Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 13/06/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00540/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01103/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1103 del 2024, proposto da
AR CO, rappresentato e difeso dagli avvocati Matilde Mura, Stefania Sulis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giovanni Suergiu, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gian Marco Delunas, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
S.A.S. S.I.A.T. di RT OD, non costituito in giudizio;
per l'annullamento del silenzio-diniego
opposto dal Comune di San Giovanni Suergiu all'istanza di accesso dell'11 novembre 2024, presentata dal dott. AR CO;
nonchè per l'accertamento
del diritto del dott. AR CO ad avere accesso ai documenti richiesti con la predetta istanza;
nonché per la condanna
del Comune di San Giovanni Suergiu, in persona del Sindaco, a rilasciare copia dei documenti richiesti con la predetta istanza di accesso, con ogni conseguenziale pronunzia come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Giovanni Suergiu;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, nella sua qualità di consigliere comunale del Comune di San Giovanni Suergiu, ha trasmesso al Comune istanza di accesso in data 11.11.2024 avente ad oggetto i “ dati relativi alle dichiarazioni ai fini della tassazione TARI rilasciate al Comune dai titolari di alloggi privati a scopo turistico-ricettivo, B&B, case vacanze, villaggi albero a far data dal rilascio dello I.U.N., elencati in allegato ” (doc.1), “ al chiaro fine di verificare la correttezza dell'operato del Comune in ordine alla riscossione di tale tributo ” (p. 3 ricorso).
In ragione del silenzio diniego maturato sull’istanza, ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a.
2. Resiste in giudizio il Comune di San Giovanni Suergiu, che ha richiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso ed ha esposto che:
- il Comune con nota dell’11.3.2025 ha provveduto (ancorché a ciò non fosse obbligato,) a riscontrare l’istanza del ricorrente invitandolo a recarsi presso gli Uffici comunali a ritirare tutta la documentazione richiesta, il quale peraltro, con nota del 19.3.2025 ha ritenuto non soddisfacente la risposta;
- già in precedenza il Comune aveva interloquito col ricorrente, anche in relazione ad altra istanza di tenore simile e che era stata riscontrata, non senza difficoltà dal Comune;
- anche da ultimo d’altronde il Comune ha rappresentato che “ vista la mole della documentazione richiesta e la non semplice reperibilità della stessa si comunica che gli Uffici sono a piena disposizione per consentire la visione e l’estrazione di copia di tutta la documentazione presente negli archivi comunali previo appuntamento nella data e nell’orario di ufficio da concordarsi ”.
3. Nel corso del giudizio, anche a seguito delle camere di consiglio del 9 aprile 2025 e del 14 maggio 2025, il Comune di San Giovanni Suergiu, meglio delimitato l’ambito ostensivo dell’istanza, ha dapprima depositato parte della documentazione richiesta e, da ultimo, in data 10 giugno 2025, ha depositato una comunicazione, trasmessa anche al ricorrente, nella quale dà atto che:
“ si trasmettono le dichiarazioni “TARI” rese dai cittadini/utenti a far data dal2014, anno di istituzione del sopraccitato tributo (art.1 comma 685 della Legge n.147/2013).
Si precisa, che le dichiarazioni precedenti all’istituzione della TARI (TARSU), ancorché utilizzate dall’Ufficio Tributi per la determinazione della TARI in assenza di nuove dichiarazioni da parte dei contribuenti (in virtù del principio ultrattività delle vecchie dichiarazioni fino a nuova presentazione come previsto implicitamente dall’ art.1 comma 685 della Legge n.147/2013), non costituiscono “dichiarazioni TARI” e soprattutto non rientrano nell’oggetto specifico della richiesta del Dott. CO, che è espressamente formulata con riferimento temporale al periodo successivo all’introduzione dello IUN(2017).
Tuttavia si evidenzia che l’istituzione dello IUN e il relativo procedimento di assegnazione dello stesso, in capo agli uffici della RAS, non trovano dal punto di vista normativo nessun collegamento e/o adempimento ai fini dell’applicazione della TARI. (…)
Pertanto la difficoltà da parte di questo ufficio a soddisfare la richiesta di accesso, così come formulata dal Consigliere Comunale, ha creato inevitabilmente problemi all’ufficio, proprio per la totale assenza del Codice IUN, codice rilasciato dagli uffici regionali ma che nulla a che vedere con l’applicazione della TARI.
L’ufficio non avrebbe avuto difficoltà fin da subito a fornire copia di tutte le dichiarazioni TARI sia con riferimento alle utenze domestiche che non domestiche.
Pertanto le dichiarazioni fin qui evase, sono tutte quelle che rientrano nel campo di applicazione della “Tari”, mentre tutte le rimanenti contenute nell’elenco, fanno riferimento alle precedenti tassazioni (Tarsu e Tares) ”.
4. Alla camera di consiglio dell’11 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Ritiene il Collegio che, anche alla luce dell’ultimo deposito da parte del Comune, sia cessata la materia del contendere, avendo il Comune proceduto all’ostensione di tutto quanto oggetto dell’originaria istanza di accesso, che era limitata alle dichiarazioni TARI – e non precedenti tassazioni – ed a far data dal rilascio dello IUN (doc. 1).
La difesa del ricorrente, in sede di discussione orale, ha ritenuto non esaustiva la documentazione, ma non è stato chiarito sotto quale profilo la stessa non sarebbe idonea a riscontrare integralmente l’istanza di accesso; d’altronde il Comune, con la nota citata, ha chiaramente evidenziato come quelle trasmesse da ultimo siano tutte le dichiarazioni a fini TARI di cui lo stesso dispone, essendo perciò insussistente, sul piano materiale, qualsivoglia altro documento a cui accedere.
Né possono rilevare eventuali dichiarazioni Tarsu e Tares, poiché l’istanza del ricorrente chiaramente perimetra l’oggetto dell’accesso alle dichiarazioni TARI, per cui, se è vero che il giudizio in materia di accesso è un giudizio sul rapporto, esso “ non può essere la ragione né la sede per scrutinare per la prima volta i termini di questo rapporto, perché è il procedimento la sede elettiva nella quale la composizione degli interessi deve essere compiuta da parte del soggetto pubblico competente, senza alcuna inversione tra procedimento e processo; l’interesse conoscitivo veicolato dall’istante deve essere fatto valere anzitutto, in sede procedimentale e valutato dalla pubblica amministrazione nell’esercizio del suo potere, non potendo il giudice pronunciarsi su un potere non ancora esercitato, stante il divieto dell’art. 34, comma 2, c.p.a., per non essere stato nemmeno sollecitato dal privato richiedente ” (Cons. Stato, Ad. plen., 2 aprile 2020, n. 10).
6. In conclusione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sul ricorso per l’accesso.
Sussistono tuttavia, ad avviso del Collegio, i presupposti per la compensazione delle spese di lite, in quanto, da un lato, il Comune ha comunque fornito riscontro al richiedente mediante invito alla visione dei documenti presso gli uffici; dall’altro e soprattutto, l’ostensione in corso di causa è comunque, almeno in parte, dipesa dal riferimento ambiguo contenuto nell’istanza al codice IUN, di competenza regionale e non comunale, che ha reso difficoltoso l’operato del Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Gabriele Serra, Primo Referendario, Estensore
RT Montixi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriele Serra | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO