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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/06/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 624/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di TR, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 624/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.GIOIELLA EUGENIO
PARTE RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. LAURIA ANTONIO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 27.3.2025 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 6/8/2023, che dalla unione non erano nati figli e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“ 1) i ricorrenti vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) i ricorrenti rinunciano espressamente alla richiesta di reciproco mantenimento, essendo
economicamente indipendenti ed autonomi;
3) la abitazione coniugale, sita in TR alla via Benedetto Battipede n. 11, di proprietà
esclusiva del signor , rimarrà nel di lui esclusivo godimento;
Parte_1
4) la signora dovrà, entro 4 mesi dalla omologa di separazione, trasferire Controparte_1
la propria residenza presso altra abitazione”.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nato a [...] il Parte_1
28/02/1977 e nata a [...] il [...] alle Controparte_1
condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti. TR , 9 giugno 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di TR, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 624/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.GIOIELLA EUGENIO
PARTE RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. LAURIA ANTONIO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 27.3.2025 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 6/8/2023, che dalla unione non erano nati figli e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“ 1) i ricorrenti vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) i ricorrenti rinunciano espressamente alla richiesta di reciproco mantenimento, essendo
economicamente indipendenti ed autonomi;
3) la abitazione coniugale, sita in TR alla via Benedetto Battipede n. 11, di proprietà
esclusiva del signor , rimarrà nel di lui esclusivo godimento;
Parte_1
4) la signora dovrà, entro 4 mesi dalla omologa di separazione, trasferire Controparte_1
la propria residenza presso altra abitazione”.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nato a [...] il Parte_1
28/02/1977 e nata a [...] il [...] alle Controparte_1
condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti. TR , 9 giugno 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento