Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Antonio Mungo ConIGliere dr. Angelo Del Franco ConIGliere rel./est. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c. n. 1697/2021
r.g., avente ad oggetto: “opposizione a stima” e vertente
T R A
(C.F. ), nata a Parte_1 C.F._1
Napoli il 9 dicembre 1959, residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Generale
Orsini n. 46, presso lo studio dell'avv.to Serena Collarile (C.F.:
) dalla quale è rappresentata e difesa giusta C.F._2 procura in atti, unitamente e disgiuntamente all'avv.to Francesco
Tartaglia (CF. . C.F._3
RICORRENTE
E
(c.f. e P.iva ), con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in V.le Castro Pretorio, n. 122, Roma, c/o studio “
[...]
” Controparte_2
e iscritto al Registro delle Imprese CCIAA di Roma al n. 734974, in persona del legale rappresentante pro-tempore ing. CP_3
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti C.F._4
Jacopo Sanalitro (c.f. ; pec: C.F._5
fax 055/461333) e Email_1
Luigi V. Damone (c.f. ; fax 0882/228243; C.F._6 pec: , con domicilio fisico presso il loro Email_2 studio in Roma, Via Antonio Bertoloni, 44 e domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
RESISTENTE
NONCHÈ
in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, Cod. Fisc. e P. Iva P.IVA_2
, con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa P.IVA_3
1, in proprio e quale incorporante la CP_5
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso notificato al il 20 aprile CP_1 CP_1
2021, la IGnora ha adito la intestata Corte Parte_1
d'Appello, chiedendo di stimare le indennità di espropriazione e di occupazione per l'esproprio di un area agricola necessaria alla realizzazione della tratta ALTA VELOCITA' Roma-Napoli della Linea
Milano-Napoli (di seguito, Linea ferroviaria AV/AC Roma-Napoli o, in breve, Linea AV/AC).
In particolare, esponeva che: “La IG.ra , Parte_1 prima della vicenda espropriativa era proprietaria per legittimi titoli, di fondi agricoli in Casoria e, precisamente: - fondo agricolo riportato nel Catasto Terreni del predetto comune al foglio 10, particella originaria 889, di 36a 68ca - fondo agricolo riportato nel
Catasto Terreni del predetto comune al foglio 10, particella originaria 34, di 41a 90ca - fondo agricolo riportato nel Catasto
Terreni del predetto comune al foglio 10, particella originaria 30, di 46a 10ca fondo agricolo riportato nel Catasto Terreni del predetto comune al foglio 10, particella originaria 202, di 41a
70ca.
Al fine di realizzare la tratta della Alta Velocità Roma – Napoli nel tenimento di Casoria, il Prefetto della Provincia di Napoli, presupposti atti amministrativi con i quali, tra l'altro, era stata dichiarata la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera, con il Decreto n. 40773/1° SETT.B. del 16.09.2002, autorizzava il nella qualità di General Contractor della Controparte_1 ad “occupare immediatamente e Parte_2 temporaneamente, in via di urgenza, ai fini della realizzazione delle opere in premessa, per anni cinque gli immobili siti nel territorio del Comune di Casoria – Elenco n.1, individuati e descritti nel piano particellare grafico e nell'annesso elenco delle ditte proprietarie o intestatarie catastali”
Giova evidenziare in merito che, gli immobili oggetto di occupazione d'urgenza da parte del erano erroneamente CP_1 riportati in catasto ancora in ditta (nato a Controparte_6
Casoria il 29.07.1932) e (nato a [...] il CP_7
5.09.1928) sebbene, in seguito alla Sentenza n.1861/1982 del
Tribunale di Napoli, Sez.Fall.re, i cespiti fossero stati traferiti per aggiudicazione al IG. , a sua volta dante causa Controparte_8 della IG.ra in virtù di atto di compravendita Parte_1 per Notaio del 22.07.1993. Per_1
Il provvedeva a offrire l'indennità provvisoria di CP_1 esproprio e di occupazione nella misura di € 49.428,62 per i terreni catastalmente intestati ai IGnori e CP_7 Controparte_6 ed € 130,84 per quelli di proprietà della IGnora Parte_1
.
[...]
Con decreto n. 33456 del 18 ottobre 2007 il Prefetto di Napoli disponeva con decreto definitivo n. 33456 del 18/10/2007
l'espropriazione delle aree predette, così censite in seguito ai frazionamenti:
Fg. 10, mappali 1661, 1664, 1665, 1672, 1673, 1671, 1679,
1680, 1681 e 1678 (catastalmente intestati ai IGnori e CP_7
) per complessivi 4.177,00 mq;
Controparte_6
Fg. 10, mappale 1765 (di proprietà della IGnora Parte_1
) per complessivi 15,00 mq.
[...]
In data 03/07/2008, il , infine, Controparte_1 notificava al IGnor , quale erede di CP_9 [...]
, il decreto definitivo di esproprio n. 33456 del CP_6 18/10/2007 emesso dal Prefetto di Napoli, relativamente ai mappali nn. 1678 1679 1680 1681 1671 1672 1673 1661 1664
1665.
In data 10/12/2008, allo stesso modo, il Controparte_1 notificava alla IGnora il decreto
[...] Parte_1 definitivo di esproprio n. 33456 del 18/10/2007 emesso dal
Prefetto di Napoli, relativamente al solo mappale n. 1765.
Con raccomandate dell'8 luglio 2015 e successiva del 7 febbraio
2018, la IG.ra , per il tramite del proprio legale, Parte_1 lamentando l'espropriazione di suoli di sua esclusiva proprietà, evidenziava l'iniquità della stima provvisoria offerta e depositata e sollecitava l'impulso alle successive fasi della procedura e, segnatamente, alla determinazione della stima definitiva da parte della Commissione Provinciale Espropri”.
Indi, “la IG.ra , facendo seguito al rifiuto della Parte_1 indennità provvisoria offerta, impugnava con il ricorso in esame la stima non definitiva del e chiedeva la Controparte_1 determinazione giudiziale della indennità alla medesima spettante per l'esproprio dei fondi di sua proprietà”, così concludendo:
“Determinare secondo legge l'indennità di esproprio degli immobili di proprietà della IG.ra , siti in Casoria (NA), Parte_1 identificati catastalmente come in atti, in misura pari ad euro 35-
40 €/mq ovvero, in subordine, superiore a 8 €/mq. 3) Determinare
l'indennità di occupazione legittima in favore dei ricorrenti. 4)
Ordinare, di conseguenza, al di depositare presso Controparte_1 la Cassa Depositi e Prestiti la somma determinata in sede giudiziale a titolo di indennità di espropriazione e occupazione, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ad integrazione di quella già depositata”.
Si costituiva la parte resistente , che chiedeva: CP_1
“respingere le domande della ricorrente perché prescritte per i motivi esposti nel presente atto;
nel merito: – in tesi, rigettare le domande della ricorrente perché inammissibili e comunque infondate per le ragioni esposte nel presente atto e per l'effetto confermare le indennità dovute in misura corrispondente a quella provvisoria offerta e depositata pari a € 49.559,46; – in ipotesi, rigettare le domande della ricorrente perché inammissibili e comunque infondate per le ragioni esposte nel presente atto e per l'effetto determinare le indennità dovute tenendo conto dei criteri indicati nel presente atto, detratti in ogni caso gli importi già depositati pari a € 49.559,46”.
La causa era rinviata per la udienza di discussione svoltasi a trattazione scritta del 11-12-2024, in cui la Corte riservava la causa in decisione.
La domanda in esame deve essere rigettata in quanto deve ritenersi prescritto il relativo diritto della ricorrente sulla base della valutazione di fondatezza della eccezione di prescrizione decennale ritualmente e tempestivamente opposta dalla costituita parte resistente.
Al riguardo, la parte ricorrente deduce che “la IG.ra
[...]
, sebbene fosse proprietaria dal 1993 dei fondi Parte_1 espropriati dal , ha ricevuto unicamente la notifica Controparte_1 del Decreto di Esproprio relativo alla particella 1765 e che la mancata o irregolare notifica impedisce il decorso del termine di legge previsto per la proposizione della opposizione alla stima”.
Inoltre, deduce che la notifica del decreto di esproprio - relativamente alle particelle 1678 1679 1680 1681 1671 1672
1673 1661 1664 1665 – sarebbe nulla in quanto “è stata eseguita al IGnor , quale erede di mentre CP_9 Controparte_6 la notifica, nelle forme degli atti civili, avrebbe dovuto eseguirsi di contra in favore di ciascun erede del IG. Controparte_6 deceduto nel 1991 (IG.ra nata a [...] il Persona_2
02.05.1940, , nato a [...] il [...], Controparte_10 CP_9
e, appunto, ) e, si aggiunga, in favore
[...] Parte_1 di ciascun erede del IG. (moglie e figli), deceduto in CP_7 data 2004”. Orbene, in punto di diritto si rileva che: “in tema di espropriazione di suoli per la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica in base alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, ove sia mancato il deposito della relazione dell'apposita commissione sulla misura definitiva dell'indennità, il diritto alla determinazione della giusta indennità è soggetto alla sola prescrizione decennale, il cui corso ha inizio con l'adozione del decreto di esproprio, sostituente alla proprietà il diritto all'indennizzo e non con la notificazione di tale decreto” (Cassazione sentenza n. 6367 del 08/05/2001); “nel caso sia mancato il deposito della relazione dell'apposita commissione sulla misura definitiva dell'indennità … il diritto alla determinazione della giusta indennità è soggetto alla sola prescrizione decennale, il cui corso ha inizio con l'adozione del decreto di esproprio, anche indipendentemente dalla notifica di quest'ultimo”
(Cassazione civile, Sez. I, 23 ottobre 2014, n. 22577. Nello stesso senso, cfr. inoltre, tra le tante, ibidem, Sez. I, 21 settembre 2015,
n. 18557 nonché ibidem, Sez. I, 8 maggio 2001, n. 6367).
“In tema di opposizione alla stima, il mancato decorso del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione (ex art. 12 della legge 865/71), causato dal mancato deposito della relazione della
Commissione sulla misura definitiva dell'indennità, non spiega alcuna influenza sul termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 19 stessa legge per la proposizione dell'opposizione medesima, essendo il termine decadenziale alternativo e non cumulativo rispetto a quello prescrizionale. Ne consegue che, pur in mancanza del deposito della relazione predetta, l'opposizione alla stima resta proponibile (a far tempo dall'emanazione del provvedimento ablatorio) nell'arco dei dieci anni previsti "ex lege", ma non oltre detto termine (Cassazione, sentenza n. 2052 del 23/02/2000; Cass.
8.5.2001 n. 6367).
Secondo consolidato principio, in tema di espropriazione per pubblica utilità, l'azione dell'espropriato per la determinazione dell'indennità di esproprio è soggetta all'ordinario termine decennale di prescrizione, decorrente dalla data di adozione del decreto di esproprio, momento nel quale al diritto di proprietà sul bene si sostituisce il diritto dell'espropriato ad una somma di denaro che ne rappresenta il controvalore, a nulla rilevando l'assenza di una stima definitiva in via amministrativa ovvero della sua pubblicazione (Cass. n. 22577 del 23/10/2014) perché' il termine di decadenza di trenta giorni per proporre l'opposizione alla stima – nel sistema introdotto dal Decreto del Presidente della
Repubblica n. 327 del 2001, articolo 54, nonché' in quello attuale, regolato dal Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 29, comma 3 – opera solo in relazione al caso di stima definitiva dell'indennità determinata, in seno al decreto di esproprio notificato o con l'eventuale stima peritale a questo successiva notificata, sicche', ove tanto non sia avvenuto, l'azione di determinazione giudiziale dell'indennità resta proponibile finche' non decorra il termine di prescrizione decennale di cui sopra
(Cass. 10 febbraio 2022| n. 4369; Cass. n. 5517 del 06/03/2017;
Cass. n. 3074 del 08/02/2018; Cass. n. 23311 del 27/09/2018).
Pertanto, nel caso di specie, a prescindere dalla questione relativa alla validità o meno della notifica del decreto di esproprio in esame, occorre soltanto verificare se sia decorso il termine di prescrizione decennale dalla data di emissione del decreto d'esproprio alla data di deposito del ricorso in esame e se il decorso di tale termine non sia stato validamente interrotto dalla parte ricorrente.
Si rileva al riguardo che il decreto di esproprio de quo (n. 33456) è stato emanato in data del 18 ottobre 2007 e il ricorso in esame
è stato depositato in data 15-4-2021 e notificato al CP_1
in data 20 aprile 2021, quindi dopo circa 13 anni e
[...] mezzo dalla prima data, quindi ben oltre il termine decennale di prescrizione. In merito, la ricorrente deduce di aver interrotto il termine di prescrizione attraverso la comunicazione del 7 maggio 2015 (agli atti) inviata dal difensore degli odierni ricorrenti agli odierni resistenti.
Con tale comunicazione i ricorrenti comunicavano di non aver ricevuto “notizia della valutazione dell'indennizzo da corrispondere da parte della Commissione Provinciale Espropri ai proprietari dei suoli espropriati” e chiedevano ai medesimi resistenti di “prendere contatti” per “dirimere la insorgente vertenza” e avvertendo che:
“diversamente perdurando il vostro silenzio si procederà nelle sedi competenti”.
Orbene, in punto di diritto, si rileva che l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, è idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo) ... Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore” (Cassazione civile,
Sez. VI-1, ord. 14 giugno 2018, n. 15714. Nello stesso senso, tra le tante, cfr. ibidem, Sez. II, ord. 31 maggio 2021, n. 15140).
Inoltre, si rileva che è priva di efficacia interruttiva la riserva… di agire …trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento” (Cassazione civile, Sez. III, ord. 3 novembre 2020, n. 24260. Nello stesso senso, tra le tante,
Cassazione civile, ord. n. 15714/2018 cit. e ibidem, ord. n.
15140/2021 cit.).
Nel caso di specie, si rileva che la suddetta comunicazione, in realtà, contiene soltanto una generica richiesta di informazioni circa la valutazione dell'indennizzo, con avviso che, in caso di perdurante silenzio, “si procederà nelle sedi competenti”, per cui deve ritenersi che non contenga una vera e propria richiesta di pagamento di una indennità specifica ed entro un dato termine.
Pertanto, deve ritenersi che la detta comunicazione non abbia i requisiti di una diffida e messa in mora e che quindi non abbia avuto efficacia interruttiva del termine decennale di prescrizione.
Pertanto, deve accertarsi che il diritto della parte ricorrente di chiedere la determinazione delle indennità de quibus sia prescritto per decorrenza del termine decennale di prescrizione e pertanto la domanda in esame deve per tale motivo essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e di avente ad
[...] Controparte_4 oggetto: opposizione alla stima, così provvede:
• rigetta la domanda;
• condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente costituita delle spese di lite, che liquida nella somma di euro 3.500,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e
IVA, se dovute, con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti Jacopo Sanalitro e Luigi V. Damone nella misura della metà ciascuno.
Così deciso nella camera di conIGlio del 29-1-2025.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Del Franco) (dott. Fulvio Dacomo)