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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 11/02/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Gela
Sezione Civile
Il giudice dott.ssa Patrizia Castellano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite rispettivamente iscritte ai nn. 780/2017, 781/2017, 782/2017 e 783/2017 R.G. avente ad oggetto:
“opposizione avverso ordinanza ingiunzione” ex art.22 L.689/1981
Promossa
DA
, nato a [...] in data [...] C.F.: , in proprio e nella Parte_1 C.F._1 qualità di Liquidatore della con sede in Gela, via Venezia n. 224, p.i. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Liliana Maria Ausilia Bellardita, del foro di Gela, e presso il cui studio in
Gela, C.so Vittorio Emanuele n. 328, è elettivamente domiciliato,
- opponente -
CONTRO
di Caltanissetta, oggi di Caltanissetta, in Controparte_2 Controparte_3 persona del Dirigente del Servizio p.t.,, rappresentato e difeso giusta delega dai funzionari direttivi, elettivamente domiciliato presso la sede del predetto ufficio in Caltanissetta via Salvo D'Acquisto
-resistente-
All'udienza fissata per la discussione e decisione le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da verbale e contestualmente decisa, con lettura del dispositivo al termine dell'udienza, assenti le parti.
MOTIVI DI DIRITTO Con una pluralità di ricorsi, iscritti rispettivamente ai nn. rg 780/2017, 781/2017, 782/2017 e 783/2017 depositati in data 29/05/2027, parte ricorrente, come indicata in epigrafe, ha proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni nn. 16/ 0400, n.16/0401, n.16/0402 e la n.16/0399 ritualmente notificate, con cui le erano state inflitte le sanzioni amministrative pecuniarie per il complessivo importo di euro 4.910,70 oltre spese di notifica.
In particolare, impugnava:
1. l'ordinanza ingiunzione n.16/0399 prot. 1850 e 1851 del 13.04.2017, emessa dall' di Controparte_3
Caltanissetta e notificata al ricorrente in proprio in data 26.04.2017 e n.q. in data 05.05.2017, “per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 39, commi 1 e 2 del D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in legge 06.08.2008 n.
133 per avere il datore di lavoro registrato in modo infedele sul Libro Unico del Lavoro, fatti salvi i casi di errore meramente materiale, i dati relativi al lavoratore ed alla prestazione lavorativa di cui all'art. 39, commi
1 e 2, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali. con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 4.230,00” (ricorso iscritto al n. 780/2017 R.G.);
2. ordinanza ingiunzione n. 16/0400 prot. n. 1852 e 1853 del 13.04.2017 per la violazione delle disposizioni di cui all'art.4, comma 2 del D.Lgs n.66/2003, modificato dal D.Lgs 19 luglio 2004 n.213 e dalle legge 4 novembre 2010 n.183 per avere fatto superare il limite della durata massima settimanale dell'orario di lavoro ossia la media di 48 ore settimanali nel periodo di riferimento di quattro, sei o dodici mesi comprese le ore di straordinario” determinando la sanzione di euro 197,50 (ricorso iscritto al n.781/2017 R.G.);
3. l'ordinanza di ingiunzione n. 16/0401 prot. 1854 e 1855 del 13.04.2017 per la presunta “violazione delle disposizioni di cui all'art.5, comma 3 del D.lgs 66/2003 modificato dal D.Lgs 19 luglio 2004 n.213 per avere fatto superare , in difetto di disciplina collettiva applicabile, il limite massimo di 250 ore annuali di lavoro straordinario determinando la sanzione nella misura di euro 285,70” ( ricorso iscritto al n. 782/2017 r.G.);
4. l'ordinanza di ingiunzione n. 16/0402 prot. 1856 e 1858 del 13.04.2017 per la presunta violazione dell'art.9 comma 1 bis, del d.lgs n.66/2003 cosi come modificato dal D.Lgs n.213 del 19 luglio 2004 o per avere fatto superare il limite della durata massima settimanale dell'orario di lavoro, di almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'art.7 da usufruire in coincidenza con la domenica, salve le deroghe previste. A far data dal 22/08/2008 per effetto dell'art.41 comma 5 del D.L. 112 del
25/06/2008, convertito in legge n.133 del 06.08.2008, il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in periodo non superiore a 14 giorni determinando la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 197,50 ( ricorso iscritto al n. 783/2017 R.G.).
Si costituiva in giudizio parte resistente il quale contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dalla parte opponente e chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto con vittoria di spese. Con provvedimento del 03.01.2022 veniva disposta la riunione dei procedimenti iscritti ai nn. 781/2017,
782/2017 e 783/2017 R.G. al n. 780/2017 R.G per connessione oggettiva e soggettiva atteso che le ordinanze ingiunzione scaturivano dalle stesse indagini ed erano emesse nei confronti dello stesso soggetto.
La causa istruita mediante produzione documentale e testimoniale veniva discussa dalle parti e contestualmente decisa come da dispositivo al termine dell'udienza fissata per la discussione e rimessa al giudice nel mese di ottobre 2024 dalla cancelleria come da attestazione agli atti.
Motivi della decisione
L'opposizione va accolta per i motivi che di seguito si espongono.
La vicenda trae origine da un accertamento effettuato dagli agenti accertatori presso la società Controparte_1
e scaturenti dalla richiesta di intervento presentato dalla signora mediante la quale la stessa Parte_2 precisava di avere stipulato con il signor amministratore e legale rappresentante della Parte_1 società un contratto di lavoro, prima a termine e poi, alla scadenza del'08/08/2011, trasformato Controparte_1
a tempo indeterminato.
La lavoratrice sosteneva di avere osservato un orario di lavoro settimanale di 40 ore e chiedeva di verificare l'orario di lavoro, le ferie non godute, le spettanze accessorie mai date e inoltre denunciava che nonostante le buste paga fossero quietanzate, la lavoratrice percepiva mensilmente una somma di denaro inferiore a quella indicata in busta paga.
A sostegno di quando denunciato gli ispettori chiedevano di fornire alla stessa prova testimoniale. Pertanto, si presentava presso gli uffici del resistente la signora la quale dichiarava agli ispettori di Parte_3 essere amica della denunciante, di essere dipendente della Royal facente capo alla stessa società, dichiarava che la signora lavorava per 8 ore al giorno tutti i giorni della settimana, e di non avere goduto di Parte_2 ferie e/o permessi. Dichiarava altresì di sapere che la stessa vantava un credito da lavoro dal Parte_2 titolare della società dove prestava attività lavorativa. Controparte_1
Pertanto sulla scorta della documentazione acquisita e della dichiarazione resa sia dalla denunciante che dalla signora veniva redatto dai funzionari ispettori il verbale unico di accertamento e notificazione Pt_3
n.12/04498 del 14.01.2014 prot. 139-140 contenente la diffida redatta ai sensi dell'art.13 del D.lgs n.124/2004
e i provvedimenti di illeciti amministrativi riguardanti le violazioni di legge contestate con le ordinanze ingiunzioni impugnate.
Ciò premesso ritiene questo giudicante che per il consolidato "principio della ragione più liquida" - secondo cui la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio (Cass. Civ., SS.UU., n.
9936/2014. Cfr. Cass. Civ., SS.UU., nn. 26242-3/2014) - è consentito al Giudice di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza dover esaminare previamente le altre questioni, anche se preliminari (Cass. Civ., n. 987/2018. Cfr. Cass. Civ., nn. 23531/2016;
2853/2017 e 2909/2017). Preliminarmente appare opportuno ricordare la condivisibile opinione della consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord. del 23-02-2018, n. 4424; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3741 del 15/04/1999; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8031 del 26/06/1992) secondo cui “in tema di opposizione all'ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, la disposizione di cui all'art. 23, dodicesimo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui "il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, va interpretata nel senso che spetta all'amministrazione, e non all'opponente, la prova dei fatti che "costituiscono il fondamento" della sanzione amministrativa”.
Pertanto, «nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria [..] l'Amministrazione pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta quindi ad essa ai sensi dell'art. 2697 c.c. fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi » (Cass. civ. Sez. VI -
2, Ord. del 23-02-2018, n. 4424).
E', pertanto, onere della Pubblica Amministrazione dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria qualora l'opponente abbia sollevato contestazioni, in particolare la sussistenza dell'infrazione e la legittimità del procedimento sanzionatorio. La Pubblica Amministrazione “attrice in senso sostanziale” in un giudizio di opposizione introdotto dal soggetto sanzionato, ha l'ulteriore onere di fornire una prova cosiddetta
“sufficiente”.
La legge esclude che possano essere applicate sanzioni amministrative in forza di un processo “indiziario”.
L'art. 23, comma 12, della Legge n. 689/1981 sotto la rubrica “giudizio di opposizione” dispone che “il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Nel caso di specie, si rileva che le ordinanze ingiunzioni scaturiscono dalla denuncia sporta dalla signora agli ispettori del lavoro. Parte_2
In conseguenza della denuncia gli ispettori hanno espletato gli accertamenti nei confronti della menzionata società e ciò al fine di verificare l'osservanza delle norme in materia di rapporti di lavoro e di legislazione sociale.
Osserva il Tribunale che le verifiche ispettive compiute sono avvenute in un momento posteriore a quello della denuncia sporta da e le contestazioni mosse all'opponente, si palesano privi di prova alla Parte_2 luce degli elementi probatori raccolti nel corso del procedimento de quo.
L'unica dichiarazione in cui si afferma lo svolgimento di un rapporto di lavoro tale da comportare la contestazione delle violazioni oggetto di giudizio è quella della lavoratrice, che deve certamente essere valutata secondo il prudente apprezzamento del Giudice che quale denunciante ha tutto l'interesse a rendere dichiarazioni alla stessa favorevoli mentre le dichiarazioni rilasciate dalla signora agli Parte_3 ispettori non sono state confermate in giudizio per essere l'ispettorato del lavoro decaduto dalla prova e in ogni caso non apportano circostanze decisive tese a confermare l'esistenza di un rapporto lavorativo effettuato con le modalità denunciate dalla ossia con un maggiore numero di ore, senza il godimento di ferie e o Parte_2 permessi, per una retribuzione inferiore a quella spettante.
Difatti la stessa ha dichiarato di essere amica della signora , di prestare attività lavorativa per conto Parte_2 di un'altra società (la Royal) facente capo al La signora ha reso una Parte_1 Parte_3 dichiarazione generica, ha riferito fatti generici, fatti di cui peraltro non poteva essere a conoscenza diretta di quanto lamentato dalla in ordine all'orario di lavoro, alle ferie, allo straordinario, alle mansioni Parte_2
e/o quant'altro afferente al rapporto di lavoro tra la e la poiché non era presente in Parte_2 Controparte_1 quanto non lavorava per la medesima società.
Pertanto le dichiarazioni rese agli ispettori, ossia la denuncia resa dalla signora e la dichiarazione Parte_2 della signora che l'ispettorato ha posto a fondamento delle violazioni contestate, come Parte_3 affermato dallo stesso resistente in comparsa, restano in questa sede del tutto insufficienti a provare l'effettiva commissione delle violazioni contestate al . Parte_1
Ed invero quanto al valore da attribuire alle dichiarazioni rese in sede di accesso ispettivo vanno richiamati i principi da ultimo affermati dalla Suprema Corte (n. 4281/21) secondo cui i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale.
Per quanto riguarda tutte le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito.
In tale ipotesi, il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia il conto da farne ai fini della prova.
Ebbene, i verbali ispettivi predetti non hanno alcun valore probatorio precostituito, ma integrano "materiale istruttorio che può essere utilizzato in sede giudiziale per fondare il convincimento del giudicante", poiché le dichiarazioni raccolte dagli ispettori e trasferite negli stessi, anche se non sono munite di efficacia fino a querela di falso, costituiscono oggetto di libera valutazione del giudice e, in concorso con altri elementi di prova, possono essere utilizzati per corroborare la decisione assunta.
Di conseguenza le valutazioni dell'ispettore o i fatti non percepiti direttamente ma da questi semplicemente affermati sono liberamente valutabili e apprezzabili dal giudice, il quale può anche considerarli prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo
l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (v., fra le tante, Cass. n. 11934 del 2019).
Allo stesso modo, corroborando quanto affermato nel verbale con altre prove raccolte in giudizio, il giudice può considerare non provati i fatti semplicemente affermati dall'ispettore nel verbale. Pertanto, nella fattispecie esaminata, l'assenza di supporti probatori sufficienti a fondare l'assunto dell'opposta
Amministrazione, conducono ai sensi e per effetti dell'art.6 comma 11 D.LGS 150/2011, al necessario annullamento delle sanzioni irrogate senza necessità di esaminare gli ulteriori motivi che restano assorbiti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica, nella causa in epigrafe, definitivamente pronunciando, così decide:
- in accoglimento dell'opposizione proposta annulla le ordinanze ingiunzioni impugnate.
- Condanna l'amministrazione convenuta a rifondere le spese di giudizio in favore dell'opponente che liquida in complessive euro 1.278,00 oltre rimborso spese generali ed accessori come per legge.
Così è deciso in Gela il 10/02/2025
Il G.O.P
Patrizia Castellano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Gela
Sezione Civile
Il giudice dott.ssa Patrizia Castellano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite rispettivamente iscritte ai nn. 780/2017, 781/2017, 782/2017 e 783/2017 R.G. avente ad oggetto:
“opposizione avverso ordinanza ingiunzione” ex art.22 L.689/1981
Promossa
DA
, nato a [...] in data [...] C.F.: , in proprio e nella Parte_1 C.F._1 qualità di Liquidatore della con sede in Gela, via Venezia n. 224, p.i. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Liliana Maria Ausilia Bellardita, del foro di Gela, e presso il cui studio in
Gela, C.so Vittorio Emanuele n. 328, è elettivamente domiciliato,
- opponente -
CONTRO
di Caltanissetta, oggi di Caltanissetta, in Controparte_2 Controparte_3 persona del Dirigente del Servizio p.t.,, rappresentato e difeso giusta delega dai funzionari direttivi, elettivamente domiciliato presso la sede del predetto ufficio in Caltanissetta via Salvo D'Acquisto
-resistente-
All'udienza fissata per la discussione e decisione le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da verbale e contestualmente decisa, con lettura del dispositivo al termine dell'udienza, assenti le parti.
MOTIVI DI DIRITTO Con una pluralità di ricorsi, iscritti rispettivamente ai nn. rg 780/2017, 781/2017, 782/2017 e 783/2017 depositati in data 29/05/2027, parte ricorrente, come indicata in epigrafe, ha proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni nn. 16/ 0400, n.16/0401, n.16/0402 e la n.16/0399 ritualmente notificate, con cui le erano state inflitte le sanzioni amministrative pecuniarie per il complessivo importo di euro 4.910,70 oltre spese di notifica.
In particolare, impugnava:
1. l'ordinanza ingiunzione n.16/0399 prot. 1850 e 1851 del 13.04.2017, emessa dall' di Controparte_3
Caltanissetta e notificata al ricorrente in proprio in data 26.04.2017 e n.q. in data 05.05.2017, “per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 39, commi 1 e 2 del D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in legge 06.08.2008 n.
133 per avere il datore di lavoro registrato in modo infedele sul Libro Unico del Lavoro, fatti salvi i casi di errore meramente materiale, i dati relativi al lavoratore ed alla prestazione lavorativa di cui all'art. 39, commi
1 e 2, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali. con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 4.230,00” (ricorso iscritto al n. 780/2017 R.G.);
2. ordinanza ingiunzione n. 16/0400 prot. n. 1852 e 1853 del 13.04.2017 per la violazione delle disposizioni di cui all'art.4, comma 2 del D.Lgs n.66/2003, modificato dal D.Lgs 19 luglio 2004 n.213 e dalle legge 4 novembre 2010 n.183 per avere fatto superare il limite della durata massima settimanale dell'orario di lavoro ossia la media di 48 ore settimanali nel periodo di riferimento di quattro, sei o dodici mesi comprese le ore di straordinario” determinando la sanzione di euro 197,50 (ricorso iscritto al n.781/2017 R.G.);
3. l'ordinanza di ingiunzione n. 16/0401 prot. 1854 e 1855 del 13.04.2017 per la presunta “violazione delle disposizioni di cui all'art.5, comma 3 del D.lgs 66/2003 modificato dal D.Lgs 19 luglio 2004 n.213 per avere fatto superare , in difetto di disciplina collettiva applicabile, il limite massimo di 250 ore annuali di lavoro straordinario determinando la sanzione nella misura di euro 285,70” ( ricorso iscritto al n. 782/2017 r.G.);
4. l'ordinanza di ingiunzione n. 16/0402 prot. 1856 e 1858 del 13.04.2017 per la presunta violazione dell'art.9 comma 1 bis, del d.lgs n.66/2003 cosi come modificato dal D.Lgs n.213 del 19 luglio 2004 o per avere fatto superare il limite della durata massima settimanale dell'orario di lavoro, di almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'art.7 da usufruire in coincidenza con la domenica, salve le deroghe previste. A far data dal 22/08/2008 per effetto dell'art.41 comma 5 del D.L. 112 del
25/06/2008, convertito in legge n.133 del 06.08.2008, il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in periodo non superiore a 14 giorni determinando la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 197,50 ( ricorso iscritto al n. 783/2017 R.G.).
Si costituiva in giudizio parte resistente il quale contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dalla parte opponente e chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto con vittoria di spese. Con provvedimento del 03.01.2022 veniva disposta la riunione dei procedimenti iscritti ai nn. 781/2017,
782/2017 e 783/2017 R.G. al n. 780/2017 R.G per connessione oggettiva e soggettiva atteso che le ordinanze ingiunzione scaturivano dalle stesse indagini ed erano emesse nei confronti dello stesso soggetto.
La causa istruita mediante produzione documentale e testimoniale veniva discussa dalle parti e contestualmente decisa come da dispositivo al termine dell'udienza fissata per la discussione e rimessa al giudice nel mese di ottobre 2024 dalla cancelleria come da attestazione agli atti.
Motivi della decisione
L'opposizione va accolta per i motivi che di seguito si espongono.
La vicenda trae origine da un accertamento effettuato dagli agenti accertatori presso la società Controparte_1
e scaturenti dalla richiesta di intervento presentato dalla signora mediante la quale la stessa Parte_2 precisava di avere stipulato con il signor amministratore e legale rappresentante della Parte_1 società un contratto di lavoro, prima a termine e poi, alla scadenza del'08/08/2011, trasformato Controparte_1
a tempo indeterminato.
La lavoratrice sosteneva di avere osservato un orario di lavoro settimanale di 40 ore e chiedeva di verificare l'orario di lavoro, le ferie non godute, le spettanze accessorie mai date e inoltre denunciava che nonostante le buste paga fossero quietanzate, la lavoratrice percepiva mensilmente una somma di denaro inferiore a quella indicata in busta paga.
A sostegno di quando denunciato gli ispettori chiedevano di fornire alla stessa prova testimoniale. Pertanto, si presentava presso gli uffici del resistente la signora la quale dichiarava agli ispettori di Parte_3 essere amica della denunciante, di essere dipendente della Royal facente capo alla stessa società, dichiarava che la signora lavorava per 8 ore al giorno tutti i giorni della settimana, e di non avere goduto di Parte_2 ferie e/o permessi. Dichiarava altresì di sapere che la stessa vantava un credito da lavoro dal Parte_2 titolare della società dove prestava attività lavorativa. Controparte_1
Pertanto sulla scorta della documentazione acquisita e della dichiarazione resa sia dalla denunciante che dalla signora veniva redatto dai funzionari ispettori il verbale unico di accertamento e notificazione Pt_3
n.12/04498 del 14.01.2014 prot. 139-140 contenente la diffida redatta ai sensi dell'art.13 del D.lgs n.124/2004
e i provvedimenti di illeciti amministrativi riguardanti le violazioni di legge contestate con le ordinanze ingiunzioni impugnate.
Ciò premesso ritiene questo giudicante che per il consolidato "principio della ragione più liquida" - secondo cui la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio (Cass. Civ., SS.UU., n.
9936/2014. Cfr. Cass. Civ., SS.UU., nn. 26242-3/2014) - è consentito al Giudice di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza dover esaminare previamente le altre questioni, anche se preliminari (Cass. Civ., n. 987/2018. Cfr. Cass. Civ., nn. 23531/2016;
2853/2017 e 2909/2017). Preliminarmente appare opportuno ricordare la condivisibile opinione della consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord. del 23-02-2018, n. 4424; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3741 del 15/04/1999; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8031 del 26/06/1992) secondo cui “in tema di opposizione all'ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, la disposizione di cui all'art. 23, dodicesimo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui "il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, va interpretata nel senso che spetta all'amministrazione, e non all'opponente, la prova dei fatti che "costituiscono il fondamento" della sanzione amministrativa”.
Pertanto, «nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria [..] l'Amministrazione pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta quindi ad essa ai sensi dell'art. 2697 c.c. fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi » (Cass. civ. Sez. VI -
2, Ord. del 23-02-2018, n. 4424).
E', pertanto, onere della Pubblica Amministrazione dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria qualora l'opponente abbia sollevato contestazioni, in particolare la sussistenza dell'infrazione e la legittimità del procedimento sanzionatorio. La Pubblica Amministrazione “attrice in senso sostanziale” in un giudizio di opposizione introdotto dal soggetto sanzionato, ha l'ulteriore onere di fornire una prova cosiddetta
“sufficiente”.
La legge esclude che possano essere applicate sanzioni amministrative in forza di un processo “indiziario”.
L'art. 23, comma 12, della Legge n. 689/1981 sotto la rubrica “giudizio di opposizione” dispone che “il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Nel caso di specie, si rileva che le ordinanze ingiunzioni scaturiscono dalla denuncia sporta dalla signora agli ispettori del lavoro. Parte_2
In conseguenza della denuncia gli ispettori hanno espletato gli accertamenti nei confronti della menzionata società e ciò al fine di verificare l'osservanza delle norme in materia di rapporti di lavoro e di legislazione sociale.
Osserva il Tribunale che le verifiche ispettive compiute sono avvenute in un momento posteriore a quello della denuncia sporta da e le contestazioni mosse all'opponente, si palesano privi di prova alla Parte_2 luce degli elementi probatori raccolti nel corso del procedimento de quo.
L'unica dichiarazione in cui si afferma lo svolgimento di un rapporto di lavoro tale da comportare la contestazione delle violazioni oggetto di giudizio è quella della lavoratrice, che deve certamente essere valutata secondo il prudente apprezzamento del Giudice che quale denunciante ha tutto l'interesse a rendere dichiarazioni alla stessa favorevoli mentre le dichiarazioni rilasciate dalla signora agli Parte_3 ispettori non sono state confermate in giudizio per essere l'ispettorato del lavoro decaduto dalla prova e in ogni caso non apportano circostanze decisive tese a confermare l'esistenza di un rapporto lavorativo effettuato con le modalità denunciate dalla ossia con un maggiore numero di ore, senza il godimento di ferie e o Parte_2 permessi, per una retribuzione inferiore a quella spettante.
Difatti la stessa ha dichiarato di essere amica della signora , di prestare attività lavorativa per conto Parte_2 di un'altra società (la Royal) facente capo al La signora ha reso una Parte_1 Parte_3 dichiarazione generica, ha riferito fatti generici, fatti di cui peraltro non poteva essere a conoscenza diretta di quanto lamentato dalla in ordine all'orario di lavoro, alle ferie, allo straordinario, alle mansioni Parte_2
e/o quant'altro afferente al rapporto di lavoro tra la e la poiché non era presente in Parte_2 Controparte_1 quanto non lavorava per la medesima società.
Pertanto le dichiarazioni rese agli ispettori, ossia la denuncia resa dalla signora e la dichiarazione Parte_2 della signora che l'ispettorato ha posto a fondamento delle violazioni contestate, come Parte_3 affermato dallo stesso resistente in comparsa, restano in questa sede del tutto insufficienti a provare l'effettiva commissione delle violazioni contestate al . Parte_1
Ed invero quanto al valore da attribuire alle dichiarazioni rese in sede di accesso ispettivo vanno richiamati i principi da ultimo affermati dalla Suprema Corte (n. 4281/21) secondo cui i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale.
Per quanto riguarda tutte le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito.
In tale ipotesi, il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia il conto da farne ai fini della prova.
Ebbene, i verbali ispettivi predetti non hanno alcun valore probatorio precostituito, ma integrano "materiale istruttorio che può essere utilizzato in sede giudiziale per fondare il convincimento del giudicante", poiché le dichiarazioni raccolte dagli ispettori e trasferite negli stessi, anche se non sono munite di efficacia fino a querela di falso, costituiscono oggetto di libera valutazione del giudice e, in concorso con altri elementi di prova, possono essere utilizzati per corroborare la decisione assunta.
Di conseguenza le valutazioni dell'ispettore o i fatti non percepiti direttamente ma da questi semplicemente affermati sono liberamente valutabili e apprezzabili dal giudice, il quale può anche considerarli prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo
l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (v., fra le tante, Cass. n. 11934 del 2019).
Allo stesso modo, corroborando quanto affermato nel verbale con altre prove raccolte in giudizio, il giudice può considerare non provati i fatti semplicemente affermati dall'ispettore nel verbale. Pertanto, nella fattispecie esaminata, l'assenza di supporti probatori sufficienti a fondare l'assunto dell'opposta
Amministrazione, conducono ai sensi e per effetti dell'art.6 comma 11 D.LGS 150/2011, al necessario annullamento delle sanzioni irrogate senza necessità di esaminare gli ulteriori motivi che restano assorbiti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica, nella causa in epigrafe, definitivamente pronunciando, così decide:
- in accoglimento dell'opposizione proposta annulla le ordinanze ingiunzioni impugnate.
- Condanna l'amministrazione convenuta a rifondere le spese di giudizio in favore dell'opponente che liquida in complessive euro 1.278,00 oltre rimborso spese generali ed accessori come per legge.
Così è deciso in Gela il 10/02/2025
Il G.O.P
Patrizia Castellano