consegna ossia
Via Della Cona snc Fraz. Picenze Comune di Barisciano, sia per la vaghezza ed inidoneità delle ricerche effettuate.
Quanto alla cartella esattoriale n.05420190008256808000 di € 40.405,88 presso l'indirizzo di via Della Cona in Barisciano vi è stato un primo tentativo di notifica in data 05/03/2020 in cui il destinatario è stato dichiarato assente e constata la irreperibilità relativa il notificate ha dichiarato di aver depositato l'atto procedendo alla notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. Senonché detta notifica è da ritenersi non valida perché manca la prova da parte dell' dell'avviso di deposito affisso CP_3
alla porta dell'abitazione e dell'inoltro e della effettiva recezione della raccomandata 7 con cui si dà informazione del deposito dell'atto presso la casa comunale.
Successivamente, come risultante dalla relata di notifica vi è stato un secondo tentativo in data 28/07/2023 e un terzo tentativo in data 02/11/2023 in cui il notificante ebbe a constatare la irreperibilità assoluta del destinatario “per indirizzo insufficiente. Nessuna altra info” (come da dichiarazione sottoscritta dal notificante) per poi procedere ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 con il deposito dell'atto in Comune e affissione all'albo dell'avviso di deposito in data 02/11/2023.
Quanto alla cartella esattoriale n. 05420230004255611000 di € 181,75 presso l'indirizzo di via Della Cona Barisciano vi è stato un primo tentativo di consegna a mezzo raccomandata in data 27/01/2023 non recapitata per indirizzo insufficiente e un secondo tentativo di notifica in data 14/11/2023 nella cui relata di notificazione il notificante ebbe a constatare la irriperibilità assoluta del destinatario “per indirizzo insufficiente. Nessuna altra info” (come da dichiarazione sottoscritta dal notificante) per poi procedere ai sensi dell'art. dall'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del
1973 con il deposito dell'atto in Comune e affissione all'albo dell'avviso di deposito in data 15/12/2023.
Ne consegue che nel caso di specie nel notificare le suindicate cartelle di pagamento il notificante si è limitato ad attestare le sola irreperibilità assoluta del destinatario senza effettuare alcun idonea ricerca per accertare la residenza, domicilio o dimora del destinatario, quantomeno l'esame dei registri anagrafici che egli non ha minimamente compulsato. Da qui la nullità anche delle notifiche, effettuate ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, delle cartelle di pagamento prodromiche alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
In accoglimento del ricorso, dunque, va dichiarata nulla la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05476202400000403000.
Ogni altra questione resta nel merito assorbita.
8 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei compensi medi di cui al D.M.n. 147/2022 in relazione all'attività effettivamente espletata (fase studio, fase introduttiva fase decisionale).
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-in accoglimento del ricorso dichiara la nullità della notifica e la conseguente inefficacia e invalidità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
05476202400000403000;
-condanna la resistente al pagamento in favore del Controparte_4
ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.810,00 oltre Parte_1
accessori di legge.
Così deciso in L' Aquila 28/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Mancini
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 2744 /2024 R.G. vertente
T R A
elettivamente domiciliato in Corso Vittorio Emanuele N.23 Parte_1
67100 L'Aquila, presso e nello studio dell'Avv. ISIDORI ISIDORO dal quale è rappresentato e difeso ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Via Magnagrecia 84 Roma presso e nello studio dell'Avv. CHESSA LUCA dal quale è rappresentata e difesa resistente
OGGETTO: Pegno - Ipoteca - Trascrizione e pubblicità di beni immobili e mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. A), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, i verbali di causa, le comparse conclusionali.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con ricorso di data 19/10/2024 il ricorrente conveniva in giudizio Parte_1
l' dinanzi al Tribunale di L' Aquila per chiedere Controparte_1
l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
05476202400000403000 per nullità della notifica e per la mancata notificazione delle cartelle presupposte.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale, inaudita altera parte, con il decreto stesso con il quale fissa l'udienza, sospendere in via cautelare l'efficacia esecutiva della comunicazione di iscrizione ipotecaria, n. 05476202400000403000
Fascicolo n. 2024/41324 per le causali dedotte in ricorso;
nel merito,
Voglia il Tribunale in via principale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, accertato che la notifica della comunicazione di 2 iscrizione ipotecaria è nulla e/o annullabile per le causali in narrativa, come incidentalmente è nulla e/o annullabile anche la notifica delle cartelle di pagamento sulle quali la comunicazione preventiva si fonda, annullare, dichiarare nulla e/o comunque inefficace la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 05476202400000403000 fascicolo n. 2024/41324, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”
Notificato il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione si costituiva in giudizio la resistente Controparte_2
per contestare l'avversa ricostruzione dei fatti e per ribadire la
[...]
rituale notifica dell'atto opposto e degli atti prodromici.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile così statuire:
• in via pregiudiziale di rito, dichiarare l'inammissibilità e/o rigettare l'istanza di sospensione dell'avviso di intimazione impugnato mancandone i presupposti tutti sia sotto il profilo del fumus boni iuris che del periculum in mora;
• in via altrettanto pregiudiziale dichiarare il ricorso inammissibile in quanto l'estratto di ruolo non è impugnabile alla luce di quanto sopra evidenziato,
• in via subordinata e nel merito, rigettare il ricorso perché inammissibile ed infondato per i motivi esposti in comparsa,
• in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”
Instaurato ritualmente il contraddittorio, alla prima udienza di comparizione, ritenuta la causa di natura documentale veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c. al 25/07/2025 con termine sino a dieci giorni prima di detta udienza per il deposito di note difensive conclusionali. All'udienza del
25/07/2025 la causa è stata trattenuta a decisione.
3 Il ricorrente ha impugnato l'atto di preavviso di iscrizione ipotecaria previsto dall'art. 77, comma 2-bis D.P.R. n. 602 del 1973n. 05476202400000403000, Fascicolo n.
2024/41324, mai notificatogli, per nullità della notifica contestando anche le prodromiche cartelle esattoriali n.05420190008256808000 di € 40.405,88; n.
05420230004255611000 di € 181,75; n. 05420190006898604000 di € 308,88 di cui sosteneva di non aver mai ricevuto la notificazione.
Preliminarmente in ordine alla proposta querela di falso in via incidentale sulle relate di notifica del 2020 apposte sulle allegate cartelle di pagamento n.
05420190006898604000 e n. 05420190008256808000 avanzata dal ricorrente questo
Giudice ritiene che non sussistono i presupposti per la relativa proposizione non avendo rilevanza probatoria nel presente giudizio e non ne autorizza la presentazione.
Il ricorso è risultato fondato per le ragioni di seguito svolte.
Dalla relata di notifica dell'atto di preavviso di iscrizione ipotecaria emerge che, dopo la notifica a mezzo raccomandata di data 29/04/2024 nell'indirizzo di Barisciano via
Della Cona con esito negativo per indirizzo insufficiente, la notifica è stata nuovamente tentata a Barisciano via Della Cona in data 01/06/2024 e che il notificante ebbe a constatare la irreperibilità assoluta del destinatario “per indirizzo insufficiente. Nessuna altra info” (come da dichiarazione sottoscritta dal medesimo) per poi procedere ai sensi dell'art. 60 comma1, lett. e) del D.P.R. 600/73 al deposito dell'atto in Comune e affissione all'albo comunale dell'avviso di deposito in data 17/06/2024.
Ebbene, dal certificato anagrafico di residenza e dal certificato storico di residenza depositato in atti dal ricorrente risulta che l'indirizzo esatto del ricorrente è Via Della
Cona- Fraz. Picenze Comune di Barisciano (AQ) mentre il notificante ha tentato la notifica presso altro e diverso indirizzo di Barisciano Via Della Cona. Non può, pertanto, non escludersi l'ignoranza colpevole del notificante che non ha esperito alcuna effettiva ricerca suggerita dalla comune diligenza, tantomeno quella anagrafica, per individuare il luogo dell'effettiva residenza, domicilio o dimora del destinatario.
La irreperibilità oggettiva per la dichiarata insufficienza dell'indirizzo avrebbe dovuto
4 indurre il notificante a svolgere delle ricerche prima di ricorrere alla notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma1, lett. e) del D.P.R. 600/73 nei confronti del destinatario.
Trattasi, pertanto, di una notifica nulla per difformità dal modello legale perché il luogo di notificazione dell'atto è privo di qualsiasi collegamento con il destinatario e per essere stata effettuata in difetto dei presupposti di cui al citato art. 60, comma 1, lett. e) del D.P.R. 600/73 senza che il notificante abbia esperito le indagini secondo la normale diligenza per rintracciare il notificando.
Ebbene, riguardo alla notificazione degli atti impositivi, secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale. Accertata l'irreperibilità assoluta del destinatario, il notificante deve indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato come nel caso in esame (cfr. ex multis Cass. civ. ordinanza n. 19520/2025).
Né detta nullità può ritenersi sanata dal ricorso oggetto del presente giudizio in quanto l'assenza della prova dell'irreperibilità effettiva del contribuente e, nonostante ciò,
l'utilizzo della forma di notificazione del deposito presso la casa comunale, non sono comunque idonei a far accertare la conoscenza, né la conoscibilità, della comunicazione da parte del contribuente, e tanto meno la data certa dalla quale decorrere il termine legale concesso dalla norma a quest'ultimo (cfr. Cass. civ.
25/10/2024 n. 27699).
Il suddetto preavviso di iscrizione ipotecaria è nullo anche sotto il rilievo che non è stato preceduto dalla regolare notifica delle cartelle esattoriali
5 n.05420190008256808000 di € 40.405,88; n. 05420230004255611000 di € 181,75; n.
05420190006898604000 di € 308,88.
E' noto che secondo la Corte di Cassazione la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., solo ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, mentre va effettuata del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, lett. e), quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto. Per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e) il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa o irreperibilità assoluta in quanto mancano gli elementi oggettivamente inidonei alla notificazione dell'atto e nella relata di notificazione deve riportare le indagini compiute per acquisire le notizie necessarie per eseguire la notifica senza limitarsi a sottoscrivere un modello prestampato o a riportare vaghe e generiche ricerche che avrebbero reso necessaria un'ulteriore attività di verifica anche delle risultanze anagrafiche (cfr. ex multis : Cass. civ. ordinanza n. 19520/2025).
Quanto alla cartella esattoriale n. 05420190006898604000 di € 308,88 sono state effettuate due notifiche. La prima notifica in data 05/03/2020 effettuata nell'indirizzo esatto di Via Della Cona snc Fraz. Picenze Comune di Barisciano. Stante la dichiarata irreperibilità relativa del destinatario è stata effettuata ex art. 140 c.p.c., senonché detta notifica è da ritenersi non valida perché manca la prova da parte dell' CP_3
vviso di deposito affisso alla porta dell'abitazione e dell'inoltro e della effettiva
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recezione della raccomandata con cui si dà informazione del deposito dell'atto presso la casa comunale.
6 Difatti la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., solo ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto. In tal caso il perfezionamento della notifica avviene con il deposito di copia dell'atto nella casa del comune in cui la notificazione deve eseguirsi, con l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o ufficio o azienda del destinatario e, infine, con la comunicazione con raccomandata a.r. dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto; il perfezionamento della notifica avviene entro dieci giorni dalla spedizione di detta raccomandata di cui si deve dare prova a mezzo dell'avviso di ricevimento.
La seconda notifica di data 02/11/2023 (effettuata successivamente al tentativo di data
28/07/2023 con esito negativo per irreperibilità ) effettuata per irreperibilità assoluta del destinatario ex art . 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 con il deposito presso la Casa Comunale di Barisciano e con l'avviso di deposito presso la Casa
Comunale di Barisciano di data 02/11/2023 pubblicato nell' Albo Pretorio del Comune di Barisciano non è valida sia perché è stata tentata nell' indirizzo errato in Barisciano via Della Cona per cui le asserite ricerche descritte e sottoscritte dal notificante nella relata di notifica : “Barisciano via della Cona indirizzo senza numero civico Chiedo informazioni sul posto. Non conoscono il destinatario” sono state effettuate in un luogo non corrispondente all'indirizzo ove avrebbe dovuto eseguirsi la consegna ossia
Via Della Cona snc Fraz. Picenze Comune di Barisciano, sia per la vaghezza ed inidoneità delle ricerche effettuate.
Quanto alla cartella esattoriale n.05420190008256808000 di € 40.405,88 presso l'indirizzo di via Della Cona in Barisciano vi è stato un primo tentativo di notifica in data 05/03/2020 in cui il destinatario è stato dichiarato assente e constata la irreperibilità relativa il notificate ha dichiarato di aver depositato l'atto procedendo alla notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. Senonché detta notifica è da ritenersi non valida perché manca la prova da parte dell' dell'avviso di deposito affisso CP_3
alla porta dell'abitazione e dell'inoltro e della effettiva recezione della raccomandata 7 con cui si dà informazione del deposito dell'atto presso la casa comunale.
Successivamente, come risultante dalla relata di notifica vi è stato un secondo tentativo in data 28/07/2023 e un terzo tentativo in data 02/11/2023 in cui il notificante ebbe a constatare la irreperibilità assoluta del destinatario “per indirizzo insufficiente. Nessuna altra info” (come da dichiarazione sottoscritta dal notificante) per poi procedere ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 con il deposito dell'atto in Comune e affissione all'albo dell'avviso di deposito in data 02/11/2023.
Quanto alla cartella esattoriale n. 05420230004255611000 di € 181,75 presso l'indirizzo di via Della Cona Barisciano vi è stato un primo tentativo di consegna a mezzo raccomandata in data 27/01/2023 non recapitata per indirizzo insufficiente e un secondo tentativo di notifica in data 14/11/2023 nella cui relata di notificazione il notificante ebbe a constatare la irriperibilità assoluta del destinatario “per indirizzo insufficiente. Nessuna altra info” (come da dichiarazione sottoscritta dal notificante) per poi procedere ai sensi dell'art. dall'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del
1973 con il deposito dell'atto in Comune e affissione all'albo dell'avviso di deposito in data 15/12/2023.
Ne consegue che nel caso di specie nel notificare le suindicate cartelle di pagamento il notificante si è limitato ad attestare le sola irreperibilità assoluta del destinatario senza effettuare alcun idonea ricerca per accertare la residenza, domicilio o dimora del destinatario, quantomeno l'esame dei registri anagrafici che egli non ha minimamente compulsato. Da qui la nullità anche delle notifiche, effettuate ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, delle cartelle di pagamento prodromiche alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
In accoglimento del ricorso, dunque, va dichiarata nulla la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05476202400000403000.
Ogni altra questione resta nel merito assorbita.
8 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei compensi medi di cui al D.M.n. 147/2022 in relazione all'attività effettivamente espletata (fase studio, fase introduttiva fase decisionale).
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-in accoglimento del ricorso dichiara la nullità della notifica e la conseguente inefficacia e invalidità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
05476202400000403000;
-condanna la resistente al pagamento in favore del Controparte_4
ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.810,00 oltre Parte_1
accessori di legge.
Così deciso in L' Aquila 28/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Mancini
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